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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/12/2025, n. 4162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4162 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14840/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14840/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LANARO Parte_1 C.F._1 FRANCESCO e dell'Avv. DAL MEDICO LARA MARIA, presso il cui studio a Cornedo Vicentino (VI), via Umberto Tassoni n. 43 è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
. REPUBBLICA ITALIANA - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F.
in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, P.IVA_1 [...]
(C.F. ) in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio ex lege dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE, presso i cui uffici a Firenze, via degli Arazzieri n. 4, sono domiciliati;
CONVENUTI
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti costituite all'udienza del 20/11/2025 con richiamo a quelle rassegnate in ricorso e nella comparsa di costituzione, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha depositato ricorso ex art. 281-decies ss c.p.c. nei confronti della Repubblica Parte_1
Federale di Germania e della Repubblica Italiana in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in proprio e pagina 1 di 14 quale erede del fratello illegittimamente catturato, deportato, internato come Persona_1 forza lavoro in Germania ed infine deceduto, nel periodo dal 09/09/1943 al 01/03/1945, sulla base dell'art. 43 d.l. 36/2022, conv. L. 79/2022, come da ultimo modificata. In punto di fatto, ha esposto che: il proprio fratello, era nato a [...] Persona_1
(VR) in data 01/09/1924 e prima della guerra svolgeva l'attività di contadino;
chiamato alle armi, in data 27/08/1943 veniva arruolato nel 83° Reggimento di Fanteria “Siena”, di stanza a Pistoia;
il 09/09/1943, all'indomani dell'armistizio firmato con gli alleati dal Governo Badoglio, veniva illegittimamente catturato dalle truppe tedesche a Pistoia e condotto in Germania, nel campo di concentramento di Donchelager, vicino alla città di Mettmann nella Renania settentrionale – Vestfalia, ove rimaneva sino alla morte sopraggiunta per stenti e lesioni il 01/03/1945; il suo corpo è attualmente sepolto nel Cimitero Italiano d'Onore di Amburgo, riquadro 4, fila T, tomba n. 14. Ha dedotto che ella è erede legittima del de cuius insieme ad un'altra sorella, Persona_2
(doc. 5 atto notorio di successione) e che la Suprema Corte, con la sentenza resa a Sezioni Unite n. 20442 del 2020, ha riconosciuto, a decorrere dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2014, la giurisdizione civile del giudice italiano e la conseguente inoperatività del principio di immunità degli Stati stranieri nelle cause civili di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano. Citando una sentenza emessa dal Tribunale di Brescia, ha quantificato il risarcimento spettante iure hereditatis in € 40.000,00 per ogni anno di prigionia illegittimamente subita, quindi € 59.000,00 per 539 giorni di ingiusta prigionia, oltre ad una cifra derivante dalla morte di € 201.000,00. Ha, quindi, concluso per la condanna dei convenuti in solido al pagamento di € 260.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione udienza, la Repubblica federale di Germania è rimasta contumace e si sono costituiti la e il Controparte_2 [...]
per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, che hanno richiesto la Controparte_1 dimostrazione della qualità di erede per le domande formulate dalla ricorrente a titolo successorio, eccependo la mancata dimostrazione della qualità di erede universale, agendo questa anche per la quota del credito risarcitorio spettante alla sorella e, in Persona_2 proposito, hanno chiesto l'integrazione del contraddittorio. Hanno poi eccepito il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania, all'uopo richiamando il contenuto della nota verbale con cui l' ha restituito gli atti CP_3 da notificare e la violazione del diritto internazionale conseguente alla condanna risarcitoria e all'esecuzione nei confronti della Germania, che rappresenta il panorama nel quale si colloca l'intervento del legislatore interno. Ha, pertanto, indicato la necessità di adottare una pronuncia di mero accertamento e di liquidazione dei danni e non di condanna dello Stato estero, non essendo, pertanto, necessaria la sua vocatio in ius, come confermato dal tenore letterale dell'art.
pagina 2 di 14 43 d.l. 36/2022 e dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 159/2023, che parla di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.) eccezionalmente a contenuto liberatorio in favore della Repubblica Federale Tedesca, che sostituisce l'espromittente al debitore originario, facendo venire meno la solidarietà e consentendo al primo di opporre al creditore tutte le eccezioni (non personali) in origine spettanti al debitore sostituito (art. 1272, comma 3, c.c.) e ciò al fine di conciliare la tutela delle vittime dei crimini di guerra con il rispetto dell'Accordo di Bonn del 1961. Hanno altresì eccepito la compensazione dei danni riferibili al de cuius con quanto eventualmente già percepito a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti di causa, con riserva di produzione della documentazione comprovante le somme percepite dal de cuius o dai suoi eredi e chiedendo l'esibizione ex artt. 210 e 213 c.p.c. alla parte e all'Inps della documentazione attestante i benefici pensionistici o assistenziali che trovino il proprio fondamento nei fatti di causa.
Dopo la concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., richiamato dall'art. 281 terdecies.c.p.c.
***
Inquadramento della fattispecie e sussistenza della giurisdizione italiana
All'indomani della Seconda guerra mondiale, si è posta la questione inerente agli indennizzi e ai risarcimenti in favore delle vittime dei crimini perpetrati.
Al fine di inquadrare la fattispecie di causa è utile un breve excursus normativo e giurisprudenziale.
Dapprima si è posta la questione della giurisdizione, alla luce del principio dell'immunità degli Stati.
In proposito, la Corte di cassazione civile, con la sentenza resa a sezioni unite n. 5044 del 11 marzo 2004, ha operato un netto revirement rispetto alla giurisprudenza precedente (Cass., SS.UU. n. 8157 del 2002), affermando che per gli atti posti in essere nel corso di operazioni belliche costituenti crimini internazionali in violazione di diritti fondamentali della persona umana vi è una deroga al principio dell'immunità, pur ristretta, degli Stati.
Tuttavia, questo nuovo orientamento è stato smentito dalla Corte internazionale di giustizia, che con la sentenza del 3 febbraio 2012 ha dichiarato la Repubblica italiana inadempiente rispetto all'obbligo di rispettare l'immunità riconosciuta alla Repubblica federale di Germania dal diritto internazionale, laddove accoglie le pretese vantate nei confronti di questa per violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal Reich tedesco e ne dà esecuzione. CP_4
pagina 3 di 14 Lo Stato italiano, allo scopo di conformarsi alla richiamata decisione della Corte internazionale di giustizia, ha così introdotto l'art. 3 della legge n. 5 del 2013, in virtù del quale “quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo”.
La Corte di cassazione ha conseguentemente affermato l'insussistenza della giurisdizione civile in materia di azione risarcitoria promossa nei confronti della Repubblica federale di Germania per danni da crimini di guerra (Cass., SS.UU., sent. n. 1136 del 21 gennaio 2014).
A seguito del richiamato intervento del legislatore, la questione della tutela giurisdizionale dei diritti delle vittime dei crimini nazisti è giunta alla Corte costituzionale, adita da questo stesso Tribunale, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost., della consuetudine internazionale accertata dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 3 febbraio 2012, nella parte in cui nega la giurisdizione, nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi, almeno in parte, nello Stato del giudice adito, iure imperii dal Terzo Reich, osservando che “l'insussistenza della possibilità di una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice, rilevata, come detto, dalla CIG e confermata, Cont dinanzi alla predetta, dalla , rende manifesto il denunciato contrasto della norma internazionale, come definita dalla predetta CIG, con gli artt. 2 e 24 Cost. Tale contrasto, laddove la norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati comprende anche atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona, impone a questa Corte di dichiarare che rispetto a quella norma, limitatamente alla parte in cui estende l'immunità alle azioni di danni provocati da atti corrispondenti a violazioni così gravi, non opera il rinvio di cui al primo comma dell'art. 10 Cost. Ne consegue che la parte della norma sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto”.
Con la stessa decisione, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge di adattamento n. 848 del 1957, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità lesivi di diritti inviolabili della persona, e dell'art. l'art. 3 della legge n. 5 del 2013 sopra richiamato.
pagina 4 di 14 Pertanto, è stata riconosciuta la giurisdizione dello Stato italiano per le azioni di accertamento e condanna promosse in sede cognitiva nei confronti della Repubblica federale tedesca, rispetto ad atti annoverabili nell'ambito dei crimini internazionali, commessi o iniziati con atti come la deportazione forzata sul territorio italiano.
La successiva giurisprudenza di legittimità ha conformemente affermato (ex plurimis, Cass., SS.UU., sent. n. 20442 del 28 settembre 2020) che l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti iure imperii costituisce una prerogativa riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è però preclusa nel nostro ordinamento per i crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto lesivi di diritti fondamentali della persona.
All'esito di tale excursus, non possono esservi dubbi sul fatto che la Repubblica Federale di Germania possa essere legittimamente convenuta dinanzi a questa autorità giurisdizionale per conoscere le azioni risarcitorie derivanti dai crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle truppe del Terzo Reich.
La legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania, la natura della sentenza ed il soggetto tenuto al pagamento
È altresì infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Germania articolata dalla difesa della con riferimento alle disposizioni della Controparte_2 legge istitutiva del Fondo “ristori” e all'esigenza di rispettare gli accordi internazionali intervenuti tra Italia e Germania (gli accordi di Bonn del 1961).
Ed invero, proseguendo nel breve excursus iniziato sopra, nel mutato contesto giurisprudenziale si è posto, per il legislatore italiano, il problema dell'efficacia dell'accordo del 1961, che conteneva una clausola liberatoria in favore della Repubblica federale di Germania e a carico dello Stato italiano.
In particolare, con i due accordi conclusi tra Italia e Germania a Bonn il 2 giugno 1961, ratificati con il d.P.R. n. 1263 del 1962 e con la legge 6 febbraio 1963, n. 404, si sono regolati, oltre a questioni economiche, gli indennizzi a favore dei cittadini italiani perseguiti dal regime nazionalsocialista: la Repubblica federale di Germania si impegnava a versare alla Repubblica italiana 40 milioni di marchi a favore di cittadini italiani i quali per ragione di razza, fede o ideologia fossero stati oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure avessero sofferto privazioni di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che erano deceduti a causa di queste persecuzioni. La finalità dell'accordo in questione era quella di chiudere ogni questione tra Repubblica italiana e Repubblica federale di Germania legata a tali fatti, tanto che era espressamente stabilito che con il pagamento di quella somma venivano regolate in modo definitivo tutte le questioni tra i due Stati formanti oggetto dell'accordo stesso. In seguito, con il d.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043 è stata disciplinata la pagina 5 di 14 ripartizione delle somme versate dalla Germania in esecuzione dell'Accordo del 1961. L'art. 6 di tale decreto prevedeva che la domanda per ottenere la liquidazione dell'indennizzo doveva essere presentata al Ministero del tesoro entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo stesso.
E pertanto, a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione del 2004 e, poi, con la sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014, quando è stata riconosciuta l'azionabilità innanzi al giudice ordinario della domanda di risarcimento del danno, nei confronti della Repubblica federale di Germania, per gravi lesioni dei diritti umani conseguenti a condotte qualificabili quali crimini contro l'umanità, imputabili al CP_6 nel periodo della seconda guerra mondiale, riconoscimento cui sono conseguite varie pronunce di condanna della Germania da parte di giudici di merito, il legislatore italiano ha dovuto fare i conti, sul fronte interno, con il superamento di fatto del termine decadenziale ultimo per far valere pretese indennitarie come fissato dall'art. 6 del d.P.R. n. 2043 del 1963 e, sul fronte esterno, con il coinvolgimento della Germania in dette controversie.
Si è così giunti all'emanazione dell'art. 43 d.l. 36/2022, conv. l. 79/2022, al fine di assicurare la chiusura in via definitiva di ogni questione, che ha istituito, presso il Controparte_1
, il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro
[...]
l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra il 1° CP_6 settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con d.P.R. 1263/1962.
Il secondo comma della disposizione in parola prevede che “Hanno diritto all'accesso al Fondo
… coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo”.
Prosegue il terzo comma prevedendo che “In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti”.
pagina 6 di 14 La semplice lettura dell'art. 43 elimina ogni dubbio sulla necessaria partecipazione al giudizio di accertamento e liquidazione dei danni della Repubblica federale di Germania, che è il (solo) soggetto nei cui confronti la pretesa sostanziale viene fatta valere. Dopo di che, la sentenza di condanna dello stato estero - una pronuncia sui generis, poiché sprovvista di efficacia esecutiva immediata, che è differita al momento del passaggio in giudicato – sarà eseguita a carico del Fondo.
Come osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 159 del 2023, è stato previsto un
“meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, sì da conciliare, nel bilanciamento complessivo dei principi costituzionali in gioco, la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra e il rispetto degli specifici accordi internazionali in materia” (in particolare, l'Accordo di Bonn del 1961). La Consulta ha precisato che “L'accesso al Fondo “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta”.
L'espromissione ex lege cui fa riferimento la suddetta pronuncia della Consulta e che la difesa erariale valorizza al fine di ritenere non necessaria la partecipazione al giudizio della Repubblica Federale di Germania è, in realtà, riferita alla fase esecutiva, non certo al giudizio di cognizione, che vede necessariamente quale contraddittore lo Stato estero che ha commesso i crimini di guerra o contro l'umanità.
Pertanto, laddove la domanda dovesse ritenersi fondata, con conseguente riconoscimento in capo alla ricorrente del diritto al risarcimento dei danni, la Repubblica Federale di Germania verrà condannata al relativo pagamento, nonché delle spese processuali, ma tale condanna potrà essere soddisfatta solamente a carico del Fondo “ristori”.
In questa prospettiva, la partecipazione al giudizio della , qui Controparte_2 propriamente convenuta, si giustifica nella prospettiva dell'estensione della decisione allo Stato italiano, mentre quella del nella fattispecie CP_1 Controparte_1 intervenuto, si giustifica per avere, questo, interesse diretto all'esito del giudizio, in quanto chiamato a rispondere nella fase esecutiva in caso di condanna (in questi termini si segnala, da ultimo, Cass., ord. n.23669 del 21/08/2025).
