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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/12/2025, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2787/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Alessio Trogu, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2787 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente Parte_1 C.F._1 nella via Logudoro n. 08, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Mereu (CF.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio (PEC C.F._2
; Email_1 parte attrice contro
(P.I. ), in qualità di Impresa Controparte_1 P.IVA_1
Designata per la Gestione del F.G.V.S. per la Regione EG, in persona dei suoi legali rapp.ti pro-tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Dante n. 42/B, presso lo studio dell'Avv. Pier
LA PI (C.F. – pec.: , che la rappresenta e difende C.F._3 Email_2 in forza di procura generale alle liti;
e contro
nata a [...] il [...] (c.f. ), ivi Controparte_2 C.F._4 residente nella Via Gobetti n. 16 ed elettivamente domiciliata in Serrenti nella via Nazionale n° 84/A, presso lo studio dell'avvocato Filippo Marras (c.f. , che la rappresenta e C.F._5 difende giusta nomina e procura speciale;
parti convenute
1
e contro
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , , ,
[...] CP_7 Controparte_8 Controparte_9
, , , , Controparte_10 CP_11 CP_12 CP_13
, CP_14 CP_15 parti convenute contumaci
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore:
“In via principale:
• Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. nella causazione Controparte_16 del sinistro per cui è causa.
• Rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute in quanto infondata in fatto e in diritto.
• Per l'effetto, condannare quale impresa designata dal FGVS, e gli Controparte_1 eredi del Sig. , in solido tra loro, al pagamento in favore del Sig. della Controparte_16 Parte_1 somma di € 24.832,16, o di quella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà dovuta in corso di causa, a titolo di risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
In ogni caso:
• Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”;
Nell'interesse della convenuta Controparte_1
“In Via Preliminare
1) Dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria avanzata dal Sig. nei Parte_1 confronti dell'odierna Impresa Designata, essendo decorsi i termini di cui all'art. 2697 c.c.
2) con vittoria di spese e di onorari.
In Via Principale
1) Rigettare l'avversa domanda, in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
2 2) Per l'effetto, dichiarare assolta l'odierna impresa designata da ogni avversa pretesa e/o domanda.
3) Con vittoria di spesa e di onorari.
In via subordinata
1) Dichiarare il concorso di colpa dell'attore nell'aggravamento delle lesioni subite per non avere indossato le cinture di sicurezza;
2) Per l'effetto, tenuta l'odierna Impresa Designata per la gestione del FGVS a risarcire in favore dell'attore i soli danni che risulteranno provati nel corso del giudizio, che verranno ridotti in misura proporzionale al grado di corresponsabilità che gli verrà ascritto.
2) Con compensazione delle spese”
Nell'interesse della convenuta Controparte_2
“In via pregiudiziale:
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dall'attore, ai sensi dell'art. 2947, comma 2, c.c., e per l'effetto rigettare integralmente la domanda proposta nei confronti della sig.ra e degli altri eredi convenuti. Controparte_2
In via principale e nel merito:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, per non aver l'attore fornito la prova della sua qualità di terzo trasportato.
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda, accertare e dichiarare il concorso di colpa del sig. nella causazione del danno, ai sensi dell'art. 1227 Parte_1
c.c., e per l'effetto ridurre l'eventuale importo risarcitorio in misura non inferiore al 50% o in quella diversa misura che risulterà di giustizia.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione regolarmente notificata, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
- in qualità di Impresa Designata per la Gestione del F.G.V.S. per la Controparte_1
Regione EG - e gli eredi di , affinché venissero condannati al risarcimento Controparte_16 di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore (oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali) in occasione del sinistro occorso in data 04.12.2007.
Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 CP_2
, contestando l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno dedotto da
[...]
3 parte attrice, nonché il fondamento delle avverse pretese e, in subordine, la sussistenza di un concorso di colpa in capo al nell'evento occorso. Pt_1
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
All'udienza dell'11 dicembre 2025, le parti hanno richiamato integralmente le rispettive istanze, argomentazioni e conclusioni di cui al ricorso introduttivo e alle memorie e note successive, si sono riportate alla documentazione già prodotta, opponendosi alle avverse deduzioni e discutendo in conformità. La causa, quindi, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con riserva di depositare la relativa sentenza nel termine di trenta giorni, ai sensi dell'art.281 sexies co.3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra illustrato, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
in qualità di Impresa Designata per la Gestione del F.G.V.S. per la Regione EG
[...]
