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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 12/01/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 164/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2312/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220063366656 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4551/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate di Catania e ad Agenzia delle Entrate Riscossione il 18 marzo 2024 (depositato in pari data), la sig.ra Nominativo_1 (c.f. CF_1), quale titolare della Scordia Alimentari di Nominativo_1, con sede in Scordia, impugnava la cartella di pagamento n. 29320220063366656, notificatale il 15.02.2024, relativa a ritenute, giusta modello 770/2018 per l'anno 2017, iscritta a ruolo a seguito di controllo ex art. 36 bis del DRP 600/73 per € 1.467,13, il tutto oltre interessi e sanzioni e, così, per complessivi € 2.072,67.
A fondamento del ricorso la difesa della Contribuente invocava la decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo, ai sensi dell'art. 25 del DPR 602/73. Trattandosi, infatti, nella specie, di dichiarazione mediante modello 770, presentato il 26.10.2018, il termine di decadenza, che sarebbe ordinariamente decorso il
31.12.2021, in virtù della proroga di cui al comma 3 dell'art. 157 della DL 34/20 e ss.mm. scadeva quattordici mesi dopo, e, cioè, il 28.02.2023, mentre la notifica della cartella ebbe luogo il 15.02.2024. Parimenti tardiva sarebbe la notifica applicando la proroga di 24 mesi di cui all' art. 68, comma 4 bis, del DL 18/20 e ss.mm.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio mediante deposito di controdeduzioni del 24 maggio 2024.
Nello scritto difensivo, effettuata una ricognizione della disciplina emergenziale anti-Covid 19 sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza dei tributi la cui esazione risultasse coinvolta dalla emergenza pandemica, la difesa dell'Amministrazione concludeva affermando che «il termine [di decadenza, ndr], in virtù del combinato disposto tra la normativa emergenziale COVID 19 – art. 68, comma 4-bis, lett. b) del D.
L. 18/2020 – con l'art. 157, comma 3, lettera a), del D.L. 34/2020, è stato prorogato di 24 mesi, non anche di 14 mesi», insistendo per il rigetto delle doglianze avversarie.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita in giudizio.
La causa è stata rinviata all'udienza del 19 dicembre 2025 e quivi decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Thema disputandum della causa è l'applicazione della complessa ed alluvionale disciplina del periodo emergenziale per covid 19 con riferimento in particolare alla proroga dei termini decadenziali concernenti la notifica delle cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato ex 36 bis del D.P.R. n. 600/73, quale è la cartella che, con riferimento alla dichiarazione IRPEF 2018 (per ritenute 2017), connota la fattispecie sub iudice. La materia, a seguito della tacita abrogazione, in ragione del canone di cui all'art. 15 delle preleggi, dell'art. 157, comma 3, lett. a) del DL n. 34/2020, per opera dell'art. art. 68, comma 4 bis, lett. b) del DL n. 18/2020, regolatore della stessa materia ed in vigore il 23 marzo 2021 (successivamente, dunque, alla data di entrata in vigore della disciplina prima citata, del 1° marzo 2022), è caratterizzata, anche con riferimento ai carichi affidati (come nella specie) dopo il 31 dicembre 2021, dalla disposta proroga di 24 mesi.
La decadenza che, in assenza della detta disciplina prorogatoria avrebbe visto maturare il termine triennale applicabile alla specie di causa (connotata, lo ricordiamo, da controllo su dichiarazione del 2018) il 31 dicembre 2021, maturò, in virtù dello slittamento di 24 mesi sopra richiamato, al 31 dicembre 2023. La notifica della cartella per cui è causa rimonta, però, per come non contestato fra le parti, al 15.02.2024.
La regola della soccombenza, combinatamente con la considerazione dell'imputazione a solo carico dell'Ente esattore della responsabilità della lite, guideranno in merito alla determinazione sul carico delle spese processuali, secondo quanto liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il ricorso è accolto. Agenzia delle Entrate Riscossione è tenuta al pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente, liquidate in euro 230,00 (duecentotrenta/00), oltre accessori come per legge.
