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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/10/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1095/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in persona del G.M., dott.ssa Maria Ilaria Romano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1095/2024, avente ad oggetto: occupazione di immobile senza titolo
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. RAFFAELE SCHIPANI, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale di udienza del 26/09/2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 04/04/2024, il ricorrente -sul presupposto di essere proprietario dell'immobile sito nel Comune di Bonea (Bn), in Via Sant'Angelo n. 15, asseritamente occupato senza titolo dal resistente- ha chiesto: “
1. accertare e dichiarare che il convenuto occupa senza titolo l'immobile di proprietà del , sito Controparte_1 Parte_1 nel Comune di Bonea (Bn) alla Via Sant'Angelo n. 15 censito al catasto fol. 6 p.lla 324/2,
p.lla 436/5 e p.lla 866/2; 2. di conseguenza e per l'effetto, ordinare al convenuto CP_1 di liberare immediatamente l'unità immobiliare suddetta e di consegnarla, senza
[...] dilazione, libera da persone e cose, alla ricorrente 3. condannare il Parte_1 convenuto al pagamento della somma di € 237,60, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di indennità di occupazione per ogni mese a far data dal
13.04.2023 e sino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del resistente Controparte_1 che non si è costituito nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del successivo decreto di fissazione dell'udienza, perfezionatasi nei suoi confronti.
Ancora in via preliminare, va osservato che è stata soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente validamente esperito il tentativo di mediazione, che ha avuto esito negativo per mancata comparizione della parte invitata (cfr. verbale di estinzione del 22/11/2025 allegato sub. 6 al ricorso introduttivo).
Infine -ed ancora preliminarmente- va chiarito che la questione dedotta in giudizio può essere decisa secondo lo schema procedimentale di cui all'art. 281 decies c.p.c., non postulando, le prospettazioni di parte ricorrente, un approfondimento istruttorio incompatibile con la struttura del procedimento semplificato de quo.
In ordine alla qualificazione della domanda avanzata in giudizio, deve essere evidenziato, in diritto, come sia ormai pacifico, in seguito all'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che “l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poichè il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica” (Cassazione civile sez. un., 28/03/2014,
n.7305; in senso conforme, ex multis, Cassazione civile sez. II, 27/06/2024, n.17754;
Cassazione civile sez. II, 20/02/2025, n.4537).
Nello stesso senso, e più recentemente, la medesima giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale,
l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa” (cfr. Cassazione civile sez. II, 20/06/2022, n.19872).
In altri termini, l'azione di restituzione e quella di rivendicazione, pur tendendo al medesimo scopo di ottenere la disponibilità materiale di un bene -di cui si è privi-, si differenziano sotto il profilo probatorio, in quanto la prima -che è di natura personale e ha ad oggetto l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto- presuppone, in capo all'attore, l'onere di allegare e provare esclusivamente l'avvenuta consegna del bene in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno per qualunque causa;
la seconda, di natura reale, presupponendo il riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore, impone a quest'ultimo di fornire la c.d. “probatio diabolica” della titolarità del proprio diritto, ossia di provare il proprio acquisto a titolo originario o, alternativamente, il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario.
Al medesimo rigore probatorio da ultimo descritto soggiace la domanda di accertamento della proprietà, quando esercitata da chi non è nel possesso del bene (cfr. Cassazione civile sez. II, 20/02/2025, n.4537).
Nel caso di specie ed in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, deve osservarsi che il ricorrente, pur avendo domandato di accertare l'abusiva occupazione dell'immobile da parte del resistente, con conseguente condanna di quest'ultimo al rilascio e al pagamento della relativa indennità di occupazione, non ha -tuttavia- ricondotto la sua pretesa al venir meno di un negozio giuridico tale da giustificare la consegna dell'immobile e la relazione sussistente tra lo stesso e il resistente.
Conseguentemente, non avendo il ricorrente dedotto -o allegato- l'avvenuta consegna del bene al resistente in base ad un titolo ed il successivo venir meno dello stesso per qualsiasi causa, la domanda da questi avanzata deve qualificarsi non già come domanda di restituzione, bensì di rivendicazione, ai sensi dell'art. 948 c.c., in quanto la domanda di parte ricorrente non trova il suo fondamento in un rapporto obbligatorio personale inter partes, bensì nel diritto di proprietà tutelato erga omnes¸ del quale occorre fornire piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Venendo al merito della vicenda, si osserva che il ricorrente ha allegato alla propria produzione documentale: 1) la denuncia-querela sporta nei confronti del resistente, in ragione dell'asserita occupazione senza titolo, datata 22.12.2021 (cfr. allegato n. 4 al ricorso introduttivo); 2) la risposta della Polizia Municipale di Bonea alla richiesta di accertamenti in ordine all'occupazione dell'immobile per cui è causa, da cui emerge che l'immobile è utilizzato in forma stabile dal resistente (cfr. riscontro della Polizia
Municipale allegato alla memoria del 02.11.2024); 3) la risposta, a firma del Responsabile dell'Area tecnica, Arch. , alla richiesta di chiarimenti inoltrata all'Ufficio Testimone_1
Tecnico del Comune di Bonea, da cui si evince che “l'immobile registrato al civico 15 è individuato catastalmente quale particella n. 1315 sub 11 (ex 324 sub 2) al foglio 6, mentre
l'immobile “adiacente” è riportato in catasto al foglio 6 particella 436 sub 5” (cfr. riscontro dell'Ufficio Tecnico allegato alla memoria del 02.11.2024); 4) il contratto di vendita dell'immobile per cui è causa in favore dei coniugi (odierno Parte_1 ricorrente) e (cfr. allegato n. 2 al ricorso introduttivo). Controparte_2
Il menzionato contratto di compravendita deve ritenersi idoneo a provare l'immissione nel possesso dell'acquirente e, conseguentemente, ad integrare la “probatio diabolica” gravante sul ricorrente.
Ed invero, per un verso, il ricorrente, rivendicando il proprio status di proprietario, ha prodotto in atti il proprio titolo di acquisto della proprietà del bene -ossia, il contratto di compravendita menzionato-, recante data (quella del 07/07/1992) di oltre vent'anni anteriore all'asserito inizio del possesso del resistente, il quale -in assenza di indicazioni di segno diverso- può farsi risalire alla data della denuncia-querela depositata in atti, datata
22.12.2021 (cfr. allegato n. 4 al ricorso introduttivo); per altro verso, a fronte di tale prova fornita dal ricorrente, il resistente ha omesso di costituirsi in giudizio, per cui -nonostante la contumacia sia da considerarsi come un comportamento processuale “neutro” e non equiparabile a non contestazione- non è stata fornita una ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio diversa rispetto a quella prospettata dal ricorrente, sicché il titolo prodotto dal ricorrente, in assenza di contestazioni del resistente, deve ritenersi idoneo a dimostrare l'avvenuto acquisto a titolo originario da parte dello stesso ricorrente e, cioè, la circostanza che quest'ultimo ha posseduto l'immobile in modo continuativo e per il tempo necessario al compimento dell'usucapione.
Né, in senso opposto a quanto sin qui osservato, potrebbe deporre la considerazione per cui risulterebbe indimostrata l'esistenza di una effettiva situazione possessoria in capo al ricorrente -ossia la prova che il ricorrente o suoi danti causa abbiano effettivamente e continuativamente posseduto l'immobile per il tempo necessario al compimento dell'usucapione-.
