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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 577 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ON
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 577 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 22 luglio 2024 e promossa
DA
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
con l'Avv. TONNI RAFFAELLA VIA MARSALA 21 ON C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
PAURI PAOLO CORSO MAZZINI 148 ON .
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n. 530/2022 del 22/04/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 e , rispettivamente moglie e figlio di , hanno citato Parte_1 Parte_2 Parte_3
l' per ottenere, iure hereditario, il risarcimento dei danni biologico, permanente e/o CP_1
temporaneo, e del danno morale connesso con la cirrosi HCV correlata contratta dal loro congiunto per effetto della trasfusione di sangue infetto praticato al medesimo durante il ricovero presso l'istituto convenuto avvenuto in data 15.10.1978, dal giorno dell'insorgenza della predetta infezione sino al decesso, verificatosi in data 18 marzo 2009, nonché per ottenere il risarcimento, iure proprio, del danno da perdita del rapporto parentale.
A fondamento della loro pretesa, gli attori hanno dedotto che nel corso della degenza protrattasi dal
15.10.1978 al 10.11.1978 presso il presidio ospedaliero convenuto, fu sottoposto a Parte_3
somministrazione di sacche di plasma.
Nell'anno 1991 fu ricoverato presso l'Ospedale Civile di Ancona a seguito di politrauma conseguente a sinistro stradale e in tale occasione gli fu diagnosticata l'epatite.
Dal 1978 non aveva avuto la necessità di ricorrere ad alcun ulteriore tipo di intervento Parte_3
chirurgico, né a terapie trasfusionali, quindi evidentemente la malattia gli fu trasmessa con la trasfusione del 1978.
Promossa l'istruttoria ex lege n. 210/92 questa ha confermato la sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni praticate nel 1978 ed il contagio: da ciò la richiesta risarcitoria, previa affermazione di responsabilità dell' convenuto. CP_1
si è costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto al CP_1
risarcimento e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda mancando elementi tali da far ritenere provato il nesso di causalità tra il contagio e l'evento morte, chiedendo quindi il rigetto della domanda.
Espletata Ctu, il Tribunale ha così deciso:
-rigetta la domanda;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
-pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico delle parti in quote uguali.
Hanno impugnato la sentenza e si è costituita l'appellata, Parte_1 Parte_2
resistendo e proponendo appello incidentale.
E'preliminare l'esame della eccezione di prescrizione, di cui l'appellante evidenzia l'omessa trattazione da parte del primo giudice, e riproposta dall'appellato, siccome assorbita dalla pronuncia di rigetto nel merito.
pagina 2 di 8 E' pacifico (Cass., Sezioni Unite, 21.03.2019 n. 7940) che al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale, la parte deve riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite.
Avendo in comparsa di costituzione l'appellata riproposto l'eccezione, occorre quindi delibarla.
E' documentato, che: ha avuto la consapevolezza di aver contratto l'epatite C sin dal 1991, data del ricovero Parte_3
c/o l'Ospedale Civile di Ancona a seguito di politrauma;
ha proposto richiesta di risarcimento sul presupposto quindi di aver subìto un danno Parte_3
ingiusto a seguito della trasfusione, con lettera inviata all' il 06/12/1995 CP_1
ha presentato in vita istanza di indennizzo ai sensi della Legge n. 210/1992 in data 26 Parte_3
novembre 2008 alla Asur Marche.
La difesa degli appellanti sostiene che, giusta il principio stabilito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 581/2008, il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione coincide con la data di presentazione da parte della vittima della domanda di indennizzo ai sensi della Legge n.210/1992 perché solo da tale epoca il soggetto danneggiato dimostra di avere avuto l'esatta percezione sia della malattia che della sua rapportabilità causale alle pregresse trasfusioni.
Se così fosse, poiché gli eredi hanno proposto istanza di mediaconciliazione e poi la citazione, prima del 26 novembre 2018, la prescrizione decennale (ipotizzando responsabilità contrattuale del convenuto, appellato) non sarebbe maturata.
Ritiene questa Corte di appello, che i principi stabiliti dal citato arresto delle Sezioni Unite, siano stati male interpretati dagli appellanti.
E' utile qui riportare integralmente la motivazione della sentenza (in corsivo per evidenziarne la fonte), nella parte in cui stabilisce i principi in materia di prescrizione:
“Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma dell'art. 2935 c.c., e art.
2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita
o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche".
Dopo aver enunciato tali principi, la Corte Suprema, prosegue la motivazione per decidere la fattispecie concreta sottopostale:
pagina 3 di 8 “4. Il problema che si pone, anche con riferimento al giudizio in esame, è la valenza del responso delle
Commissioni mediche ospedaliere, istituite presso ospedali militari, di cui alla L. n. 210 del 1992, art.
4, ai fini della decorrenza della prescrizione.
In linea generale non può ritenersi che solo con la comunicazione di tale responso inizi a decorrere la prescrizione, come pure sostenuto da parte della giurisprudenza di merito.
Tale tesi non pare convincente, per diversi ordini di motivi: perché offre effettivamente il destro al creditore per dilatare a suo piacere il corso della prescrizione;
perché potrebbe portare ad affermare che il dies a quo inizi anche a decorrere a causa già iniziata, negando l'effetto interruttivo connaturato alla proposizione dell'azione; perché rischia di enfatizzare il ruolo della consulenza medico-legale
(effettuata peraltro in riferimento al diverso procedimento di liquidazione dell'indennizzo). Inoltre è illogico ritenere che il decorso del termine di prescrizione possa iniziare dopo che la parte si è comunque attivata per chiedere un indennizzo per lo stesso fatto lesivo, pur nella diversità tra diritto all'indennizzo e diritto al pieno risarcimento di tutte le conseguenze del fatto dannoso.
Tenuto conto che l'indennizzo è dovuto solo in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati, appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio deve comunque aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche.
5. Ne consegue che nella fattispecie sono fondate le censure relative al mancato accertamento della prescrizione in relazione a ciascuna posizione soggettiva anche in sede di giudizio relativo solo a domanda di condanna generica, alla ritenuta decorrenza decennale della prescrizione del diritto al risarcimento del danno perchè il fatto costituirebbe un'ipotesi di reato di epidemia colposa o lesioni personali plurime, (mentre la prescrizione è decennale in relazione a domande relative a risarcimento del danno da decesso, proposte da congiunti iure proprio, in cui è ipotizzabile un omicidio colposo); è infondata la censura, per violazione di norme di diritto, relativamente al dies a quo della decorrenza della prescrizione, avendo il giudice di merito fatto decorrere la stessa dalla data in cui il danneggiato ha percepito (o avrebbe dovuto percepire) non solo la malattia, ma anche che essa era conseguenza della trasfusione con sangue infetto;
è fondata la censura di vizio motivazionale della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il danneggiato avesse avuto conoscenza del danno, anche sotto il profilo eziologico, ai fini dell'exordium praescriptionis solo con il responso della commissione medico ospedaliera.”
pagina 4 di 8 Si deve quindi chiarire che la legge 25 febbraio 1992, n. 210 fu emanata al fine di consentire un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
La norma quindi non regola l'ipotesi di un risarcimento del danno, ma un indennizzo, previsto dall'art. 1, che, a norma dell'art. 2, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111.
All'art. 3, tale legge stabilisce che “I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La Parte
provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'art. 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative”.
Infine l'art. 4 stabilisce che “ Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte è espresso dalla commissione medico- ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092.”
Questa stessa legge pone dei termini di prescrizione per la richiesta dell'indennizzo, che nel caso di epatite sono di tre anni dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno, presupponendo quindi una già maturata consapevolezza di aver subito un danno da emotrasfuzione.
Il giudizio della commissione medica concerne solo l'esistenza di un nesso causale, tra la trasfusione ed il danno.
La Suprema Corte non ha inteso per nulla riconnettere alla presentazione della domanda d'indennizzo il decorso del termine di prescrizione.
Diversamente da ciò la Cassazione ha specificato i principi in materia, confermando che il termine di prescrizione decorre dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Questo momento, nel caso di specie, deve farsi risalire quantomeno alla richiesta di risarcimento presentata nel 1995.
pagina 5 di 8 La parte di motivazione della sentenza delle Sezioni Unite, nel quale si fa applicazione di tale principio al procedimento di cui alla legge 210 del 1992, non stabilisce che in ogni caso la consapevolezza necessaria ad innescare il decorso della prescrizione debba ritenersi maturata solo con la presentazione della domanda di indennizzo.
La Suprema Corte, stabilendo in relazione al caso concreto che ha occasionato la pronuncia – quindi senza stabilire un principio di portata generale - ha deciso che non possa ritenersi che solo con la comunicazione del responso della Commissione medica inizi a decorrere la prescrizione, come pure sostenuto da parte della giurisprudenza di merito, ed ha cassato con rinvio, ritenendo fondata la censura di vizio motivazionale della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il danneggiato avesse avuto conoscenza del danno, anche sotto il profilo eziologico, ai fini dell'exordium praescriptionis solo con il responso della commissione medico ospedaliera.
Nel motivare il rinvio la Corte Suprema ha spiegato che appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio deve comunque aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose, ma non ha affatto posto il principio che tale consapevolezza possa essere maturata solo con la presentazione della domanda, anche perché, essendo nella disponibilità della parte il momento in cui presentare la domanda in discorso, se si facesse coincidere il tempo di tale adempimento con l'inizio del dies a quo della prescrizione, si offrirebbe (per adoperare le parole del
Supremo Consesso) effettivamente il destro al creditore per dilatare a suo piacere il corso della prescrizione.
I principi fissati dalla sentenza in esame quindi, impongono al giudice di merito di accertare il momento in cui viene percepita o può essere percepita, dal soggetto, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Nella fattispecie concreta appare decisivo a questa Corte considerare che, da un lato, quando il Pt_3
avanzò domanda di risarcimento all' il 06/12/1995 egli avesse maturato piena consapevolezza CP_1
del danno e quindi da tale data deve farsi decorrere il termine e dall'altro, che non risultano accertamenti o diagnosi successive a tale momento, da cui possa dedursi il maturare di una maggior consapevolezza in data successiva.
Nel caso di specie peraltro, sarebbe illogico ritenere che il decorso del termine di prescrizione possa iniziare dopo che la parte si è comunque attivata per chiedere il risarcimento per lo stesso fatto lesivo.
pagina 6 di 8 Pertanto, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale e considerando il termine decennale di prescrizione, il diritto vantato jure hereditatis deve ritenersi prescritto al compimento della data del
06.12.2005, ben prima dell'inizio dell'iter giudiziario.
Del pari deve ritenersi prescritto il diritto al risarcimento del danno jure proprio, atteso che il decesso del congiunto emotrasfuso realizza la fattispecie dell'omicidio colposo (Cass. 2020, n. 26189 ex multis)
e che quindi il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti "iure proprio" dai congiunti in conseguenza di tale morte, coincide con il termine più lungo previsto per il suddetto reato e decorre dalla data del decesso: quindi applicando la norma ratione temporis vigente, il reato si è prescritto il 18 settembre 2016 (decesso il 18 marzo 2009: prescrizione per delitto 6 anni ex art. 157
c.p., cui si aggiunge 1\4 – ovvero un anno e mezzo – per l'eventuale interruzione ex art. 161 c.p.) e con esso il diritto degli eredi.
L'appello incidentale lamenta l'errata applicazione, da parte del primo giudice, dell'art. 92 c.p.c. avendo compensato le spese del grado, in difetto dei presupposti.
Questa Corte ritiene di confermare la decisione del primo giudice, per motivi diversi, valorizzando il rifiuto dell' , di partecipare al procedimento di mediaconciliazione, nonostante il rituale invito CP_1
propostole dalla controparte.
Va premesso che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
Ritiene la Corte che l'omessa attivazione del procedimento che, ove ritualmente esperito in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5 del Dlgs n. 28 del 2010, avrebbe potuto consentire di evitare l'instaurazione del giudizio di merito, può costituire ragione perché il giudice disponga, ai sensi dell'articolo 92 del Cpc, la compensazione delle spese di lite, anche in caso di totale soccombenza.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, devono rigettarsi sia l'appello principale che quello incidentale, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
Quanto alle spese del grado, la reciproca soccombenza impone la integrale compensazione.
