CA
Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2024, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
REP U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1141/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1836/2018, emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata, a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 4012/2013, assunto in decisione il 22/12/2023, pendente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Francesco Iaccarino (C.F.: ) in virtù di procura C.F._2
allegata agli atti
APPELLANTE
E
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Alfredo Fiorentino, (C.F.: in virtù di procura a margine della C.F._4
comparsa di costituzione
APPELLATO
(C.F.: , CP C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: contratto di appalto
1
Conclusioni: per l'appellante: “… In merito alle proprie conclusioni, il sottoscritto difensore si riporta a quelle rassegnate nell'Atto di Appello notificato, che in questa sede, per economia processuale, abbiansi per integralmente ripetute e trascritte, altresì, impugna e contesta le avverse conclusioni, come rassegnate dagli appellati. Si conclude, pertanto, per l'accoglimento delle proprie conclusioni, rassegnate nell'Atto di Appello notificato. … ;
per : “ ... 1) rigettare siccome inammissibile e comunque infondato Controparte_1
l'appello proposto dal sig. in ciascuno dei motivi in cui si Parte_1
articola e, per l'effetto, riconfermare la sentenza appellata nella parte in cui: a) accerta e dichiara che il sig. , in adempimento di obbligo assunto in Controparte_1
base a contratto valido ed efficace concluso con il sig. in veste Parte_1
di committente, ha eseguito i lavori analiticamente indicati nel computo metrico allegato all'atto di citazione aventi ad oggetto l'unità immobiliare sita in Massa
Lubrense (NA) alla Via Cantone n. 22; b) accerta e dichiara che il valore dei predetti lavori, tenuto conto dei vizi riscontrati fra quelli lamentati dal sig. Parte_1
, è pari ad € 10.017,07; c) condanna il sig. a
[...] Parte_1
corrispondere al sig. l'importo così determinato al netto Controparte_1
dell'acconto di € 4.000, e quindi al pagamento dell'importo di € 6.017,07, oltre interessi;
2) in via subordinata, con riferimento alla deprecata ipotesi di ritenuta insussistenza di un valido ed efficace contratto avente ad oggetto i predetti lavori, accogliere la domanda debitamente riproposta dall'appellato , e Controparte_1
conseguentemente: a) accertare e dichiarare che, per effetto dell'esecuzione degli stessi, il sig. ha goduto di un vantaggio ingiustificato ai danni Parte_1
del sig. ; b) accertare e dichiarare altresì la minor somma tra Controparte_1
vantaggio e danno in misura corrispondente al valore delle opere determinato nell'importo di € 10.017,07 ovvero in altra misura, maggiore o in subordine minore;
2 c) per l'effetto, condannare il sig. a corrispondere al sig. Parte_1
l'importo così determinato, al netto dell'acconto di € 4.000, e quindi Controparte_1
al pagamento dell'importo di € 6.017,07, oltre interessi …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 22.11.2013, , nella qualità di titolare della Controparte_1
omonima ditta individuale, conveniva, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata,
per sentir accertare l'esistenza del contratto intercorso tra le Parte_1
parti avente ad oggetto la realizzazione delle opere edili, eseguite nell'immobile di proprietà del sito in Massa Lubrense alla via Cantone n. 22, per il Pt_1
corrispettivo di € 12.500,00 oltre IVA, nonché condannare il medesimo al Pt_1
pagamento a titolo di residuo del corrispettivo € 11.125,00 (Iva inclusa), oltre interessi;
in subordine, previa determinazione del corrispettivo a mente dell'art. 1657
c.c. ovvero dell'art. 2225 c.c., condannare il convenuto al pagamento della maggiore e/o minore somma determinata al netto dell'acconto di € 4.000,00 già ricevuto, oltre interessi legali;
in via ulteriormente gradata, previo accertamento del valore dei lavori e dell'arricchimento senza giusta causa conseguito dal per effetto dei detti Pt_1
interventi, condannare quest'ultimo a corrispondere la somma equivalente, tenendo conto del ricevuto acconto.
A sostegno, l'istante deduceva che il l'11.5.2011 aveva acquistato l'immobile Pt_1
sito in Massa Lubrense alla via Cantone n. 22, di proprietà di Persona_1
madre di esso istante e di aver terminato i lavori detti nella terza decade di luglio
2011 a causa di ritardo nella consegna di pavimenti e rivestimenti acquistati direttamente dal convenuto;
che dopo aver ricevuto € 4.000,00 a titolo di acconto, non gli era stato corrisposto il saldo, siccome il aveva lamentato la presenza di Pt_1
un vicino molto rumoroso e dedito agli stupefacenti.