L'integrazione del contraddittorio
Ancora in via pregiudiziale, si chiarisce che nella fattispecie non occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli ulteriori eredi del de cuius, atteso che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, entrando a far parte, i crediti da questo vantati, della comunione ereditaria (artt. 727 e 757 c.c.) - a differenza dei debiti, che si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote ex art. 752 c.c. – trova pagina 7 di 14 applicazione il principio generale secondo cui ciascun partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, “perché il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza. In questa prospettiva ogni coerede può agire per ottenere la riscossione dell'intero credito, non ponendosi la necessità della partecipazione al giudizio di tutti gli eredi del creditore, atteso che la pronuncia sul diritto comune fatto valere dallo stesso spiega i propri effetti nei riguardi di tutte le parti interessate, restando peraltro estranei all'ambito della tutela del diritto azionato i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere definiti con la divisione” (Cass., S.U., sent. n. 24657 del 2007).
Parte convenuta ha dato atto di questo orientamento nella comparsa di costituzione depositata e, tuttavia, ha chiesto di ordinare a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei coeredi. Ed infatti, la citata sentenza resa a Sezioni Unite aggiunge che “L'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi può essere richiesta dal convenuto debitore, se ed in quanto egli abbia interesse ad una pronuncia che faccia stato anche nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione”. E tuttavia, nulla è stato dedotto in proposito, non essendo stati forniti elementi che consentano di valutare la concretezza dell'interesse all'integrazione del contraddittorio.
La domanda formulata con il ricorso e la prova dei fatti costitutivi
La domanda è fondata nei seguenti termini.
Anzitutto, la qualità di erede della ricorrente, come attestata con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta in atti (doc. 5 allegato al ricorso), non è stata specificamente contestata dalla difesa erariale, che ha, anzi, chiesto di integrare il contraddittorio con gli ulteriori eredi, in assenza della dimostrazione della qualità di erede universale della ricorrente. Difatti, se è vero che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, non costituisce di per sé prova idonea della qualità di erede, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, tuttavia il giudice deve, ove la stessa sia prodotta, “adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 14, della l. n. 69 del 2009, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta” (Cass., ord. n. 11276 del 10/05/2018, confermativa della pronuncia a Sezioni Unite n. 12065 del 29/05/2014).
pagina 8 di 14 Inoltre, l'esercizio dell'azione in questione vale, anche in assenza di accettazione espressa dell'eredità, ad integrare l'ipotesi dell'accettazione tacita.
Quanto agli ulteriori fatti costitutivi della pretesa e, in particolare, i fatti dai quali è derivato il danno, si osserva quanto segue.
Il foglio matricolare e caratteristico di (doc. 1 allegato al ricorso) dà atto della Persona_1 chiamata alle armi il 27/08/1943 e dell'arruolamento, nonché dell'internamento e del decesso durante la prigionia in Germania.
Dalla lettera dei Carabinieri di Bolzano al Distretto militare di Verona (doc. 2) risulta che il militare in questione, sia stato fatto prigioniero il 09/11/1943 e deportato in Germania nel campo di concentramento di Donche, dove è rimasto fino al decesso il 01/03/1945.
La lettera del Commissariato generale Onoranze caduti in guerra (doc. 3) attesta che il soldato appartenente all'83° Reggimento fanteria, è deceduto in Germania il 1° marzo Persona_1
1945 ed è sepolto nel Cimitero militare italiano d'onore di Amburgo, riquadro 4, fila T, tomba 14.
Conformemente, il certificato di morte prodotto (doc. 4) attesta l'avvenuto decesso il 01/03/1945 a Mettmann, in Germania.
Tali risultanze sono idonee a provare la cattura, la deportazione in Germania e l'internamento in un campo di concentramento sino al giorno della morte. Trattasi di crimini di guerra o contro l'umanità.
La Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 14202) ha chiarito che la deportazione e l'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato è un crimine contro l'umanità, tale essendo la considerazione nella comunità internazionale, come si evince dallo Statuto delle Nazioni Unite firmato a Londra l'8 agosto 1945, sub art. 6, lett. b), dalla Risoluzione 95 dell'11 dicembre 1946 della Assemblea Generale delle N.U., dai Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle N.U., sub 6^, dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo Statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (art. 3), sia, infine, dalla Convenzione con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998 ed entrata in vigore il 1 luglio 2002 (art. 7-8). L'art. 6 II co. lett. b) dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga (istituito l'8 Agosto1945) annovera tra i 1) crimini di guerra «l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non
pagina 9 di 14 giustificate da esigenze d'ordine militare»; tra 2) i crimini contro l'umanità, «l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù̀, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi...».
Dagli accertati fatti illeciti origina il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 c.c.
È, infatti, indubbio che lo sradicamento dal paese di origine e il trasferimento forzato nel territorio di uno Stato straniero, nonché la permanenza all'interno di un campo di prigionia, in condizioni notoriamente disumane e degradanti, quali erano quelle riservate ai militari catturati dopo l'8/09/1943, con privazione totale dei diritti civili e politici, rappresentano fonti di rilevanti sofferenze, non solo fisiche, ma anche morali, in grado di compromettere l'integrità psico-fisica del soggetto e condurre anche alla morte, come si è verificato nella fattispecie.
L'accertamento e la quantificazione dei danni
Il danno non patrimoniale iure hereditatis
Parte ricorrente nella qualità di erede del de cuius ha chiesto riconoscersi in favore della comunione ereditaria il danno derivante dalla prigionia in condizioni disumane subita dal 09/11/1943 al 01/03/1945, ossia per 477 giorni. Si precisa che erroneamente parte ricorrente indica quale data iniziale il 09/09/1943, conteggiando 539 giorni, laddove invece emerge dalla documentazione in atti che il soldato è stato fatto prigioniero il 09/11/1943. Persona_1
La liquidazione di tale danno avviene in via liquidativa e si reputa congruo utilizzare quale parametro il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, pari ad € 115,00. Il danno complessivamente liquidato è quindi pari ad € 54.855,00 (477 x 115).
A parte attrice spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulle somme come sopra accertate a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza. Si condivide sul punto quanto statuito da questo stesso Tribunale in vicende analoghe, tramite il richiamo alla giurisprudenza di legittimità che afferma che “in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo
pagina 10 di 14 progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato” (Cass. n. 7267/2018 in parte motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. n. 9515/2007; Cass. n. 20742/2004; Cass. n. n. 3871/2004 e Cass. n. 11712/2002). E nella fattispecie tale data intermedia si individua nella data della proposizione della domanda, ossia del deposito del ricorso il 27/12/2023.
Dovranno, pertanto, essere corrisposti, sulla somma sopra liquidata, gli interessi compensativi nella misura legale a decorrere dal 27/12/2023 e sino a quella della presente sentenza oltre, sull'importo come sopra determinato, gli ulteriori interessi nella misura legale dalla data della presente sentenza sino al saldo.
