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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4054/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 31/03/2025 da
1) Parte_1
Nato il 27/10/1970 a ROMA (RM) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]20100 MILANO ITALIA con l'Avv. CASSANELLI ANGELO elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore e
2) Parte_2
Nata il 09/09/1980 a ROMA (RM) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]7 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. SCAFA ANDREA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 06.12.2024 (atto n. 48, anno 2014, parte II, serie C, R. 05)
Divorziati con sentenza n. 5511/2024 pubblicata il 29.05.2014 del Tribunale di Milano
con i seguenti figli:
, nato l'[...] Persona_1
, nato il [...] Per_2
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno chiesto la modifica della sentenza n. 5511/2024 pubblicata il 29.05.2014 del Tribunale di Milano, così come modificata dalla sentenza n. 102/2025 pubblicata il 21.01.2025 della Corte d'Appello di Milano.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1. Il padre corrisponderà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, quale mantenimento indiretto della prole, un assegno di € 950,00 mensili a decorrere dal mese di luglio 2025 e di € 1.100,00 a decorrere dal mese di luglio 2027;
2. Necessariamente l'assegno sarà rivalutato secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di agosto 2028 avente come base luglio 2027;
3. Il padre, altresì, sosterrà nella misura del 100%, quale contributo di mantenimento diretto, le spese ordinarie e straordinarie dell'abbigliamento e quelle sportive dei figli. Tali spese saranno frutto di decisioni congiunte. In caso di disaccordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) un motivato dissenso, in difetto del quale il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
4. Il padre sosterrà le spese straordinarie, come indicate e regolamentate dalle Linee giuda del
Tribunale di Milano del data 14 novembre 2017, nella misura del 70%, nonché le spese della propria baby-sitter;
5. Per quanto riguarda le spese di svago dei figli, poiché l'esigenza, in considerazione della loro età, al momento non si è manifestata, i genitori si impegnano in buona fede a trovare degli accordi in futuro;
6. Per tutto quanto sopra non modificato, restano ferme le condizioni contenute nelle Linee guida del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017, nonché nella sentenza del Tribunale di Milano n. 5511 pubblicata il 29 maggio 2024 e nella sentenza della Corte d'Appello di Milano n.102 pubblicata il 21 gennaio 2025;
7. Le parti danno atto di aver definito ogni questione economica e patrimoniale con riguardo all'intercorso rapporto matrimoniale e con l'esecuzione di quanto sopra di nulla più avere reciprocamente a pretendere, fatti salvi i diritti previsti dalla legge per la revisione delle condizioni di divorzio.
8. Le spese legali del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 473 bis, 4 c.p.c.).
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 5511/2024 pubblicata il
29.05.2014 del Tribunale di Milano, così come modificata dalla sentenza n. 102/2025 pubblicata il
21.01.2025 della Corte d'Appello di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti come in parte motiva riportato, da intendersi qui integralmente trascritte
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 28/05/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 31/03/2025 da
1) Parte_1
Nato il 27/10/1970 a ROMA (RM) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]20100 MILANO ITALIA con l'Avv. CASSANELLI ANGELO elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore e
2) Parte_2
Nata il 09/09/1980 a ROMA (RM) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]7 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. SCAFA ANDREA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 06.12.2024 (atto n. 48, anno 2014, parte II, serie C, R. 05)
Divorziati con sentenza n. 5511/2024 pubblicata il 29.05.2014 del Tribunale di Milano
con i seguenti figli:
, nato l'[...] Persona_1
, nato il [...] Per_2
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno chiesto la modifica della sentenza n. 5511/2024 pubblicata il 29.05.2014 del Tribunale di Milano, così come modificata dalla sentenza n. 102/2025 pubblicata il 21.01.2025 della Corte d'Appello di Milano.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1. Il padre corrisponderà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, quale mantenimento indiretto della prole, un assegno di € 950,00 mensili a decorrere dal mese di luglio 2025 e di € 1.100,00 a decorrere dal mese di luglio 2027;
2. Necessariamente l'assegno sarà rivalutato secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di agosto 2028 avente come base luglio 2027;
3. Il padre, altresì, sosterrà nella misura del 100%, quale contributo di mantenimento diretto, le spese ordinarie e straordinarie dell'abbigliamento e quelle sportive dei figli. Tali spese saranno frutto di decisioni congiunte. In caso di disaccordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) un motivato dissenso, in difetto del quale il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
4. Il padre sosterrà le spese straordinarie, come indicate e regolamentate dalle Linee giuda del
Tribunale di Milano del data 14 novembre 2017, nella misura del 70%, nonché le spese della propria baby-sitter;
5. Per quanto riguarda le spese di svago dei figli, poiché l'esigenza, in considerazione della loro età, al momento non si è manifestata, i genitori si impegnano in buona fede a trovare degli accordi in futuro;
6. Per tutto quanto sopra non modificato, restano ferme le condizioni contenute nelle Linee guida del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017, nonché nella sentenza del Tribunale di Milano n. 5511 pubblicata il 29 maggio 2024 e nella sentenza della Corte d'Appello di Milano n.102 pubblicata il 21 gennaio 2025;
7. Le parti danno atto di aver definito ogni questione economica e patrimoniale con riguardo all'intercorso rapporto matrimoniale e con l'esecuzione di quanto sopra di nulla più avere reciprocamente a pretendere, fatti salvi i diritti previsti dalla legge per la revisione delle condizioni di divorzio.
8. Le spese legali del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 473 bis, 4 c.p.c.).
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 5511/2024 pubblicata il
29.05.2014 del Tribunale di Milano, così come modificata dalla sentenza n. 102/2025 pubblicata il
21.01.2025 della Corte d'Appello di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti come in parte motiva riportato, da intendersi qui integralmente trascritte
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 28/05/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato