Art. 38.
Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche di direttore di sezione, di bibliotecario di seconda classe, di primo ragioniere, di primo segretario, di aiuto bibliotecario principale, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 164, 196, 176, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo.
Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche di direttore di sezione, di bibliotecario di seconda classe, di primo ragioniere, di primo segretario, di aiuto bibliotecario principale, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 164, 196, 176, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo.