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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/04/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 72/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente
Dott. Maurizio ATZORI - Giudice
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza n. 72-
-1/2025 r.g. (Ruolo Procedimento Unitario) da:
codice fiscale e partita Iva con sede Parte_1 P.IVA_1 in Parma, via B. Franklin n. 31 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Emilio Slawitz del foro di Parma
- ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
(codice fiscale e partita Iva: Controparte_1 Parte_2
con sede legale in Campagna (SA), via Piani di Puglietta n. 19 P.IVA_2
- resistente pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 20/02/25 la società ha Parte_1 presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), lamentando il mancato pagamento della somma (residua) di euro 13.698,28 in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parma a febbraio 2024, per fatture rimaste insolute.
Nessuno si è costituito per la società resistente a seguito della notifica eseguita sia dalla cancelleria mediante inserimento del ricorso e decreto di fissazione di udienza nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia ex art. 40, settimo comma Codice della crisi, sia dalla stessa parte ricorrente a mezzo ufficiale giudiziario.
Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, comma 2, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo avuto la società la propria sede legale (corrispondente al centro principale dei propri interessi), nel relativo circondario sino al 3/09/2024. Il trasferimento della sede legale a Salerno intervenuto in tale data (con conseguente cancellazione della società dal Registro delle Imprese di Bologna) non rileva infatti ai fini della competenza: l'art. 28 del codice della crisi decreta infatti l'irrilevanza del trasferimento della sede sociale se intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda risalente alla data del 20/02/25.
Tanto premesso si osserva che:
- ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione della parte istante (sul punto, Cass. n. 15346 del 2016, vedi anche sul punto, tra le molte, Cass. n. 23420 del 2016), il credito vantato può ritenersi sufficientemente provato in quanto fondato su titolo esecutivo giudiziale definitivo;
- la documentazione versata in atti dalla ricorrente consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati (per capitale, interessi e spese) sia ben superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI), considerato che oltre al credito della ricorrente sono presenti cartelle esattoriali per euro 119.288,70 e debiti ancora in fase amministrativa nei confronti di per complessivi euro CP_2
1.255,65 (per contributi in relazione alla gestione lavoratori dipendenti);
- trattandosi di società in liquidazione dal corrente mese di aprile (come risulta dalla visura camerale depositata da parte ricorrente), la valutazione del giudice, ai fini della verifica dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non pagina 2 di 5 proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività (ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci), non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. 25167/2016);
- tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade comunque nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso (cfr. Cass. 25167 cit.);
- tale onere nella specie non può ritenersi assolto, non essendosi la società
[...]
nemmeno costituita nel procedimento, mentre, Controparte_3 dall'istruttoria svolta, è emersa l'irreperibilità dell'imprenditore e un rilevante indebitamento verso l'Erario;
- con riguardo, infine, alla prova della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, dal bilancio relativo all'esercizi 2022 acquisito d'ufficio nel corso dell'istruttoria, emerge pacificamente il superamento delle soglie previste dall'art 2, comma 1 lett. d) Codice della crisi con riferimento a ciascuna delle voci di cui alla norma citata (attivo, ricavi lordi e debiti).
Ricorrono quindi i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Società. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del comma 3 dell'art. 358 CCI.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:
(codice fiscale e partita Iva: Controparte_4
con sede legale in Campagna (SA), via Piani di Puglietta n. 19 P.IVA_2 esercente l'attività di lavori edili in genere
n o m i n a
pagina 3 di 5 Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli;
n o m i n a
Curatore il dott. (con studio in Bologna), dando atto che entro due giorni ER dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215 bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già depositate;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 17 settembre 2025 ore 11.00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, dell'archivio dei rapporti finanziari e del PRA;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari pagina 4 di 5 finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 15 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Alessandra Mirabelli Pasquale Liccardo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente
Dott. Maurizio ATZORI - Giudice
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza n. 72-
-1/2025 r.g. (Ruolo Procedimento Unitario) da:
codice fiscale e partita Iva con sede Parte_1 P.IVA_1 in Parma, via B. Franklin n. 31 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Emilio Slawitz del foro di Parma
- ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
(codice fiscale e partita Iva: Controparte_1 Parte_2
con sede legale in Campagna (SA), via Piani di Puglietta n. 19 P.IVA_2
- resistente pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 20/02/25 la società ha Parte_1 presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), lamentando il mancato pagamento della somma (residua) di euro 13.698,28 in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parma a febbraio 2024, per fatture rimaste insolute.
Nessuno si è costituito per la società resistente a seguito della notifica eseguita sia dalla cancelleria mediante inserimento del ricorso e decreto di fissazione di udienza nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia ex art. 40, settimo comma Codice della crisi, sia dalla stessa parte ricorrente a mezzo ufficiale giudiziario.
Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, comma 2, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo avuto la società la propria sede legale (corrispondente al centro principale dei propri interessi), nel relativo circondario sino al 3/09/2024. Il trasferimento della sede legale a Salerno intervenuto in tale data (con conseguente cancellazione della società dal Registro delle Imprese di Bologna) non rileva infatti ai fini della competenza: l'art. 28 del codice della crisi decreta infatti l'irrilevanza del trasferimento della sede sociale se intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda risalente alla data del 20/02/25.
Tanto premesso si osserva che:
- ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione della parte istante (sul punto, Cass. n. 15346 del 2016, vedi anche sul punto, tra le molte, Cass. n. 23420 del 2016), il credito vantato può ritenersi sufficientemente provato in quanto fondato su titolo esecutivo giudiziale definitivo;
- la documentazione versata in atti dalla ricorrente consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati (per capitale, interessi e spese) sia ben superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI), considerato che oltre al credito della ricorrente sono presenti cartelle esattoriali per euro 119.288,70 e debiti ancora in fase amministrativa nei confronti di per complessivi euro CP_2
1.255,65 (per contributi in relazione alla gestione lavoratori dipendenti);
- trattandosi di società in liquidazione dal corrente mese di aprile (come risulta dalla visura camerale depositata da parte ricorrente), la valutazione del giudice, ai fini della verifica dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non pagina 2 di 5 proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività (ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci), non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. 25167/2016);
- tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade comunque nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso (cfr. Cass. 25167 cit.);
- tale onere nella specie non può ritenersi assolto, non essendosi la società
[...]
nemmeno costituita nel procedimento, mentre, Controparte_3 dall'istruttoria svolta, è emersa l'irreperibilità dell'imprenditore e un rilevante indebitamento verso l'Erario;
- con riguardo, infine, alla prova della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, dal bilancio relativo all'esercizi 2022 acquisito d'ufficio nel corso dell'istruttoria, emerge pacificamente il superamento delle soglie previste dall'art 2, comma 1 lett. d) Codice della crisi con riferimento a ciascuna delle voci di cui alla norma citata (attivo, ricavi lordi e debiti).
Ricorrono quindi i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Società. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del comma 3 dell'art. 358 CCI.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:
(codice fiscale e partita Iva: Controparte_4
con sede legale in Campagna (SA), via Piani di Puglietta n. 19 P.IVA_2 esercente l'attività di lavori edili in genere
n o m i n a
pagina 3 di 5 Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli;
n o m i n a
Curatore il dott. (con studio in Bologna), dando atto che entro due giorni ER dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215 bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già depositate;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 17 settembre 2025 ore 11.00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, dell'archivio dei rapporti finanziari e del PRA;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari pagina 4 di 5 finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 15 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Alessandra Mirabelli Pasquale Liccardo
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