- e gli eredi di , affinché venissero condannati al risarcimento di tutti i danni Controparte_16 patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore (oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali) in occasione del sinistro occorso in data 04.12.2007.
A fondamento della domanda ha esposto quanto segue.
In data 04.12.2007, alle ore 22:30 circa, il era trasportato sull'autovettura del tipo BMW Pt_1
320 (tg. AE665VP) di proprietà e condotta da (nato a [...] il Controparte_16
01.08.1961) lungo la SS 131 con direzione di marcia Oristano-Cagliari; all'altezza del KM 26+700 il perdeva il controllo del veicolo, il quale sbandava verso destra fino ad urtare il CP_16 guardrail ivi presente e, dopo aver divelto la predetta barriera ed essere fuoriuscito dalla carreggiata, si ribaltava più volte e si adagiava in un campo agricolo sottostante all'arteria stradale.
A causa dell'incidente, il guidatore decedeva sul posto: stante la natura mortale del CP_16 sinistro, in data 06.12.2007 veniva trasmessa apposita segnalazione da parte della Polizia stradale alla
Procura della Repubblica di Cagliari, la quale iscriveva un fascicolo contro ignoti per ipotesi di reato ex art. 589 c.p., poi oggetto di archiviazione con Decreto del GIP.
D'altro lato, l'odierno attore ha dedotto che, in conseguenza dell'evento, aveva riportato gravissime lesioni: invero, condotto con urgenza presso l'ospedale SS Trinità di Cagliari, gli veniva diagnosticata la “Frattura della clavicola destra al 1/3 medio in politrauma”, per tale motivo veniva applicato un bendaggio “ad otto” e venivano consigliati controllo rx grafico clavicola destra e nuova consulenza ortopedica. Nella stessa giornata veniva trasferito, con diagnosi di “Trauma chiuso toraco- addominale. Frattura scomposta clavicola dx, flc dell'arcata zigomatica e della piega retroauricolare” nonché prognosi di 30 giorni, nella clinica Chirurgica dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Cagliari”.
4 In data 08.12.2007 l'attore veniva dimesso con diagnosi “Trauma contusivo toraco addominale con frattura scomposta della clavicola dx e ferita lacerocontusa dell'arcata zigomatica e della piega retroauricolare dx” e con prescrizione di terapia antibiotica, oltre al mantenimento del bendaggio ad otto per clavicola.
Da tali lesioni erano derivati esiti di carattere permanente, come indicato nella relazione del medico
Dott. , che ha quantificato nella misura del 7-8% la percentuale di invalidità Persona_1 permanente, in 50 giorni la durata dell'invalidità temporanea totale (di cui 4 di ricovero ospedaliero)
e in 30 giorni l'invalidità temporanea parziale. Anche in ragione dell'incidenza pregiudizievole delle lesioni sugli aspetti dinamico relazionali facenti capo all'attore, veniva richiesta la somma di €
24.832,16 a titolo di risarcimento del danno.
Tuttavia, gli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, avevano accertato che il veicolo condotto dal
, su cui viaggiava l'attore, risultava sprovvisto della obbligatoria copertura assicurativa: CP_16 di talché, l'istanza di risarcimento del danno era stata inoltrata con racc. A.R. del 31/03/2008 alla compagnia assicuratrice - in qualità di impresa designata per il Fondo Vittime Controparte_17 della Strada - nonché reiterata in data 07.12.2010 (con invio racc. il 10.12.2010) e 03.10.2013 (con invio racc. il 04.10.2013). Istanze in seguito inoltrate alla - in qualità di Controparte_1 impresa designata subentrante per il Fondo Vittime della Strada - in data 15.11.2017, con successivo invito alla negoziazione del 17.11.2019e, da ultimo, citazione del presente procedimento notificata il 21.4.2022.
***
La domanda proposta dall'attore deve essere rigettata.
Risulta, infatti, fondata l'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, avanzata dai convenuti con le rispettive comparse di costituzione e risposta depositate nel presente giudizio.
È, infatti, applicabile al caso di specie l'art. 2947 co. 2 c.c. secondo cui “Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni”.
E' pur vero che il successivo comma terzo chiarisce che “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”; tuttavia, tale regola non trova applicazione nel caso in cui “il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale” poiché, in tali casi, “il diritto al risarcimento si prescrive nei termini indicati dai primi due commi (ossia nel termine biennale, trovando applicazione l'art.2947 co.2 c.c.) con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”, come esplicitamente stabilito dall'ult. cpv. del medesimo art.2947 co.3 c.c.
5 Nella fattispecie concreta, risulta dagli atti che il conducente e proprietario del veicolo CP_16
- soggetto attivo, in via astratta, del reato di lesioni personali colpose ai danni del
[...]
- è deceduto in data 04.12.2007 proprio in ragione del sinistro per cui è causa, con ciò Pt_1 determinandosi una causa di estinzione del reato diversa dalla prescrizione (ossia la morte del reo, prevista dall'art.150 c.p.), alla quale l'art.2947 co.3 c.c. riconduce, come illustrato, l'applicazione del termine di prescrizione biennale decorrente dalla medesima data di estinzione del reato.
Del resto, tale ricostruzione risulta avvalorata dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che con una recente pronuncia ha chiarito che “qualora in uno scontro fra due veicoli rimane ferita una persona trasportata a bordo di uno di essi e decede il conducente dello stesso veicolo, il diritto al risarcimento del danno vantato dal trasportato nei confronti degli eredi del defunto e del responsabile civile si prescrive in due anni dalla data dell'incidente perché, conseguendo l'estinzione del reato "ipso iure" al decesso del reo, è nella stessa data che deve ritenersi estinto il reato di lesioni colpose a costui ascrivibile e deve farsi decorrere, quindi, il termine di prescrizione, senza che possa influire l'azione penale nei confronti dell'altro conducente, del pari coinvolto nell'incidente e rimasto in vita” (Cass. Sez. 3, 03/04/2025, n. 8837, Rv. 674340 - 02).
Nell'ipotesi de qua, dunque, trova applicazione il termine di prescrizione biennale a decorrere dal
04.12.2007 (data del decesso del reo), il quale risulta essere integralmente decorso: dall'analisi degli atti prodotti emerge che la prima missiva concernente la richiesta di risarcimento del danno è stata inviata con raccomandata A/R il 31.3.2008 (con destinataria la , seguita da Controparte_18 ulteriore comunicazione del 07.10.2010,ossia ben oltre il termine biennale decorrente dall'atto interruttivo costituito dall'invio della prima raccomandata.
Si aggiunga altresì che la terza diffida è stata inviata il 03.10.2013, ovvero ad oltre tre anni dalla seconda messa in mora, mentre la quarta diffida è stata inviata il 15.11.2017, risultando dunque decorso un ulteriore lasso di tempo di quattro anni.
Né è possibile rinvenire nella documentazione prodotta la sussistenza di atti interruttivi nei confronti degli eredi di;
atti che, quand'anche fossero stati allegati, non avrebbero Controparte_16 peraltro inciso sul lasso temporale necessario ad integrare la prescrizione o sul termine di decorrenza del medesimo, posto che “nel sistema della legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli, non si costituisce un rapporto di solidarietà passiva tra il Fondo di garanzia per le vittime della strada ed il soggetto, responsabile del danno, perché l'obbligazione del
Fondo, avente natura risarcitoria e non indennitaria, è sostitutiva di quella del responsabile;
con la conseguenza che la prescrizione dell'azione nei confronti del danneggiante non è interrotta da un
6 valido atto interruttivo compiuto dal danneggiato nei confronti del Fondo (v. anche Cass. 28.2.2002
n. 2963; v. anche Cass. 25.9.2000 n. 12671)” (Cass. Civ. Sez. III, sentenza n. 18401 del 19.08.2009).
Si ribadisce, quindi, l'estinzione per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dall'attore. Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
***
Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt.
91 e seguenti c.p.c., e quindi poste a carico dell'attore in favore di ciascuno dei convenuti, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
A tal proposito, occorre evidenziare che “in caso di rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, la liquidazione delle spese in danno della parte soccombente deve avvenire sulla base del cd. disputatum” (v. Cass., 31/5/2021, n. 15106; Cass., 26/4/2021, n. 10984; Cass.,
9/9/2019, n. 22462; Cass. n. 15857/2019; Cass., 7/11/2018, n. 28417; Cass. n. 2407/1998).
Pertanto, le spese medesime sono liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per le cause di valore ricompreso nello scaglione tra € 5.201,00 e 26.000,00, attesa la limitata complessità della controversia sia in fatto che in diritto, anche in ragione dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dei convenuti Parte_1
e , liquidate in euro Controparte_1 Controparte_2
2.540,00 per ciascuno, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Cagliari, in data 16.12.2025.
