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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 99/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 99/2025 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CUBA) il 27.10.1989, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in L'Aquila, Viale della Croce Rossa n. 181, presso lo studio del difensore Avv. Paola Fatima Cortesi;
E
(C.F.: , nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
L'Aquila - Frazione Coppito, Via della Mainetta n. 7/D ed elettivamente domiciliato in L'Aquila,
Viale della Croce Rossa n. 181, presso lo studio del difensore Avv. Paola Fatima Cortesi;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 24.01.2025, e Parte_1 [...]
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Barete (AQ) in data CP_1
13.06.2015, in regime di separazione dei beni, nel cui ambito sono nate la figlia in Per_1
1 Per_ data 21.03.2015 e la figlia in data 10.06.2022 (entrambe minorenni), chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Rappresentavano che il ricorrente è dipendente ASL e percepisce uno Controparte_1 stipendio mensile di circa € 2.000,00, mentre la ricorrente è Parte_1
dipendente di una cooperativa che si occupa di assistenza agli anziani e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.000,00/1.100,00;
3. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
4. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 24.02.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473bis 51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
5. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Barete (AQ) in data 13.06.2015, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Barete (AQ), atto n. 2, parte 1, anno 2015, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Barete (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. dispone che i coniugi e vivranno Parte_1 Controparte_1 separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. stabilisce che la NOa rimarrà a vivere nell'appartamento familiare a Parte_1
L'Aquila, frazione Coppito, in Via della Mainetta n. 7/D, unitamente alle due figlie;
3. stabilisce che il NO si trasferirà a vivere a Cagnano Amiterno Controparte_1
presso una abitazione di proprietà della madre, ove sposterà la propria residenza;
Per_
4. stabilisce che le due figlie, di anni 10 e di anni 2, vengano affidate Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita in L'Aquila, Frazione Coppito, in Via della Mainetta,
7/D;
5. tenuto conto che il NO , esercita la professione di infermiere e che Controparte_1
il suo lavoro si articola in cicli di turni così articolati:
2 - un giorno dalle ore 7,00 alle ore 14,00;
- il successivo dalle ore 14,00 alle ore 21,00;
l'ultimo dalle ore 21,00 alle ore 7,00, con i successivi due giorni di riposo;
6. tenuto conto che la NOa , invece, lavora il pomeriggio Parte_1
dalle ore 13,30 alle ore 20,00 e a volte anche la mattina dalle ore 8,00 quando viene richiesta la sua collaborazione;
7. prende atto, pertanto, che i ricorrenti si impegnano a rispettare le previsioni contenute nel piano genitoriale congiuntamente deciso dai medesimi, articolato in cinque giornate, secondo le esigenze lavorative del padre, nel seguente modo:
– durante il primo turno di lavoro del NO , dalle ore 7,00 alle ore 14,00, CP_1
il padre vedrà e starà con le figlie dalle ore 15,00 alle ore 19,30 e porterà la figlia maggiore al corso di ginnastica nelle giornate di lunedì e venerdì dalle ore 17,30 alle
19,30;
- durante il secondo e terzo turno di lavoro del NO , ossia dalle ore 14,00 CP_1
alle ore 21,00 e dalle ore 21,00 alle ore 7,00, il padre andrà a prendere le bambine alle ore 8,00 a casa della madre, le porterà a scuola e le riaccompagnerà a casa, se la madre è impegnata al lavoro;
- durante i due giorni di riposo dal lavoro, il padre vedrà e starà con le figlie dalle ore
15,00 alle ore 18,00; il padre andrà inoltre a prendere le bambine alle ore 8,00 a casa della madre, le porterà a scuola e le riaccompagnerà a casa, se la madre è impegnata al lavoro;
- comunque, gli orari di visita si intendono flessibili e sono legati alle esigenze di lavoro dei genitori;
- nei giorni in cui le minori non vanno a scuola, il padre terrà con sé le figlie per una Per_ intera giornata, riportandole la sera dalla madre perché soprattutto la piccola di
