Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia e Malta per la cooperazione economica e la protezione degli investimenti, con scambi di note, concluso a La Valletta il 28 luglio 1967.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia e Malta per la cooperazione economica e la protezione degli investimenti, con scambi di note, concluso a La Valletta il 28 luglio 1967.