Il Giudice dott. Alessio Trogu
7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Alessio Trogu, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2787 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente Parte_1 C.F._1 nella via Logudoro n. 08, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Mereu (CF.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio (PEC C.F._2
; Email_1 parte attrice contro
(P.I. ), in qualità di Impresa Controparte_1 P.IVA_1
Designata per la Gestione del F.G.V.S. per la Regione EG, in persona dei suoi legali rapp.ti pro-tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Dante n. 42/B, presso lo studio dell'Avv. Pier
LA PI (C.F. – pec.: , che la rappresenta e difende C.F._3 Email_2 in forza di procura generale alle liti;
e contro
nata a [...] il [...] (c.f. ), ivi Controparte_2 C.F._4 residente nella Via Gobetti n. 16 ed elettivamente domiciliata in Serrenti nella via Nazionale n° 84/A, presso lo studio dell'avvocato Filippo Marras (c.f. , che la rappresenta e C.F._5 difende giusta nomina e procura speciale;
parti convenute
1
e contro
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , , ,
[...] CP_7 Controparte_8 Controparte_9
, , , , Controparte_10 CP_11 CP_12 CP_13
, CP_14 CP_15 parti convenute contumaci
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore:
“In via principale:
• Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. nella causazione Controparte_16 del sinistro per cui è causa.
• Rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute in quanto infondata in fatto e in diritto.
• Per l'effetto, condannare quale impresa designata dal FGVS, e gli Controparte_1 eredi del Sig. , in solido tra loro, al pagamento in favore del Sig. della Controparte_16 Parte_1 somma di € 24.832,16, o di quella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà dovuta in corso di causa, a titolo di risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
In ogni caso:
• Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”;
Nell'interesse della convenuta Controparte_1
“In Via Preliminare
1) Dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria avanzata dal Sig. nei Parte_1 confronti dell'odierna Impresa Designata, essendo decorsi i termini di cui all'art. 2697 c.c.
2) con vittoria di spese e di onorari.
In Via Principale
1) Rigettare l'avversa domanda, in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
2 2) Per l'effetto, dichiarare assolta l'odierna impresa designata da ogni avversa pretesa e/o domanda.
3) Con vittoria di spesa e di onorari.
In via subordinata
1) Dichiarare il concorso di colpa dell'attore nell'aggravamento delle lesioni subite per non avere indossato le cinture di sicurezza;
2) Per l'effetto, tenuta l'odierna Impresa Designata per la gestione del FGVS a risarcire in favore dell'attore i soli danni che risulteranno provati nel corso del giudizio, che verranno ridotti in misura proporzionale al grado di corresponsabilità che gli verrà ascritto.
2) Con compensazione delle spese”
Nell'interesse della convenuta Controparte_2
“In via pregiudiziale:
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dall'attore, ai sensi dell'art. 2947, comma 2, c.c., e per l'effetto rigettare integralmente la domanda proposta nei confronti della sig.ra e degli altri eredi convenuti. Controparte_2
In via principale e nel merito:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, per non aver l'attore fornito la prova della sua qualità di terzo trasportato.
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda, accertare e dichiarare il concorso di colpa del sig. nella causazione del danno, ai sensi dell'art. 1227 Parte_1
c.c., e per l'effetto ridurre l'eventuale importo risarcitorio in misura non inferiore al 50% o in quella diversa misura che risulterà di giustizia.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione regolarmente notificata, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
- in qualità di Impresa Designata per la Gestione del F.G.V.S. per la Controparte_1
Regione EG - e gli eredi di , affinché venissero condannati al risarcimento Controparte_16 di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore (oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali) in occasione del sinistro occorso in data 04.12.2007.
Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 CP_2
, contestando l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno dedotto da
[...]
3 parte attrice, nonché il fondamento delle avverse pretese e, in subordine, la sussistenza di un concorso di colpa in capo al nell'evento occorso. Pt_1
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
All'udienza dell'11 dicembre 2025, le parti hanno richiamato integralmente le rispettive istanze, argomentazioni e conclusioni di cui al ricorso introduttivo e alle memorie e note successive, si sono riportate alla documentazione già prodotta, opponendosi alle avverse deduzioni e discutendo in conformità. La causa, quindi, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con riserva di depositare la relativa sentenza nel termine di trenta giorni, ai sensi dell'art.281 sexies co.3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra illustrato, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
in qualità di Impresa Designata per la Gestione del F.G.V.S. per la Regione EG
[...]
