Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/04/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G 2491/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G 2491/2024 promossa da:
, nato il [...] in [...], con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Mattioli Massimiliano, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Mattioli CP_1
Massimiliano, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Con ricorso depositato in data 25/11/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 14/06/2008 in Massa Martana (PG), che dall'unione è nata la figlia il 13/10/2008 in Terni, che il rapporto coniugale in Persona_1 passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“A. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto e si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali variazioni di residenza, domicilio e/o dimora;
B. al fine di non pregiudicare la serenità della minore, la casa familiare di Roma, Via Gianluigi
Bonelli n° 136, di proprietà comune tra i coniugi, sarà assegnata alla SI.ra che la abiterà CP_1 unitamente alla figlia minore. Le parti, comunque, stabiliscono fin d'ora che, raggiunto un eventuale accordo sulla vendita di casa, il ricavato sarà destinato all'estinzione del mutuo gravante sull'immobile stesso ed il residuo sarà diviso in parti uguali tra i coniugi. Le rate di mutuo gravante sulla casa saranno pagate e fino all'estinzione, in parti uguali, tra i coniugi.
C. La minore è studentessa presso l'Istituto Massimo di Roma e svolge l'attività di nuoto Per_1 agonistico già da diverso tempo. In questo periodo a causa della situazione familiare che si è venuta a creare con la separazione dei genitori, adolescente, sta attraversando un Per_1 particolare periodo di fragilità emotiva e pertanto per garantire il suo pieno recupero sarà affidata, in via esclusiva, alla madre ed avrà la residenza abitativa, unitamente a quest'ultima, in
Roma, Via Gianluigi Bonelli n° 136. Tale richiesta concordata tra i coniugi garantisce anche una serena gestione quotidiana della minore anche in considerazione del fatto che il padre svolge un lavoro che lo porta spesso all'estero e pertanto, impossibilitato a prestare con la necessaria urgenza e tempestività i consensi per le attività della figlia. Le parti rappresentano di avere ottimo rapporto e che pertanto l'affidamento esclusivo alla madre garantisce comunque la presenza del padre nella vita della minore.
D. I coniugi si adopereranno comunque per garantire la loro disponibilità al corretto sviluppo ed istruzione della loro figlia;
a tal fine le decisioni di maggiore importanza per la stessa verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità e inclinazioni naturali. I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, di prestare entrambi cura, educazione e istruzione e di far conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
E. La minore avrà la più ampia facoltà e discrezione di frequentare il padre compatibilmente con i suoi impegni scolastici e ricreativi. Il padre, comunque, in considerazione del predetto particolare momento emotivo che sta attraversando la figlia si renderà disponibile, mediando con i suoi impegni lavorativi, a frequentare la minore assecondando progressivamente le sue richieste. Sarà sempre comunque facoltà di quest'ultima manifestare la sua disponibilità a trascorre del tempo con il padre. Solo da quando la minore avrà superato il suo disagio emotivo, e con il suo assenso, potrà liberamente frequentare il padre, con la preventiva intesa della madre.
