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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/10/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4642/2024 vg promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SP IU
e
JA VI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
LO NC
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
pagina 1 di 6 - vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 13/11/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1°
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 21/02/2025 sentenza di separazione consensuale n. 195/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) i ricorrenti sono liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno;
pagina 2 di 6 2) Il figlio è maggiorenne ed ha appena iniziato il suo percorso lavorativo. Il Per_1
padre provvederà in via esclusiva al mantenimento del figlio, sino a quando quest'ultimo non sarà economicamente autosufficiente.
3) al fine di regolamentare i reciproci rapporti economici, quali elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i ricorrenti si obbligano a quanto segue:
4) a- si obbliga ad acquistare la quota parte del 50% della casa Parte_1
familiare intestata alla moglie per la somma di €.60.000,00= (sessantamila) di cui
€.58.500,00= (cinquantaottomilacinquecento/00=) già pagati, mediante bonifico sul conto intestato alla stessa.
La residua somma di €.1.500,00= (millecinquecento//00=) verrà pagata alla sottoscrizione del rogito;
b- JA VI si obbliga a trasferire al Sig.
entro 15 giorni dal deposito della sentenza di divorzio, avanti Parte_1
notaio scelto dal medesimo Sig. la quota parte del 50% di proprietà Pt_1
dell'abitazione familiare sita in Soliera (MO), Via Po n.19, divenendone il medesimo unico proprietario così descritta all'NCEU del Comune di Soliera:
a. - appartamento posto al piano secondo, composto di pranzo-soggiorno con balcone,
angolo cottura, disimpegno, due camere da letto e bagno, a confine con vano scala comune, area cortiliva comune a sbalzo su due lati,
b. - locale ad uso soffitta posto al piano quarto o sottotetto, a confine con corridoio comune,
c. - locale ad uso autorimessa posto al piano terra, a confine con area cortiliva comune,
- il tutto riportato nel N.C.E.U. del Comune di Soliera (MO), al foglio 36, - Mapp. 336
sub. 15 in via Po n. 19 Piano 2-4 Cat. A/2 Cl. 3 – Vani 5 R.C.L. 850.000 (438,99), -
pagina 3 di 6 Mapp. 336 sub. 10 in Via Po n. 19 Piano T Cat. C/6 Cl. 7 Mq. 16, R.C.L. 94.400 (48,75).
Nella cessione sarà compresa la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni per legge, titolo e destinazione ai sensi dell'art. 1117 codice civile, tali risultanti dall'elaborato planimetrico vigente, anche con particolare riferimento alle aree urbane pertinenziali comuni anche ad altri fabbricati di cui al rogito di provenienza atto di compravendita stipulato a ministero del Notaio Dott. in data Persona_2
17/07/2000, registrato a Carpi il 24/07/2000, trascritto a Modena il 24/07/2000, n.
17401/11606 particolare, cui si fa espresso rinvio anche per l'individuazione delle quote millesimali di spettanza della citata unità. L'immobile viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Le spese notarili del trasferimento immobiliare saranno sostenute integralmente da . Il trasferimento immobiliare sopra Parte_1
elencato costituisce esecuzione degli accordi integranti le condizioni di separazione, con conseguente possibilità di avvalersi delle agevolazioni fiscali (esenzione da imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo) previste dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987
n. 74 e confermate dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2E del 21 febbraio 2014;
5) il conto corrente cointestato agli stessi, aperto presso Credem Agenzia di Soliera
(MO) n. 2149, rimarrà in carico esclusivamente al Sig. che si accollerà Pt_1
integralmente il fido passivo che sarà restituito interamente dal signor , il Parte_1
quale si farà carico del pagamento di tutte le spese per la chiusura del conto corrente.
La sig.ra OB ha già disposto per non fare più addebitare le rate del prestito
DO alla stessa intestato sul conto cointestato ed ha restituito il bancomat in suo possesso ed ha già provveduto a firmare tutti i documenti necessari alla chiusura del conto;
6) La signora JA VI ha già lasciato la casa coniugale pagina 4 di 6 5) Con l'esatto adempimento dei presenti patti i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo.