- e gli eredi di , affinché venissero condannati al risarcimento di tutti i danni Controparte_16 patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore (oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali) in occasione del sinistro occorso in data 04.12.2007.
A fondamento della domanda ha esposto quanto segue.
In data 04.12.2007, alle ore 22:30 circa, il era trasportato sull'autovettura del tipo BMW Pt_1
320 (tg. AE665VP) di proprietà e condotta da (nato a [...] il Controparte_16
01.08.1961) lungo la SS 131 con direzione di marcia Oristano-Cagliari; all'altezza del KM 26+700 il perdeva il controllo del veicolo, il quale sbandava verso destra fino ad urtare il CP_16 guardrail ivi presente e, dopo aver divelto la predetta barriera ed essere fuoriuscito dalla carreggiata, si ribaltava più volte e si adagiava in un campo agricolo sottostante all'arteria stradale.
A causa dell'incidente, il guidatore decedeva sul posto: stante la natura mortale del CP_16 sinistro, in data 06.12.2007 veniva trasmessa apposita segnalazione da parte della Polizia stradale alla
Procura della Repubblica di Cagliari, la quale iscriveva un fascicolo contro ignoti per ipotesi di reato ex art. 589 c.p., poi oggetto di archiviazione con Decreto del GIP.
D'altro lato, l'odierno attore ha dedotto che, in conseguenza dell'evento, aveva riportato gravissime lesioni: invero, condotto con urgenza presso l'ospedale SS Trinità di Cagliari, gli veniva diagnosticata la “Frattura della clavicola destra al 1/3 medio in politrauma”, per tale motivo veniva applicato un bendaggio “ad otto” e venivano consigliati controllo rx grafico clavicola destra e nuova consulenza ortopedica. Nella stessa giornata veniva trasferito, con diagnosi di “Trauma chiuso toraco- addominale. Frattura scomposta clavicola dx, flc dell'arcata zigomatica e della piega retroauricolare” nonché prognosi di 30 giorni, nella clinica Chirurgica dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Cagliari”.
4 In data 08.12.2007 l'attore veniva dimesso con diagnosi “Trauma contusivo toraco addominale con frattura scomposta della clavicola dx e ferita lacerocontusa dell'arcata zigomatica e della piega retroauricolare dx” e con prescrizione di terapia antibiotica, oltre al mantenimento del bendaggio ad otto per clavicola.
Da tali lesioni erano derivati esiti di carattere permanente, come indicato nella relazione del medico
Dott. , che ha quantificato nella misura del 7-8% la percentuale di invalidità Persona_1 permanente, in 50 giorni la durata dell'invalidità temporanea totale (di cui 4 di ricovero ospedaliero)
e in 30 giorni l'invalidità temporanea parziale. Anche in ragione dell'incidenza pregiudizievole delle lesioni sugli aspetti dinamico relazionali facenti capo all'attore, veniva richiesta la somma di €
24.832,16 a titolo di risarcimento del danno.
Tuttavia, gli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, avevano accertato che il veicolo condotto dal
, su cui viaggiava l'attore, risultava sprovvisto della obbligatoria copertura assicurativa: CP_16 di talché, l'istanza di risarcimento del danno era stata inoltrata con racc. A.R. del 31/03/2008 alla compagnia assicuratrice - in qualità di impresa designata per il Fondo Vittime Controparte_17 della Strada - nonché reiterata in data 07.12.2010 (con invio racc. il 10.12.2010) e 03.10.2013 (con invio racc. il 04.10.2013). Istanze in seguito inoltrate alla - in qualità di Controparte_1 impresa designata subentrante per il Fondo Vittime della Strada - in data 15.11.2017, con successivo invito alla negoziazione del 17.11.2019e, da ultimo, citazione del presente procedimento notificata il 21.4.2022.
***
La domanda proposta dall'attore deve essere rigettata.
Risulta, infatti, fondata l'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, avanzata dai convenuti con le rispettive comparse di costituzione e risposta depositate nel presente giudizio.
È, infatti, applicabile al caso di specie l'art. 2947 co. 2 c.c. secondo cui “Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni”.
E' pur vero che il successivo comma terzo chiarisce che “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”; tuttavia, tale regola non trova applicazione nel caso in cui “il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale” poiché, in tali casi, “il diritto al risarcimento si prescrive nei termini indicati dai primi due commi (ossia nel termine biennale, trovando applicazione l'art.2947 co.2 c.c.) con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”, come esplicitamente stabilito dall'ult. cpv. del medesimo art.2947 co.3 c.c.