Il danno patrimoniale iure hereditatis
Mentre nel ricorso introduttivo nessun riferimento ad un danno patrimoniale da risarcire a titolo ereditario è stato fatto, nella memoria depositata ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., parte ricorrente, nel precisare i danni richiesti, ha fatto riferimento a “danni patrimoniali consistenti nella mancata percezione da parte del de cuius della retribuzione a fronte del lavoro coatto prestato durante il periodo di internamento per 539 giorni (liquidato in via equitativa in base al salario medio di un manovale all'epoca dei fatti), oltre alla violazione del dovere di mantenimento (nutrimento, alloggio e vestiario)”.
Trattandosi di una voce di pregiudizio di natura diversa rispetto a quella indicata nel ricorso, la pretesa – rispetto alla quale difetterebbero, in ogni caso, le necessarie minime allegazioni - sarebbe tardiva e, quindi, inammissibile. Tuttavia, al momento della precisazione delle conclusioni la parte ha espressamente richiamato quelle rassegnate con il ricorso introduttivo, pertanto rinunciando a far valere detta pretesa, in ordine alla quale, quindi, nessuna pronuncia verrà adottata.
Il danno da perdita del rapporto parentale
È fondata la domanda risarcitoria relativa al danno da perdita del rapporto con il congiunto.
Essendo la ricorrente sorella del soggetto deceduto nel corso della prigionia straniera, è presumibile, secondo l'id quod plerumque accidit, che questa abbia patito sofferenze sul piano morale ed esistenziale a causa della morte del congiunto. Il dato relativo allo sconvolgimento della vita subito dal familiare in conseguenza della morte del prossimo congiunto appartiene, infatti, alla comune esperienza. Come condivisibilmente ritenuto nella giurisprudenza di legittimità, “trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite” (Cass., ord. n. 21339 del 25/07/2025), prova che nel caso di specie non è stata fornita, non avendo, invero, la difesa erariale mosso alcuna specifica pagina 11 di 14 contestazione relativamente alla sussistenza e all'intensità del rapporto tra la ricorrente e il fratello.
Utilizzando, ai fini liquidatori, la tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello elaborato presso il Tribunale di Milano, si assegnano i seguenti punti: 18 in relazione dell'età della vittima primaria ( classe 1924, Persona_1 aveva 21 anni al momento del decesso); 20 in relazione all'età della vittima secondaria;
20 per la convivenza;
9 per la sopravvivenza di altri congiunti;
nessun punto per la qualità e intensità della relazione affettiva, considerata la tenera età della ricorrente al momento della chiamata alle armi del fratello (4 mesi) e l'assenza di deduzioni di parte ricorrente.
Il risarcimento complessivo per tale tipologia di pregiudizio ammonta, pertanto, ad € 113.766,00 (67 punti x 1.698,00, che è il valore aggiornato del punto base secondo le tabelle dette).
Su tale somma sono da calcolarsi gli interessi come sopra stabilito con riguardo al risarcimento spettante a titolo ereditario.
La compensatio lucri cum damno
Parte convenuta non ha dimostrato il percepimento di pensioni, sussidi o indennizzi in relazione alla detenzione in territorio tedesco e tale carenza probatoria non è superabile con l'invocato ordine di esibizione ex artt. 210 e 213 c.p.c., formulato in termini generici ed esplorativi, non essendo stata indicata la documentazione da esibire e non essendovi neppure certezza in ordine all'esistenza della stessa.
Pertanto, nessuna decurtazione dell'importo risarcitorio viene disposta in questa sede, restando salva tale possibilità in sede esecutiva, sulla base delle disposizioni dettate dal decreto interministeriale del 28 giugno 2023, che stabilisce la procedura di accesso e la modalità di erogazione degli importi del Fondo “ristori” e prevede: all'art. 2, comma 2, che dagli importi liquidati in sede giudiziale debbano essere “detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94”; all'art. 3, che la domanda da indirizzarsi alla competente Direzione deve attestare “a pena di inammissibilità, la sussistenza delle condizioni, soggettive ed oggettive, previste per l'accesso al Fondo, e indicando le somme ricevute o richieste dall'avente diritto, a titolo di benefici o indennizzi, ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94”; all'art. 4, verifiche istruttorie da parte della Direzione competente, in collaborazione con gli Uffici territoriali della Ragioneria generale dello Stato, con le amministrazioni e i soggetti pubblici di riferimento e al comma 3 stabilisce che “Nel caso in cui la domanda sia accolta, in tutto o in parte, la Direzione
pagina 12 di 14 competente ne dà comunicazione all'interessato, anche per quanto concerne la determinazione dell'importo dovuto, che viene effettuata tenendo conto delle somme già percepite dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94” e al comma 4 “L'Ufficio territoriale della Ragioneria generale dello Stato comunica alla Direzione competente gli importi già erogati a titolo di assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e, a titolo di indennizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, nonché a titolo di assegno vitalizio ai sensi della legge 18 novembre 1980, n. 791, come integrata dalla legge 29 gennaio 1994, n. 94”.
Le spese processuali
La statuizione in punto di spese processuali segue il principio della soccombenza in giudizio e sono, pertanto, poste a carico della Repubblica Federale di Germania e, per essa, del
[...]
, soggetto sul quale è destinata a gravare la pronuncia sulla base Controparte_1 dell'art. 43 più volte citato, e si liquidano nella misura di € 8.162,00, assunto quale scaglione di riferimento quello compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00, applicati i valori tra minimi e medi per le fasi di studio e introduttiva (rispettivamente € 2.000,00 ed € 1.200,00) e minimi per le fasi istruttoria e decisionale e ciò in considerazione della concreta attività processuale svolta, oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge ed oltre ad € 1.100,25 per spese di iscrizione a ruolo della causa, di notifica e di traduzione.
Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese nei confronti della in ragione della veste nella quale è chiamata a partecipare Controparte_2 al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Condanna la Repubblica Federale di Germania, per le causali di cui in motivazione, al risarcimento del danno a favore di parte ricorrente quale erede e, per essa, a favore di tutti gli eredi di liquidato in € 54.855,00 oltre agli interessi compensativi dal Persona_1
27/12/2023 alla data della presente pronuncia ed oltre agli interessi al tasso di legge sulla somma così determinata fino al saldo;
- Condanna altresì la Repubblica Federale di Germania, per le causali di cui in motivazione, al risarcimento del danno a favore di parte ricorrente in proprio, liquidato in € 113.766,00 oltre agli interessi compensativi dal 27/12/2023 sino alla data della presente pronuncia ed oltre agli interessi al tasso di legge sulla somma così determinata fino al saldo;
pagina 13 di 14 - Condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente, liquidate in € 8.162,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge ed oltre al rimborso di € 1.100,25 per spese di iscrizione a ruolo della causa, di notifica e di traduzione;
- Pone gli importi come sopra liquidati a titolo risarcitorio e per spese processuali a carico del Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del
Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, secondo le pertinenti CP_4 disposizioni di legge;
- Compensa le spese processuali tra parte ricorrente e la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Firenze, 20 dicembre 2025.