P. T. M.
pagina 7 di 8 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
sull'appello incidentale di questo, così provvede: Controparte_1
rigetta gli appelli, compensa integralmente le spese del grado.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall'articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ON
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 577 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 22 luglio 2024 e promossa
DA
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
con l'Avv. TONNI RAFFAELLA VIA MARSALA 21 ON C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
PAURI PAOLO CORSO MAZZINI 148 ON .
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n. 530/2022 del 22/04/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 e , rispettivamente moglie e figlio di , hanno citato Parte_1 Parte_2 Parte_3
l' per ottenere, iure hereditario, il risarcimento dei danni biologico, permanente e/o CP_1
temporaneo, e del danno morale connesso con la cirrosi HCV correlata contratta dal loro congiunto per effetto della trasfusione di sangue infetto praticato al medesimo durante il ricovero presso l'istituto convenuto avvenuto in data 15.10.1978, dal giorno dell'insorgenza della predetta infezione sino al decesso, verificatosi in data 18 marzo 2009, nonché per ottenere il risarcimento, iure proprio, del danno da perdita del rapporto parentale.
A fondamento della loro pretesa, gli attori hanno dedotto che nel corso della degenza protrattasi dal
15.10.1978 al 10.11.1978 presso il presidio ospedaliero convenuto, fu sottoposto a Parte_3
somministrazione di sacche di plasma.
Nell'anno 1991 fu ricoverato presso l'Ospedale Civile di Ancona a seguito di politrauma conseguente a sinistro stradale e in tale occasione gli fu diagnosticata l'epatite.
Dal 1978 non aveva avuto la necessità di ricorrere ad alcun ulteriore tipo di intervento Parte_3
chirurgico, né a terapie trasfusionali, quindi evidentemente la malattia gli fu trasmessa con la trasfusione del 1978.
Promossa l'istruttoria ex lege n. 210/92 questa ha confermato la sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni praticate nel 1978 ed il contagio: da ciò la richiesta risarcitoria, previa affermazione di responsabilità dell' convenuto. CP_1
si è costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto al CP_1
risarcimento e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda mancando elementi tali da far ritenere provato il nesso di causalità tra il contagio e l'evento morte, chiedendo quindi il rigetto della domanda.
Espletata Ctu, il Tribunale ha così deciso:
-rigetta la domanda;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
-pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico delle parti in quote uguali.
Hanno impugnato la sentenza e si è costituita l'appellata, Parte_1 Parte_2
resistendo e proponendo appello incidentale.
E'preliminare l'esame della eccezione di prescrizione, di cui l'appellante evidenzia l'omessa trattazione da parte del primo giudice, e riproposta dall'appellato, siccome assorbita dalla pronuncia di rigetto nel merito.
pagina 2 di 8 E' pacifico (Cass., Sezioni Unite, 21.03.2019 n. 7940) che al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale, la parte deve riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite.
Avendo in comparsa di costituzione l'appellata riproposto l'eccezione, occorre quindi delibarla.
E' documentato, che: ha avuto la consapevolezza di aver contratto l'epatite C sin dal 1991, data del ricovero Parte_3
c/o l'Ospedale Civile di Ancona a seguito di politrauma;
ha proposto richiesta di risarcimento sul presupposto quindi di aver subìto un danno Parte_3
ingiusto a seguito della trasfusione, con lettera inviata all' il 06/12/1995 CP_1
ha presentato in vita istanza di indennizzo ai sensi della Legge n. 210/1992 in data 26 Parte_3
novembre 2008 alla Asur Marche.
La difesa degli appellanti sostiene che, giusta il principio stabilito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 581/2008, il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione coincide con la data di presentazione da parte della vittima della domanda di indennizzo ai sensi della Legge n.210/1992 perché solo da tale epoca il soggetto danneggiato dimostra di avere avuto l'esatta percezione sia della malattia che della sua rapportabilità causale alle pregresse trasfusioni.
Se così fosse, poiché gli eredi hanno proposto istanza di mediaconciliazione e poi la citazione, prima del 26 novembre 2018, la prescrizione decennale (ipotizzando responsabilità contrattuale del convenuto, appellato) non sarebbe maturata.
Ritiene questa Corte di appello, che i principi stabiliti dal citato arresto delle Sezioni Unite, siano stati male interpretati dagli appellanti.