Si costituiva il quale contestava di aver commissionato lavori Parte_1
all'istante, siccome commissionati a , fratello dell'istante e procuratore CP
3 speciale della venditrice, tramite il quale aveva acquistato l'immobile detto;
deduceva che i lavori commissionati, per i quali aveva versato l'importo di € 4.000,00, non erano stati tutti realizzati, altri erano stati eseguiti solo in parte e quelli realizzati non erano stati eseguiti a regola d'arte; che nel corso dell'esecuzione aveva CP
sospeso i lavori commissionati costringendo esso convenuto a dar incarico ad altra ditta per eliminare le anomalie riscontrate e completare le opere di rifinitura dell'appartamento; che, essendo stato il cantiere abbandonato, l'opera non era stata accettata e pertanto alcun diritto al pagamento era sorto in capo a . Sulla CP
scorta di tali assunti, il chiedeva di dichiarare tenuto a garantirlo Pt_1 CP
e manlevarlo da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse discendere dalla vicenda in questione, di dichiarare la risoluzione del rapporto e di condannare CP
alla restituzione della somma di € 4.000,00 e al risarcimento di tutti i danni
[...]
patiti, quantificati nella somma di € 10.000,00, di cui € 6.000,00 a titolo di restituzione delle somme corrisposte per i lavori eseguiti da altra ditta.
Si costituiva , il quale contestava la domanda spiegata dal e ne CP Pt_1
chiedeva il rigetto.
Concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale nonché CTU, all'udienza del 12/01/2018, precisate le conclusioni, il giudizio veniva riservato per la decisione.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale emetteva la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così provvedeva:
“a) accoglie parzialmente le domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto
[...]
, a pagare a n.q. titolare dell'omonima ditta, per le Parte_1 Controparte_1
causali di cui in motivazione, la somma di Euro 6.017,07, oltre interesse al tasso legale dal giorno della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
b) condanna , a pagare a n.q. titolare Parte_1 Controparte_1
dell'omonima ditta, le spese del presente giudizio che si calcolano in complessivi euro 2.650,00 di cui euro 232,50 per spese, euro 2.417,50 per compenso di avvocato,
4 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15% spese generali con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
c) condanna n.q. titolare dell'omonima ditta, a corrispondere a Controparte_1
le spese del presente giudizio che si calcolano in euro Parte_1
2.417,50 per compenso di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15% spese generali con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
d) condanna n.q. titolare dell'omonima Controparte_3
ditta, alla rifusione delle spese della C.T.U., in solido tra loro nella misura del 50%;
e) compensa le spese per il chiamato in causa”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 30/07/2018, con citazione notificata il 26.2.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. interponeva appello per i motivi infra indicati, instando per Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità della Sentenza di primo grado, non avendo il primo Giudice, in violazione dell'art. 112 c.p.c., preso alcuna decisione in riferimento all'eccepita eccezione di carenza di legittimazione attiva del Sig. ; Sempre in via preliminare, Controparte_1
accertare e dichiarare la nullità della Sentenza di primo grado, non avendo il primo
Giudice, in violazione dell'art. 112 c.p.c., preso alcuna decisione in riferimento alla domanda riconvenzionale trasversale proposta dal nei Parte_1
confronti del chiamato in causa, Sig. ; Accertare e dichiarare Controparte_1
l'inesistenza della pretesa creditoria del Signor da cui l'infondatezza Controparte_1
della domanda … Accertare e dichiarare l'infondatezza dalla domanda di arricchimento senza causa prodotta. Disporre laddove ritenuto, sospensione, ai sensi
e per gli effetti del disposto dell'art. 265 c.p.c., del presente giudizio, da ritenersi pregiudicato, onde permettere la definizione del procedimento R.G. n° 4315/2015
Giudice Blasi, da ritenersi pregiudicante, in quanto dallo stesso dipende la decisione della presente vertenza;
in ogni caso, nel merito, rigettare, nel merito la domanda attorea, anche quella formulata ex art. 2041 c.c., in quanto totalmente infondata in
5 fatto ed in diritto e, soprattutto, non provata;
nella denegatissima ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertato il ruolo assunto dal Sig. CP
nella vicenda in oggetto, dichiarare quest'ultimo tenuto a garantire e manlevare il
Sig. da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse Parte_1
discendere dalla vicenda per cui è causa;
in accoglimento della spiegata domanda trasversale spiegata nei confronti del Sig. , condannare quest'ultimo alla Parte_2
restituzione in favore dell'istante della somma di € 4.000,00 (EURO quattromila/00) oltre interessi dalla data della corresponsione all'effettivo soddisfo;
altresì, condannare il Sig. al risarcimento di tutti i danni patiti dall'istante e CP
quantificati nella somma di € 10.000,00 (di cui € 6.000,00 a titolo di restituzione delle somme corrisposte per adeguamento), ovvero in quella diversa somma che dovesse essere ritenuta equa e satisfattiva, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione come per legge;
... ancora, condannare le controparti in solido tra loro, ovvero secondo il rispettivo grado di responsabilità, al rimborso in favore del Sig.