5 Nella fattispecie concreta, risulta dagli atti che il conducente e proprietario del veicolo CP_16
- soggetto attivo, in via astratta, del reato di lesioni personali colpose ai danni del
[...]
- è deceduto in data 04.12.2007 proprio in ragione del sinistro per cui è causa, con ciò Pt_1 determinandosi una causa di estinzione del reato diversa dalla prescrizione (ossia la morte del reo, prevista dall'art.150 c.p.), alla quale l'art.2947 co.3 c.c. riconduce, come illustrato, l'applicazione del termine di prescrizione biennale decorrente dalla medesima data di estinzione del reato.
Del resto, tale ricostruzione risulta avvalorata dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che con una recente pronuncia ha chiarito che “qualora in uno scontro fra due veicoli rimane ferita una persona trasportata a bordo di uno di essi e decede il conducente dello stesso veicolo, il diritto al risarcimento del danno vantato dal trasportato nei confronti degli eredi del defunto e del responsabile civile si prescrive in due anni dalla data dell'incidente perché, conseguendo l'estinzione del reato "ipso iure" al decesso del reo, è nella stessa data che deve ritenersi estinto il reato di lesioni colpose a costui ascrivibile e deve farsi decorrere, quindi, il termine di prescrizione, senza che possa influire l'azione penale nei confronti dell'altro conducente, del pari coinvolto nell'incidente e rimasto in vita” (Cass. Sez. 3, 03/04/2025, n. 8837, Rv. 674340 - 02).
Nell'ipotesi de qua, dunque, trova applicazione il termine di prescrizione biennale a decorrere dal
04.12.2007 (data del decesso del reo), il quale risulta essere integralmente decorso: dall'analisi degli atti prodotti emerge che la prima missiva concernente la richiesta di risarcimento del danno è stata inviata con raccomandata A/R il 31.3.2008 (con destinataria la , seguita da Controparte_18 ulteriore comunicazione del 07.10.2010,ossia ben oltre il termine biennale decorrente dall'atto interruttivo costituito dall'invio della prima raccomandata.
Si aggiunga altresì che la terza diffida è stata inviata il 03.10.2013, ovvero ad oltre tre anni dalla seconda messa in mora, mentre la quarta diffida è stata inviata il 15.11.2017, risultando dunque decorso un ulteriore lasso di tempo di quattro anni.
Né è possibile rinvenire nella documentazione prodotta la sussistenza di atti interruttivi nei confronti degli eredi di;
atti che, quand'anche fossero stati allegati, non avrebbero Controparte_16 peraltro inciso sul lasso temporale necessario ad integrare la prescrizione o sul termine di decorrenza del medesimo, posto che “nel sistema della legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli, non si costituisce un rapporto di solidarietà passiva tra il Fondo di garanzia per le vittime della strada ed il soggetto, responsabile del danno, perché l'obbligazione del
Fondo, avente natura risarcitoria e non indennitaria, è sostitutiva di quella del responsabile;
con la conseguenza che la prescrizione dell'azione nei confronti del danneggiante non è interrotta da un
6 valido atto interruttivo compiuto dal danneggiato nei confronti del Fondo (v. anche Cass. 28.2.2002
n. 2963; v. anche Cass. 25.9.2000 n. 12671)” (Cass. Civ. Sez. III, sentenza n. 18401 del 19.08.2009).
Si ribadisce, quindi, l'estinzione per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dall'attore. Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
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Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt.
91 e seguenti c.p.c., e quindi poste a carico dell'attore in favore di ciascuno dei convenuti, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
A tal proposito, occorre evidenziare che “in caso di rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, la liquidazione delle spese in danno della parte soccombente deve avvenire sulla base del cd. disputatum” (v. Cass., 31/5/2021, n. 15106; Cass., 26/4/2021, n. 10984; Cass.,
9/9/2019, n. 22462; Cass. n. 15857/2019; Cass., 7/11/2018, n. 28417; Cass. n. 2407/1998).
Pertanto, le spese medesime sono liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per le cause di valore ricompreso nello scaglione tra € 5.201,00 e 26.000,00, attesa la limitata complessità della controversia sia in fatto che in diritto, anche in ragione dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dei convenuti Parte_1
e , liquidate in euro Controparte_1 Controparte_2
2.540,00 per ciascuno, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Cagliari, in data 16.12.2025.
Il Giudice dott. Alessio Trogu
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