Il Giudice Dott.ssa Alice Croci
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14840/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LANARO Parte_1 C.F._1 FRANCESCO e dell'Avv. DAL MEDICO LARA MARIA, presso il cui studio a Cornedo Vicentino (VI), via Umberto Tassoni n. 43 è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
. REPUBBLICA ITALIANA - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F.
in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, P.IVA_1 [...]
(C.F. ) in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio ex lege dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE, presso i cui uffici a Firenze, via degli Arazzieri n. 4, sono domiciliati;
CONVENUTI
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti costituite all'udienza del 20/11/2025 con richiamo a quelle rassegnate in ricorso e nella comparsa di costituzione, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha depositato ricorso ex art. 281-decies ss c.p.c. nei confronti della Repubblica Parte_1
Federale di Germania e della Repubblica Italiana in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in proprio e pagina 1 di 14 quale erede del fratello illegittimamente catturato, deportato, internato come Persona_1 forza lavoro in Germania ed infine deceduto, nel periodo dal 09/09/1943 al 01/03/1945, sulla base dell'art. 43 d.l. 36/2022, conv. L. 79/2022, come da ultimo modificata. In punto di fatto, ha esposto che: il proprio fratello, era nato a [...] Persona_1
(VR) in data 01/09/1924 e prima della guerra svolgeva l'attività di contadino;
chiamato alle armi, in data 27/08/1943 veniva arruolato nel 83° Reggimento di Fanteria “Siena”, di stanza a Pistoia;
il 09/09/1943, all'indomani dell'armistizio firmato con gli alleati dal Governo Badoglio, veniva illegittimamente catturato dalle truppe tedesche a Pistoia e condotto in Germania, nel campo di concentramento di Donchelager, vicino alla città di Mettmann nella Renania settentrionale – Vestfalia, ove rimaneva sino alla morte sopraggiunta per stenti e lesioni il 01/03/1945; il suo corpo è attualmente sepolto nel Cimitero Italiano d'Onore di Amburgo, riquadro 4, fila T, tomba n. 14. Ha dedotto che ella è erede legittima del de cuius insieme ad un'altra sorella, Persona_2
(doc. 5 atto notorio di successione) e che la Suprema Corte, con la sentenza resa a Sezioni Unite n. 20442 del 2020, ha riconosciuto, a decorrere dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2014, la giurisdizione civile del giudice italiano e la conseguente inoperatività del principio di immunità degli Stati stranieri nelle cause civili di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano. Citando una sentenza emessa dal Tribunale di Brescia, ha quantificato il risarcimento spettante iure hereditatis in € 40.000,00 per ogni anno di prigionia illegittimamente subita, quindi € 59.000,00 per 539 giorni di ingiusta prigionia, oltre ad una cifra derivante dalla morte di € 201.000,00. Ha, quindi, concluso per la condanna dei convenuti in solido al pagamento di € 260.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione udienza, la Repubblica federale di Germania è rimasta contumace e si sono costituiti la e il Controparte_2 [...]
per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, che hanno richiesto la Controparte_1 dimostrazione della qualità di erede per le domande formulate dalla ricorrente a titolo successorio, eccependo la mancata dimostrazione della qualità di erede universale, agendo questa anche per la quota del credito risarcitorio spettante alla sorella e, in Persona_2 proposito, hanno chiesto l'integrazione del contraddittorio. Hanno poi eccepito il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania, all'uopo richiamando il contenuto della nota verbale con cui l' ha restituito gli atti CP_3 da notificare e la violazione del diritto internazionale conseguente alla condanna risarcitoria e all'esecuzione nei confronti della Germania, che rappresenta il panorama nel quale si colloca l'intervento del legislatore interno. Ha, pertanto, indicato la necessità di adottare una pronuncia di mero accertamento e di liquidazione dei danni e non di condanna dello Stato estero, non essendo, pertanto, necessaria la sua vocatio in ius, come confermato dal tenore letterale dell'art.
pagina 2 di 14 43 d.l. 36/2022 e dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 159/2023, che parla di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.) eccezionalmente a contenuto liberatorio in favore della Repubblica Federale Tedesca, che sostituisce l'espromittente al debitore originario, facendo venire meno la solidarietà e consentendo al primo di opporre al creditore tutte le eccezioni (non personali) in origine spettanti al debitore sostituito (art. 1272, comma 3, c.c.) e ciò al fine di conciliare la tutela delle vittime dei crimini di guerra con il rispetto dell'Accordo di Bonn del 1961. Hanno altresì eccepito la compensazione dei danni riferibili al de cuius con quanto eventualmente già percepito a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti di causa, con riserva di produzione della documentazione comprovante le somme percepite dal de cuius o dai suoi eredi e chiedendo l'esibizione ex artt. 210 e 213 c.p.c. alla parte e all'Inps della documentazione attestante i benefici pensionistici o assistenziali che trovino il proprio fondamento nei fatti di causa.
Dopo la concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., richiamato dall'art. 281 terdecies.c.p.c.
***
Inquadramento della fattispecie e sussistenza della giurisdizione italiana
All'indomani della Seconda guerra mondiale, si è posta la questione inerente agli indennizzi e ai risarcimenti in favore delle vittime dei crimini perpetrati.
Al fine di inquadrare la fattispecie di causa è utile un breve excursus normativo e giurisprudenziale.
Dapprima si è posta la questione della giurisdizione, alla luce del principio dell'immunità degli Stati.
In proposito, la Corte di cassazione civile, con la sentenza resa a sezioni unite n. 5044 del 11 marzo 2004, ha operato un netto revirement rispetto alla giurisprudenza precedente (Cass., SS.UU. n. 8157 del 2002), affermando che per gli atti posti in essere nel corso di operazioni belliche costituenti crimini internazionali in violazione di diritti fondamentali della persona umana vi è una deroga al principio dell'immunità, pur ristretta, degli Stati.
Tuttavia, questo nuovo orientamento è stato smentito dalla Corte internazionale di giustizia, che con la sentenza del 3 febbraio 2012 ha dichiarato la Repubblica italiana inadempiente rispetto all'obbligo di rispettare l'immunità riconosciuta alla Repubblica federale di Germania dal diritto internazionale, laddove accoglie le pretese vantate nei confronti di questa per violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal Reich tedesco e ne dà esecuzione. CP_4
pagina 3 di 14 Lo Stato italiano, allo scopo di conformarsi alla richiamata decisione della Corte internazionale di giustizia, ha così introdotto l'art. 3 della legge n. 5 del 2013, in virtù del quale “quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo”.
La Corte di cassazione ha conseguentemente affermato l'insussistenza della giurisdizione civile in materia di azione risarcitoria promossa nei confronti della Repubblica federale di Germania per danni da crimini di guerra (Cass., SS.UU., sent. n. 1136 del 21 gennaio 2014).