Sul punto, si condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel giudizio di rivendicazione l'attore deve provare di essere diventato proprietario della cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione. Se poi anche il possesso è contestato dal convenuto, l'attore non può limitarsi a dimostrare che il titolo o i titoli (tra i quali, per la sua natura dichiarativa, non può annoverarsi la divisione, salvo che si provi il titolo d'acquisto della comunione) risalgono ad un ventennio, ma deve provare che egli o i suoi danti causa abbiano effettivamente e continuativamente posseduto l'immobile, salva la presunzione iuris tantum di possesso intermedio, senza che il rigore di siffatto onere probatorio sia attenuato dalla mera proposizione di una domanda riconvenzionale o di un'eccezione di usucapione da parte del convenuto, quando queste non siano formulate in modo da comportare il riconoscimento della pregressa titolarità del diritto da parte dell'attore o dei suoi "danti causa” (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/1997, n.1925; Cassazione civile sez. II,
07/05/1984, n. 2766).
Nel caso di specie, in assenza di contestazioni del resistente (contumace) deve ritenersi che il ricorrente sia dispensato dal fornire la più gravosa prova del possesso effettivo e continuativo -nei termini sopra precisati-, potendo quest'ultimo limitarsi - al fine di assolvere all'onere probatorio sullo stesso gravante- ad allegare il titolo di acquisto della proprietà, purché risalente ad oltre un ventennio precedente all'inizio dell'occupazione del convenuto.
Pertanto, alla luce di quanto sin qui evidenziato in fatto ed in diritto, deve essere accertato il diritto di proprietà dell'immobile per cui è causa in capo al ricorrente Parte_1
e, conseguentemente, il resistente , occupante senza titolo dell'immobile Controparte_1
-secondo quanto accertato dalla Polizia Municipale di Bonea (cfr. riscontro allegato alla memoria del 02.11.2024)- deve essere condannato all'immediato rilascio dell'immobile.
Tanto chiarito in ordine alla fondatezza della domanda principale avanzata in giudizio -per come riqualificata come domanda di rivendica-, va esaminata la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione, quantificata dal ricorrente in “€ 237,60, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di indennità di occupazione per ogni mese
a far data dal 13.04.2023 e sino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria” (cfr. p. 5 del ricorso introduttivo).
Rispetto a detta richiesta, valore assorbente assume la considerazione per cui alcuna prova
è stata fornita da parte ricorrente in ordine al danno asseritamente patito. Sul punto, a nulla rileva l'allegazione dei listini O.M.I. riportanti il valore locativo dell'immobile, essendo stata omessa qualsivoglia deduzione o allegazione persino in ordine all'intenzione del ricorrente di locare l'immobile a terzi o di utilizzarlo altrimenti.
Invero, secondo il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da autorevole giurisprudenza di merito, grava sul proprietario-richiedente l'onere di fornire la prova del danno-conseguenza sofferto in conseguenza dell'occupazione abusiva di un bene immobile da parte di terzi -che, pertanto, non può ritenersi sussistente in re ipsa- (cfr.
Cassazione civile sez. un., 15/11/2022, n.33645: “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”; nello stesso senso, Corte appello Messina sez. II , 25/01/2024, n. 77;
Corte appello Genova sez. II, 04/10/2023, n. 1068).
Ebbene, non avendo parte ricorrente fornito alcuna prova del lamentato danno, la domanda di condanna del resistente al pagamento dell'indennità di occupazione non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi (attesa la modesta complessità delle questioni dedotte in giudizio) del D.M. 147/2022, ricompresi nello scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile di complessità bassa, in applicazione dell'orientamento espresso da Cassazione civile sez. I, 23/11/2023, n.32534, secondo cui
“in tema di liquidazione dei compensi del difensore, infine, il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e altre di valore indeterminabile (come
l'impugnazione di licenziamento illegittimo) dev'essere individuato con riferimento alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato sempre che ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. ACCERTA che l'immobile sito nel Comune di Bonea (Bn) alla Via Sant'Angelo
n.15, censito al catasto fol. 6 p.lla 1315/11 (ex 324/2) e l'immobile adiacente, censito al catasto fol. 6 p.lla 436/5 sono di proprietà del ricorrente Parte_1
[...]