In caso di eventuale disaccordo tra i coniugi, e sempre con il consenso della figlia, si fissano fin da ora le seguenti modalità di frequentazione:
a) durante la settimana
- quanto alla regolamentazione del diritto di visita relativo al fine settimana, il sig. Pt_1 trascorrerà con la figlia, a settimane alterne, almeno due weekend al mese. Durante tali periodi, la minore rimarrà con il papà dalle ore 18,00 circa del venerdì (ovvero dall'orario di uscita dal lavoro) fino alla domenica sera nella fascia oraria tra le ore 19,30 e le ore 21,30 circa, pernottando, pertanto, presso l'abitazione del padre per due notti consecutive;
- quanto alla regolamentazione del diritto di visita relativo alla settimana che termina con il fine settimana di competenza paterna, il sig. trascorrerà con la figlia due pomeriggi Pt_1 dall'orario di uscita da scuola. La minore trascorrerà, inoltre, una notte con il papà, in corrispondenza di uno dei due pomeriggi anzidetti ed il papà si occuperà di accompagnarla a scuola all'indomani del pernottamento presso di lui. Nell'altro pomeriggio la minore verrà ricondotta, a cura del padre, presso la casa materna, nella fascia oraria tra le ore 19,30 e le ore
21,30. Salvo diverso accordo e/o impegni lavorativi, i due giorni coincideranno con il lunedì/mercoledì pomeriggio – e relativo pernotto con accompagnamento a scuola il martedì/giovedì - e con il giovedì pomeriggio stesso;
- quanto alla regolamentazione del diritto di visita relativo alla settimana che termina con il fine settimana di competenza materna, il sig. trascorrerà con la figlia due pomeriggi, Pt_1 dall'orario di uscita da scuola. La minore, inoltre, pernotterà presso il padre, in corrispondenza di entrambi i pomeriggi di sua competenza con accompagnamento a scuola l'indomani sempre a cura del padre. Salvo diverso accordo o impegni lavorativi, i due giorni e relativi pernotti coincideranno con il lunedì/mercoledì (e pernotto) e con il giovedì (e pernotto);
b) quanto alle festività natalizie la figlia trascorrerà con un genitore, ad anni alterni, il giorno di Natale, con possibilità per l'altro genitore, previo accordo, di partecipare e il periodo compreso tra il 23 e il 29 dicembre e con l'altro genitore dal 30 dicembre al 6 gennaio, secondo modalità previamente concordate dai genitori;
c) quanto alle festività pasquali ad anni alterni, la figlia trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del
Lunedì dell'Angelo e viceversa, secondo modalità previamente concordate dai genitori e salvo diverso accordo tra gli stessi;
d) quanto alle vacanze estive ciascun genitore, previo accordo con l'altro per le date, da comunicarsi possibilmente entro il 30 maggio di ogni anno, trascorrerà con la figlia 1 settimana, compatibilmente con gli impegni della figlia minore;
e) quanto al periodo invernale ciascun genitore avrà diritto di trascorrere in via esclusiva con la figlia una settimana, da concordare con l'altro genitore possibilmente con almeno un mese di anticipo;
nel caso in cui uno dei genitori non fosse nella disponibilità di effettuare le vacanze invernali potrà recuperare, previo accordo con l'altro, i giorni a lui spettanti nei periodi successivi;
f) quanto alle festività infrasettimanali i genitori avranno facoltà di trascorrere con la figlia le festività infrasettimanali in maniera alternata, dalla mattina alla sera;
g) quanto al compleanno della figlia per i compleanni della figlia saranno trascorsi, il padre avrà facoltà di vedere ed avere con sé la figlia per il pranzo oppure per la cena, ad anni alterni.
h) quanto ai compleanni dei genitori ogni genitore avrà diritto di trascorrere il proprio compleanno con la figlia (compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore).
i) quanto alla Festa della Mamma e alla Festa del Papà
la madre e il padre avranno il diritto, rispettivamente, di trascorrere il giorno della Festa della
Mamma o della Festa del Papà con la figlia (compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore).
F. il SI. , a decorrere dalla efficacia dell'odierna separazione, corrisponderà alla SI.ra Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 500,00 CP_1 Per_1
(cinquecento/00), da versare anticipatamente a mezzo bonifico bancario nel C/C della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. A tale importo verrà applicato l'adeguamento automatico CP_1 annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT. Si indica fin d'ora che sono comprese nell'assegno di mantenimento le spese ordinarie individuate dal Protocollo di intesa sulle spese per i figli nella crisi familiare del Tribunale di Terni, allegato al ricorso;
G. La sig.ra si farà carico integralmente delle spese relative della scuola privata Istituto CP_1
Massimo di Roma frequentato dalla figlia con retta annuale di € 8.630,00. Il sig. , Per_1 Pt_1 invece, si farà carico delle spese necessarie per la divisa scolastica, gli accessori annuali nonché le spese per le certificazioni linguistiche, ballo fine anno e beneficienze varie. Il sig. , Pt_1 altresì, si farà carico integrale delle spese necessarie agli scambi culturali e eventuali periodi di studio all'estero fino alla maturità. Terminato il periodo di studi medio superiori, il padre si farà carico integrale delle spese universitarie necessarie per la figlia Il sig. provvederà Per_1 Pt_1 alle spese relative all'attività di nuoto agonistico frequentata dalla figlia comprensiva di Per_1 iscrizione annuale e di tutte le ulteriori spese occorrenti.
H. per quanto non previsto nel punto sub. G) il SI. e la SI.ra concorderanno, Pt_1 CP_1 inoltre, contributi straordinari, che verranno sostenuti al 50% ciascuno, indicando fin d'ora che dovranno ritenersi spese straordinarie, subordinate al consenso di entrambi i genitori, quelle indicate nel Protocollo di intesa sulle spese per i figli nella crisi familiare del Tribunale di Terni, allegato al ricorso;
Con riferimento specifico alle spese sanitarie, obbligatorie e non, finché il
SI. avrà l'attuale polizza sanitaria a copertura dei suoi familiari, la ripartizione delle Pt_1 medesime riguarderà esclusivamente la parte non coperta dalla polizza, secondo i termini e le condizioni contrattuali della polizza medesima. Sempre con riferimento alla polizza sanitaria testé riferita e finché il SI. ne sarà in possesso, nonché ferma l'efficacia della Pt_1 medesima a favore del coniuge separato, essa andrà a coprire anche le esigenze sanitarie della
SI.ra CP_1
I) L 'assegno unico garantito dallo Stato per i figli minori sarà di pertinenza di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
L) Il SI. , a decorrere dalla efficacia dell'odierna separazione, corrisponderà alla SI.ra Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di € 1.200,00 (mille CP_1 duecento/00), da versare anticipatamente a mezzo bonifico bancario nel C/C della sig.ra CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese.
M) I coniugi danno atto che, dal momento dell'efficacia della separazione, le parti reciprocamente dovranno riconsegnare bancomat, carte di credito e ogni altro strumento di pagamento già in loro possesso e riferibili ai conti correnti cointestati eventualmente ancora in essere.
N) Le vetture in uso ai coniugi rimarranno in godimento dei rispettivi utilizzatori, i quali si faranno carico di ogni spesa relativa.
O) il SI. e la SI.ra si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio o rinnovo Pt_1 CP_1 del passaporto nonché al rilascio e/o rinnovo di passaporto autonomo e di altro documento di identità della figlia . Il passaporto della figlia sarà custodito dalla madre. Per_1
Quanto al passaporto, con riferimento a eventuali viaggi in paesi extra UE, il genitore che intenderà effettuare il viaggio con la figlia dovrà comunicarlo all'altro genitore con un preavviso di almeno 15 giorni.
P) i coniugi dichiarano reciprocamente di avere già regolato ogni altro rapporto, sia di natura privata che patrimoniale, che non sia oggetto del presente accordo”.
All'udienza di comparizione delle parti del 10.2.2025 le stesse hanno rappresento che la scelta dell'affidamento esclusivo della minore alla madre è stata compiuta in considerazione della attività lavorativa svolta dal padre che spesso è all'estero e, pertanto, impossibilitato a prestare con la necessaria urgenza e tempestività i consensi per le attività della figlia;
le parti hanno precisato di avere un ottimo rapporto e che pertanto l'affidamento esclusivo alla madre garantisce comunque la presenza del padre nella vita della minore
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e nel verbale di udienza del 10/02/25 e riportate in motivazione da ritenere congrue. La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra e coniugi per Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato in Massa Martana (PG) in data 14/06/2008 prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di MASSA
MARTANA (PG) (atto n. 22, parte II, S. A dell'anno 2008);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 26 marzo 2026
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti