TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/11/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
IU OC
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
2817/2023 R.G.
TRA
Parte_1
(C.F. , C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Rosanna Fioretti
C.F. CodiceFiscale_2
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente/contumace
Ricostruzione del Fatto
Con l'atto introduttivo del presente giudizio è stato premesso quanto segue:
Pag. 1 a 6
1. la ricorrente è proprietaria dell'immobile sito in Brindisi, alla via
Intappiate n. 25, ricevuto in eredità dalla madre sig.ra Persona_1
(All.1 dichiarazione di successione).
2. La sig.ra , alcuni anni fa, più precisamente nel Parte_1 febbraio 2015, concedeva a nato a [...] il Controparte_1
19.09.1971, di occupare, a titolo di comodato gratuito temporaneo, assieme alla propria famiglia, l'immobile sito in Brindisi alla via
Intappiate n. 21.
3. L'accordo tra le parti era che il sig. avrebbe dapprima CP_1 effettuato il ripristino e la pitturazione delle pareti dell'immobile de quo,
a sue spese e, successivamente, decorsi sei mesi, le parti avrebbero proceduto a sottoscrivere e registrare il contratto di locazione il cui canone mensile si doveva fissare in 300 euro.
4. Accadeva, tuttavia, che, decorsi i sei mesi dall'inizio dell'occupazione, più volte, la sig.ra sollecitava la sottoscrizione Pt_1 di un contratto di locazione ma il sig. , invitandola Parte_2 ad attendere.
5. Alla sottoscrizione del contratto di locazione il veniva CP_1 sollecitato anche dal sig. , conoscente di entrambi, che Persona_2 era intervenuto tra le parti raccomandando il sig. alla sig.ra CP_1
Ma anche l'intervento del sig. risultava vano. Pt_1 Per_2
6. Negli anni successivi, la IG.ra avendo purtroppo Pt_1 constatato la volontà del di sottrarsi agli obblighi assunti CP_1 verbalmente, ha, più volte, invitato, bonariamente, il predetto a rilasciare l'immobile libero e sgombro da persone e cose, nel più breve tempo possibile, ma anche tali richieste sono rimaste inevase.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'istante, ricorreva a questo
Tribunale, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che il sig. ha occupato Controparte_1
l'immobile sito in Brindisi, alla via Intappiate n. 25 a titolo di comodato gratuito temporaneo per sei mesi a far data dal febbraio 2015;
2) accertare e dichiarare che, successivamente, il IG. si è CP_1 rifiutato di sottoscrivere un contratto di locazione e di corrispondere il canone pattuito, violando gli accordi verbali intercorsi tra le parti;
Pag. 2 a 6 3) conseguentemente, dichiarare e riconoscere che il IG. CP_1 occupa sine titulo l'immobile di proprietà della IG.ra Parte_1 dal mese di settembre 2015 ad oggi;
4) ordinare al sig. l'immediata liberazione Controparte_1 dell'immobile oggetto del presente giudizio e, per l'effetto, condannarlo al pagamento, in favore della IG.ra , dell'importo Parte_1 complessivo di € 18.000,00, pari ai canoni locativi (€ 300,00 mensili) che la stessa avrebbe percepito negli ultimi cinque anni se solo avesse potuto locare l'immobile;
5) Con condanna alle spese, diritti ed onorari di causa.
Nel presente giudizio il resistente è rimasto contumace.
Esaurita la fase istruttoria, all'esito della discussione, alla udienza del 3.11.2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della Decisione
Il ricorso è fondato e deve, di conseguenza, essere accolto.
La titolarità del diritto reale di proprietà, in capo alla ricorrente, risulta per tabulas dai documenti in atti. Deve, pertanto, ritenersi assolto, l'onere probatorio ricadente sul titolare del diritto reale che assuma l'occupazione sine titulo da parte di terzi dei propri beni.
Nel caso di specie, non si verte nella ipotesi della azione di rivendicazione ma in quella di restituzione.
Le due azioni, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi:
a) con la prima, di carattere reale, il ricorrente e assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà;
b) con la seconda, di natura personale, il ricorrente non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base
Pag. 3 a 6 ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo.
In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la "probatio diabolica" della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta.
Nella specie, la ricorrente ha provato la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando, eventualmente, al resistente che, però, è rimasto contumace (non confutando, di fatto, l'avverso dedotto) far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento.
A nulla è servito sia l'atto di diffida stragiudiziale inviato a mezzo ufficiale giudiziario dal difensore della ricorrente e ricevuta dal CP_1
(all.2) sia l'invito a presenziare all'incontro fissato, su richiesta della ricorrente, dall'organismo di mediazione del Consiglio dell'ordine degli
Avvocati di Brindisi, per il 19.05.2023.