Così deciso in Catania, all'udienza del 19 dicembre 2025.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2312/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220063366656 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4551/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate di Catania e ad Agenzia delle Entrate Riscossione il 18 marzo 2024 (depositato in pari data), la sig.ra Nominativo_1 (c.f. CF_1), quale titolare della Scordia Alimentari di Nominativo_1, con sede in Scordia, impugnava la cartella di pagamento n. 29320220063366656, notificatale il 15.02.2024, relativa a ritenute, giusta modello 770/2018 per l'anno 2017, iscritta a ruolo a seguito di controllo ex art. 36 bis del DRP 600/73 per € 1.467,13, il tutto oltre interessi e sanzioni e, così, per complessivi € 2.072,67.
A fondamento del ricorso la difesa della Contribuente invocava la decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo, ai sensi dell'art. 25 del DPR 602/73. Trattandosi, infatti, nella specie, di dichiarazione mediante modello 770, presentato il 26.10.2018, il termine di decadenza, che sarebbe ordinariamente decorso il
31.12.2021, in virtù della proroga di cui al comma 3 dell'art. 157 della DL 34/20 e ss.mm. scadeva quattordici mesi dopo, e, cioè, il 28.02.2023, mentre la notifica della cartella ebbe luogo il 15.02.2024. Parimenti tardiva sarebbe la notifica applicando la proroga di 24 mesi di cui all' art. 68, comma 4 bis, del DL 18/20 e ss.mm.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio mediante deposito di controdeduzioni del 24 maggio 2024.
Nello scritto difensivo, effettuata una ricognizione della disciplina emergenziale anti-Covid 19 sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza dei tributi la cui esazione risultasse coinvolta dalla emergenza pandemica, la difesa dell'Amministrazione concludeva affermando che «il termine [di decadenza, ndr], in virtù del combinato disposto tra la normativa emergenziale COVID 19 – art. 68, comma 4-bis, lett. b) del D.
L. 18/2020 – con l'art. 157, comma 3, lettera a), del D.L. 34/2020, è stato prorogato di 24 mesi, non anche di 14 mesi», insistendo per il rigetto delle doglianze avversarie.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita in giudizio.
La causa è stata rinviata all'udienza del 19 dicembre 2025 e quivi decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Thema disputandum della causa è l'applicazione della complessa ed alluvionale disciplina del periodo emergenziale per covid 19 con riferimento in particolare alla proroga dei termini decadenziali concernenti la notifica delle cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato ex 36 bis del D.P.R. n. 600/73, quale è la cartella che, con riferimento alla dichiarazione IRPEF 2018 (per ritenute 2017), connota la fattispecie sub iudice. La materia, a seguito della tacita abrogazione, in ragione del canone di cui all'art. 15 delle preleggi, dell'art. 157, comma 3, lett. a) del DL n. 34/2020, per opera dell'art. art. 68, comma 4 bis, lett. b) del DL n. 18/2020, regolatore della stessa materia ed in vigore il 23 marzo 2021 (successivamente, dunque, alla data di entrata in vigore della disciplina prima citata, del 1° marzo 2022), è caratterizzata, anche con riferimento ai carichi affidati (come nella specie) dopo il 31 dicembre 2021, dalla disposta proroga di 24 mesi.
La decadenza che, in assenza della detta disciplina prorogatoria avrebbe visto maturare il termine triennale applicabile alla specie di causa (connotata, lo ricordiamo, da controllo su dichiarazione del 2018) il 31 dicembre 2021, maturò, in virtù dello slittamento di 24 mesi sopra richiamato, al 31 dicembre 2023. La notifica della cartella per cui è causa rimonta, però, per come non contestato fra le parti, al 15.02.2024.
La regola della soccombenza, combinatamente con la considerazione dell'imputazione a solo carico dell'Ente esattore della responsabilità della lite, guideranno in merito alla determinazione sul carico delle spese processuali, secondo quanto liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il ricorso è accolto. Agenzia delle Entrate Riscossione è tenuta al pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente, liquidate in euro 230,00 (duecentotrenta/00), oltre accessori come per legge.
Così deciso in Catania, all'udienza del 19 dicembre 2025.