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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/04/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 02/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8096 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Alessandro Celentano C.F._1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità di accompagnamento e condizione di disabilità (art. 3, comma 3,
L. n. 104/1992)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.9.2024, – all'esito Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere l'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992 – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando, con varie argomentazioni, le conclusioni rassegnate dalla dott.ssa , quale C.T.U. nominata nel procedimento Persona_1
iscritto al n. 10576/2023 R.G.L., ed invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare nei confronti dell' in persona del Presidente pro tempore, che CP_1
ha lo status di invalido civile totale con necessità di Parte_1
accompagnamento per avere costante bisogno di assistenza personale (art. 2 L. 118/71) nonché la condizione di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 L.104/1992 onde ottenere in seguito, previo accertamento amministrativo, la corresponsione della relativa prestazione negli importi di legge e con la decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella che risulterà di giustizia oltre interessi e rivalutazione come per legge nonché tutti i benefici previsti dalla L. 104/1992”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, resistendo al ricorso. CP_2
Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza del 2.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Occorre pure rimarcare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n.
30860 del 2019), la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti.
2.3. In questa prospettiva, possono senz'altro condividersi – siccome aderenti ai principi sopra enunciati – le conclusioni rassegnate dalla dott.ssa , quale C.T.U. officiata nel Persona_1
procedimento per accertamento tecnico preventivo, la quale – dopo aver scrutinato la documentazione sanitaria di formazione successiva versata in atti dalla parte ricorrente (v. docc. 8-9) – ha riferito quanto segue: “Dalla nuova certificazione allegata agli atti emerge che la sig. è affetta da: Deficit della deambulazione in paz con Parte_1 ischemia critica dell'arto inferiore sinistro da stenosi pre-occlusiva distale-poplitea sinistra
Poliartrosi Discopatie multiple in pregressa stabilizzazione vertebrale lombare (2016)
Anterolistesi L3-L4 DM2 insulinodipendente. Iperplasia tiroidea multinodulare Sndr del tunnel carpale Va precisato che rispetto alla ns vs medica, dalla nuova documentazione
2 allegata rilasciata da struttura pubblica, la paziente presenta un deficit della deambulazione determinata da arteriopatia degli arti inferiori (e non da insufficienza venosa precedentemente documentata), pertanto valutato il peggioramento del quadro motorio si riconosce il beneficio richiesto: indennità di accompagnamento da Novembre 2024” (cfr., in tal senso, l'elaborato integrativo depositato in data 22.1.2025).
2.4. Le conclusioni innanzi sintetizzate – condivise da questo Giudice, siccome immuni da vizi logici e di metodo e neppure contrastate dalle parti con rilievi critici di sorta – consentono di affermare che l'odierna ricorrente sia impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, col che risulta integrato il requisito sanitario previsto dall'art. 1 L. n. 18/1980, con la decorrenza differita individuata dall'ausiliare.
Altrettanto deve dirsi per quel che concerne il requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, L.
n. 104/1992, avendo la C.T.U.
ritenuto che
l'odierna ricorrente sia meritevole - a partire da novembre del 2024 - di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o di relazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), del D.lgs. 3 maggio 2024, n. 62.
2.5. Conclusivamente, il ricorso va accolto nei termini innanzi esposti, dovendo dichiararsi che è in possesso del requisito sanitario sotteso alla fruizione Parte_1 dell'indennità di accompagnamento, nonché al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104 cit., con la decorrenza differita innanzi indicata.
3. Le spese di lite – comprese quelle della fase di A.T.P.O. – vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., avuto riguardo all'insorgenza del requisito sanitario in epoca ampiamente successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa (30.6.2023).
Si configura, pertanto, una situazione processuale qualificabile come soccombenza parziale sul piano temporale, poiché “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa” (Cass.