A seguito del richiamato intervento del legislatore, la questione della tutela giurisdizionale dei diritti delle vittime dei crimini nazisti è giunta alla Corte costituzionale, adita da questo stesso Tribunale, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost., della consuetudine internazionale accertata dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 3 febbraio 2012, nella parte in cui nega la giurisdizione, nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi, almeno in parte, nello Stato del giudice adito, iure imperii dal Terzo Reich, osservando che “l'insussistenza della possibilità di una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice, rilevata, come detto, dalla CIG e confermata, Cont dinanzi alla predetta, dalla , rende manifesto il denunciato contrasto della norma internazionale, come definita dalla predetta CIG, con gli artt. 2 e 24 Cost. Tale contrasto, laddove la norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati comprende anche atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona, impone a questa Corte di dichiarare che rispetto a quella norma, limitatamente alla parte in cui estende l'immunità alle azioni di danni provocati da atti corrispondenti a violazioni così gravi, non opera il rinvio di cui al primo comma dell'art. 10 Cost. Ne consegue che la parte della norma sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto”.
Con la stessa decisione, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge di adattamento n. 848 del 1957, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità lesivi di diritti inviolabili della persona, e dell'art. l'art. 3 della legge n. 5 del 2013 sopra richiamato.
pagina 4 di 14 Pertanto, è stata riconosciuta la giurisdizione dello Stato italiano per le azioni di accertamento e condanna promosse in sede cognitiva nei confronti della Repubblica federale tedesca, rispetto ad atti annoverabili nell'ambito dei crimini internazionali, commessi o iniziati con atti come la deportazione forzata sul territorio italiano.
La successiva giurisprudenza di legittimità ha conformemente affermato (ex plurimis, Cass., SS.UU., sent. n. 20442 del 28 settembre 2020) che l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti iure imperii costituisce una prerogativa riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è però preclusa nel nostro ordinamento per i crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto lesivi di diritti fondamentali della persona.
All'esito di tale excursus, non possono esservi dubbi sul fatto che la Repubblica Federale di Germania possa essere legittimamente convenuta dinanzi a questa autorità giurisdizionale per conoscere le azioni risarcitorie derivanti dai crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle truppe del Terzo Reich.
La legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania, la natura della sentenza ed il soggetto tenuto al pagamento
È altresì infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Germania articolata dalla difesa della con riferimento alle disposizioni della Controparte_2 legge istitutiva del Fondo “ristori” e all'esigenza di rispettare gli accordi internazionali intervenuti tra Italia e Germania (gli accordi di Bonn del 1961).
Ed invero, proseguendo nel breve excursus iniziato sopra, nel mutato contesto giurisprudenziale si è posto, per il legislatore italiano, il problema dell'efficacia dell'accordo del 1961, che conteneva una clausola liberatoria in favore della Repubblica federale di Germania e a carico dello Stato italiano.
In particolare, con i due accordi conclusi tra Italia e Germania a Bonn il 2 giugno 1961, ratificati con il d.P.R. n. 1263 del 1962 e con la legge 6 febbraio 1963, n. 404, si sono regolati, oltre a questioni economiche, gli indennizzi a favore dei cittadini italiani perseguiti dal regime nazionalsocialista: la Repubblica federale di Germania si impegnava a versare alla Repubblica italiana 40 milioni di marchi a favore di cittadini italiani i quali per ragione di razza, fede o ideologia fossero stati oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure avessero sofferto privazioni di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che erano deceduti a causa di queste persecuzioni. La finalità dell'accordo in questione era quella di chiudere ogni questione tra Repubblica italiana e Repubblica federale di Germania legata a tali fatti, tanto che era espressamente stabilito che con il pagamento di quella somma venivano regolate in modo definitivo tutte le questioni tra i due Stati formanti oggetto dell'accordo stesso. In seguito, con il d.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043 è stata disciplinata la pagina 5 di 14 ripartizione delle somme versate dalla Germania in esecuzione dell'Accordo del 1961. L'art. 6 di tale decreto prevedeva che la domanda per ottenere la liquidazione dell'indennizzo doveva essere presentata al Ministero del tesoro entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo stesso.
E pertanto, a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione del 2004 e, poi, con la sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014, quando è stata riconosciuta l'azionabilità innanzi al giudice ordinario della domanda di risarcimento del danno, nei confronti della Repubblica federale di Germania, per gravi lesioni dei diritti umani conseguenti a condotte qualificabili quali crimini contro l'umanità, imputabili al CP_6 nel periodo della seconda guerra mondiale, riconoscimento cui sono conseguite varie pronunce di condanna della Germania da parte di giudici di merito, il legislatore italiano ha dovuto fare i conti, sul fronte interno, con il superamento di fatto del termine decadenziale ultimo per far valere pretese indennitarie come fissato dall'art. 6 del d.P.R. n. 2043 del 1963 e, sul fronte esterno, con il coinvolgimento della Germania in dette controversie.
Si è così giunti all'emanazione dell'art. 43 d.l. 36/2022, conv. l. 79/2022, al fine di assicurare la chiusura in via definitiva di ogni questione, che ha istituito, presso il Controparte_1
, il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro
[...]
l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra il 1° CP_6 settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con d.P.R. 1263/1962.
Il secondo comma della disposizione in parola prevede che “Hanno diritto all'accesso al Fondo
… coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo”.
Prosegue il terzo comma prevedendo che “In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti”.
pagina 6 di 14 La semplice lettura dell'art. 43 elimina ogni dubbio sulla necessaria partecipazione al giudizio di accertamento e liquidazione dei danni della Repubblica federale di Germania, che è il (solo) soggetto nei cui confronti la pretesa sostanziale viene fatta valere. Dopo di che, la sentenza di condanna dello stato estero - una pronuncia sui generis, poiché sprovvista di efficacia esecutiva immediata, che è differita al momento del passaggio in giudicato – sarà eseguita a carico del Fondo.
Come osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 159 del 2023, è stato previsto un
“meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, sì da conciliare, nel bilanciamento complessivo dei principi costituzionali in gioco, la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra e il rispetto degli specifici accordi internazionali in materia” (in particolare, l'Accordo di Bonn del 1961). La Consulta ha precisato che “L'accesso al Fondo “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta”.
L'espromissione ex lege cui fa riferimento la suddetta pronuncia della Consulta e che la difesa erariale valorizza al fine di ritenere non necessaria la partecipazione al giudizio della Repubblica Federale di Germania è, in realtà, riferita alla fase esecutiva, non certo al giudizio di cognizione, che vede necessariamente quale contraddittore lo Stato estero che ha commesso i crimini di guerra o contro l'umanità.
Pertanto, laddove la domanda dovesse ritenersi fondata, con conseguente riconoscimento in capo alla ricorrente del diritto al risarcimento dei danni, la Repubblica Federale di Germania verrà condannata al relativo pagamento, nonché delle spese processuali, ma tale condanna potrà essere soddisfatta solamente a carico del Fondo “ristori”.
In questa prospettiva, la partecipazione al giudizio della , qui Controparte_2 propriamente convenuta, si giustifica nella prospettiva dell'estensione della decisione allo Stato italiano, mentre quella del nella fattispecie CP_1 Controparte_1 intervenuto, si giustifica per avere, questo, interesse diretto all'esito del giudizio, in quanto chiamato a rispondere nella fase esecutiva in caso di condanna (in questi termini si segnala, da ultimo, Cass., ord. n.23669 del 21/08/2025).