2 anni è abituata a dormire con quest'ultima;
- durante le feste natalizie e pasquali il NO trascorrerà le ore del pranzo CP_1
festivo con la NOa con le due figlie e le nonne, sempre Parte_1
compatibilmente con i turni di lavoro;
- durante l'estate il padre in accordo con la madre porterà le figlie in vacanza qualche Per_ giorno tenendo presente la giovane età della figlia minore che non è ancora abituata a trascorrere la notte lontana dalla madre;
3 8. dispone che il NO dovrà corrispondere alla moglie, entro il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di mantenimento per le due figlie pari ad
€ 550,00 (€ 150,00 oltre € 400,00 percepiti dal NO a titolo di assegno CP_1
unico) fino a quando le minori non saranno economicamente indipendenti, oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge;
9. stabilisce che a partire dall'anno 2026, e negli anni successivi, l'Assegno Unico e
Universale corrisposto dall'INPS sarà percepito dalla NOa e, Parte_1 dunque, il NO dovrà corrispondere la somma mensile di € 150,00 a CP_1
titolo di mantenimento delle figlie, oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge;
10. stabilisce, che il NO , una volta estinto il finanziamento con scadenza CP_1
nel mese di maggio 2028, dovrà corrisponderà alla moglie, a partire dal mese di giugno 2028, a titolo di assegno di mantenimento per le due figlie la maggior somma di € 300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge;
11. stabilisce che entrambe i genitori si obbligano a partecipare alle spese straordinarie per le figlie nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo di codesto
Tribunale;
12. dispone che i mobili e gli arredi contenuti nella casa familiare rimarranno nell'uso e nella disponibilità della NOa Parte_1
13. prende atto che i ricorrenti non hanno beni immobili in comune;
14. prende atto che i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente al rispettivo mantenimento;
15. prende atto che i coniugi si danno la reciproca autorizzazione al rilascio dei passaporti per le due figlie;
16. Le spese del presente giudizio si intendono compensate.
Così deciso in L'Aquila, 24 febbraio 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 99/2025 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CUBA) il 27.10.1989, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in L'Aquila, Viale della Croce Rossa n. 181, presso lo studio del difensore Avv. Paola Fatima Cortesi;
E
(C.F.: , nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
L'Aquila - Frazione Coppito, Via della Mainetta n. 7/D ed elettivamente domiciliato in L'Aquila,
Viale della Croce Rossa n. 181, presso lo studio del difensore Avv. Paola Fatima Cortesi;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 24.01.2025, e Parte_1 [...]
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Barete (AQ) in data CP_1
13.06.2015, in regime di separazione dei beni, nel cui ambito sono nate la figlia in Per_1
1 Per_ data 21.03.2015 e la figlia in data 10.06.2022 (entrambe minorenni), chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Rappresentavano che il ricorrente è dipendente ASL e percepisce uno Controparte_1 stipendio mensile di circa € 2.000,00, mentre la ricorrente è Parte_1
dipendente di una cooperativa che si occupa di assistenza agli anziani e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.000,00/1.100,00;
3. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
4. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 24.02.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473bis 51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
5. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Barete (AQ) in data 13.06.2015, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Barete (AQ), atto n. 2, parte 1, anno 2015, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Barete (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. dispone che i coniugi e vivranno Parte_1 Controparte_1 separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. stabilisce che la NOa rimarrà a vivere nell'appartamento familiare a Parte_1
L'Aquila, frazione Coppito, in Via della Mainetta n. 7/D, unitamente alle due figlie;
3. stabilisce che il NO si trasferirà a vivere a Cagnano Amiterno Controparte_1
presso una abitazione di proprietà della madre, ove sposterà la propria residenza;