Rimane il dato certo che l'occupazione dell'immobile, da parte del si protrae da ben otto anni ( al momento della instaurazione del CP_1 giudizi)o e che lo stesso si è rifiutato di sottoscrivere un contratto di locazione e di corrispondere il canone pattuito.
Tanto ha comportato, certamente, un danno in quanto la stessa non può esercitare il suo diritto di godimento diretto o indiretto mediante concessione a terzi del bene dietro corrispettivo di un quantum.
Deve, pertanto, ordinarsi a l'immediata Controparte_1 liberazione dell'immobile oggetto del presente giudizio e, per l'effetto, condannarlo al pagamento, in favore della IG.ra , Parte_1 dell'importo complessivo di € 18.000,00, pari ai canoni locativi (€
Pag. 4 a 6 300,00 mensili) che la stessa avrebbe percepito negli ultimi cinque anni se solo avesse potuto locare l'immobile.
Le spese di causa.
Seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore della ricorrente ed a carico del resistente, come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica definitivamente, decidendo sulla domanda introdotta con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. datato 25 luglio 2023 da
Parte_1 nei confronti di
Controparte_1 cosi provvede:
1) Accerta e dichiara che ha occupato l'immobile Controparte_1 sito in Brindisi, alla via Intappiate n. 25 a titolo di comodato gratuito temporaneo, per sei mesi, a far data dal febbraio 2015.
2) Accerta e dichiara che, successivamente, il si è rifiutato CP_1 di sottoscrivere un contratto di locazione e di corrispondere il canone pattuito, violando gli accordi verbali intercorsi tra le parti;
3) Conseguentemente, dichiara e riconosce che il occupa CP_1 sine titulo l'immobile di proprietà di dal mese di Parte_1 settembre 2015 ad oggi.
4) Ordina a l'immediata liberazione Controparte_1 dell'immobile oggetto del presente giudizio in favore della ricorrente, e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 dell'importo complessivo di € 18.000,00, sino al momento della domanda, pari ai canoni locativi (€ 300,00 mensili) che la stessa avrebbe percepito negli ultimi cinque anni se solo avesse potuto locare l'immobile, oltre a quelli successivi sino all'effettivo rilascio dell'immobile.
Pag. 5 a 6 5) Condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre c.u. ed accessori come per legge.
Così deciso in Brindisi, in data 4.11.2025.
Il IU
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
IU OC
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
2817/2023 R.G.
TRA
Parte_1
(C.F. , C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Rosanna Fioretti
C.F. CodiceFiscale_2
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente/contumace
Ricostruzione del Fatto
Con l'atto introduttivo del presente giudizio è stato premesso quanto segue:
Pag. 1 a 6
1. la ricorrente è proprietaria dell'immobile sito in Brindisi, alla via
Intappiate n. 25, ricevuto in eredità dalla madre sig.ra Persona_1
(All.1 dichiarazione di successione).
2. La sig.ra , alcuni anni fa, più precisamente nel Parte_1 febbraio 2015, concedeva a nato a [...] il Controparte_1
19.09.1971, di occupare, a titolo di comodato gratuito temporaneo, assieme alla propria famiglia, l'immobile sito in Brindisi alla via
Intappiate n. 21.
3. L'accordo tra le parti era che il sig. avrebbe dapprima CP_1 effettuato il ripristino e la pitturazione delle pareti dell'immobile de quo,
a sue spese e, successivamente, decorsi sei mesi, le parti avrebbero proceduto a sottoscrivere e registrare il contratto di locazione il cui canone mensile si doveva fissare in 300 euro.
4. Accadeva, tuttavia, che, decorsi i sei mesi dall'inizio dell'occupazione, più volte, la sig.ra sollecitava la sottoscrizione Pt_1 di un contratto di locazione ma il sig. , invitandola Parte_2 ad attendere.