II. AN il resistente al rilascio delle predette unità Controparte_1 immobiliari in favore del ricorrente Parte_1
III. AN il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre al 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre
I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Benevento, il 24.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in persona del G.M., dott.ssa Maria Ilaria Romano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1095/2024, avente ad oggetto: occupazione di immobile senza titolo
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. RAFFAELE SCHIPANI, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale di udienza del 26/09/2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 04/04/2024, il ricorrente -sul presupposto di essere proprietario dell'immobile sito nel Comune di Bonea (Bn), in Via Sant'Angelo n. 15, asseritamente occupato senza titolo dal resistente- ha chiesto: “
1. accertare e dichiarare che il convenuto occupa senza titolo l'immobile di proprietà del , sito Controparte_1 Parte_1 nel Comune di Bonea (Bn) alla Via Sant'Angelo n. 15 censito al catasto fol. 6 p.lla 324/2,
p.lla 436/5 e p.lla 866/2; 2. di conseguenza e per l'effetto, ordinare al convenuto CP_1 di liberare immediatamente l'unità immobiliare suddetta e di consegnarla, senza
[...] dilazione, libera da persone e cose, alla ricorrente 3. condannare il Parte_1 convenuto al pagamento della somma di € 237,60, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di indennità di occupazione per ogni mese a far data dal
13.04.2023 e sino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del resistente Controparte_1 che non si è costituito nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del successivo decreto di fissazione dell'udienza, perfezionatasi nei suoi confronti.
Ancora in via preliminare, va osservato che è stata soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente validamente esperito il tentativo di mediazione, che ha avuto esito negativo per mancata comparizione della parte invitata (cfr. verbale di estinzione del 22/11/2025 allegato sub. 6 al ricorso introduttivo).
Infine -ed ancora preliminarmente- va chiarito che la questione dedotta in giudizio può essere decisa secondo lo schema procedimentale di cui all'art. 281 decies c.p.c., non postulando, le prospettazioni di parte ricorrente, un approfondimento istruttorio incompatibile con la struttura del procedimento semplificato de quo.
In ordine alla qualificazione della domanda avanzata in giudizio, deve essere evidenziato, in diritto, come sia ormai pacifico, in seguito all'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che “l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poichè il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica” (Cassazione civile sez. un., 28/03/2014,
n.7305; in senso conforme, ex multis, Cassazione civile sez. II, 27/06/2024, n.17754;
Cassazione civile sez. II, 20/02/2025, n.4537).
Nello stesso senso, e più recentemente, la medesima giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale,
l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa” (cfr. Cassazione civile sez. II, 20/06/2022, n.19872).
In altri termini, l'azione di restituzione e quella di rivendicazione, pur tendendo al medesimo scopo di ottenere la disponibilità materiale di un bene -di cui si è privi-, si differenziano sotto il profilo probatorio, in quanto la prima -che è di natura personale e ha ad oggetto l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto- presuppone, in capo all'attore, l'onere di allegare e provare esclusivamente l'avvenuta consegna del bene in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno per qualunque causa;
la seconda, di natura reale, presupponendo il riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore, impone a quest'ultimo di fornire la c.d. “probatio diabolica” della titolarità del proprio diritto, ossia di provare il proprio acquisto a titolo originario o, alternativamente, il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario.
Al medesimo rigore probatorio da ultimo descritto soggiace la domanda di accertamento della proprietà, quando esercitata da chi non è nel possesso del bene (cfr. Cassazione civile sez. II, 20/02/2025, n.4537).
Nel caso di specie ed in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, deve osservarsi che il ricorrente, pur avendo domandato di accertare l'abusiva occupazione dell'immobile da parte del resistente, con conseguente condanna di quest'ultimo al rilascio e al pagamento della relativa indennità di occupazione, non ha -tuttavia- ricondotto la sua pretesa al venir meno di un negozio giuridico tale da giustificare la consegna dell'immobile e la relazione sussistente tra lo stesso e il resistente.