Le parti si obbligano a compiere ogni atto necessario per il puntuale perfezionamento dei patti sopraestesi.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in PI
(MO) il 30/03/1996 fra , nato a [...] il [...] e Parte_1
VI JA, nata in [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
pagina 5 di 6 Anno 1996 Atto n. 17 Parte II Serie A
3. DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4642/2024 vg promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SP IU
e
JA VI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
LO NC
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
pagina 1 di 6 - vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 13/11/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1°
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 21/02/2025 sentenza di separazione consensuale n. 195/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) i ricorrenti sono liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno;
pagina 2 di 6 2) Il figlio è maggiorenne ed ha appena iniziato il suo percorso lavorativo. Il Per_1
padre provvederà in via esclusiva al mantenimento del figlio, sino a quando quest'ultimo non sarà economicamente autosufficiente.
3) al fine di regolamentare i reciproci rapporti economici, quali elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i ricorrenti si obbligano a quanto segue:
4) a- si obbliga ad acquistare la quota parte del 50% della casa Parte_1
familiare intestata alla moglie per la somma di €.60.000,00= (sessantamila) di cui
€.58.500,00= (cinquantaottomilacinquecento/00=) già pagati, mediante bonifico sul conto intestato alla stessa.
La residua somma di €.1.500,00= (millecinquecento//00=) verrà pagata alla sottoscrizione del rogito;
b- JA VI si obbliga a trasferire al Sig.
entro 15 giorni dal deposito della sentenza di divorzio, avanti Parte_1
notaio scelto dal medesimo Sig. la quota parte del 50% di proprietà Pt_1
dell'abitazione familiare sita in Soliera (MO), Via Po n.19, divenendone il medesimo unico proprietario così descritta all'NCEU del Comune di Soliera:
a. - appartamento posto al piano secondo, composto di pranzo-soggiorno con balcone,
angolo cottura, disimpegno, due camere da letto e bagno, a confine con vano scala comune, area cortiliva comune a sbalzo su due lati,
b. - locale ad uso soffitta posto al piano quarto o sottotetto, a confine con corridoio comune,
c. - locale ad uso autorimessa posto al piano terra, a confine con area cortiliva comune,
- il tutto riportato nel N.C.E.U. del Comune di Soliera (MO), al foglio 36, - Mapp. 336
sub. 15 in via Po n. 19 Piano 2-4 Cat. A/2 Cl. 3 – Vani 5 R.C.L. 850.000 (438,99), -
pagina 3 di 6 Mapp. 336 sub. 10 in Via Po n. 19 Piano T Cat. C/6 Cl. 7 Mq. 16, R.C.L. 94.400 (48,75).
Nella cessione sarà compresa la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni per legge, titolo e destinazione ai sensi dell'art. 1117 codice civile, tali risultanti dall'elaborato planimetrico vigente, anche con particolare riferimento alle aree urbane pertinenziali comuni anche ad altri fabbricati di cui al rogito di provenienza atto di compravendita stipulato a ministero del Notaio Dott. in data Persona_2
17/07/2000, registrato a Carpi il 24/07/2000, trascritto a Modena il 24/07/2000, n.
17401/11606 particolare, cui si fa espresso rinvio anche per l'individuazione delle quote millesimali di spettanza della citata unità. L'immobile viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Le spese notarili del trasferimento immobiliare saranno sostenute integralmente da . Il trasferimento immobiliare sopra Parte_1
elencato costituisce esecuzione degli accordi integranti le condizioni di separazione, con conseguente possibilità di avvalersi delle agevolazioni fiscali (esenzione da imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo) previste dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987
n. 74 e confermate dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2E del 21 febbraio 2014;
5) il conto corrente cointestato agli stessi, aperto presso Credem Agenzia di Soliera
(MO) n. 2149, rimarrà in carico esclusivamente al Sig. che si accollerà Pt_1
integralmente il fido passivo che sarà restituito interamente dal signor , il Parte_1
quale si farà carico del pagamento di tutte le spese per la chiusura del conto corrente.
La sig.ra OB ha già disposto per non fare più addebitare le rate del prestito
DO alla stessa intestato sul conto cointestato ed ha restituito il bancomat in suo possesso ed ha già provveduto a firmare tutti i documenti necessari alla chiusura del conto;
6) La signora JA VI ha già lasciato la casa coniugale pagina 4 di 6 5) Con l'esatto adempimento dei presenti patti i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo.
Le parti si obbligano a compiere ogni atto necessario per il puntuale perfezionamento dei patti sopraestesi.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in PI
(MO) il 30/03/1996 fra , nato a [...] il [...] e Parte_1
VI JA, nata in [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
pagina 5 di 6 Anno 1996 Atto n. 17 Parte II Serie A
3. DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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