5. Alla sottoscrizione del contratto di locazione il veniva CP_1 sollecitato anche dal sig. , conoscente di entrambi, che Persona_2 era intervenuto tra le parti raccomandando il sig. alla sig.ra CP_1
Ma anche l'intervento del sig. risultava vano. Pt_1 Per_2
6. Negli anni successivi, la IG.ra avendo purtroppo Pt_1 constatato la volontà del di sottrarsi agli obblighi assunti CP_1 verbalmente, ha, più volte, invitato, bonariamente, il predetto a rilasciare l'immobile libero e sgombro da persone e cose, nel più breve tempo possibile, ma anche tali richieste sono rimaste inevase.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'istante, ricorreva a questo
Tribunale, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che il sig. ha occupato Controparte_1
l'immobile sito in Brindisi, alla via Intappiate n. 25 a titolo di comodato gratuito temporaneo per sei mesi a far data dal febbraio 2015;
2) accertare e dichiarare che, successivamente, il IG. si è CP_1 rifiutato di sottoscrivere un contratto di locazione e di corrispondere il canone pattuito, violando gli accordi verbali intercorsi tra le parti;
Pag. 2 a 6 3) conseguentemente, dichiarare e riconoscere che il IG. CP_1 occupa sine titulo l'immobile di proprietà della IG.ra Parte_1 dal mese di settembre 2015 ad oggi;
4) ordinare al sig. l'immediata liberazione Controparte_1 dell'immobile oggetto del presente giudizio e, per l'effetto, condannarlo al pagamento, in favore della IG.ra , dell'importo Parte_1 complessivo di € 18.000,00, pari ai canoni locativi (€ 300,00 mensili) che la stessa avrebbe percepito negli ultimi cinque anni se solo avesse potuto locare l'immobile;
5) Con condanna alle spese, diritti ed onorari di causa.
Nel presente giudizio il resistente è rimasto contumace.
Esaurita la fase istruttoria, all'esito della discussione, alla udienza del 3.11.2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della Decisione
Il ricorso è fondato e deve, di conseguenza, essere accolto.
La titolarità del diritto reale di proprietà, in capo alla ricorrente, risulta per tabulas dai documenti in atti. Deve, pertanto, ritenersi assolto, l'onere probatorio ricadente sul titolare del diritto reale che assuma l'occupazione sine titulo da parte di terzi dei propri beni.
Nel caso di specie, non si verte nella ipotesi della azione di rivendicazione ma in quella di restituzione.
Le due azioni, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi:
a) con la prima, di carattere reale, il ricorrente e assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà;
b) con la seconda, di natura personale, il ricorrente non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base
Pag. 3 a 6 ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo.
In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la "probatio diabolica" della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta.
Nella specie, la ricorrente ha provato la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando, eventualmente, al resistente che, però, è rimasto contumace (non confutando, di fatto, l'avverso dedotto) far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento.
A nulla è servito sia l'atto di diffida stragiudiziale inviato a mezzo ufficiale giudiziario dal difensore della ricorrente e ricevuta dal CP_1
(all.2) sia l'invito a presenziare all'incontro fissato, su richiesta della ricorrente, dall'organismo di mediazione del Consiglio dell'ordine degli
Avvocati di Brindisi, per il 19.05.2023.
Rimane il dato certo che l'occupazione dell'immobile, da parte del si protrae da ben otto anni ( al momento della instaurazione del CP_1 giudizi)o e che lo stesso si è rifiutato di sottoscrivere un contratto di locazione e di corrispondere il canone pattuito.
Tanto ha comportato, certamente, un danno in quanto la stessa non può esercitare il suo diritto di godimento diretto o indiretto mediante concessione a terzi del bene dietro corrispettivo di un quantum.
Deve, pertanto, ordinarsi a l'immediata Controparte_1 liberazione dell'immobile oggetto del presente giudizio e, per l'effetto, condannarlo al pagamento, in favore della IG.ra , Parte_1 dell'importo complessivo di € 18.000,00, pari ai canoni locativi (€
Pag. 4 a 6 300,00 mensili) che la stessa avrebbe percepito negli ultimi cinque anni se solo avesse potuto locare l'immobile.
Le spese di causa.
Seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore della ricorrente ed a carico del resistente, come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica definitivamente, decidendo sulla domanda introdotta con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. datato 25 luglio 2023 da
Parte_1 nei confronti di
Controparte_1 cosi provvede:
1) Accerta e dichiara che ha occupato l'immobile Controparte_1 sito in Brindisi, alla via Intappiate n. 25 a titolo di comodato gratuito temporaneo, per sei mesi, a far data dal febbraio 2015.
2) Accerta e dichiara che, successivamente, il si è rifiutato CP_1 di sottoscrivere un contratto di locazione e di corrispondere il canone pattuito, violando gli accordi verbali intercorsi tra le parti;
3) Conseguentemente, dichiara e riconosce che il occupa CP_1 sine titulo l'immobile di proprietà di dal mese di Parte_1 settembre 2015 ad oggi.
4) Ordina a l'immediata liberazione Controparte_1 dell'immobile oggetto del presente giudizio in favore della ricorrente, e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 dell'importo complessivo di € 18.000,00, sino al momento della domanda, pari ai canoni locativi (€ 300,00 mensili) che la stessa avrebbe percepito negli ultimi cinque anni se solo avesse potuto locare l'immobile, oltre a quelli successivi sino all'effettivo rilascio dell'immobile.
Pag. 5 a 6 5) Condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre c.u. ed accessori come per legge.
Così deciso in Brindisi, in data 4.11.2025.
Il IU
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 6 a 6