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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 1817/2022
R.G., trattenuta in decisione il 22.4.2024 e promossa DA: rappresentata e difesa dagli Avv.ti Astolfi Controparte_1
Valentina e Di Marco Francesca ed elett.te dom.ta presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata
Email_1
Email_2
Appellante CONTRO
quest'ultima Controparte_2 CP_3 CP_4 rappresentata da e in quanto CP_3 CP_5 esercenti la responsabilità genitoriale, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Dallara Daniele ed elett.te dom.ti presso il Suo
Studio in V. Ercole Pisi n. 14, 42043 GATTATICO (RE).
Appellati
avverso la sentenza n. 963/2022 emessa dal Tribunale di IO EM e pubblicata il 26.9.2022.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, e la Parte_1 CP_3 Controparte_2 min ore tutti eredi della defunta CP_4 Persona_1 rispettivamente marito, figlio, figlia e nipote ex filio, e quest'ultima rappresentata dal padre e dalla madre CP_3
convenivano in giudizio CP_5 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di IO EM per ottenere l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria convenuta per l'inadempimento delle obbligazioni assunte con il ricovero della signora , in relazione alla condotta colposa dei sanitari Per_1 nella vicenda che aveva condotto la paziente al decesso in data 8.3.2017 e, per l'effetto, la condanna, in considerazione anche delle sofferenze protrattasi per oltre un mese, oltre la consapevolezza di avvicinarsi alla morte, al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale, quello biologico iure proprio quantificato come in citazione.
Si costituiva in giudizio contrastando la Controparte_1 tesi attorea e concludendo per il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto e in diritto, chiedendo di dichiarare la struttura medesima esente da responsabilità.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale riteneva fondata la domanda attorea.
In particolare, il giudice rilevava che nella CTU era emerso che la avesse contratto due infezioni da germi nosocomiali – Per_1 quella da ST RE meticillino e quella da EL pneumoniae – e che la prima fosse stata contratta in seguito al primo intervento cardiaco e che, per la seconda, non era stato possibile risalire al momento della sua contrazione.
Risultava accertato che vi fosse una prima infezione da S. RE cui fosse seguita quella ulteriore da EL pneumoniae che aveva condotto allo shock settico da cui era derivato il decesso e osservato che, nel caso di più cause determinanti l'evento, quelle sopravvenute potevano escludere la relazione causale quando da sole avessero causato l'evento, il giudice riteneva determinante la seconda infezione in quanto decisiva ai fini dell'evento morte. Il giudice rilevava come la CTU mettesse in evidenza che l'infezione da ST era stata contratta in ambito ospedaliero in data 31.1.2017 presso e osservava, CP_1 fra i diversi elementi valutativi, i diversi periodi di ricovero, la natura descrittiva relazionata dal CTU della klebsiella, i diversi interventi chirurgici cui la paziente era stata sottoposta, i riscontri con i quali era stata accertata per la prima volta;
valutato che non dovesse trovare applicazione nel caso de quo la giurisprudenza in punto di “causa ignota”, reputava, pur non potendosi verificare il preciso momento in cui era avvenuta la contrazione del patogeno della klebsiella, dovesse essersi verificata tale contrazione proprio presso la struttura sanitaria convenuta.
Osservato altresì che era stata riscontrata la grave condotta omissiva della struttura sanitaria poiché “la LA P. non è mai stata ricercata ed è stata individuata solo in esito alla emocoltura richiesta il 27.2.2017”, pochi giorni prima del decesso”. Pertanto, dichiarata la responsabilità della struttura sanitaria convenuta, il giudice condannava quest'ultima al pagamento in favore di e quali eredi di CP_3 Controparte_2 Per_1
e la somma complessiva di €29.680,00 a titolo
[...] Parte_1 di danno biologico terminale sofferto dalla oltre Per_1 rivalutazione e interessi;
a titolo di danno non patrimoniale da perdita parentale, riconosceva la somma di €191.805,00 in favore del figlio l'ammontare di €185.075,00 in favore di CP_3
e di €245.645,00 in favore degli eredi di Controparte_2 Pt_1
, sulle quali riconosceva rispettivi rivalutazione ed
[...] interessi.
Ancora, quanto al danno patrimoniale subito dagli attori, il giudice liquidava in favore di e la CP_3 Controparte_2 somma complessiva di €2.964,00, oltre rivalutazione ed interessi, mentre provvedeva al rigetto di tutte le domande risarcitorie proposte in favore di . CP_4
-Avverso tale decisione, proponeva appello Controparte_1 formulando i seguenti motivi di doglianza con cui deduceva: 1) l'errato riconoscimento di responsabilità in capo alla medesima struttura appellante per il decesso della come conseguenza Per_1 dell'infezione da EL per violazione dell'art. 112 c.p.c.;
2) l'erronea valutazione delle risultanze di causa in tema di responsabilità e il difetto di colpa e il nesso causale;
3) in subordine, l'errata determinazione del quantum a titolo di risarcimento del danno.