L'integrazione del contraddittorio
Ancora in via pregiudiziale, si chiarisce che nella fattispecie non occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli ulteriori eredi del de cuius, atteso che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, entrando a far parte, i crediti da questo vantati, della comunione ereditaria (artt. 727 e 757 c.c.) - a differenza dei debiti, che si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote ex art. 752 c.c. – trova pagina 7 di 14 applicazione il principio generale secondo cui ciascun partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, “perché il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza. In questa prospettiva ogni coerede può agire per ottenere la riscossione dell'intero credito, non ponendosi la necessità della partecipazione al giudizio di tutti gli eredi del creditore, atteso che la pronuncia sul diritto comune fatto valere dallo stesso spiega i propri effetti nei riguardi di tutte le parti interessate, restando peraltro estranei all'ambito della tutela del diritto azionato i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere definiti con la divisione” (Cass., S.U., sent. n. 24657 del 2007).
Parte convenuta ha dato atto di questo orientamento nella comparsa di costituzione depositata e, tuttavia, ha chiesto di ordinare a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei coeredi. Ed infatti, la citata sentenza resa a Sezioni Unite aggiunge che “L'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi può essere richiesta dal convenuto debitore, se ed in quanto egli abbia interesse ad una pronuncia che faccia stato anche nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione”. E tuttavia, nulla è stato dedotto in proposito, non essendo stati forniti elementi che consentano di valutare la concretezza dell'interesse all'integrazione del contraddittorio.
La domanda formulata con il ricorso e la prova dei fatti costitutivi
La domanda è fondata nei seguenti termini.
Anzitutto, la qualità di erede della ricorrente, come attestata con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta in atti (doc. 5 allegato al ricorso), non è stata specificamente contestata dalla difesa erariale, che ha, anzi, chiesto di integrare il contraddittorio con gli ulteriori eredi, in assenza della dimostrazione della qualità di erede universale della ricorrente. Difatti, se è vero che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, non costituisce di per sé prova idonea della qualità di erede, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, tuttavia il giudice deve, ove la stessa sia prodotta, “adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 14, della l. n. 69 del 2009, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta” (Cass., ord. n. 11276 del 10/05/2018, confermativa della pronuncia a Sezioni Unite n. 12065 del 29/05/2014).
pagina 8 di 14 Inoltre, l'esercizio dell'azione in questione vale, anche in assenza di accettazione espressa dell'eredità, ad integrare l'ipotesi dell'accettazione tacita.
Quanto agli ulteriori fatti costitutivi della pretesa e, in particolare, i fatti dai quali è derivato il danno, si osserva quanto segue.
Il foglio matricolare e caratteristico di (doc. 1 allegato al ricorso) dà atto della Persona_1 chiamata alle armi il 27/08/1943 e dell'arruolamento, nonché dell'internamento e del decesso durante la prigionia in Germania.
Dalla lettera dei Carabinieri di Bolzano al Distretto militare di Verona (doc. 2) risulta che il militare in questione, sia stato fatto prigioniero il 09/11/1943 e deportato in Germania nel campo di concentramento di Donche, dove è rimasto fino al decesso il 01/03/1945.
La lettera del Commissariato generale Onoranze caduti in guerra (doc. 3) attesta che il soldato appartenente all'83° Reggimento fanteria, è deceduto in Germania il 1° marzo Persona_1
1945 ed è sepolto nel Cimitero militare italiano d'onore di Amburgo, riquadro 4, fila T, tomba 14.
Conformemente, il certificato di morte prodotto (doc. 4) attesta l'avvenuto decesso il 01/03/1945 a Mettmann, in Germania.
Tali risultanze sono idonee a provare la cattura, la deportazione in Germania e l'internamento in un campo di concentramento sino al giorno della morte. Trattasi di crimini di guerra o contro l'umanità.
La Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 14202) ha chiarito che la deportazione e l'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato è un crimine contro l'umanità, tale essendo la considerazione nella comunità internazionale, come si evince dallo Statuto delle Nazioni Unite firmato a Londra l'8 agosto 1945, sub art. 6, lett. b), dalla Risoluzione 95 dell'11 dicembre 1946 della Assemblea Generale delle N.U., dai Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle N.U., sub 6^, dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo Statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (art. 3), sia, infine, dalla Convenzione con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998 ed entrata in vigore il 1 luglio 2002 (art. 7-8). L'art. 6 II co. lett. b) dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga (istituito l'8 Agosto1945) annovera tra i 1) crimini di guerra «l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non
pagina 9 di 14 giustificate da esigenze d'ordine militare»; tra 2) i crimini contro l'umanità, «l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù̀, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi...».
Dagli accertati fatti illeciti origina il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 c.c.
È, infatti, indubbio che lo sradicamento dal paese di origine e il trasferimento forzato nel territorio di uno Stato straniero, nonché la permanenza all'interno di un campo di prigionia, in condizioni notoriamente disumane e degradanti, quali erano quelle riservate ai militari catturati dopo l'8/09/1943, con privazione totale dei diritti civili e politici, rappresentano fonti di rilevanti sofferenze, non solo fisiche, ma anche morali, in grado di compromettere l'integrità psico-fisica del soggetto e condurre anche alla morte, come si è verificato nella fattispecie.
L'accertamento e la quantificazione dei danni
Il danno non patrimoniale iure hereditatis
Parte ricorrente nella qualità di erede del de cuius ha chiesto riconoscersi in favore della comunione ereditaria il danno derivante dalla prigionia in condizioni disumane subita dal 09/11/1943 al 01/03/1945, ossia per 477 giorni. Si precisa che erroneamente parte ricorrente indica quale data iniziale il 09/09/1943, conteggiando 539 giorni, laddove invece emerge dalla documentazione in atti che il soldato è stato fatto prigioniero il 09/11/1943. Persona_1
La liquidazione di tale danno avviene in via liquidativa e si reputa congruo utilizzare quale parametro il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, pari ad € 115,00. Il danno complessivamente liquidato è quindi pari ad € 54.855,00 (477 x 115).
A parte attrice spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulle somme come sopra accertate a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza. Si condivide sul punto quanto statuito da questo stesso Tribunale in vicende analoghe, tramite il richiamo alla giurisprudenza di legittimità che afferma che “in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo
pagina 10 di 14 progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato” (Cass. n. 7267/2018 in parte motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. n. 9515/2007; Cass. n. 20742/2004; Cass. n. n. 3871/2004 e Cass. n. 11712/2002). E nella fattispecie tale data intermedia si individua nella data della proposizione della domanda, ossia del deposito del ricorso il 27/12/2023.
Dovranno, pertanto, essere corrisposti, sulla somma sopra liquidata, gli interessi compensativi nella misura legale a decorrere dal 27/12/2023 e sino a quella della presente sentenza oltre, sull'importo come sopra determinato, gli ulteriori interessi nella misura legale dalla data della presente sentenza sino al saldo.
