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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5162/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice unico Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 5162/2022 promossa da:
P. VA , con il patrocinio dell'Avv. MANCINI ARIANNA Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(Codice Impresa C97998 – VAT: MT27925134), con il patrocinio PA dell'Avv. GIARRETTA MARIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi esposti in atti:
a) accertare e dichiarare la presenza di vizi e/o difetti in tutti o parte dei prodotti descritti nella fattura
n. INVMT.22.01.0015 del 12.01.22 emessa dalla società nei confronti di PA
, e/o comunque la loro inidoneità rispetto all'uso cui erano destinati;
CP_2 per l'effetto, ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c., ovvero, in subordine, ai sensi degli artt. 1218 e ss. c.c.
b) accertare e dichiarare la risoluzione del relativo contratto di compravendita concluso nel gennaio
2022 tra la società e la società ; PA _1
c) condannare la società , in persona del l.r.p.t. a restituire alla società PA
, in persona del l.r.p.t., il prezzo di € 73.500,00 da questa originariamente pagato, ovvero la _1
somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
pagina 1 di 11 d) condannare la società , in persona del l.r.p.t. a curare, a sue spese, il PA ritiro di tutti i prodotti “ Controparte_3
, presenti
[...] Controparte_4 Controparte_5
nei magazzini della società ; _1
e) condannare la società , in persona del l.r.p.t. a risarcire la società PA _1
, in persona del l.r.p.t., del pregiudizio da questa subito in termini di lesione della propria
[...] reputazione commerciale e che l'Ecc.mo Giudice adito vorrà liquidare in via equitativa.
In ogni caso, condannare , in persona del l.r.p.t. alla integrale refusione in PA
favore di , in persona del l.r.p.t., delle spese e competenze di causa, ivi incluse quelle _1
relativa alla esperita C.T.U.”.
Il Procuratore di parte convenuta precisa le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta
In via preliminare
Dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Bologna, per essere competente a conoscere la vertenza de qua il Giudice dell'Autorità Giudiziaria di Malta e non essendo comunque applicabile la legge italiana al rapporto intercorso tra le parti. Adottarsi ogni opportuno provvedimento conseguente. Con condanna della società alle spese di lite. _1
Nel merito
Respingersi tutte le domande di controparte formulate nei confronti della convenuta, siccome illegittime, infondate in fatto ed in diritto e non dimostrate per le motivazioni esposte, essendo peraltro la società attrice decaduta per omessa denunzia dei pretesi vizi nei termini di legge.
In ogni caso: con vittoria delle spese e dei compensi professionali, oltre a IVA, C.P.A. e al 15% delle spese forfettarie come per legge.
In via istruttoria
Il difensore della contesta ancora le osservazioni difensive avversarie relative alla CP_1
CTU, sia per quanto riguarda le modalità di conservazione, sia per quanto riguarda i test eseguiti (30 su un totale di 75.000,00 prodotti); ribadisce che i prodotti erano conservati nell'unica cellula frigorifera presente in benché la stessa svolga attività di commercializzazione di vari farmaci, _1
cosicché appare dubbia la modalità di conservazione dei prodotti. Ribadisce che lo stesso CTU non ha avuto modo di verificare se il materiale sia stato sempre conservato nella cella frigorifera.
Insiste, dunque, per l'esibizione delle fatture di acquisto e di vendita della nel periodo di _1
riferimento in cui si sono svolti i fatti di causa.
pagina 2 di 11 Insiste inoltre per eventuale rinnovazione/integrazione della CTU.
In ogni caso: con vittoria delle spese e dei compensi professionali, oltre a IVA, C.P.A. e al 15% delle spese forfettarie come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dell'11.04.2022, conveniva in giudizio Parte_1 PA
(società maltese), affinché venisse accertata la presenza di vizi di una fornitura di prodotti,
[...]
effettuata dalla convenuta, e venissero accolte le domande di risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra le parti, con condanna della convenuta alla restituzione del prezzo originariamente pagato dall'attrice, oltre agli interessi legali e al ritiro, a spese della stessa, di tutti i prodotti oggetto della fornitura contestata, nonché al risarcimento del danno subito ex art. 1494 c.c. in una misura che si riservava di quantificare in corso di causa (se del caso anche in via equitativa).
A tal fine, l'attrice esponeva di aver acquistato dalla convenuta, all'inizio del 2022, n. 75.000 test rapidi nasali antigienici per la rilevazione di Sars-Cov-2, al prezzo (pagato mediante bonifico) di € 73.500,00; riferiva che in data 21.01.2022 legale rappresentante della società maltese, aveva E_
provveduto alla consegna della merce presso il magazzino di in Valsamoggia;
segnalava che, nei _1
giorni immediatamente successivi alla rivendita di tali prodotti alle farmacie, aveva ricevuto da queste denunce relative al funzionamento difettoso dei dispositivi (in particolare, esse lamentavano che circa il
10 % dei test non fornisse esito alcuno, perché la striscia sottostante la vaschetta non si imbibiva, mentre altri test presentavano un liquido reagente di volume differente e in alcuni casi molto scarso).
Avendo l'attrice verificato la fondatezza di tali contestazioni, con l'esecuzione di prove sui kit acquistati, scelti a campione, la stessa si era vista costretta ad accettare dalle proprie clienti i kit venduti e a restituirne il prezzo, sospendendo immediatamente gli ulteriori ordini ricevuti;
quindi, aveva avvisato la convenuta della difettosità riscontrata già con messaggio whats-app del 10.2.2022, indirizzato al legale rappresentante e, successivamente, tramite pec del 18.02.2022. E_
Tuttavia, la società maltese aveva negato la presenza dei lamentati vizi tramite pec del 23.02.2022, aveva rifiutato di ritirare la merce e non aveva più risposto alle missive inviate da Parte_1
Sulla base di quanto esposto in punto di fatto, l'attrice rilevava che rispetto alla causa in oggetto sussistesse la giurisdizione del Tribunale adito sulla base dell'art. 7, n. 1, lett. a) del Regolamento di
Bruxelles I bis (Reg. UE n. 1215/2012), essendo Bologna il luogo dove erano stati consegnati i prodotti difettosi, e che fosse applicabile al contratto la legge italiana sulla base dell'art. 4, co. 3, del
Regolamento Roma I (Reg. CE n. 593/2008), in quanto l'Italia presenterebbe il collegamento più stretto con il rapporto contrattuale per cui è causa (essendo stato il contratto concluso verbalmente in pagina 3 di 11 Italia, tra rappresentanti legali delle due società di nazionalità italiana, ed essendo in Italia avvenuta la consegna dei prodotti ed emersa la difettosità degli stessi).
In relazione alla responsabilità contrattuale in cui sarebbe incorsa la società venditrice, l'attrice asseriva che i vizi segnalati attenevano al 10 % dei tamponi oggetto del contratto, rilevando tuttavia che, proprio per la tipologia dei test, la difettosità non fosse verificabile a priori, dato che solo dopo il prelievo di mucosa ci si può avvedere dell'eventuale malfunzionamento del test;
riteneva, per tale ragione, che, aldilà del numero esatto di kit difettosi, l'intera partita fosse da ritenersi inutilizzabile (ed infatti le farmacie avevano, a ragione, restituito in blocco i kit ricevuti, i quali si aggiungevano quindi a quelli già giacenti nei magazzini della società attrice, che non potevano più essere distribuiti).
Per tali motivi, parte attrice domandava dichiararsi la risoluzione, ex art. 1492 c.c., del contratto di compravendita intervenuto con la società convenuta e, per l'effetto, la restituzione ex art. 1493 c.c. del prezzo pagato, oltre al ristoro del pregiudizio patrimoniale subito (equivalente al mancato guadagno di una somma pari ad € 36.750,00, tenuto conto del prezzo pagato dall'attrice per i kit – € 0,98 cad. – e del prezzo di rivendita alle farmacie - € 1,47 cad. – e moltiplicata la differenza così ottenuta per n.
75.000 kit forniti), oltre al danno arrecato alla propria immagine e reputazione commerciale (di cui chiedeva disporsi la liquidazione in via equitativa).
2. Con la comparsa di costituzione e risposta, la società contestava le PA
deduzioni e le domande avversarie.
In punto di fatto, la convenuta riferiva di aver acquistato la suddetta partita di test dalla società VISION
BYOTEKNOLOJI (con sede in Turchia) e che i test, già muniti di attestazione di conformità alla normativa UE, erano stati fatti registrare e certificare dall'apposito Ufficio di Certificazioni di Roma, oltre ad aver ricevuto il nulla osta sanitario per l'importazione dalla USMAF -SASN Toscana ed Emilia
Romagna. La convenuta, prima di effettuare la fornitura in questione, aveva consegnato all'attrice n. 25 test a campione, senza ricevere contestazione alcuna, riferendo altresì che al momento della consegna erano stati eseguiti – alla presenza di legale rappresentante della convenuta, e E_ ES
, responsabile della società attorea - tutti i controlli necessari sulla partita di merce (e
[...]
segnatamente sul livello del liquido, sulle altre componenti del test e sul loro funzionamento). A seguito delle contestazioni ricevute, in data 17.02.2022 si era recato presso la società E_
attorea per testare, assieme alla responsabile tecnica di controparte, Dott.ssa , il Persona_1
funzionamento di 50 test, attraverso la loro esecuzione, taluni sul altri sulla , che Tes_1 Per_1
risultavano tutti regolari (circostanza che veniva comunicata dalla convenuta alla controparte con missiva del 23.02.2022). Contestualmente, la aveva segnalato i vizi alla società CP_1
pagina 4 di 11 turca, la quale, in risposta, aveva negato qualsiasi difettosità o malfunzionamento. Nella missiva del
23.02.2022, la convenuta, dopo aver respinto la fondatezza delle contestazioni avversarie, aveva ricondotto le lamentale di controparte ad un ripensamento rispetto all'acquisto effettuato, dovuto alle forti oscillazioni di mercato del prezzo di vendita del test. Anche a seguito di successiva missiva del
9.3.2022, trasmessa da parte attrice, la convenuta aveva ribadito le proprie argomentazioni sulla mancanza di vizi nei prodotti forniti. sosteneva che le contestazioni di controparte, e le relative allegazioni, nulla CP_1
dimostrassero in ordine ai pretesi vizi, atteso che la disomogeneità del liquido può dipendere anche da minimi movimenti anomali del test, idonei a far traboccare il liquido, dovendo i tamponi essere tenuti sempre in posizione verticale;
osservava inoltre che, per dato di comune esperienza, la mancata attivazione del test può dipendere anche dalla quantità del liquido inserito.
In punto di diritto, la convenuta eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in primo luogo sulla base di una corretta individuazione dell'oggetto del contratto intercorso, non limitato alla sola fornitura del test, ma attinente anche all'attività propedeutica consistente in controlli di conformità sulla merce, in ragione della quale, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di
Bruxelles I Bis, la convenuta avrebbe dovuto essere citata dinnanzi al giudice competente di Malta. contestava, inoltre, la deduzione di controparte secondo cui la legge applicabile CP_1 al contratto intercorso, ai sensi dell'art. 4 co. 3 del Reg. Roma I, sarebbe quella italiana (in quanto l'Italia presenterebbe il collegamento più stretto con il rapporto contrattuale), dovendosi invece applicare il criterio primario di scelta, individuato dall'art. 4 co. 1 che, per il contratto di vendita, individua la legge del paese dove il venditore ha la residenza abituale o dove la società, come nel caso di specie, ha la propria sede (dunque Malta). Inoltre, rispetto al criterio secondario di cui al co. 3 dell'art. 4, la convenuta contestava nel merito gli indici indicati dall'attrice per affermare la sussistenza di un collegamento stretto tra il rapporto contrattuale e l'Italia, essendo irrilevanti le circostanze addotte da controparte, quali la lingua usata per concludere il contratto e la nazionalità dei legali rappresentanti.
Nel merito, la convenuta deduceva come, nel caso di specie, la vendita non fosse avvenuta a campione, non potendosi applicare l'art. 1522 co. 1 c.c., secondo cui qualsiasi difformità dei prodotti rispetto al campione attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto. Riteneva che il campione di
25 test, fatto pervenire all'attrice, servisse solo ad indicare in modo approssimativo la qualità della merce fornita, dovendosi pertanto applicare il co. 2 dell'art. 1522 c.c., secondo cui la risoluzione può essere chiesta solo quando la difformità rispetto al campione sia notevole, secondo una valutazione demandata al giudice di merito (cfr., Cass. civ., sez. II, 16.05.2016, n. 9968). Nell'ipotesi in esame, la convenuta riteneva dunque che la domanda attorea dovesse essere respinta, in quanto la merce venduta pagina 5 di 11 non presentava notevoli difformità (pari al più al 10 % dei test consegnati, ritenuti difettosi) rispetto al campione preventivamente fornito ed approvato.
La convenuta aggiungeva inoltre che, trattandosi di vendita di cose da trasportare da un luogo all'altro, ai sensi dell'art. 1511 c.c., il termine per la denunzia dei vizi ex art. 1495 c.c. decorresse dal giorno di ricevimento della merce o dal momento in cui la stessa poteva essere esaminata (nel caso di specie, dalla data della consegna del 21.01.2022), imponendosi a carico del compratore, secondo la giurisprudenza di legittimità, un onere di diligenza consistente nel dovere di esaminare con tempestività la cosa, anche con un'indagine a campione (cfr. Cass. civ., sez. II, 10.04.2000, n. 4496). Per tale ragione, la convenuta eccepiva l'intervenuta decadenza della controparte dalla denuncia dei pretesi vizi della merce, perché trasmessa solo in data 10.02.2022, oltre il termine di otto giorni dalla consegna.
Da ultimo, la convenuta, avendo comprato a sua volta i prodotti oggetto di causa dalla predetta società turca, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa tale società, al fine di essere in toto manlevata e tenuta indenne in caso di accoglimento delle domande attoree.
3. All'udienza di prima comparizione delle parti, il Giudice respingeva, per esigenze di economia processuale, l'istanza della convenuta di chiamata in causa del terzo;
quindi, concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; all'esito ammetteva le prove testimoniali chieste dalle parti, nonché la prova contraria dedotta da entrambe.
Veniva poi ammessa la consulenza tecnica d'ufficio chiesta da parte attrice sulla merce venduta, con l'indicazione di verificare altresì l'integrità del materiale che sarebbe stato esaminato, nominando per l'effetto il Prof. dell'Università di Bologna. Persona_2
Infine, il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, cui seguiva la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
4. Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni sollevate dalla società convenuta, in relazione al difetto di giurisdizione del giudice italiano e alla non applicabilità della legge italiana al presente giudizio.
Rispetto alla giurisdizione, si osserva che il negozio concluso tra le parti è pienamente riconducibile al contratto di compravendita, non risultando dagli atti che abbia incaricato _1 CP_1 di svolgere alcuna attività “propedeutica”, né di altro tipo.
Del resto, parte convenuta non ha proposto una diversa qualificazione giuridica del contratto, limitandosi ad affermare di aver fatto eseguire “controlli di conformità” sui tamponi che ha poi venduto ad circostanza che non potrebbe influire sulla natura e sull'oggetto del rapporto contrattuale _1
intercorso tra le parti in causa. In ogni caso, le attività di verifica della qualità della merce venduta –
pagina 6 di 11 peraltro non altrimenti precisate - rientrerebbero puramente nel compendio di obbligazioni di cui è gravato il venditore ai sensi dell'art. 1476 c.c. e, specificamente, in quella di garantire il compratore dai vizi della cosa.
Neppure rileva, ai fini di una diversa qualificazione del rapporto, la circostanza che
[...]
si sia procurata il nulla-osta sanitario per l'importazione dei test dalla società turca CP_1
(doc. 7 di parte convenuta), trattandosi di adempimento di un obbligo legale di natura pubblicistica, propedeutico alla corretta esecuzione del contratto. Allo stesso modo, dovrebbe essere inteso il rilascio di attestazione di regolarità della merce dall'Ufficio Certificazioni di Roma (doc. 6): peraltro, la circostanza è stata correttamente contestata dalla società attrice in sede di memoria ex art. 183 comma
6 n. 1 c.p.c., non ravvisandosi nel documento prodotto alcuna traccia dell'“Ufficio Certificazioni di
Roma”, bensì uno scambio di mail avvenuto tra legale rappresentante della società E_
e tal dipendente della società CP_1 Persona_3 Parte_2
circa la documentazione accompagnatoria dei tamponi oggetto della compravendita.
[...]
In ogni caso, parte convenuta non ha specificato per quale ragione il contratto, alla luce delle generiche considerazioni svolte, radicherebbe la giurisdizione avanti all'autorità giurisdizionale di Malta. È infatti pacificamente applicabile l'art. 7 co. 1 del Regolamento di Bruxelles I bis n. 1215/2012 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale tra Stati membri dell'UE), che, in materia contrattuale, radica la giurisdizione davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, individuato, per quanto attiene alla compravendita di beni, nel luogo, situato in uno Stato membro (nel caso di specie, l'Italia), in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.
In relazione all'applicabilità della legge italiana al contratto stipulato tra le parti, si concorda con la prospettazione attorea secondo cui, nel caso in esame, sarebbe applicabile il co. 3 dell'art. 4 del
Regolamento di Roma I (Regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali), il quale stabilisce un criterio di scelta della legge nazionale sussidiario rispetto a quello principale ex co. 1
(ovvero la legge dello Stato in cui il venditore ha la residenza abituale), individuato nel Paese rispetto al quale il contratto presenta il collegamento più stretto. E' infatti evidente come, aldilà della lingua utilizzata per concludere il contratto e della nazionalità dei contraenti, sia sufficiente ad integrare il suddetto criterio del “collegamento manifestamente più stretto” la circostanza dell'essere avvenuta in
Italia la consegna dei beni e, ancor di più, dell'essersi ivi manifestati i vizi del prodotto.
pagina 7 di 11 5. Nel merito, si ritiene che la società attrice abbia legittimamente azionato la garanzia per i vizi della cosa venduta, prevista dagli artt. 1490 ss. c.c., ritenendosi infondate tutte le eccezioni formulate dalla convenuta per sostenere l'infondatezza delle domande avversarie.
In primo luogo, si ritengono inconferenti, rispetto alla sussistenza o meno dei vizi, tutte le argomentazioni dedotte dalla convenuta circa la documentazione di cui era corredata la partita di merce oggetto della compravendita, atteso che ciò che interessa al presente giudizio non è la regolarità formale di tale documentazione, ma la sussistenza o meno in concreto dei vizi lamentati dal compratore. Infatti, i docc. 6, 7 prodotti dalla società convenuta, oltre ad essere stati contestati da parte attrice nella memoria n. 1 (nei termini riportarti al par. 4), non riguardano in alcun modo la qualità della merce venduta, né attestano il corretto funzionamento dei tamponi.
Va poi rigettata l'eccezione sollevata da relativa all'applicabilità della CP_1 disciplina di cui all'art. 1522 co. 2 c.c. sulla vendita a campione, in quanto la convenuta non ha offerto al riguardo alcuna prova, mentre l'istruttoria svolta ha chiarito che l'asserita consegna di un campione di test non è mai avvenuta. Infatti, all'udienza del 20.07.2023 la teste , direttore Persona_1
tecnico e logistico di negava la circostanza della fornitura del campione;
tale ricostruzione _1
veniva confermata altresì dalla teste dipendente della società attorea, escussa alla Tes_3
medesima udienza, la quale dichiarava che tali campioni non erano mai arrivati in azienda, non avendo la stessa registrato nei sistemi informatici alcun DDT di campionatura.