E' utile qui riportare integralmente la motivazione della sentenza (in corsivo per evidenziarne la fonte), nella parte in cui stabilisce i principi in materia di prescrizione:
“Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma dell'art. 2935 c.c., e art.
2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita
o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche".
Dopo aver enunciato tali principi, la Corte Suprema, prosegue la motivazione per decidere la fattispecie concreta sottopostale:
pagina 3 di 8 “4. Il problema che si pone, anche con riferimento al giudizio in esame, è la valenza del responso delle
Commissioni mediche ospedaliere, istituite presso ospedali militari, di cui alla L. n. 210 del 1992, art.
4, ai fini della decorrenza della prescrizione.
In linea generale non può ritenersi che solo con la comunicazione di tale responso inizi a decorrere la prescrizione, come pure sostenuto da parte della giurisprudenza di merito.
Tale tesi non pare convincente, per diversi ordini di motivi: perché offre effettivamente il destro al creditore per dilatare a suo piacere il corso della prescrizione;
perché potrebbe portare ad affermare che il dies a quo inizi anche a decorrere a causa già iniziata, negando l'effetto interruttivo connaturato alla proposizione dell'azione; perché rischia di enfatizzare il ruolo della consulenza medico-legale
(effettuata peraltro in riferimento al diverso procedimento di liquidazione dell'indennizzo). Inoltre è illogico ritenere che il decorso del termine di prescrizione possa iniziare dopo che la parte si è comunque attivata per chiedere un indennizzo per lo stesso fatto lesivo, pur nella diversità tra diritto all'indennizzo e diritto al pieno risarcimento di tutte le conseguenze del fatto dannoso.
Tenuto conto che l'indennizzo è dovuto solo in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati, appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio deve comunque aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche.
5. Ne consegue che nella fattispecie sono fondate le censure relative al mancato accertamento della prescrizione in relazione a ciascuna posizione soggettiva anche in sede di giudizio relativo solo a domanda di condanna generica, alla ritenuta decorrenza decennale della prescrizione del diritto al risarcimento del danno perchè il fatto costituirebbe un'ipotesi di reato di epidemia colposa o lesioni personali plurime, (mentre la prescrizione è decennale in relazione a domande relative a risarcimento del danno da decesso, proposte da congiunti iure proprio, in cui è ipotizzabile un omicidio colposo); è infondata la censura, per violazione di norme di diritto, relativamente al dies a quo della decorrenza della prescrizione, avendo il giudice di merito fatto decorrere la stessa dalla data in cui il danneggiato ha percepito (o avrebbe dovuto percepire) non solo la malattia, ma anche che essa era conseguenza della trasfusione con sangue infetto;
è fondata la censura di vizio motivazionale della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il danneggiato avesse avuto conoscenza del danno, anche sotto il profilo eziologico, ai fini dell'exordium praescriptionis solo con il responso della commissione medico ospedaliera.”
pagina 4 di 8 Si deve quindi chiarire che la legge 25 febbraio 1992, n. 210 fu emanata al fine di consentire un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
La norma quindi non regola l'ipotesi di un risarcimento del danno, ma un indennizzo, previsto dall'art. 1, che, a norma dell'art. 2, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111.
All'art. 3, tale legge stabilisce che “I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La Parte
provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'art. 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative”.
Infine l'art. 4 stabilisce che “ Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte è espresso dalla commissione medico- ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092.”
Questa stessa legge pone dei termini di prescrizione per la richiesta dell'indennizzo, che nel caso di epatite sono di tre anni dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno, presupponendo quindi una già maturata consapevolezza di aver subito un danno da emotrasfuzione.
Il giudizio della commissione medica concerne solo l'esistenza di un nesso causale, tra la trasfusione ed il danno.
La Suprema Corte non ha inteso per nulla riconnettere alla presentazione della domanda d'indennizzo il decorso del termine di prescrizione.
Diversamente da ciò la Cassazione ha specificato i principi in materia, confermando che il termine di prescrizione decorre dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Questo momento, nel caso di specie, deve farsi risalire quantomeno alla richiesta di risarcimento presentata nel 1995.
pagina 5 di 8 La parte di motivazione della sentenza delle Sezioni Unite, nel quale si fa applicazione di tale principio al procedimento di cui alla legge 210 del 1992, non stabilisce che in ogni caso la consapevolezza necessaria ad innescare il decorso della prescrizione debba ritenersi maturata solo con la presentazione della domanda di indennizzo.
La Suprema Corte, stabilendo in relazione al caso concreto che ha occasionato la pronuncia – quindi senza stabilire un principio di portata generale - ha deciso che non possa ritenersi che solo con la comunicazione del responso della Commissione medica inizi a decorrere la prescrizione, come pure sostenuto da parte della giurisprudenza di merito, ed ha cassato con rinvio, ritenendo fondata la censura di vizio motivazionale della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il danneggiato avesse avuto conoscenza del danno, anche sotto il profilo eziologico, ai fini dell'exordium praescriptionis solo con il responso della commissione medico ospedaliera.
Nel motivare il rinvio la Corte Suprema ha spiegato che appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio deve comunque aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose, ma non ha affatto posto il principio che tale consapevolezza possa essere maturata solo con la presentazione della domanda, anche perché, essendo nella disponibilità della parte il momento in cui presentare la domanda in discorso, se si facesse coincidere il tempo di tale adempimento con l'inizio del dies a quo della prescrizione, si offrirebbe (per adoperare le parole del
Supremo Consesso) effettivamente il destro al creditore per dilatare a suo piacere il corso della prescrizione.
I principi fissati dalla sentenza in esame quindi, impongono al giudice di merito di accertare il momento in cui viene percepita o può essere percepita, dal soggetto, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Nella fattispecie concreta appare decisivo a questa Corte considerare che, da un lato, quando il Pt_3
avanzò domanda di risarcimento all' il 06/12/1995 egli avesse maturato piena consapevolezza CP_1
del danno e quindi da tale data deve farsi decorrere il termine e dall'altro, che non risultano accertamenti o diagnosi successive a tale momento, da cui possa dedursi il maturare di una maggior consapevolezza in data successiva.
Nel caso di specie peraltro, sarebbe illogico ritenere che il decorso del termine di prescrizione possa iniziare dopo che la parte si è comunque attivata per chiedere il risarcimento per lo stesso fatto lesivo.
pagina 6 di 8 Pertanto, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale e considerando il termine decennale di prescrizione, il diritto vantato jure hereditatis deve ritenersi prescritto al compimento della data del
06.12.2005, ben prima dell'inizio dell'iter giudiziario.
Del pari deve ritenersi prescritto il diritto al risarcimento del danno jure proprio, atteso che il decesso del congiunto emotrasfuso realizza la fattispecie dell'omicidio colposo (Cass. 2020, n. 26189 ex multis)
e che quindi il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti "iure proprio" dai congiunti in conseguenza di tale morte, coincide con il termine più lungo previsto per il suddetto reato e decorre dalla data del decesso: quindi applicando la norma ratione temporis vigente, il reato si è prescritto il 18 settembre 2016 (decesso il 18 marzo 2009: prescrizione per delitto 6 anni ex art. 157
c.p., cui si aggiunge 1\4 – ovvero un anno e mezzo – per l'eventuale interruzione ex art. 161 c.p.) e con esso il diritto degli eredi.
L'appello incidentale lamenta l'errata applicazione, da parte del primo giudice, dell'art. 92 c.p.c. avendo compensato le spese del grado, in difetto dei presupposti.
Questa Corte ritiene di confermare la decisione del primo giudice, per motivi diversi, valorizzando il rifiuto dell' , di partecipare al procedimento di mediaconciliazione, nonostante il rituale invito CP_1
propostole dalla controparte.
Va premesso che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
Ritiene la Corte che l'omessa attivazione del procedimento che, ove ritualmente esperito in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5 del Dlgs n. 28 del 2010, avrebbe potuto consentire di evitare l'instaurazione del giudizio di merito, può costituire ragione perché il giudice disponga, ai sensi dell'articolo 92 del Cpc, la compensazione delle spese di lite, anche in caso di totale soccombenza.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, devono rigettarsi sia l'appello principale che quello incidentale, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
Quanto alle spese del grado, la reciproca soccombenza impone la integrale compensazione.
P. T. M.
pagina 7 di 8 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
sull'appello incidentale di questo, così provvede: Controparte_1
rigetta gli appelli, compensa integralmente le spese del grado.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall'articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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