-Si costituivano nel presente grado CP_3 [...]
, in proprio e nella loro qualità di eredi del padre CP_2
e rappresentata dai genitori Parte_1 CP_4 CP_3
e in qualità di esercenti la responsabilità
[...] CP_5 genitoriale, i quali contestavano l'appello poiché destituito di ogni fondamento e, pertanto, ne domandavano il rigetto.
-L'appello è infondato e la sentenza deve essere confermata per le ragioni che si espongono.
-A) Giova, preliminarmente, esaminare le censure con cui
[...]
si duole dell'errata statuizione del giudice ove non CP_1 rilevava che la domanda originariamente introdotta nel giudizio di prime cure era stata presentata in primo grado prospettando la derivazione causale del decesso in relazione alla prima infezione da ST e che, solo con riguardo a questa ricostruzione, si era poi sviluppato il contraddittorio fino alla CTU che, invece, diversamente, poneva quale causa del decesso l'infezione da EL. La valutazione del giudice risulta corretta poiché opportunamente fondata sull'apprezzamento delle conclusioni formulate dagli attori sia nella memoria di cui al primo termine dell'art. 183 co.
6 c.p.c. che di quelle rassegnate in sede di precisazione delle conclusioni e di quanto allegato già con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, avendo peraltro escluso, per quanto è controverso nel presente giudizio, una compressione del diritto di difesa. Le asserzioni formulate nel primo motivo di doglianze sono inoltre infondate alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo, con recentissima ordinanza, pur nell'ambito di una diversa fattispecie, di riaffermare che: “In tema di responsabilità della struttura sanitaria, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall'attore, il cui onere di allegazione dev'essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore.” (Cass. Civ. 7074/2024).
Neppure può essere lamentata la lesione del diritto di difesa di che, secondo la tesi d'impugnazione, avrebbe potuto, ove CP_1 tempestivamente dedotta la morte del paziente in relazione alla seconda infezione, impostare una diversa strategia difensiva e, in particolare, “[…]coinvolgere le altre strutture sanitarie dove la paziente è stata ricoverata oppure svolgere indagini ulteriori sia al proprio interno che presso gli altri ospedali[…]”, atteso che le valutazioni finali del CTU sono espressione pure del corretto contraddittorio con i CTP con le osservazioni mosse dal Dott.
, consulente di parte della struttura, altresì Per_2 osservandosi che, comunque, le parti in causa avevano facoltà di depositare le proprie difese alla prima occasione utile a seguito della CTU – e, cioè, quella degli scritti conclusionali del primo grado.
Quanto all'ulteriore aspetto dedotto circa la mancata prova che l'infezione fosse stata contratta nel corso del ricovero presso la
, va osservato come la CTU medico-legale resa dal Dott. CP_1
, esperto e rigoroso medico-legale, mettesse in evidenza: Per_3 “innegabili le plurime carenze assistenziali nel corso della degenza della paziente in occasione dei due ricoveri presso
[...]
[…] dovendosi ulteriormente sottolineare che l'inerzia CP_1 diagnostica presso la ha certamente influito anche CP_6 sotto questo profilo”, posto che, pur affermando che “la KPC un germe multi resistente tipicamente e classicamente nosocomiale, di una colonizzazione contratta in ambiente ospedaliero” e che, tuttavia, non fosse “possibile determinare in alcun modo il preciso momento in cui il germe è stato contratto” poiché “la paziente, infatti,, è stata dapprima ricoverata presso l'Ospedale E. Franchini di Montecchio EM (11 – 23.1.2017) quindi, presso di IO EM (24.1 – 7.2.17), poi presso CP_1
l'Arcispedale S. Maria Nuova di IO EM e, infine, ancora presso la Casa di Cura dall'8.2 sino all'8.3.2017. In quest'ultima struttura la KPC ha raggiunto il torrente ematico e la colonizzazione è evoluta in infezione.”, in ogni caso, rilevava che “Relativamente a quest'ultimo ricovero presso Villa Salus è possibile, tuttavia, ulteriormente riferire che nell'intervento chirurgico di revisione del 13.2.17 non sono stati eseguiti esami colturali che diligentemente si sarebbero dovuti praticare”.