[...]
della somma complessiva di € 1.068,33 …, dallo stesso versato a Parte_1
titolo di compensi al nominato C.T.U …”.
Si costituiva , resistendo al gravame e chiedendone il rigetto e, in via Controparte_1
subordinata, l'accoglimento della domanda di arricchimento senza giusta causa e la condanna dell'appellante al pagamento a tale titolo dell'importo di Euro 6.017,07.
, benché ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva. CP
Alla prima udienza del 27.9.2019 il giudizio veniva rinviato in prosieguo di prima udienza, con concessione di termini per la notifica, al 13.12.2019 udienza rinviata al
10.1.2020; all'esito di tale ultima udienza, su richiesta di parte appellante il giudizio veniva rinviato al 24.4.2020, udienza rinviata al 2.10.2020 e poi al 18.12.2020; all'esito di tale ultima udienza la Corte, con provvedimento emesso in pari data, rigettava l'istanza di sospensione, della gravata sentenza e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 16.12.2022, rinviata per esigenze di ruolo;
in data
22.12.2023, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
6 Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 19.2.2024 e memoria di replica il 7.3.2024, mentre parte appellata depositava comparsa conclusionale il 20.2.2024 e memoria di replica il 12.3.2024.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto parzialmente le domande proposte da Controparte_1
con le seguenti motivazioni:
“... la domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Dall'istruttoria svolta, nulla è emerso nel rogito notarile dell'11.05.2011 di acquisto dell'immobile sito in Nerano di un accordo tra le parti circa l'esecuzione dei lavori all'interno dell'immobile stesso.
Dall'atto si evince solo che l'acquirente prendeva atto, ai Parte_1
sensi del D.M. 37/08 che l'unità oggetto del rogito notarile era priva di impianti, pavimenti e rivestimenti ma nulla su eventuali lavori a farsi facenti parte integrante del prezzo di pagamento dell'immobile acquistato.
Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, apparsi attendibili per la diretta conoscenza dei fatti di causa e per la precisione delle circostanze riferite, si evince che l'attore in compagnia della fidanzata più volte si è recato sul Persona_2
cantiere per dare direttive, incontrandosi con le maestranze e fornendo direttamente la rubinetteria ed i sanitari. In particolare il teste precisava che riceveva Tes_1
indicazioni sui lavori a farsi da come staccare l'acqua dal vecchio Controparte_1
impianto oppure incontrare il sabato il convenuto. Inoltre, evidenziava che proprio la fidanzata del convenuto, sempre presente a tali incontri, indicava dove posizionare
i sanitari, la cucina e i condizionatori. Ha anche dichiarato che incontrando la sig.ra
ON l'anno successivo i lavori, quest'ultima lamentava lo scollamento dei battiscopa che erano in legno pressato laccato bianco. Anche il teste di Tes_2
professione elettricista confermava che lavorava per l'attore per la realizzazione dell'impianto elettrico nell'immobile per cui è causa e che l'attore con la fidanzata si recava sul cantiere di sabato per dare “direttive” sui lavori a farsi.
7 I testi di parte convenuta confermando i lavori in essere indicavano alcuni difetti di lavorazioni e che essi erano compresi nel prezzo di acquisto dell'immobile.
Il comportamento tenuto dalle parti e il non contestato pagamento di euro 4.000,00 a mezzo di due assegni da euro 2.000,00 per i lavori all'immobile da parte del convenuto , la fornitura dei materiali, la continua presenza sul cantiere e le Pt_1
direttive date alle maestranze, idraulico ed elettricista, sulla distribuzione e installazione dei sanitari o della cucina ovvero dei punti elettrici fanno propendere per un incarico autonomo per lavori di manutenzione all'immobile appena acquistato, stante la consapevolezza di quanto sottoscritto nell'atto notarile
d'acquisto dell'immobile, alla ditta dell'attore.
Per l'accertamento e quantificazione dei lavori eseguiti all'immobile è stata disposta
C.T.U. tecnico – legale a mezzo dell'Ing. il quale ha rilevato che i Persona_3
lavori eseguiti all'interno dell'immobile ammontano ad euro 14.417,07 riscontrando però alcune lavorazioni effettuate senza seguire la regola della buona arte e calcolando per l'esecuzione in ripristino la somma di euro 2.072,51, per una quantificazione finale di euro 12.344,56.