Conseguentemente, non avendo il ricorrente dedotto -o allegato- l'avvenuta consegna del bene al resistente in base ad un titolo ed il successivo venir meno dello stesso per qualsiasi causa, la domanda da questi avanzata deve qualificarsi non già come domanda di restituzione, bensì di rivendicazione, ai sensi dell'art. 948 c.c., in quanto la domanda di parte ricorrente non trova il suo fondamento in un rapporto obbligatorio personale inter partes, bensì nel diritto di proprietà tutelato erga omnes¸ del quale occorre fornire piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Venendo al merito della vicenda, si osserva che il ricorrente ha allegato alla propria produzione documentale: 1) la denuncia-querela sporta nei confronti del resistente, in ragione dell'asserita occupazione senza titolo, datata 22.12.2021 (cfr. allegato n. 4 al ricorso introduttivo); 2) la risposta della Polizia Municipale di Bonea alla richiesta di accertamenti in ordine all'occupazione dell'immobile per cui è causa, da cui emerge che l'immobile è utilizzato in forma stabile dal resistente (cfr. riscontro della Polizia
Municipale allegato alla memoria del 02.11.2024); 3) la risposta, a firma del Responsabile dell'Area tecnica, Arch. , alla richiesta di chiarimenti inoltrata all'Ufficio Testimone_1
Tecnico del Comune di Bonea, da cui si evince che “l'immobile registrato al civico 15 è individuato catastalmente quale particella n. 1315 sub 11 (ex 324 sub 2) al foglio 6, mentre
l'immobile “adiacente” è riportato in catasto al foglio 6 particella 436 sub 5” (cfr. riscontro dell'Ufficio Tecnico allegato alla memoria del 02.11.2024); 4) il contratto di vendita dell'immobile per cui è causa in favore dei coniugi (odierno Parte_1 ricorrente) e (cfr. allegato n. 2 al ricorso introduttivo). Controparte_2
Il menzionato contratto di compravendita deve ritenersi idoneo a provare l'immissione nel possesso dell'acquirente e, conseguentemente, ad integrare la “probatio diabolica” gravante sul ricorrente.
Ed invero, per un verso, il ricorrente, rivendicando il proprio status di proprietario, ha prodotto in atti il proprio titolo di acquisto della proprietà del bene -ossia, il contratto di compravendita menzionato-, recante data (quella del 07/07/1992) di oltre vent'anni anteriore all'asserito inizio del possesso del resistente, il quale -in assenza di indicazioni di segno diverso- può farsi risalire alla data della denuncia-querela depositata in atti, datata
22.12.2021 (cfr. allegato n. 4 al ricorso introduttivo); per altro verso, a fronte di tale prova fornita dal ricorrente, il resistente ha omesso di costituirsi in giudizio, per cui -nonostante la contumacia sia da considerarsi come un comportamento processuale “neutro” e non equiparabile a non contestazione- non è stata fornita una ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio diversa rispetto a quella prospettata dal ricorrente, sicché il titolo prodotto dal ricorrente, in assenza di contestazioni del resistente, deve ritenersi idoneo a dimostrare l'avvenuto acquisto a titolo originario da parte dello stesso ricorrente e, cioè, la circostanza che quest'ultimo ha posseduto l'immobile in modo continuativo e per il tempo necessario al compimento dell'usucapione.
Né, in senso opposto a quanto sin qui osservato, potrebbe deporre la considerazione per cui risulterebbe indimostrata l'esistenza di una effettiva situazione possessoria in capo al ricorrente -ossia la prova che il ricorrente o suoi danti causa abbiano effettivamente e continuativamente posseduto l'immobile per il tempo necessario al compimento dell'usucapione-.