Per_
4. stabilisce che le due figlie, di anni 10 e di anni 2, vengano affidate Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita in L'Aquila, Frazione Coppito, in Via della Mainetta,
7/D;
5. tenuto conto che il NO , esercita la professione di infermiere e che Controparte_1
il suo lavoro si articola in cicli di turni così articolati:
2 - un giorno dalle ore 7,00 alle ore 14,00;
- il successivo dalle ore 14,00 alle ore 21,00;
l'ultimo dalle ore 21,00 alle ore 7,00, con i successivi due giorni di riposo;
6. tenuto conto che la NOa , invece, lavora il pomeriggio Parte_1
dalle ore 13,30 alle ore 20,00 e a volte anche la mattina dalle ore 8,00 quando viene richiesta la sua collaborazione;
7. prende atto, pertanto, che i ricorrenti si impegnano a rispettare le previsioni contenute nel piano genitoriale congiuntamente deciso dai medesimi, articolato in cinque giornate, secondo le esigenze lavorative del padre, nel seguente modo:
– durante il primo turno di lavoro del NO , dalle ore 7,00 alle ore 14,00, CP_1
il padre vedrà e starà con le figlie dalle ore 15,00 alle ore 19,30 e porterà la figlia maggiore al corso di ginnastica nelle giornate di lunedì e venerdì dalle ore 17,30 alle
19,30;
- durante il secondo e terzo turno di lavoro del NO , ossia dalle ore 14,00 CP_1
alle ore 21,00 e dalle ore 21,00 alle ore 7,00, il padre andrà a prendere le bambine alle ore 8,00 a casa della madre, le porterà a scuola e le riaccompagnerà a casa, se la madre è impegnata al lavoro;
- durante i due giorni di riposo dal lavoro, il padre vedrà e starà con le figlie dalle ore
15,00 alle ore 18,00; il padre andrà inoltre a prendere le bambine alle ore 8,00 a casa della madre, le porterà a scuola e le riaccompagnerà a casa, se la madre è impegnata al lavoro;
- comunque, gli orari di visita si intendono flessibili e sono legati alle esigenze di lavoro dei genitori;
- nei giorni in cui le minori non vanno a scuola, il padre terrà con sé le figlie per una Per_ intera giornata, riportandole la sera dalla madre perché soprattutto la piccola di
2 anni è abituata a dormire con quest'ultima;
- durante le feste natalizie e pasquali il NO trascorrerà le ore del pranzo CP_1
festivo con la NOa con le due figlie e le nonne, sempre Parte_1
compatibilmente con i turni di lavoro;
- durante l'estate il padre in accordo con la madre porterà le figlie in vacanza qualche Per_ giorno tenendo presente la giovane età della figlia minore che non è ancora abituata a trascorrere la notte lontana dalla madre;
3 8. dispone che il NO dovrà corrispondere alla moglie, entro il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di mantenimento per le due figlie pari ad
€ 550,00 (€ 150,00 oltre € 400,00 percepiti dal NO a titolo di assegno CP_1
unico) fino a quando le minori non saranno economicamente indipendenti, oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge;
9. stabilisce che a partire dall'anno 2026, e negli anni successivi, l'Assegno Unico e
Universale corrisposto dall'INPS sarà percepito dalla NOa e, Parte_1 dunque, il NO dovrà corrispondere la somma mensile di € 150,00 a CP_1
titolo di mantenimento delle figlie, oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge;
10. stabilisce, che il NO , una volta estinto il finanziamento con scadenza CP_1
nel mese di maggio 2028, dovrà corrisponderà alla moglie, a partire dal mese di giugno 2028, a titolo di assegno di mantenimento per le due figlie la maggior somma di € 300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge;
11. stabilisce che entrambe i genitori si obbligano a partecipare alle spese straordinarie per le figlie nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo di codesto
Tribunale;
12. dispone che i mobili e gli arredi contenuti nella casa familiare rimarranno nell'uso e nella disponibilità della NOa Parte_1
13. prende atto che i ricorrenti non hanno beni immobili in comune;
14. prende atto che i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente al rispettivo mantenimento;
15. prende atto che i coniugi si danno la reciproca autorizzazione al rilascio dei passaporti per le due figlie;
16. Le spese del presente giudizio si intendono compensate.
Così deciso in L'Aquila, 24 febbraio 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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