Ritenuta accettabile la quantificazione delle opere ma non sufficiente il calcolo per il ripristino che viene riportato all'attualità, considerando i luoghi ove effettuare le lavorazioni … ad essa deve essere sottratto l'importo di euro 4.000,00 già versato con assegni, si ottiene un complessivo importo pari ad euro 6.017,07.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano al 50% tenuto conto dell'accoglimento parziale e del valore della controversia e dell'attività espletata”.
§ 4.
Con il primo motivo, censura la gravata sentenza nella parte in Parte_1
cui ha ritenuto esistente un contratto di appalto tra il medesimo e Pt_1 [...]
con la seguente motivazione: " Il comportamento tenuto dalle parti e il non CP_1
contestato pagamento di euro 4.000,00 a mezzo di due assegni da euro 2.000,00 per i lavori all'immobile da parte del convenuto , la fornitura dei materiali, la Pt_1
continua presenza sul cantiere e le direttive date alle maestranze, idraulico ed
8 elettricista, sulla distribuzione e installazione dei sanitari o della cucina ovvero dei punti elettrici fanno propendere per un incarico autonomo per lavori di manutenzione all'immobile appena acquistato, stante la consapevolezza di quanto sottoscritto nell'atto notarile d'acquisto dell'immobile", deducendo a sostegno che tale convincimento è erroneo stante la circostanza pacifica che i suddetti assegni sono stati consegnati ad un terzo, vale a dire a , il quale ha anche incassato CP
uno dei due assegni;
di aver avuto contatti unicamente con il terzo chiamato CP
sia nelle trattative per l'acquisto dell'immobile, che in quella di stipula del
[...]
rogito, concordando con questo l'esecuzione dei lavori di completamento dell'immobile; che ciò è confermato dallo stesso laddove riferisce in CP
seno alla comparsa di costituzione e risposta "parte acquirente e parte venditrice si erano già accordate affinché, nelle more della formalizzazione dell'acquisto, quest'ultima - parte venditrice per l'appunto - si attivasse presso le CP
competenti autorità ad effettuare tutti gli adempimenti del caso onde consentire ai primi l'inizio dei lavori appena avessero concluso l'affare"; e poi: “ successivamente nel mese di ottobre 2011 il sig. provvide a consegnare n. due Parte_1
assegni dell'importo di € 2.000,00 cadauno al affinché li desse al CP
fratello a titolo d'acconto ...; la consegna avvenne nelle mani del CP_1 CP
, dal momento che lo stesso lo aveva sempre indicato al committente
[...] CP_1
come suo uomo di fiducia facultando il sig. a pagare indistintamente a lui Pt_1
direttamente ovvero al fratello ”; che era ritenuto unico referente CP CP
da parte di esso appellante, come emerge dalla seguenti deduzioni di cui alla comparsa di risposta di “i detti lavori ... furono costantemente seguiti CP
Per_ dal committente sig. ed anche dalla compagna ON la Parte_1
quale di tanto in tanto ne teneva informato lo stesso geom. soprattutto CP
per avere dei consigli in corso d'opera ... del resto il geom. veniva di CP
tanto in tanto informato anche dal fratello dell'andamento dei Controparte_1
lavori”; che opinando diversamente non si spiegherebbe perché il medesimo CP
abbia ricevuto gli assegni quale pagamento del corrispettivo dei lavori e
[...]
9 perché uno di essi, l'assegno n° 0185329328 del 30.09.2011, intestato per l'appunto a
, sia stato da questo incassato;
che le dichiarazioni rese dai testi CP
introdotti da , circa le modalità di esecuzione dei lavori, la Controparte_1
circostanza che gli stessi testi sono stati chiamati da , o in merito alla Controparte_1
presenza di esso appellante o della sua compagna sul cantiere non sono rilevanti per dimostrare un accordo tra il medesimo appellante e . Controparte_1
Con il secondo motivo, eccepisce la nullità della gravata Parte_1
sentenza per l'omessa pronuncia in merito alla domanda riconvenzionale trasversale dallo stesso proposta nei confronti di , deducendo di aver fornito prova CP
di aver trattato solo ed esclusivamente con quest'ultimo anche per la ristrutturazione dell'immobile; che esso appellante si era determinato all'acquisto del ridetto immobile con la specifica finalità - palesata all'alienante - di utilizzare l'abitazione come casa per le vacanze;
che sempre in fase precontrattuale concordò con CP
che i lavori di rifinitura avrebbero dovuto iniziare nel periodo aprile/maggio
[...]
2011 al fine di consentirne l'ingresso per il mese di luglio 2011; che, però, i lavori non erano stati eseguiti secondo le sue indicazioni, effettuati in ritardo e lasciati incompiuti;
che esso appellante nel mese di agosto 2011 fece la sgradita conoscenza di un confinante, il cui ingresso avveniva dalla corte comune, parente del venditore, dedito all'uso di sostanze stupefacenti ed altamente pericoloso, tale
[...]