Sez. Lav., 5 settembre 2024, n. 23845).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – vengono poste definitivamente a carico
CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8096/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
3 a) dichiara che è in possesso del requisito sanitario sotteso alla Parte_1 fruizione dell'indennità di accompagnamento, nonché al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104 cit., a decorrere da novembre del 2024;
b) compensa integralmente le spese del presente giudizio;
CP_ c) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 02/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 02/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8096 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Alessandro Celentano C.F._1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità di accompagnamento e condizione di disabilità (art. 3, comma 3,
L. n. 104/1992)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.9.2024, – all'esito Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere l'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992 – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando, con varie argomentazioni, le conclusioni rassegnate dalla dott.ssa , quale C.T.U. nominata nel procedimento Persona_1
iscritto al n. 10576/2023 R.G.L., ed invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare nei confronti dell' in persona del Presidente pro tempore, che CP_1
ha lo status di invalido civile totale con necessità di Parte_1
accompagnamento per avere costante bisogno di assistenza personale (art. 2 L. 118/71) nonché la condizione di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 L.104/1992 onde ottenere in seguito, previo accertamento amministrativo, la corresponsione della relativa prestazione negli importi di legge e con la decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella che risulterà di giustizia oltre interessi e rivalutazione come per legge nonché tutti i benefici previsti dalla L. 104/1992”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, resistendo al ricorso. CP_2
Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza del 2.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Occorre pure rimarcare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n.
30860 del 2019), la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti.
2.3. In questa prospettiva, possono senz'altro condividersi – siccome aderenti ai principi sopra enunciati – le conclusioni rassegnate dalla dott.ssa , quale C.T.U. officiata nel Persona_1
procedimento per accertamento tecnico preventivo, la quale – dopo aver scrutinato la documentazione sanitaria di formazione successiva versata in atti dalla parte ricorrente (v. docc. 8-9) – ha riferito quanto segue: “Dalla nuova certificazione allegata agli atti emerge che la sig. è affetta da: Deficit della deambulazione in paz con Parte_1 ischemia critica dell'arto inferiore sinistro da stenosi pre-occlusiva distale-poplitea sinistra
Poliartrosi Discopatie multiple in pregressa stabilizzazione vertebrale lombare (2016)
Anterolistesi L3-L4 DM2 insulinodipendente. Iperplasia tiroidea multinodulare Sndr del tunnel carpale Va precisato che rispetto alla ns vs medica, dalla nuova documentazione
2 allegata rilasciata da struttura pubblica, la paziente presenta un deficit della deambulazione determinata da arteriopatia degli arti inferiori (e non da insufficienza venosa precedentemente documentata), pertanto valutato il peggioramento del quadro motorio si riconosce il beneficio richiesto: indennità di accompagnamento da Novembre 2024” (cfr., in tal senso, l'elaborato integrativo depositato in data 22.1.2025).
2.4. Le conclusioni innanzi sintetizzate – condivise da questo Giudice, siccome immuni da vizi logici e di metodo e neppure contrastate dalle parti con rilievi critici di sorta – consentono di affermare che l'odierna ricorrente sia impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, col che risulta integrato il requisito sanitario previsto dall'art. 1 L. n. 18/1980, con la decorrenza differita individuata dall'ausiliare.
Altrettanto deve dirsi per quel che concerne il requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, L.
n. 104/1992, avendo la C.T.U.
ritenuto che
l'odierna ricorrente sia meritevole - a partire da novembre del 2024 - di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o di relazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), del D.lgs. 3 maggio 2024, n. 62.
2.5. Conclusivamente, il ricorso va accolto nei termini innanzi esposti, dovendo dichiararsi che è in possesso del requisito sanitario sotteso alla fruizione Parte_1 dell'indennità di accompagnamento, nonché al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104 cit., con la decorrenza differita innanzi indicata.
3. Le spese di lite – comprese quelle della fase di A.T.P.O. – vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., avuto riguardo all'insorgenza del requisito sanitario in epoca ampiamente successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa (30.6.2023).
Si configura, pertanto, una situazione processuale qualificabile come soccombenza parziale sul piano temporale, poiché “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa” (Cass.
Sez. Lav., 5 settembre 2024, n. 23845).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – vengono poste definitivamente a carico
CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8096/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
3 a) dichiara che è in possesso del requisito sanitario sotteso alla Parte_1 fruizione dell'indennità di accompagnamento, nonché al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104 cit., a decorrere da novembre del 2024;
b) compensa integralmente le spese del presente giudizio;
CP_ c) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 02/04/2025
Il Giudice
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