Sul punto, si condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel giudizio di rivendicazione l'attore deve provare di essere diventato proprietario della cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione. Se poi anche il possesso è contestato dal convenuto, l'attore non può limitarsi a dimostrare che il titolo o i titoli (tra i quali, per la sua natura dichiarativa, non può annoverarsi la divisione, salvo che si provi il titolo d'acquisto della comunione) risalgono ad un ventennio, ma deve provare che egli o i suoi danti causa abbiano effettivamente e continuativamente posseduto l'immobile, salva la presunzione iuris tantum di possesso intermedio, senza che il rigore di siffatto onere probatorio sia attenuato dalla mera proposizione di una domanda riconvenzionale o di un'eccezione di usucapione da parte del convenuto, quando queste non siano formulate in modo da comportare il riconoscimento della pregressa titolarità del diritto da parte dell'attore o dei suoi "danti causa” (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/1997, n.1925; Cassazione civile sez. II,
07/05/1984, n. 2766).
Nel caso di specie, in assenza di contestazioni del resistente (contumace) deve ritenersi che il ricorrente sia dispensato dal fornire la più gravosa prova del possesso effettivo e continuativo -nei termini sopra precisati-, potendo quest'ultimo limitarsi - al fine di assolvere all'onere probatorio sullo stesso gravante- ad allegare il titolo di acquisto della proprietà, purché risalente ad oltre un ventennio precedente all'inizio dell'occupazione del convenuto.
Pertanto, alla luce di quanto sin qui evidenziato in fatto ed in diritto, deve essere accertato il diritto di proprietà dell'immobile per cui è causa in capo al ricorrente Parte_1
e, conseguentemente, il resistente , occupante senza titolo dell'immobile Controparte_1
-secondo quanto accertato dalla Polizia Municipale di Bonea (cfr. riscontro allegato alla memoria del 02.11.2024)- deve essere condannato all'immediato rilascio dell'immobile.
Tanto chiarito in ordine alla fondatezza della domanda principale avanzata in giudizio -per come riqualificata come domanda di rivendica-, va esaminata la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione, quantificata dal ricorrente in “€ 237,60, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di indennità di occupazione per ogni mese
a far data dal 13.04.2023 e sino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria” (cfr. p. 5 del ricorso introduttivo).
Rispetto a detta richiesta, valore assorbente assume la considerazione per cui alcuna prova
è stata fornita da parte ricorrente in ordine al danno asseritamente patito. Sul punto, a nulla rileva l'allegazione dei listini O.M.I. riportanti il valore locativo dell'immobile, essendo stata omessa qualsivoglia deduzione o allegazione persino in ordine all'intenzione del ricorrente di locare l'immobile a terzi o di utilizzarlo altrimenti.
Invero, secondo il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da autorevole giurisprudenza di merito, grava sul proprietario-richiedente l'onere di fornire la prova del danno-conseguenza sofferto in conseguenza dell'occupazione abusiva di un bene immobile da parte di terzi -che, pertanto, non può ritenersi sussistente in re ipsa- (cfr.
Cassazione civile sez. un., 15/11/2022, n.33645: “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”; nello stesso senso, Corte appello Messina sez. II , 25/01/2024, n. 77;
Corte appello Genova sez. II, 04/10/2023, n. 1068).
Ebbene, non avendo parte ricorrente fornito alcuna prova del lamentato danno, la domanda di condanna del resistente al pagamento dell'indennità di occupazione non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi (attesa la modesta complessità delle questioni dedotte in giudizio) del D.M. 147/2022, ricompresi nello scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile di complessità bassa, in applicazione dell'orientamento espresso da Cassazione civile sez. I, 23/11/2023, n.32534, secondo cui
“in tema di liquidazione dei compensi del difensore, infine, il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e altre di valore indeterminabile (come
l'impugnazione di licenziamento illegittimo) dev'essere individuato con riferimento alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato sempre che ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. ACCERTA che l'immobile sito nel Comune di Bonea (Bn) alla Via Sant'Angelo
n.15, censito al catasto fol. 6 p.lla 1315/11 (ex 324/2) e l'immobile adiacente, censito al catasto fol. 6 p.lla 436/5 sono di proprietà del ricorrente Parte_1
[...]
II. AN il resistente al rilascio delle predette unità Controparte_1 immobiliari in favore del ricorrente Parte_1
III. AN il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre al 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre
I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Benevento, il 24.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Ilaria Romano