Del resto, risulta ragionevole l'iter motivazionale del primo giudice che valutava altresì, tra le varie circostanze del caso concreto, la diversa durata dei ricoveri presso le menzionate strutture sanitarie, pervenendo al rilievo che, presso il
[...]
, la fosse rimasta ricoverata, complessivamente, CP_1 Per_1 per molti più giorni, ancorché non consecutivi, rispetto a quelli trascorsi presso le altre strutture – e tanto vale anche tenendo presente la contestazione mossa in impugnazione circa la durata complessiva definita dal primo giudice in 40 giorni – e che, al fosse stata sottoposta a tre trattamenti CP_1 chirurgici, rispettivamente, in data 31.1.2017, a quello di duplice by-pass e gli altri, il 13.2.2017 e il 28.2.2017, di revisione della ferita infetta.; ancora, il giudice osservava che la era stata riscontrata in data 1.3.2017 da un Parte_2 prelievo eseguito il 27.2.2017.
Tutti gli elementi sopra individuati, in uno con la considerazione dei fattori che comportano il maggior rischio di contagio per la EL, informano il corretto ragionamento del giudice sul piano della cd. “probabilità logica”, che ha condotto il decidente a ritenere che tale seconda infezione fosse riconducibile alla struttura sanitaria in forza di tale criterio, dovendosi reputare invece assai remota la possibilità che questa fosse stata contratta presso una delle altre strutture. In simili fattispecie, l'accertamento della causalità si svolge secondo il criterio del “più probabile che non” che consente, in relazione a diversi decorsi causalità tra loro alternativi, di privilegiare quello che sia più probabile;
tale apprezzamento si può estrinsecare in una valutazione che non sia meramente statistica, ma anche logica, e cioè che ammetta di esaminare, nell'ambito della considerazione della valenza causale di più fatti, quello che sia confortato da più evidenze probatorie o sia maggiormente connotato da coerenza intrinseca in relazione ad ulteriori elementi valutativi, o comunque da altro valido criterio di giudizio.
La statuizione del giudice fa corretta applicazione di tale assunto e, come tale, non è infirmata dalle doglianze in impugnazione, neppure laddove la struttura sanitaria appellante censura la sentenza perché il giudice riteneva che se la Per_1 non fosse incorsa nella prima infezione, non avrebbe contratto la seconda infezione, formulando la sua doglianza con riguardo al fatto, asseritamente dimenticato dal primo giudice, che la prima infezione era stata “correttamente gestita e superata dalla paziente”. Risultava invece accertato dal CTU che la prima infezione fosse stata contratta per la non perfetta sterilità assicurata da CP_1 sicchè, secondo la condivisibile ricostruzione effettuata dal primo decidente, le terapie adottate per la prima infezione hanno contribuito a determinare un certo stato di debilitazione della paziente, prolungandone la degenza ospedaliera e creando, nondimeno, le condizioni per la contrazione della seconda infezione, risultata poi fatale. Tanto basta anche a superare le censure formulate con riguardo all'adempimento delle Linee guida regionali applicabili secondo alla fattispecie in decisione, anche e soprattutto in forza CP_1 dell'ulteriore rilievo dato dai CCTTUU, i quali hanno precisato come, antecedentemente al 2017, anno di pubblicazione delle Linee tuttora vigenti, “nel caso di specie, peraltro, vi era una convergenza di plurimi elementi normativi, tutti antecedenti i fatti cui si discute, che raccomandavano, con una indicazione forte, lo screening per la ricerca della LA P. di tutti i pazienti trasferiti da altro ospedale per acuti o da struttura socio-sanitaria e anche di coloro recentemente dimessi”.
-B) Venendo all'esame del terzo motivo di errata determinazione del quantum formulato in via subordinata, in caso di rigetto del primo e il secondo, occorre affermare che nell'atto di citazione in primo grado gli attori, espressamente, allegavano che “la signora è deceduta a distanza di oltre un mese Per_1 dall'insorgenza dell'infezione nosocomiale, dopo inutili atroci sofferenze, anche in considerazione di tutti gli strumentari medici impiantati, dopo aver subito molteplici dolorosi interventi di riapertura e ricucitura del taglio chirurgico, rimozione delle secrezioni e parte necrotiche sotto la cure e addirittura rottura
e rinsaldamento dei fili metallici nello sterno, oltre che indescrivibili patemi d'animo per essere pienamente consapevole di avvicinarsi alla propria fine”.
Ora, tale allegazione, seppure fondante la richiesta formulata di
“danno alla salute, o come meglio classificato in dottrina e giurisprudenza, come “tanatologico”, maturato in capo alla povera
e trasmissibile agli eredi iure hereditatis per la Persona_1 lentissima e dolorosa vana agonia che ha dovuto patire la congiunta”, vale tuttavia a configurare il pregiudizio del cd. danno non patrimoniale “terminale”, del quale censura l'appellante che gli attori non avrebbero fornito prova alcuna della consapevolezza della della propria fine. Per_1
Orbene, le censure formulate non sono idonee ad attingere la decisione del giudice di liquidare il danno “biologico terminale” sofferto dalla per i 28 giorni successivi a partire dalla Per_1 comparsa della sintomatologia riferibile all'infezione in data
8.2.2017 e fino al suo decesso.
In punto di fatto, il primo giudice ha ritenuto riscontrata la prova della lucida coscienza dell'approssimarsi della propria morte, subendo la progressiva necrotizzazione della ferita sternale ed assistendo alla perdita quotidiana delle proprie forze e delle proprie capacità con l'intubazione per venti giorni e fino alla morte, traendo elementi di convincimento proprio dalle cartelle cliniche versate in atti.
Operando il riconoscimento del danno “terminale” morale, correttamente parametrato con i criteri di commisurazione della inabilità temporanea, il primo decidente ha poi condivisibilmente escluso il danno terminale “biologico”, nella esatta definizione data in motivazione, per esser questo profilo di danno assorbito nella sfera del morale.
-C) Allo stesso modo, va confermata la decisione del giudice anche quanto al danno da perdita parentale adeguatamente allegato in primo grado, con l'atto di citazione, che la struttura appellante critica poiché fondata unicamente “su delle registrazioni audio prodotte da controparte relative solo al mese in cui la sig.ra
era ricoverata presso osservando che non era stato Per_1 CP_1 invece dimostrato il legame affettivo sussistente fino al momento del ricovero.
Occorre precisare che il giudice richiama la documentazione in esame con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale esclusivamente in favore dei figli e che, quindi, la censura proposta con l'atto d'appello attiene alla loro specifica posizione. Orbene, simili registrazioni possano certamente costituire un elemento dimostrativo, liberamente apprezzabile dal giudice, valido a dimostrare la sussistenza di un legame profondo che può intensificarsi in un momento tragico per la vita familiare e da cui ragionevolmente desumere una prossimità affettiva che, in assenza di una diversa prova in giudizio, valga a dimostrare la sussistenza della stretta relazione familiare.
Secondariamente, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità con riferimento alla cd. famiglia nucleare, “successiva” – il coniuge e figli – ma anche in relazione a quella “originaria” – cui appartengono i fratelli e i genitori – risulta ormai consolidata nell'ammettere la possibilità di ricorrere a meccanismi presuntivi, iuris tantum, almeno per ciò che attiene al
“momento” interiore del pregiudizio – e cioè, la cd. sofferenza morale – ricadendo invece sulla controparte, nella fattispecie in decisione di dovere dimostrare un rapporto CP_1 parentale idiosincratico o, quantomeno, connotato da indifferenza.
Ciò precisato, si esclude che tra le difese di presentate CP_1 entro il termine per le preclusioni assertive e, per quanto insistito in impugnazione, vi siano elementi da cui trarre questo convincimento e che siano, quindi, idonei ad escludere la spettanza del diritto al risarcimento di questo pregiudizio.
-D) In punto di quantum del danno da perdita parentale, limitatamente a ciò che è oggetto di censura, va rilevata la formulazione assai generica della doglianza, risultando, per contro, congrua, oltreché ben motivata, la quantificazione operata dal giudice con riferimento ai parametri forniti dalle Tabelle di
Milano del 2022 in relazione alle circostanze che attengono al caso concreto in forza dei quali il giudice teneva conto dell'età della vittima primaria, di quella secondaria, della convivenza, della sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo primario del de cuius e della qualità ed intensità della relazione affettiva per lo specifico rapporto parentale.
Quanto sopra deciso assorbe le ulteriori deduzioni avanzate dalle parti e rende superfluo l'esame di ogni altra questione.
-E) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (Criterio tabellare: €13.078,00 valori minimi comprensivo dell'aumento del 60 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-1)rigetta l'appello proposto da Controparte_1
-2)condanna alla rifusione a favore di Controparte_1
in proprio e nella loro qualità CP_3 Controparte_2 di eredi del padre e e Parte_1 CP_3 CP_5 in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale su CP_4
delle spese processuali del presente grado di giudizio che
[...] liquida in €20.924,80 per compenso, oltre spese forfettarie,
IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il giorno 4.3.2025.
Il Presidente est.
(dott. Giampiero M. Fiore)
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 1817/2022
R.G., trattenuta in decisione il 22.4.2024 e promossa DA: rappresentata e difesa dagli Avv.ti Astolfi Controparte_1
Valentina e Di Marco Francesca ed elett.te dom.ta presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata
Email_1
Email_2
Appellante CONTRO
quest'ultima Controparte_2 CP_3 CP_4 rappresentata da e in quanto CP_3 CP_5 esercenti la responsabilità genitoriale, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Dallara Daniele ed elett.te dom.ti presso il Suo
Studio in V. Ercole Pisi n. 14, 42043 GATTATICO (RE).
Appellati
avverso la sentenza n. 963/2022 emessa dal Tribunale di IO EM e pubblicata il 26.9.2022.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, e la Parte_1 CP_3 Controparte_2 min ore tutti eredi della defunta CP_4 Persona_1 rispettivamente marito, figlio, figlia e nipote ex filio, e quest'ultima rappresentata dal padre e dalla madre CP_3
convenivano in giudizio CP_5 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di IO EM per ottenere l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria convenuta per l'inadempimento delle obbligazioni assunte con il ricovero della signora , in relazione alla condotta colposa dei sanitari Per_1 nella vicenda che aveva condotto la paziente al decesso in data 8.3.2017 e, per l'effetto, la condanna, in considerazione anche delle sofferenze protrattasi per oltre un mese, oltre la consapevolezza di avvicinarsi alla morte, al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale, quello biologico iure proprio quantificato come in citazione.
Si costituiva in giudizio contrastando la Controparte_1 tesi attorea e concludendo per il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto e in diritto, chiedendo di dichiarare la struttura medesima esente da responsabilità.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale riteneva fondata la domanda attorea.
In particolare, il giudice rilevava che nella CTU era emerso che la avesse contratto due infezioni da germi nosocomiali – Per_1 quella da ST RE meticillino e quella da EL pneumoniae – e che la prima fosse stata contratta in seguito al primo intervento cardiaco e che, per la seconda, non era stato possibile risalire al momento della sua contrazione.
Risultava accertato che vi fosse una prima infezione da S. RE cui fosse seguita quella ulteriore da EL pneumoniae che aveva condotto allo shock settico da cui era derivato il decesso e osservato che, nel caso di più cause determinanti l'evento, quelle sopravvenute potevano escludere la relazione causale quando da sole avessero causato l'evento, il giudice riteneva determinante la seconda infezione in quanto decisiva ai fini dell'evento morte. Il giudice rilevava come la CTU mettesse in evidenza che l'infezione da ST era stata contratta in ambito ospedaliero in data 31.1.2017 presso e osservava, CP_1 fra i diversi elementi valutativi, i diversi periodi di ricovero, la natura descrittiva relazionata dal CTU della klebsiella, i diversi interventi chirurgici cui la paziente era stata sottoposta, i riscontri con i quali era stata accertata per la prima volta;
valutato che non dovesse trovare applicazione nel caso de quo la giurisprudenza in punto di “causa ignota”, reputava, pur non potendosi verificare il preciso momento in cui era avvenuta la contrazione del patogeno della klebsiella, dovesse essersi verificata tale contrazione proprio presso la struttura sanitaria convenuta.
Osservato altresì che era stata riscontrata la grave condotta omissiva della struttura sanitaria poiché “la LA P. non è mai stata ricercata ed è stata individuata solo in esito alla emocoltura richiesta il 27.2.2017”, pochi giorni prima del decesso”. Pertanto, dichiarata la responsabilità della struttura sanitaria convenuta, il giudice condannava quest'ultima al pagamento in favore di e quali eredi di CP_3 Controparte_2 Per_1
e la somma complessiva di €29.680,00 a titolo
[...] Parte_1 di danno biologico terminale sofferto dalla oltre Per_1 rivalutazione e interessi;
a titolo di danno non patrimoniale da perdita parentale, riconosceva la somma di €191.805,00 in favore del figlio l'ammontare di €185.075,00 in favore di CP_3
e di €245.645,00 in favore degli eredi di Controparte_2 Pt_1
, sulle quali riconosceva rispettivi rivalutazione ed
[...] interessi.
Ancora, quanto al danno patrimoniale subito dagli attori, il giudice liquidava in favore di e la CP_3 Controparte_2 somma complessiva di €2.964,00, oltre rivalutazione ed interessi, mentre provvedeva al rigetto di tutte le domande risarcitorie proposte in favore di . CP_4
-Avverso tale decisione, proponeva appello Controparte_1 formulando i seguenti motivi di doglianza con cui deduceva: 1) l'errato riconoscimento di responsabilità in capo alla medesima struttura appellante per il decesso della come conseguenza Per_1 dell'infezione da EL per violazione dell'art. 112 c.p.c.;
2) l'erronea valutazione delle risultanze di causa in tema di responsabilità e il difetto di colpa e il nesso causale;
3) in subordine, l'errata determinazione del quantum a titolo di risarcimento del danno.
-Si costituivano nel presente grado CP_3 [...]
, in proprio e nella loro qualità di eredi del padre CP_2
e rappresentata dai genitori Parte_1 CP_4 CP_3
e in qualità di esercenti la responsabilità
[...] CP_5 genitoriale, i quali contestavano l'appello poiché destituito di ogni fondamento e, pertanto, ne domandavano il rigetto.
-L'appello è infondato e la sentenza deve essere confermata per le ragioni che si espongono.
-A) Giova, preliminarmente, esaminare le censure con cui
[...]
si duole dell'errata statuizione del giudice ove non CP_1 rilevava che la domanda originariamente introdotta nel giudizio di prime cure era stata presentata in primo grado prospettando la derivazione causale del decesso in relazione alla prima infezione da ST e che, solo con riguardo a questa ricostruzione, si era poi sviluppato il contraddittorio fino alla CTU che, invece, diversamente, poneva quale causa del decesso l'infezione da EL. La valutazione del giudice risulta corretta poiché opportunamente fondata sull'apprezzamento delle conclusioni formulate dagli attori sia nella memoria di cui al primo termine dell'art. 183 co.
6 c.p.c. che di quelle rassegnate in sede di precisazione delle conclusioni e di quanto allegato già con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, avendo peraltro escluso, per quanto è controverso nel presente giudizio, una compressione del diritto di difesa. Le asserzioni formulate nel primo motivo di doglianze sono inoltre infondate alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo, con recentissima ordinanza, pur nell'ambito di una diversa fattispecie, di riaffermare che: “In tema di responsabilità della struttura sanitaria, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall'attore, il cui onere di allegazione dev'essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore.” (Cass. Civ. 7074/2024).
Neppure può essere lamentata la lesione del diritto di difesa di che, secondo la tesi d'impugnazione, avrebbe potuto, ove CP_1 tempestivamente dedotta la morte del paziente in relazione alla seconda infezione, impostare una diversa strategia difensiva e, in particolare, “[…]coinvolgere le altre strutture sanitarie dove la paziente è stata ricoverata oppure svolgere indagini ulteriori sia al proprio interno che presso gli altri ospedali[…]”, atteso che le valutazioni finali del CTU sono espressione pure del corretto contraddittorio con i CTP con le osservazioni mosse dal Dott.
, consulente di parte della struttura, altresì Per_2 osservandosi che, comunque, le parti in causa avevano facoltà di depositare le proprie difese alla prima occasione utile a seguito della CTU – e, cioè, quella degli scritti conclusionali del primo grado.
Quanto all'ulteriore aspetto dedotto circa la mancata prova che l'infezione fosse stata contratta nel corso del ricovero presso la
, va osservato come la CTU medico-legale resa dal Dott. CP_1
, esperto e rigoroso medico-legale, mettesse in evidenza: Per_3 “innegabili le plurime carenze assistenziali nel corso della degenza della paziente in occasione dei due ricoveri presso
[...]
[…] dovendosi ulteriormente sottolineare che l'inerzia CP_1 diagnostica presso la ha certamente influito anche CP_6 sotto questo profilo”, posto che, pur affermando che “la KPC un germe multi resistente tipicamente e classicamente nosocomiale, di una colonizzazione contratta in ambiente ospedaliero” e che, tuttavia, non fosse “possibile determinare in alcun modo il preciso momento in cui il germe è stato contratto” poiché “la paziente, infatti,, è stata dapprima ricoverata presso l'Ospedale E. Franchini di Montecchio EM (11 – 23.1.2017) quindi, presso di IO EM (24.1 – 7.2.17), poi presso CP_1
l'Arcispedale S. Maria Nuova di IO EM e, infine, ancora presso la Casa di Cura dall'8.2 sino all'8.3.2017. In quest'ultima struttura la KPC ha raggiunto il torrente ematico e la colonizzazione è evoluta in infezione.”, in ogni caso, rilevava che “Relativamente a quest'ultimo ricovero presso Villa Salus è possibile, tuttavia, ulteriormente riferire che nell'intervento chirurgico di revisione del 13.2.17 non sono stati eseguiti esami colturali che diligentemente si sarebbero dovuti praticare”.
Del resto, risulta ragionevole l'iter motivazionale del primo giudice che valutava altresì, tra le varie circostanze del caso concreto, la diversa durata dei ricoveri presso le menzionate strutture sanitarie, pervenendo al rilievo che, presso il
[...]
, la fosse rimasta ricoverata, complessivamente, CP_1 Per_1 per molti più giorni, ancorché non consecutivi, rispetto a quelli trascorsi presso le altre strutture – e tanto vale anche tenendo presente la contestazione mossa in impugnazione circa la durata complessiva definita dal primo giudice in 40 giorni – e che, al fosse stata sottoposta a tre trattamenti CP_1 chirurgici, rispettivamente, in data 31.1.2017, a quello di duplice by-pass e gli altri, il 13.2.2017 e il 28.2.2017, di revisione della ferita infetta.; ancora, il giudice osservava che la era stata riscontrata in data 1.3.2017 da un Parte_2 prelievo eseguito il 27.2.2017.
Tutti gli elementi sopra individuati, in uno con la considerazione dei fattori che comportano il maggior rischio di contagio per la EL, informano il corretto ragionamento del giudice sul piano della cd. “probabilità logica”, che ha condotto il decidente a ritenere che tale seconda infezione fosse riconducibile alla struttura sanitaria in forza di tale criterio, dovendosi reputare invece assai remota la possibilità che questa fosse stata contratta presso una delle altre strutture. In simili fattispecie, l'accertamento della causalità si svolge secondo il criterio del “più probabile che non” che consente, in relazione a diversi decorsi causalità tra loro alternativi, di privilegiare quello che sia più probabile;
tale apprezzamento si può estrinsecare in una valutazione che non sia meramente statistica, ma anche logica, e cioè che ammetta di esaminare, nell'ambito della considerazione della valenza causale di più fatti, quello che sia confortato da più evidenze probatorie o sia maggiormente connotato da coerenza intrinseca in relazione ad ulteriori elementi valutativi, o comunque da altro valido criterio di giudizio.
La statuizione del giudice fa corretta applicazione di tale assunto e, come tale, non è infirmata dalle doglianze in impugnazione, neppure laddove la struttura sanitaria appellante censura la sentenza perché il giudice riteneva che se la Per_1 non fosse incorsa nella prima infezione, non avrebbe contratto la seconda infezione, formulando la sua doglianza con riguardo al fatto, asseritamente dimenticato dal primo giudice, che la prima infezione era stata “correttamente gestita e superata dalla paziente”. Risultava invece accertato dal CTU che la prima infezione fosse stata contratta per la non perfetta sterilità assicurata da CP_1 sicchè, secondo la condivisibile ricostruzione effettuata dal primo decidente, le terapie adottate per la prima infezione hanno contribuito a determinare un certo stato di debilitazione della paziente, prolungandone la degenza ospedaliera e creando, nondimeno, le condizioni per la contrazione della seconda infezione, risultata poi fatale. Tanto basta anche a superare le censure formulate con riguardo all'adempimento delle Linee guida regionali applicabili secondo alla fattispecie in decisione, anche e soprattutto in forza CP_1 dell'ulteriore rilievo dato dai CCTTUU, i quali hanno precisato come, antecedentemente al 2017, anno di pubblicazione delle Linee tuttora vigenti, “nel caso di specie, peraltro, vi era una convergenza di plurimi elementi normativi, tutti antecedenti i fatti cui si discute, che raccomandavano, con una indicazione forte, lo screening per la ricerca della LA P. di tutti i pazienti trasferiti da altro ospedale per acuti o da struttura socio-sanitaria e anche di coloro recentemente dimessi”.
-B) Venendo all'esame del terzo motivo di errata determinazione del quantum formulato in via subordinata, in caso di rigetto del primo e il secondo, occorre affermare che nell'atto di citazione in primo grado gli attori, espressamente, allegavano che “la signora è deceduta a distanza di oltre un mese Per_1 dall'insorgenza dell'infezione nosocomiale, dopo inutili atroci sofferenze, anche in considerazione di tutti gli strumentari medici impiantati, dopo aver subito molteplici dolorosi interventi di riapertura e ricucitura del taglio chirurgico, rimozione delle secrezioni e parte necrotiche sotto la cure e addirittura rottura
e rinsaldamento dei fili metallici nello sterno, oltre che indescrivibili patemi d'animo per essere pienamente consapevole di avvicinarsi alla propria fine”.
Ora, tale allegazione, seppure fondante la richiesta formulata di
“danno alla salute, o come meglio classificato in dottrina e giurisprudenza, come “tanatologico”, maturato in capo alla povera
e trasmissibile agli eredi iure hereditatis per la Persona_1 lentissima e dolorosa vana agonia che ha dovuto patire la congiunta”, vale tuttavia a configurare il pregiudizio del cd. danno non patrimoniale “terminale”, del quale censura l'appellante che gli attori non avrebbero fornito prova alcuna della consapevolezza della della propria fine. Per_1
Orbene, le censure formulate non sono idonee ad attingere la decisione del giudice di liquidare il danno “biologico terminale” sofferto dalla per i 28 giorni successivi a partire dalla Per_1 comparsa della sintomatologia riferibile all'infezione in data
8.2.2017 e fino al suo decesso.
In punto di fatto, il primo giudice ha ritenuto riscontrata la prova della lucida coscienza dell'approssimarsi della propria morte, subendo la progressiva necrotizzazione della ferita sternale ed assistendo alla perdita quotidiana delle proprie forze e delle proprie capacità con l'intubazione per venti giorni e fino alla morte, traendo elementi di convincimento proprio dalle cartelle cliniche versate in atti.
Operando il riconoscimento del danno “terminale” morale, correttamente parametrato con i criteri di commisurazione della inabilità temporanea, il primo decidente ha poi condivisibilmente escluso il danno terminale “biologico”, nella esatta definizione data in motivazione, per esser questo profilo di danno assorbito nella sfera del morale.
-C) Allo stesso modo, va confermata la decisione del giudice anche quanto al danno da perdita parentale adeguatamente allegato in primo grado, con l'atto di citazione, che la struttura appellante critica poiché fondata unicamente “su delle registrazioni audio prodotte da controparte relative solo al mese in cui la sig.ra
era ricoverata presso osservando che non era stato Per_1 CP_1 invece dimostrato il legame affettivo sussistente fino al momento del ricovero.
Occorre precisare che il giudice richiama la documentazione in esame con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale esclusivamente in favore dei figli e che, quindi, la censura proposta con l'atto d'appello attiene alla loro specifica posizione. Orbene, simili registrazioni possano certamente costituire un elemento dimostrativo, liberamente apprezzabile dal giudice, valido a dimostrare la sussistenza di un legame profondo che può intensificarsi in un momento tragico per la vita familiare e da cui ragionevolmente desumere una prossimità affettiva che, in assenza di una diversa prova in giudizio, valga a dimostrare la sussistenza della stretta relazione familiare.
Secondariamente, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità con riferimento alla cd. famiglia nucleare, “successiva” – il coniuge e figli – ma anche in relazione a quella “originaria” – cui appartengono i fratelli e i genitori – risulta ormai consolidata nell'ammettere la possibilità di ricorrere a meccanismi presuntivi, iuris tantum, almeno per ciò che attiene al
“momento” interiore del pregiudizio – e cioè, la cd. sofferenza morale – ricadendo invece sulla controparte, nella fattispecie in decisione di dovere dimostrare un rapporto CP_1 parentale idiosincratico o, quantomeno, connotato da indifferenza.
Ciò precisato, si esclude che tra le difese di presentate CP_1 entro il termine per le preclusioni assertive e, per quanto insistito in impugnazione, vi siano elementi da cui trarre questo convincimento e che siano, quindi, idonei ad escludere la spettanza del diritto al risarcimento di questo pregiudizio.
-D) In punto di quantum del danno da perdita parentale, limitatamente a ciò che è oggetto di censura, va rilevata la formulazione assai generica della doglianza, risultando, per contro, congrua, oltreché ben motivata, la quantificazione operata dal giudice con riferimento ai parametri forniti dalle Tabelle di
Milano del 2022 in relazione alle circostanze che attengono al caso concreto in forza dei quali il giudice teneva conto dell'età della vittima primaria, di quella secondaria, della convivenza, della sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo primario del de cuius e della qualità ed intensità della relazione affettiva per lo specifico rapporto parentale.
Quanto sopra deciso assorbe le ulteriori deduzioni avanzate dalle parti e rende superfluo l'esame di ogni altra questione.
-E) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (Criterio tabellare: €13.078,00 valori minimi comprensivo dell'aumento del 60 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-1)rigetta l'appello proposto da Controparte_1
-2)condanna alla rifusione a favore di Controparte_1
in proprio e nella loro qualità CP_3 Controparte_2 di eredi del padre e e Parte_1 CP_3 CP_5 in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale su CP_4
delle spese processuali del presente grado di giudizio che
[...] liquida in €20.924,80 per compenso, oltre spese forfettarie,
IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il giorno 4.3.2025.
Il Presidente est.
(dott. Giampiero M. Fiore)