È altresì da rigettare l'eccezione relativa all'applicabilità della disciplina della denunzia dei vizi nella vendita di cose da trasportare, di cui all'art. 1511 c.c., riferendosi tale norma ai soli vizi apparenti, all'interno dei quali non può certo farsi rientrare tutto ciò che attiene al malfunzionamento di un dispositivo, come quello costituito da un kit per la rilevazione di Sars-Cov-2, che per essere testato deve essere estratto dalla confezione, assemblato ed utilizzato oltretutto con l'impiego di un campione biologico.
Infine, la domanda attorea di risoluzione del contratto, per sussistenza dei vizi della merce venduta, risulta adeguatamente allegata e provata, sulla base di quanto è emerso dall'istruttoria svolta.
In particolare, il CTU, in risposta al quesito, ha preliminarmente verificato che i kit oggetto della compravendita erano correttamente conservati in una cella frigorifera e che il materiale era integro;
sulla base dei test effettuati, delle informazioni acquisite e delle valutazioni svolte, ha concluso, nella sua relazione definitiva, che il lotto analizzato presentava una “elevata quantità di difetti gravi”, tanto da poter “essere rigettato secondo le usuali metodologie di verifica della qualità dei prodotti”, non essendo dunque idoneo all'uso a cui era destinato. Il consulente d'ufficio ha specificato che, con riferimento al sistema di campionamento AQL (basato sullo standard internazionale ISO 2859) e alle pagina 8 di 11 relative tabelle, il lotto avrebbe potuto essere rifiutato già considerando un livello di difettosità pari a
1,5 % (livello spesso utilizzato per i prodotti medicali, che ne consente il rigetto qualora si riscontrino due o più prodotti difettosi in un gruppo di 32 prodotti esaminati): nei 30 test effettuati dal perito, in ben cinque casi non si era ottenuto un risultato valido o privo di ambiguità, potendo lo stesso affermare, con una probabilità superiore al 99 %, che il livello di difettosità del lotto fosse qualificabile come grave, perché superiore al 2,5 %. Quanto alla causa dei difetti, questa veniva individuata nel malfunzionamento del riempimento delle fiale.
Le considerazioni svolte dal CTU appaiono coerenti e non contraddittorie, sono adeguatamente motivate e sono supportate da argomentazioni tecniche, anche rispetto alle osservazioni svolte dai CTP delle parti in causa. In relazione a quanto osservato dal consulente di parte convenuta, il CTU ha ribadito che la conservazione del materiale era avvenuta correttamente e ha comunque precisato che i risultati dei test non dipendono da una loro supposta cattiva conservazione da parte delle farmacie o da problemi legati al trasporto del materiale;
in riferimento al numero esiguo di test analizzati, oltre a rilevare che nessuna contestazione era stata mossa dal CTP di parte convenuta al momento dell'individuazione del numero di test da sottoporre a verifica, ha richiamato l'elevata percentuale di difetti gravi rilevati nei test eseguiti (5 su 30), quando basterebbero 3 prodotti difettosi in un gruppo di
32 prodotti esaminati per rilevare una probabilità del 2,5 % di difettosità, cosicché l'analisi statistica relativa ai risultati dei test permetteva di affermare una probabilità maggiore del 99 % che il lotto di kit esaminato avesse un livello di difettosità grave superiore al 2,5 %.
Le risultanze peritali venivano peraltro confermate dai testi escussi all'udienza del 20.07.2023. In particolare, i farmacisti cui aveva venduto i kit confermavano di aver rilevato il difetto dei _1
dispositivi (che non davano esito, perché la striscia assorbente alla base non si impregnava) e di aver preteso di restituire ad la partita ricevuta, ottenendone il rimborso del prezzo. I due agenti della _1
rete di vendita di sentiti nella medesima udienza, confermavano altresì di aver raccolto, nel _1
febbraio 2022, le lamentale da parte delle farmacie clienti, le quali avevano chiesto di poter rendere ad l'intera fornitura ricevuta. _1
Tale ricostruzione dei fatti non veniva minimamente inficiata da quanto è emerso dalle dichiarazioni rese, all'udienza dell'11.01.2024, dall'unico teste citato da parte convenuta, il quale Testimone_4
dichiarava di non saper rispondere alle domande oggetto del capitolato, non avendo alcuna conoscenza diretta dei fatti di causa.
pagina 9 di 11 6. In conclusione, all'esito dell'attività istruttoria svolta, si ritiene che sia provata l'esistenza di vizi inficianti i prodotti venduti dalla società convenuta, in una misura tale da rendere gli stessi inidonei all'uso cui erano destinati, come stabilito dall'art. 1490 c.c..
Pertanto, in accoglimento delle domande di parte attrice, ai sensi degli artt. 1492 e 1493 c.c., può dichiararsi risolto il contratto di compravendita concluso nel gennaio 2022 tra e Parte_1 [...]
, con conseguente obbligo della società convenuta di restituire ad il CP_1 _1 corrispettivo ricevuto di € 73.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, nonché dell'obbligo di provvedere al ritiro dei prodotti difettosi a proprie spese.
Infine, si rileva come la domanda di risarcimento del danno non sia stata ulteriormente coltivata dalla parte attorea rispetto alle enunciazioni contenute nell'atto di citazione, con riferimento sia al danno patrimoniale, non richiamato nelle conclusioni, sia al danno all'immagine e alla reputazione commerciale, in alcun modo allegato e provato, atteso che lo stesso, secondo la giurisprudenza di legittimità, è da intendersi come danno conseguenza, non sussistente in re ipsa, e può essere liquidato dal giudice in via equitativa non già sulla base di valutazioni astratte, bensì tenendo conto del pregiudizio patito dalla vittima (ex multis, Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 4005 del 18.02.2020).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste integralmente a carico di parte convenuta, individuata come la parte soccombente nel processo, secondo una valutazione globale e unitaria che deve tener conto dell'esito finale del giudizio nel suo insieme, conformemente all'orientamento costante della giurisprudenza;
esse debbono essere liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, in relazione allo scaglione da € 52.001 a € 260.000, in cui è compresa la somma attribuita alla parte vincitrice.
Per le stesse ragioni, vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
-in accoglimento delle domande proposte da parte attrice, dichiara risolto il contratto di compravendita per cui è causa, concluso tra ed e per l'effetto, PA Parte_1
-condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla PA
restituzione, in favore di della somma ricevuta a titolo di prezzo della compravendita, Parte_1 pari ad € 73.500,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
pagina 10 di 11 -condanna la società , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a PA
curare, a sue spese, il ritiro di tutti i prodotti oggetto della compravendita per cui è causa, ancora presenti nei magazzini della società Parte_1
-condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla PA rifusione, in favore di delle spese di lite, che liquida in complessivi € 590,73 per esborsi Parte_1 ed € 14.103,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e 15 % per spese generali;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Bologna, 17 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice unico Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 5162/2022 promossa da:
P. VA , con il patrocinio dell'Avv. MANCINI ARIANNA Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(Codice Impresa C97998 – VAT: MT27925134), con il patrocinio PA dell'Avv. GIARRETTA MARIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi esposti in atti:
a) accertare e dichiarare la presenza di vizi e/o difetti in tutti o parte dei prodotti descritti nella fattura
n. INVMT.22.01.0015 del 12.01.22 emessa dalla società nei confronti di PA
, e/o comunque la loro inidoneità rispetto all'uso cui erano destinati;
CP_2 per l'effetto, ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c., ovvero, in subordine, ai sensi degli artt. 1218 e ss. c.c.
b) accertare e dichiarare la risoluzione del relativo contratto di compravendita concluso nel gennaio
2022 tra la società e la società ; PA _1
c) condannare la società , in persona del l.r.p.t. a restituire alla società PA
, in persona del l.r.p.t., il prezzo di € 73.500,00 da questa originariamente pagato, ovvero la _1
somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
pagina 1 di 11 d) condannare la società , in persona del l.r.p.t. a curare, a sue spese, il PA ritiro di tutti i prodotti “ Controparte_3
, presenti
[...] Controparte_4 Controparte_5
nei magazzini della società ; _1
e) condannare la società , in persona del l.r.p.t. a risarcire la società PA _1
, in persona del l.r.p.t., del pregiudizio da questa subito in termini di lesione della propria
[...] reputazione commerciale e che l'Ecc.mo Giudice adito vorrà liquidare in via equitativa.
In ogni caso, condannare , in persona del l.r.p.t. alla integrale refusione in PA
favore di , in persona del l.r.p.t., delle spese e competenze di causa, ivi incluse quelle _1
relativa alla esperita C.T.U.”.
Il Procuratore di parte convenuta precisa le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta
In via preliminare
Dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Bologna, per essere competente a conoscere la vertenza de qua il Giudice dell'Autorità Giudiziaria di Malta e non essendo comunque applicabile la legge italiana al rapporto intercorso tra le parti. Adottarsi ogni opportuno provvedimento conseguente. Con condanna della società alle spese di lite. _1
Nel merito
Respingersi tutte le domande di controparte formulate nei confronti della convenuta, siccome illegittime, infondate in fatto ed in diritto e non dimostrate per le motivazioni esposte, essendo peraltro la società attrice decaduta per omessa denunzia dei pretesi vizi nei termini di legge.
In ogni caso: con vittoria delle spese e dei compensi professionali, oltre a IVA, C.P.A. e al 15% delle spese forfettarie come per legge.
In via istruttoria
Il difensore della contesta ancora le osservazioni difensive avversarie relative alla CP_1
CTU, sia per quanto riguarda le modalità di conservazione, sia per quanto riguarda i test eseguiti (30 su un totale di 75.000,00 prodotti); ribadisce che i prodotti erano conservati nell'unica cellula frigorifera presente in benché la stessa svolga attività di commercializzazione di vari farmaci, _1
cosicché appare dubbia la modalità di conservazione dei prodotti. Ribadisce che lo stesso CTU non ha avuto modo di verificare se il materiale sia stato sempre conservato nella cella frigorifera.
Insiste, dunque, per l'esibizione delle fatture di acquisto e di vendita della nel periodo di _1
riferimento in cui si sono svolti i fatti di causa.
pagina 2 di 11 Insiste inoltre per eventuale rinnovazione/integrazione della CTU.
In ogni caso: con vittoria delle spese e dei compensi professionali, oltre a IVA, C.P.A. e al 15% delle spese forfettarie come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dell'11.04.2022, conveniva in giudizio Parte_1 PA
(società maltese), affinché venisse accertata la presenza di vizi di una fornitura di prodotti,
[...]
effettuata dalla convenuta, e venissero accolte le domande di risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra le parti, con condanna della convenuta alla restituzione del prezzo originariamente pagato dall'attrice, oltre agli interessi legali e al ritiro, a spese della stessa, di tutti i prodotti oggetto della fornitura contestata, nonché al risarcimento del danno subito ex art. 1494 c.c. in una misura che si riservava di quantificare in corso di causa (se del caso anche in via equitativa).
A tal fine, l'attrice esponeva di aver acquistato dalla convenuta, all'inizio del 2022, n. 75.000 test rapidi nasali antigienici per la rilevazione di Sars-Cov-2, al prezzo (pagato mediante bonifico) di € 73.500,00; riferiva che in data 21.01.2022 legale rappresentante della società maltese, aveva E_
provveduto alla consegna della merce presso il magazzino di in Valsamoggia;
segnalava che, nei _1
giorni immediatamente successivi alla rivendita di tali prodotti alle farmacie, aveva ricevuto da queste denunce relative al funzionamento difettoso dei dispositivi (in particolare, esse lamentavano che circa il
10 % dei test non fornisse esito alcuno, perché la striscia sottostante la vaschetta non si imbibiva, mentre altri test presentavano un liquido reagente di volume differente e in alcuni casi molto scarso).
Avendo l'attrice verificato la fondatezza di tali contestazioni, con l'esecuzione di prove sui kit acquistati, scelti a campione, la stessa si era vista costretta ad accettare dalle proprie clienti i kit venduti e a restituirne il prezzo, sospendendo immediatamente gli ulteriori ordini ricevuti;
quindi, aveva avvisato la convenuta della difettosità riscontrata già con messaggio whats-app del 10.2.2022, indirizzato al legale rappresentante e, successivamente, tramite pec del 18.02.2022. E_
Tuttavia, la società maltese aveva negato la presenza dei lamentati vizi tramite pec del 23.02.2022, aveva rifiutato di ritirare la merce e non aveva più risposto alle missive inviate da Parte_1
Sulla base di quanto esposto in punto di fatto, l'attrice rilevava che rispetto alla causa in oggetto sussistesse la giurisdizione del Tribunale adito sulla base dell'art. 7, n. 1, lett. a) del Regolamento di
Bruxelles I bis (Reg. UE n. 1215/2012), essendo Bologna il luogo dove erano stati consegnati i prodotti difettosi, e che fosse applicabile al contratto la legge italiana sulla base dell'art. 4, co. 3, del
Regolamento Roma I (Reg. CE n. 593/2008), in quanto l'Italia presenterebbe il collegamento più stretto con il rapporto contrattuale per cui è causa (essendo stato il contratto concluso verbalmente in pagina 3 di 11 Italia, tra rappresentanti legali delle due società di nazionalità italiana, ed essendo in Italia avvenuta la consegna dei prodotti ed emersa la difettosità degli stessi).
In relazione alla responsabilità contrattuale in cui sarebbe incorsa la società venditrice, l'attrice asseriva che i vizi segnalati attenevano al 10 % dei tamponi oggetto del contratto, rilevando tuttavia che, proprio per la tipologia dei test, la difettosità non fosse verificabile a priori, dato che solo dopo il prelievo di mucosa ci si può avvedere dell'eventuale malfunzionamento del test;
riteneva, per tale ragione, che, aldilà del numero esatto di kit difettosi, l'intera partita fosse da ritenersi inutilizzabile (ed infatti le farmacie avevano, a ragione, restituito in blocco i kit ricevuti, i quali si aggiungevano quindi a quelli già giacenti nei magazzini della società attrice, che non potevano più essere distribuiti).
Per tali motivi, parte attrice domandava dichiararsi la risoluzione, ex art. 1492 c.c., del contratto di compravendita intervenuto con la società convenuta e, per l'effetto, la restituzione ex art. 1493 c.c. del prezzo pagato, oltre al ristoro del pregiudizio patrimoniale subito (equivalente al mancato guadagno di una somma pari ad € 36.750,00, tenuto conto del prezzo pagato dall'attrice per i kit – € 0,98 cad. – e del prezzo di rivendita alle farmacie - € 1,47 cad. – e moltiplicata la differenza così ottenuta per n.
75.000 kit forniti), oltre al danno arrecato alla propria immagine e reputazione commerciale (di cui chiedeva disporsi la liquidazione in via equitativa).
2. Con la comparsa di costituzione e risposta, la società contestava le PA
deduzioni e le domande avversarie.
In punto di fatto, la convenuta riferiva di aver acquistato la suddetta partita di test dalla società VISION
BYOTEKNOLOJI (con sede in Turchia) e che i test, già muniti di attestazione di conformità alla normativa UE, erano stati fatti registrare e certificare dall'apposito Ufficio di Certificazioni di Roma, oltre ad aver ricevuto il nulla osta sanitario per l'importazione dalla USMAF -SASN Toscana ed Emilia
Romagna. La convenuta, prima di effettuare la fornitura in questione, aveva consegnato all'attrice n. 25 test a campione, senza ricevere contestazione alcuna, riferendo altresì che al momento della consegna erano stati eseguiti – alla presenza di legale rappresentante della convenuta, e E_ ES
, responsabile della società attorea - tutti i controlli necessari sulla partita di merce (e
[...]
segnatamente sul livello del liquido, sulle altre componenti del test e sul loro funzionamento). A seguito delle contestazioni ricevute, in data 17.02.2022 si era recato presso la società E_
attorea per testare, assieme alla responsabile tecnica di controparte, Dott.ssa , il Persona_1
funzionamento di 50 test, attraverso la loro esecuzione, taluni sul altri sulla , che Tes_1 Per_1
risultavano tutti regolari (circostanza che veniva comunicata dalla convenuta alla controparte con missiva del 23.02.2022). Contestualmente, la aveva segnalato i vizi alla società CP_1
pagina 4 di 11 turca, la quale, in risposta, aveva negato qualsiasi difettosità o malfunzionamento. Nella missiva del
23.02.2022, la convenuta, dopo aver respinto la fondatezza delle contestazioni avversarie, aveva ricondotto le lamentale di controparte ad un ripensamento rispetto all'acquisto effettuato, dovuto alle forti oscillazioni di mercato del prezzo di vendita del test. Anche a seguito di successiva missiva del
9.3.2022, trasmessa da parte attrice, la convenuta aveva ribadito le proprie argomentazioni sulla mancanza di vizi nei prodotti forniti. sosteneva che le contestazioni di controparte, e le relative allegazioni, nulla CP_1
dimostrassero in ordine ai pretesi vizi, atteso che la disomogeneità del liquido può dipendere anche da minimi movimenti anomali del test, idonei a far traboccare il liquido, dovendo i tamponi essere tenuti sempre in posizione verticale;
osservava inoltre che, per dato di comune esperienza, la mancata attivazione del test può dipendere anche dalla quantità del liquido inserito.
In punto di diritto, la convenuta eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in primo luogo sulla base di una corretta individuazione dell'oggetto del contratto intercorso, non limitato alla sola fornitura del test, ma attinente anche all'attività propedeutica consistente in controlli di conformità sulla merce, in ragione della quale, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di
Bruxelles I Bis, la convenuta avrebbe dovuto essere citata dinnanzi al giudice competente di Malta. contestava, inoltre, la deduzione di controparte secondo cui la legge applicabile CP_1 al contratto intercorso, ai sensi dell'art. 4 co. 3 del Reg. Roma I, sarebbe quella italiana (in quanto l'Italia presenterebbe il collegamento più stretto con il rapporto contrattuale), dovendosi invece applicare il criterio primario di scelta, individuato dall'art. 4 co. 1 che, per il contratto di vendita, individua la legge del paese dove il venditore ha la residenza abituale o dove la società, come nel caso di specie, ha la propria sede (dunque Malta). Inoltre, rispetto al criterio secondario di cui al co. 3 dell'art. 4, la convenuta contestava nel merito gli indici indicati dall'attrice per affermare la sussistenza di un collegamento stretto tra il rapporto contrattuale e l'Italia, essendo irrilevanti le circostanze addotte da controparte, quali la lingua usata per concludere il contratto e la nazionalità dei legali rappresentanti.
Nel merito, la convenuta deduceva come, nel caso di specie, la vendita non fosse avvenuta a campione, non potendosi applicare l'art. 1522 co. 1 c.c., secondo cui qualsiasi difformità dei prodotti rispetto al campione attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto. Riteneva che il campione di
25 test, fatto pervenire all'attrice, servisse solo ad indicare in modo approssimativo la qualità della merce fornita, dovendosi pertanto applicare il co. 2 dell'art. 1522 c.c., secondo cui la risoluzione può essere chiesta solo quando la difformità rispetto al campione sia notevole, secondo una valutazione demandata al giudice di merito (cfr., Cass. civ., sez. II, 16.05.2016, n. 9968). Nell'ipotesi in esame, la convenuta riteneva dunque che la domanda attorea dovesse essere respinta, in quanto la merce venduta pagina 5 di 11 non presentava notevoli difformità (pari al più al 10 % dei test consegnati, ritenuti difettosi) rispetto al campione preventivamente fornito ed approvato.
La convenuta aggiungeva inoltre che, trattandosi di vendita di cose da trasportare da un luogo all'altro, ai sensi dell'art. 1511 c.c., il termine per la denunzia dei vizi ex art. 1495 c.c. decorresse dal giorno di ricevimento della merce o dal momento in cui la stessa poteva essere esaminata (nel caso di specie, dalla data della consegna del 21.01.2022), imponendosi a carico del compratore, secondo la giurisprudenza di legittimità, un onere di diligenza consistente nel dovere di esaminare con tempestività la cosa, anche con un'indagine a campione (cfr. Cass. civ., sez. II, 10.04.2000, n. 4496). Per tale ragione, la convenuta eccepiva l'intervenuta decadenza della controparte dalla denuncia dei pretesi vizi della merce, perché trasmessa solo in data 10.02.2022, oltre il termine di otto giorni dalla consegna.
Da ultimo, la convenuta, avendo comprato a sua volta i prodotti oggetto di causa dalla predetta società turca, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa tale società, al fine di essere in toto manlevata e tenuta indenne in caso di accoglimento delle domande attoree.
3. All'udienza di prima comparizione delle parti, il Giudice respingeva, per esigenze di economia processuale, l'istanza della convenuta di chiamata in causa del terzo;
quindi, concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; all'esito ammetteva le prove testimoniali chieste dalle parti, nonché la prova contraria dedotta da entrambe.
Veniva poi ammessa la consulenza tecnica d'ufficio chiesta da parte attrice sulla merce venduta, con l'indicazione di verificare altresì l'integrità del materiale che sarebbe stato esaminato, nominando per l'effetto il Prof. dell'Università di Bologna. Persona_2
Infine, il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, cui seguiva la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
4. Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni sollevate dalla società convenuta, in relazione al difetto di giurisdizione del giudice italiano e alla non applicabilità della legge italiana al presente giudizio.
Rispetto alla giurisdizione, si osserva che il negozio concluso tra le parti è pienamente riconducibile al contratto di compravendita, non risultando dagli atti che abbia incaricato _1 CP_1 di svolgere alcuna attività “propedeutica”, né di altro tipo.
Del resto, parte convenuta non ha proposto una diversa qualificazione giuridica del contratto, limitandosi ad affermare di aver fatto eseguire “controlli di conformità” sui tamponi che ha poi venduto ad circostanza che non potrebbe influire sulla natura e sull'oggetto del rapporto contrattuale _1
intercorso tra le parti in causa. In ogni caso, le attività di verifica della qualità della merce venduta –
pagina 6 di 11 peraltro non altrimenti precisate - rientrerebbero puramente nel compendio di obbligazioni di cui è gravato il venditore ai sensi dell'art. 1476 c.c. e, specificamente, in quella di garantire il compratore dai vizi della cosa.
Neppure rileva, ai fini di una diversa qualificazione del rapporto, la circostanza che
[...]
si sia procurata il nulla-osta sanitario per l'importazione dei test dalla società turca CP_1
(doc. 7 di parte convenuta), trattandosi di adempimento di un obbligo legale di natura pubblicistica, propedeutico alla corretta esecuzione del contratto. Allo stesso modo, dovrebbe essere inteso il rilascio di attestazione di regolarità della merce dall'Ufficio Certificazioni di Roma (doc. 6): peraltro, la circostanza è stata correttamente contestata dalla società attrice in sede di memoria ex art. 183 comma
6 n. 1 c.p.c., non ravvisandosi nel documento prodotto alcuna traccia dell'“Ufficio Certificazioni di
Roma”, bensì uno scambio di mail avvenuto tra legale rappresentante della società E_
e tal dipendente della società CP_1 Persona_3 Parte_2
circa la documentazione accompagnatoria dei tamponi oggetto della compravendita.
[...]
In ogni caso, parte convenuta non ha specificato per quale ragione il contratto, alla luce delle generiche considerazioni svolte, radicherebbe la giurisdizione avanti all'autorità giurisdizionale di Malta. È infatti pacificamente applicabile l'art. 7 co. 1 del Regolamento di Bruxelles I bis n. 1215/2012 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale tra Stati membri dell'UE), che, in materia contrattuale, radica la giurisdizione davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, individuato, per quanto attiene alla compravendita di beni, nel luogo, situato in uno Stato membro (nel caso di specie, l'Italia), in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.
In relazione all'applicabilità della legge italiana al contratto stipulato tra le parti, si concorda con la prospettazione attorea secondo cui, nel caso in esame, sarebbe applicabile il co. 3 dell'art. 4 del
Regolamento di Roma I (Regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali), il quale stabilisce un criterio di scelta della legge nazionale sussidiario rispetto a quello principale ex co. 1
(ovvero la legge dello Stato in cui il venditore ha la residenza abituale), individuato nel Paese rispetto al quale il contratto presenta il collegamento più stretto. E' infatti evidente come, aldilà della lingua utilizzata per concludere il contratto e della nazionalità dei contraenti, sia sufficiente ad integrare il suddetto criterio del “collegamento manifestamente più stretto” la circostanza dell'essere avvenuta in
Italia la consegna dei beni e, ancor di più, dell'essersi ivi manifestati i vizi del prodotto.
pagina 7 di 11 5. Nel merito, si ritiene che la società attrice abbia legittimamente azionato la garanzia per i vizi della cosa venduta, prevista dagli artt. 1490 ss. c.c., ritenendosi infondate tutte le eccezioni formulate dalla convenuta per sostenere l'infondatezza delle domande avversarie.
In primo luogo, si ritengono inconferenti, rispetto alla sussistenza o meno dei vizi, tutte le argomentazioni dedotte dalla convenuta circa la documentazione di cui era corredata la partita di merce oggetto della compravendita, atteso che ciò che interessa al presente giudizio non è la regolarità formale di tale documentazione, ma la sussistenza o meno in concreto dei vizi lamentati dal compratore. Infatti, i docc. 6, 7 prodotti dalla società convenuta, oltre ad essere stati contestati da parte attrice nella memoria n. 1 (nei termini riportarti al par. 4), non riguardano in alcun modo la qualità della merce venduta, né attestano il corretto funzionamento dei tamponi.
Va poi rigettata l'eccezione sollevata da relativa all'applicabilità della CP_1 disciplina di cui all'art. 1522 co. 2 c.c. sulla vendita a campione, in quanto la convenuta non ha offerto al riguardo alcuna prova, mentre l'istruttoria svolta ha chiarito che l'asserita consegna di un campione di test non è mai avvenuta. Infatti, all'udienza del 20.07.2023 la teste , direttore Persona_1
tecnico e logistico di negava la circostanza della fornitura del campione;
tale ricostruzione _1
veniva confermata altresì dalla teste dipendente della società attorea, escussa alla Tes_3
medesima udienza, la quale dichiarava che tali campioni non erano mai arrivati in azienda, non avendo la stessa registrato nei sistemi informatici alcun DDT di campionatura.
È altresì da rigettare l'eccezione relativa all'applicabilità della disciplina della denunzia dei vizi nella vendita di cose da trasportare, di cui all'art. 1511 c.c., riferendosi tale norma ai soli vizi apparenti, all'interno dei quali non può certo farsi rientrare tutto ciò che attiene al malfunzionamento di un dispositivo, come quello costituito da un kit per la rilevazione di Sars-Cov-2, che per essere testato deve essere estratto dalla confezione, assemblato ed utilizzato oltretutto con l'impiego di un campione biologico.
Infine, la domanda attorea di risoluzione del contratto, per sussistenza dei vizi della merce venduta, risulta adeguatamente allegata e provata, sulla base di quanto è emerso dall'istruttoria svolta.
In particolare, il CTU, in risposta al quesito, ha preliminarmente verificato che i kit oggetto della compravendita erano correttamente conservati in una cella frigorifera e che il materiale era integro;
sulla base dei test effettuati, delle informazioni acquisite e delle valutazioni svolte, ha concluso, nella sua relazione definitiva, che il lotto analizzato presentava una “elevata quantità di difetti gravi”, tanto da poter “essere rigettato secondo le usuali metodologie di verifica della qualità dei prodotti”, non essendo dunque idoneo all'uso a cui era destinato. Il consulente d'ufficio ha specificato che, con riferimento al sistema di campionamento AQL (basato sullo standard internazionale ISO 2859) e alle pagina 8 di 11 relative tabelle, il lotto avrebbe potuto essere rifiutato già considerando un livello di difettosità pari a
1,5 % (livello spesso utilizzato per i prodotti medicali, che ne consente il rigetto qualora si riscontrino due o più prodotti difettosi in un gruppo di 32 prodotti esaminati): nei 30 test effettuati dal perito, in ben cinque casi non si era ottenuto un risultato valido o privo di ambiguità, potendo lo stesso affermare, con una probabilità superiore al 99 %, che il livello di difettosità del lotto fosse qualificabile come grave, perché superiore al 2,5 %. Quanto alla causa dei difetti, questa veniva individuata nel malfunzionamento del riempimento delle fiale.
Le considerazioni svolte dal CTU appaiono coerenti e non contraddittorie, sono adeguatamente motivate e sono supportate da argomentazioni tecniche, anche rispetto alle osservazioni svolte dai CTP delle parti in causa. In relazione a quanto osservato dal consulente di parte convenuta, il CTU ha ribadito che la conservazione del materiale era avvenuta correttamente e ha comunque precisato che i risultati dei test non dipendono da una loro supposta cattiva conservazione da parte delle farmacie o da problemi legati al trasporto del materiale;
in riferimento al numero esiguo di test analizzati, oltre a rilevare che nessuna contestazione era stata mossa dal CTP di parte convenuta al momento dell'individuazione del numero di test da sottoporre a verifica, ha richiamato l'elevata percentuale di difetti gravi rilevati nei test eseguiti (5 su 30), quando basterebbero 3 prodotti difettosi in un gruppo di
32 prodotti esaminati per rilevare una probabilità del 2,5 % di difettosità, cosicché l'analisi statistica relativa ai risultati dei test permetteva di affermare una probabilità maggiore del 99 % che il lotto di kit esaminato avesse un livello di difettosità grave superiore al 2,5 %.
Le risultanze peritali venivano peraltro confermate dai testi escussi all'udienza del 20.07.2023. In particolare, i farmacisti cui aveva venduto i kit confermavano di aver rilevato il difetto dei _1
dispositivi (che non davano esito, perché la striscia assorbente alla base non si impregnava) e di aver preteso di restituire ad la partita ricevuta, ottenendone il rimborso del prezzo. I due agenti della _1
rete di vendita di sentiti nella medesima udienza, confermavano altresì di aver raccolto, nel _1
febbraio 2022, le lamentale da parte delle farmacie clienti, le quali avevano chiesto di poter rendere ad l'intera fornitura ricevuta. _1
Tale ricostruzione dei fatti non veniva minimamente inficiata da quanto è emerso dalle dichiarazioni rese, all'udienza dell'11.01.2024, dall'unico teste citato da parte convenuta, il quale Testimone_4
dichiarava di non saper rispondere alle domande oggetto del capitolato, non avendo alcuna conoscenza diretta dei fatti di causa.
pagina 9 di 11 6. In conclusione, all'esito dell'attività istruttoria svolta, si ritiene che sia provata l'esistenza di vizi inficianti i prodotti venduti dalla società convenuta, in una misura tale da rendere gli stessi inidonei all'uso cui erano destinati, come stabilito dall'art. 1490 c.c..
Pertanto, in accoglimento delle domande di parte attrice, ai sensi degli artt. 1492 e 1493 c.c., può dichiararsi risolto il contratto di compravendita concluso nel gennaio 2022 tra e Parte_1 [...]
, con conseguente obbligo della società convenuta di restituire ad il CP_1 _1 corrispettivo ricevuto di € 73.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, nonché dell'obbligo di provvedere al ritiro dei prodotti difettosi a proprie spese.
Infine, si rileva come la domanda di risarcimento del danno non sia stata ulteriormente coltivata dalla parte attorea rispetto alle enunciazioni contenute nell'atto di citazione, con riferimento sia al danno patrimoniale, non richiamato nelle conclusioni, sia al danno all'immagine e alla reputazione commerciale, in alcun modo allegato e provato, atteso che lo stesso, secondo la giurisprudenza di legittimità, è da intendersi come danno conseguenza, non sussistente in re ipsa, e può essere liquidato dal giudice in via equitativa non già sulla base di valutazioni astratte, bensì tenendo conto del pregiudizio patito dalla vittima (ex multis, Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 4005 del 18.02.2020).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste integralmente a carico di parte convenuta, individuata come la parte soccombente nel processo, secondo una valutazione globale e unitaria che deve tener conto dell'esito finale del giudizio nel suo insieme, conformemente all'orientamento costante della giurisprudenza;
esse debbono essere liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, in relazione allo scaglione da € 52.001 a € 260.000, in cui è compresa la somma attribuita alla parte vincitrice.
Per le stesse ragioni, vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
-in accoglimento delle domande proposte da parte attrice, dichiara risolto il contratto di compravendita per cui è causa, concluso tra ed e per l'effetto, PA Parte_1
-condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla PA
restituzione, in favore di della somma ricevuta a titolo di prezzo della compravendita, Parte_1 pari ad € 73.500,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
pagina 10 di 11 -condanna la società , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a PA
curare, a sue spese, il ritiro di tutti i prodotti oggetto della compravendita per cui è causa, ancora presenti nei magazzini della società Parte_1
-condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla PA rifusione, in favore di delle spese di lite, che liquida in complessivi € 590,73 per esborsi Parte_1 ed € 14.103,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e 15 % per spese generali;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Bologna, 17 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 11 di 11