Il danno patrimoniale iure hereditatis
Mentre nel ricorso introduttivo nessun riferimento ad un danno patrimoniale da risarcire a titolo ereditario è stato fatto, nella memoria depositata ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., parte ricorrente, nel precisare i danni richiesti, ha fatto riferimento a “danni patrimoniali consistenti nella mancata percezione da parte del de cuius della retribuzione a fronte del lavoro coatto prestato durante il periodo di internamento per 539 giorni (liquidato in via equitativa in base al salario medio di un manovale all'epoca dei fatti), oltre alla violazione del dovere di mantenimento (nutrimento, alloggio e vestiario)”.
Trattandosi di una voce di pregiudizio di natura diversa rispetto a quella indicata nel ricorso, la pretesa – rispetto alla quale difetterebbero, in ogni caso, le necessarie minime allegazioni - sarebbe tardiva e, quindi, inammissibile. Tuttavia, al momento della precisazione delle conclusioni la parte ha espressamente richiamato quelle rassegnate con il ricorso introduttivo, pertanto rinunciando a far valere detta pretesa, in ordine alla quale, quindi, nessuna pronuncia verrà adottata.
Il danno da perdita del rapporto parentale
È fondata la domanda risarcitoria relativa al danno da perdita del rapporto con il congiunto.
Essendo la ricorrente sorella del soggetto deceduto nel corso della prigionia straniera, è presumibile, secondo l'id quod plerumque accidit, che questa abbia patito sofferenze sul piano morale ed esistenziale a causa della morte del congiunto. Il dato relativo allo sconvolgimento della vita subito dal familiare in conseguenza della morte del prossimo congiunto appartiene, infatti, alla comune esperienza. Come condivisibilmente ritenuto nella giurisprudenza di legittimità, “trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite” (Cass., ord. n. 21339 del 25/07/2025), prova che nel caso di specie non è stata fornita, non avendo, invero, la difesa erariale mosso alcuna specifica pagina 11 di 14 contestazione relativamente alla sussistenza e all'intensità del rapporto tra la ricorrente e il fratello.
Utilizzando, ai fini liquidatori, la tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello elaborato presso il Tribunale di Milano, si assegnano i seguenti punti: 18 in relazione dell'età della vittima primaria ( classe 1924, Persona_1 aveva 21 anni al momento del decesso); 20 in relazione all'età della vittima secondaria;
20 per la convivenza;
9 per la sopravvivenza di altri congiunti;
nessun punto per la qualità e intensità della relazione affettiva, considerata la tenera età della ricorrente al momento della chiamata alle armi del fratello (4 mesi) e l'assenza di deduzioni di parte ricorrente.
Il risarcimento complessivo per tale tipologia di pregiudizio ammonta, pertanto, ad € 113.766,00 (67 punti x 1.698,00, che è il valore aggiornato del punto base secondo le tabelle dette).
Su tale somma sono da calcolarsi gli interessi come sopra stabilito con riguardo al risarcimento spettante a titolo ereditario.
La compensatio lucri cum damno
Parte convenuta non ha dimostrato il percepimento di pensioni, sussidi o indennizzi in relazione alla detenzione in territorio tedesco e tale carenza probatoria non è superabile con l'invocato ordine di esibizione ex artt. 210 e 213 c.p.c., formulato in termini generici ed esplorativi, non essendo stata indicata la documentazione da esibire e non essendovi neppure certezza in ordine all'esistenza della stessa.
Pertanto, nessuna decurtazione dell'importo risarcitorio viene disposta in questa sede, restando salva tale possibilità in sede esecutiva, sulla base delle disposizioni dettate dal decreto interministeriale del 28 giugno 2023, che stabilisce la procedura di accesso e la modalità di erogazione degli importi del Fondo “ristori” e prevede: all'art. 2, comma 2, che dagli importi liquidati in sede giudiziale debbano essere “detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94”; all'art. 3, che la domanda da indirizzarsi alla competente Direzione deve attestare “a pena di inammissibilità, la sussistenza delle condizioni, soggettive ed oggettive, previste per l'accesso al Fondo, e indicando le somme ricevute o richieste dall'avente diritto, a titolo di benefici o indennizzi, ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94”; all'art. 4, verifiche istruttorie da parte della Direzione competente, in collaborazione con gli Uffici territoriali della Ragioneria generale dello Stato, con le amministrazioni e i soggetti pubblici di riferimento e al comma 3 stabilisce che “Nel caso in cui la domanda sia accolta, in tutto o in parte, la Direzione
pagina 12 di 14 competente ne dà comunicazione all'interessato, anche per quanto concerne la determinazione dell'importo dovuto, che viene effettuata tenendo conto delle somme già percepite dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94” e al comma 4 “L'Ufficio territoriale della Ragioneria generale dello Stato comunica alla Direzione competente gli importi già erogati a titolo di assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e, a titolo di indennizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, nonché a titolo di assegno vitalizio ai sensi della legge 18 novembre 1980, n. 791, come integrata dalla legge 29 gennaio 1994, n. 94”.
Le spese processuali
La statuizione in punto di spese processuali segue il principio della soccombenza in giudizio e sono, pertanto, poste a carico della Repubblica Federale di Germania e, per essa, del
[...]
, soggetto sul quale è destinata a gravare la pronuncia sulla base Controparte_1 dell'art. 43 più volte citato, e si liquidano nella misura di € 8.162,00, assunto quale scaglione di riferimento quello compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00, applicati i valori tra minimi e medi per le fasi di studio e introduttiva (rispettivamente € 2.000,00 ed € 1.200,00) e minimi per le fasi istruttoria e decisionale e ciò in considerazione della concreta attività processuale svolta, oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge ed oltre ad € 1.100,25 per spese di iscrizione a ruolo della causa, di notifica e di traduzione.
Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese nei confronti della in ragione della veste nella quale è chiamata a partecipare Controparte_2 al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Condanna la Repubblica Federale di Germania, per le causali di cui in motivazione, al risarcimento del danno a favore di parte ricorrente quale erede e, per essa, a favore di tutti gli eredi di liquidato in € 54.855,00 oltre agli interessi compensativi dal Persona_1
27/12/2023 alla data della presente pronuncia ed oltre agli interessi al tasso di legge sulla somma così determinata fino al saldo;
- Condanna altresì la Repubblica Federale di Germania, per le causali di cui in motivazione, al risarcimento del danno a favore di parte ricorrente in proprio, liquidato in € 113.766,00 oltre agli interessi compensativi dal 27/12/2023 sino alla data della presente pronuncia ed oltre agli interessi al tasso di legge sulla somma così determinata fino al saldo;
pagina 13 di 14 - Condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente, liquidate in € 8.162,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge ed oltre al rimborso di € 1.100,25 per spese di iscrizione a ruolo della causa, di notifica e di traduzione;
- Pone gli importi come sopra liquidati a titolo risarcitorio e per spese processuali a carico del Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del
Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, secondo le pertinenti CP_4 disposizioni di legge;
- Compensa le spese processuali tra parte ricorrente e la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Firenze, 20 dicembre 2025.
Il Giudice Dott.ssa Alice Croci
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