, il quale sin dal primo momento pose in essere turbative varie con rumori Per_4
molesti e danneggiamenti vari;
che in seguito tale turbative divennero delle minacce vere e proprie con richieste di denaro varie;
che tali fatti furono denunciati all'autorità penale, sicché venne condannato ex art. 629 c.p. e 610 c.p.; che Persona_4
esso appellante a seguito di tali episodi effettuava una verifica urbanistica dell'immobile all'esito della quale accertava che la consistenza immobiliare compravenduta non corrispondeva in termini urbanistico-amministrativi a quella effettivamente acquistata, posto che il soppalco e il locale adibito a bagno non esistevano originariamente;
che tale difformità era stata accertata all'esito di C.T.U.,
10 nel procedimento recante R.G. n° 4315/2015, nel quale aveva chiesto di pronunciare la nullità dell'atto di compravendita;
di aver dovuto chiamare propri operai di fiducia per rendere l'immobile idoneo alle proprie esigenze con un ulteriore esborso di €
6.000,00, ovvero per il rifacimento della pavimentazione del soppalco, che doveva essere in parquet e non con il lamellare, e della pendenza del terrazzino che era errata;
che, a seguito delle inadempienze di , esso appellante si era CP
trovato nella condizione per un anno di dover rinunciare alle proprie vacanze nell'abitazione a tal uopo acquistata (nello specifico anno 2011) e in ogni caso di dover intervenire con operai di fiducia per completare molti di quei lavori commissionati e mai ultimati per un esborso di € 6.000,00; che le suddette circostanze sono state confermate da esso appellante in sede di interrogatorio formale.
Con il terzo motivo di appello parte appellante si duole dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, deducendo che le prove introdotte da non Controparte_1
hanno dimostrato nulla, eccettuata la circostanza che sono stati eseguiti dei lavori, svolti dagli stessi testi escussi;
in particolare, il teste ha riferito Testimone_3
<<… la notizia del prezzo l'ho sentita da , so che i rivestimenti ed i Controparte_1
sanitari li ha portati la Sig.ra ON. Tanto so in quanto ho eseguito io i lavori di idraulica. Aggiungo che le macchine dei condizionatori di aria, per non lasciarli incustoditi, li abbiamo portati nel garage della mia abitazione>>; sul capo i)
(secondo cui “i lavori sono iniziati il 12 maggio 2011 e sono stati eseguiti per la parte edile dalla , che si avvalse delle ditte per il Organizzazione_1 Controparte_4
rifacimento dell'impianto elettrico, per il rifacimento Testimone_3
dell'impianto idraulico e di scarico in cucina e in bagno, per la realizzazione dell'impianto idraulico e di scarico sul terrazzo, di adduzione del gas e dell'impianto di condizionamento;
per la realizzazione del soppalco;
Controparte_5 CP_6
per la tinteggiatura interna ed esterna e per la posa in opera del parquet sul
[...]
soppalco”): Si è vero. Preciso di aver ricevuto incarico dal Sig. . Le Controparte_1
11 maestranze di cui ho riferito le conosco in quanto le ho viste sul cantiere. Preciso che nel maggio 2011 circa sono stato chiamato dal per staccare l'acqua Controparte_1
dal vecchio impianto, in quanto dovendo procedere alla rimozione di vecchi impianti
e delle mattonelle dei pavimenti, era necessario lasciare un rubinetto di cantiere.
Preciso che i lavori sono stati realizzati a Maggio Giugno e a Luglio era tutto pronto. Dopo circa 15 giorni dal sopralluogo di cui ho riferito sono ritornato sul cantiere, lì ho visto che stavano scavando per realizzare camere d'aria. Poiché sono un collaboratore di sul cantiere son andato più di una volta e non Controparte_1
solo in momenti in cui dovevo eseguire i lavori, ivi ho incontrato la Sig.ra ON più di una volta ma non so precisare quante. Ho interloquito con la Sig.ra per decidere come posizionare i sanitari;
successivamente ci siamo rincontrati per decidere
l'ubicazione della cucina e poi dei condizionatori. Preciso che per andare lì venivo avvisato dal Sig. , quando potevo trovare la Sig.ra; sul capo l) Controparte_1
(secondo cui “i lavori sono stati costantemente seguiti dal e dalla compagna Pt_1
Per_ signora i qual interagivano direttamente con il titolare dell'impresa esecutrice nonché con le ditte e Controparte_1 Controparte_7 [...]
): Si è vero, preciso che i Sig.ri e ON venivano entrambi, CP_6 Pt_1
ma chi dava le maggiori direttive era la Sig.ra ON. Ho visto la Sig.ra ON parlare con tutte le maestranze compreso ; sul capo m) (secondo cui Controparte_1
“i lavori sono stati ultimati verso la fine del mese di luglio 2011 e dalla ditta
[...]
consegnati al ”): i lavori furono completati a luglio ma non so se il CP_1 Pt_1
Sig. manifestò delle rimostranze. L'anno successivo ho visto la Sig.ra ON Pt_1
la quale manifestò delle rimostranze in particolare sui battiscopa, e di null'altro ... Si
è lamentata in particolare dello scollamento e del fatto che erano marciti i battiscopa. Gli stessi se ricordo bene erano di legno pressato laccato bianco...”; il teste ha dichiarato, “... conosco i fatti di causa perché con mio Testimone_4
padre ho realizzato i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto elettrico... …
Conosco tutte le maestranze che mi sono state indicate perché le ho viste sul cantiere, ad eccezione del Sig. ”; sul capo l): “Si è vero, maggiormente le CP_5
12 Per_ Per_ stesse le dava la Sig.ra ON Ricordo che incontravo la Sig.ra ON il sabato mattina. mi riferiva che la Sig.ra l'aveva contattato e veniva Controparte_1
a darmi le direttive. La Sig.ra veniva sempre accompagnata dal Sig. ”; sul Pt_1
capo m): “Non sono stato presente alla consegna dei lavori, ma quando sono andato nella casa quando la Sig.ra ON già l'abitava, la medesima mi ha riferito di essere rimasta soddisfatta. La circostanza di cui ho riferito si è verificata nel mese di
Agosto 2011... L'incarico di realizzare l'impianto elettrico mi è stato dato dal Sig.
il quale ha anche provveduto a pagare mio padre. Non ricordo Controparte_1
quando mio padre è stato pagato...abbiamo un rapporto costante con il Sig.
[...]
il quale ci chiama per le opere che gli appaltano...”; il Geom. CP_1 [...]
, agente immobiliare contattato dal per l'acquisito dell'immobile sulla CP_8 Pt_1
circostanza di cui al capo d) secondo cui in sede di visita dell'immobile il e la Pt_1
Per_ compagnia rappresentarono opportunità di effettuare lavori di ristrutturazione dell'immobile e segnalò la circostanza che il fratello era CP CP_1
titolare di impresa edile e che per favorire la conclusione dell'affare avrebbe potuto svolgere i lavori a farsi a un prezzo conveniente, ha risposto “Si è vero, il tutto si è svolto alla mia presenza”; e sul capo f) secondo cui ON ES provvide ad inviare la planimetria dei lavori a farsi via email al geom. , che la girò al geom. CP_8
e fu fissato un nuovo appuntamento al fine di sottoporre la detta CP
planimetrica a : “Si è vero, mi è stata inviata questa planimetria in Controparte_1
Per_ fase di trattative, la mail me la mandò la Sig.ra ON Non ricordo se la planimetria di progetto fosse firmata dal , ma con lui ho parlato Pt_3
successivamente, dopo due anni e mezzo dall'inizio della causa. Preciso che la Sig.ra
mi riferì che la seguiva lo studio di Sorrento e per tale motivo Persona_2 Pt_3
ho parlato con lui nella circostanza che ho sopra riferito”.
Parte appellante deduce che nessuno dei testi ha dichiarato di avere assistito alla stipula del presunto contratto e che i testi e , oltre Testimone_5 Testimone_4
ad evidenziare un palese interesse ad una particolare definizione della controversia, erano incapaci a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., come eccepito nel corso
13 dell'udienza del 06/11/2015, in quanto gli stessi sono titolari di autonome ditte individuali che hanno eseguito i lavori idraulici ed elettrici e ha Controparte_1
esibito le loro richieste di pagamento;
che esso appellante ha invece con i propri testi fornito prova della circostanza che i lavori di cui oggi il chiede il Controparte_1
pagamento, furono concordati con in sede di contrattazione sul prezzo CP
di acquisto e furono quantificati in € 10.000,00 ricompresi nel prezzo stesso di €
150.000,00.
Infine, il evidenziando che ai sensi dell' art. 1665 c.c. "Salvo diversa Pt_1
pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente" deduce che nella specie, posto che il prestatore ha, indebitamente, abbandonato il cantiere nel corso dei lavori, di fatto vi è stata la impossibilità del verificarsi della detta condizione e cioè il completamento dell'opera commissionata, la consegna della stessa al committente e la conseguente verifica ad opera del committente medesimo;
di fronte all'inadempimento di controparte - mancata esecuzione dei lavori commissionati - non poteva sorgere alcun diritto al pagamento della controprestazione;
che in corso d'opera, durante i sopralluoghi costanti ad opera di esso committente, aveva contestato la regolare esecuzione degli stessi, sicché a fronte delle continue lamentele e doglianze l'opera, mai consegnata, non era stata accettata;
che gli stessi testi intimati da
[...]
, nonostante l'evidente interesse degli stessi, come sopra evidenziato, non CP_1
hanno potuto sottrarsi dal riferire che vi erano delle lamentele in merito alla corretta esecuzione dei lavori;
che gli importi corrisposti discendono unicamente dalla volontà di esso appellante di evitare liti e controversie, confidando nel buon senso del in ordine ad eventuali richieste pretestuose. CP_1
Ancora, il contesta le risultanze dell'espletata C.T.U. nella parte in cui il Pt_1
consulente, pur dando atto di non poter accertare moltissime delle voci di cui al computo metrico, per non aver voluto le parti accettare il maggior esborso economico per l'esecuzione di saggi, contabilizza le stesse opere in quanto, presuntivamente, eseguite dopo l'atto di compravendita;
che il C.T.U. non ha tenuto in debito conto
14 della circostanza documentata che, all'atto dell'acquisto, l'immobile, nel quale erano già in corso dei lavori edili, è stato venduto privo dei pavimenti, dei rivestimenti e degli impianti;
che molte delle opere edili indicate, soprattutto, quelle relative al vespaio ed ai lavori sul pavimento, ben potevano essere già state eseguite prima di procedere all'acquisto; che peraltro, esso appellante ha provveduto al completamento di molti lavori edili, per un importo di € 6.000,00, che sono stati conteggiati nuovamente all'interno dell'elaborato peritale
I motivi su trascritti, da esaminare congiuntamente, siccome finalizzati al rigetto della pretesa creditoria avanzata da quale appaltatore dei lavori eseguiti Controparte_1
nell'immobile acquistato dal e all'accoglimento delle domande da Pt_1
quest'ultimo avanzate nei confronti del terzo chiamato , sono infondati. CP
A prescindere dalla contraddittorietà delle difese e domande avanzate dal nei Pt_1
confronti del terzo chiamato , avendo in prima battuta affermato di aver CP
instaurato un rapporto di appalto, quale dedotto dall'istante, odierno appellato
[...]
, con il medesime terzo per poi chiedere di essere da quest'ultimo CP_1
manlevato dalle conseguenze pregiudizievoli scaturenti dalla domanda proposta da
, domanda che presuppone un rapporto diverso da quello di appalto e Controparte_1
nella specie non specificato, dalle risultanze istruttorie non emerge l'instaurazione di un alcun rapporto, diverso da quello di compravendita dell'immobile in questione, tra il e . Pt_1 CP
In primo luogo, la circostanza che il rapporto di appalto sia stato instaurato con CP
, terzo chiamato, pacificamente procuratore della venditrice dell'immobile nel
[...]
quale i lavori sono stati eseguiti, non può, di certo, ritenersi non contestata alla luce delle deduzioni di di cui alla comparsa di risposta nella quale CP
chiaramente riferisce che nel corso delle trattative per la compravendita all'acquirente
, che manifestò l'intenzione di eseguiti lavori di ristrutturazione, segnalò la Pt_1
circostanza che il fratello era titolare di impresa edile, che in un secondo CP_1
momento vi fu un incontro tra il e il fratello , il quale formulò Pt_1 Controparte_1
15 un preventivo dei lavori a farsi. A fronte di tali chiare deduzioni, quella secondo cui le parti si accordarono affinché la parte venditrice si attivasse presso le competenti autorità per eseguire gli adempimenti necessari per l'inizio dei lavori non è ex se sufficiente per affermare che il rapporto di appalto sia stato instaurato con il procuratore della venditrice . Controparte_1
Né induce a differenti conclusioni la circostanza che i due assegni emessi dal , Pt_1
pacificamente, a titolo di corrispettivo dei lavori in questione, siano stati consegnati a
, posto che, come deduce la stessa parte appellante, quest'ultimo ha CP
ricevuto gli assegni su richiesta del medesimo e sempre su richiesta Controparte_1
di quest'ultimo senza indicazione del relativo beneficiario. In virtù di tale ultima circostanza, privo di rilievo, ai fini della prova di un rapporto di appalto con CP
, è l'incasso di uno di due assegni da parte di quest'ultimo, stante la natura
[...]
astratta del titolo e la circostanza pacifica che comunque l'assegno, quale corrispettivo dei lavori, potesse essere, per volontà dello stesso , Controparte_1
essere consegnato indistintamente a lui ovvero a . CP
Ancora, la circostanza che venisse informato <
dell'andamento dei lavori, ovvero, interpellato per consigli dall'allora compagna dell'odierno appellante, tenuto conto del ruolo quale venditore Persona_2
dell'immobile nonché competenze quale geometra del medesimo , non è CP
sufficiente, pur unitamente alle circostanze su evidenziate, per ritenere instaurato un rapporto contrattuale in virtù del quale quest'ultimo si sia obbligato ad eseguire i lavori in questione. Tanto a maggior ragione se si prendono in esame le dichiarazioni rese dai testi escussi, trascritte nei motivi di gravame. Ed invero, da tali dichiarazioni, rese da chi ha materialmente eseguito i lavori, si evince che questi sono stati eseguiti da titolari di ditte autonome su richiesta di e non già di . Controparte_1 CP
Peraltro, al fascicolo del sono allegate richieste di pagamento dei lavori Pt_1
eseguiti da parte dei testi e e di nelle quali si fa Tes_1 Tes_2 Testimone_6
riferimento a lavori agli stessi commissionati dal medesimo . Controparte_1
16 Ancora, non solo l'agente immobiliare ha confermato la circostanza che in CP_8
Per_ sua presenza, nel corso della visita dell'immobile, il e la compagnia Pt_1
rappresentarono l'opportunità di effettuare lavori di ristrutturazione dell'immobile e dal suo canto, informò gli stessi che il fratello era titolare di CP CP_1
impresa edile e che per favorire la conclusione dell'affare avrebbe potuto svolgere i lavori a farsi a un prezzo conveniente nonché riferito del successivo invio di planimetria da parte della compagna del perché venisse sottoposta a Pt_1 [...]
per individuare i lavori da farsi, ma lo stesso teste madre CP_1 Testimone_7
della compagna dell'appellante, ha riferito che nel corso della prima visita dell'immobile vennero individuati i lavori da farsi e di essere a conoscenza della circostanza che il fratello del geom. , ovvero era il CP Controparte_1
titolare della ditta che doveva eseguire i lavori in base agli accordi.
A fronte di tali precise dichiarazioni testimoniali, quelle rese dalla compagna del e da secondo cui nel prezzo di compravendita di € Pt_1 Testimone_7
150.000,00 era incluso anche il prezzo di € 10.000,00, concordato per i lavori da farsi non sono attendibili e non solo per i rapporti personali intercorrenti tra gli stessi e il
, ma altresì perché tali dichiarazioni non si conciliano con la prospettazione Pt_1
offerta dallo stesso odierno appellante in merito alla circostanza di aver versato, successivamente all'acquisto dell'immobile, € 4.000,00 per il pagamento dei lavori.
Inoltre, in merito all'eccezione d'incapacità a testimoniare che il avrebbe Pt_1
sollevato con riguardo ai testi che hanno dichiarato di aver eseguito i lavori in questione, precisato che l'eccezione è stata sollevata esclusivamente in relazione al teste e che dopo la proposizione di tale eccezione, come si evince dal Tes_8
verbale di udienza del 06/11/2015, il Tribunale si è riservato di decidere procedendo comunque all'escussione, va rammendato che ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste, ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla
17 relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità; la parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione (cfr. Cassazione civile sez. un., 06/04/2023, n.9456). Nella specie, il difensore dell'odierno appellante non ha reiterato in primo grado l'eccezione in questione in sede di precisazione delle conclusioni.
Irrilevanti rispetto al rapporto di appalto intercorso tra il e Pt_1 Controparte_1
sono le riferite vicende circa la presenza di un vicino molesto così come l'instaurazione di altro giudizio per accertare la difformità della consistenza dell'immobile acquistato rispetto a quella risultante dalla documentazione urbanistico-amministrativa e per dichiarare la nullità della compravendita, per l'assorbente considerazione che non occorre essere proprietario del bene per commissionare lavori inerenti al medesimo bene (cfr., fra le tante, Cassazione civile , sez. III , 22/01/2024 , n. 2232).
In merito alla circostanza che abbia sospeso senza motivo i lavori Controparte_1
ovvero che i lavori sono stati consegnati in ritardo nulla emerge dalle dichiarazioni dei testi – non essendo rilevanti le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal medesimo -; anzi, da queste si evince che il è in possesso CP_9 Pt_1
dell'immobile fin dal mese di agosto del 2011; peraltro, dalle stesse deduzioni del
– cfr. prova articolata nella memoria ex art. 183 6 co. 2 termine c.p.c. – Pt_1
emerge che quest'ultimo nell'anno 2013 – e non già 2011 - ha rinunciato a recarsi nell'immobile, perché, secondo quanto dichiarato in sede testimoniale dalla compagna, il vicino molesto, era uscito dal carcere, dunque, per una vicenda Per_4
differente dalla ritardata consegna dei lavori.
Inoltre, l'accettazione dei lavori, che va tenuta distinta dalla consegna, che consiste nella messa a disposizione del bene in favore del committente e che nella specie non
18 è dubbia, stante il possesso dell'immobile da parte del fin dal mese di agosto Pt_1
del 2011, come noto, esige che il committente esprima (anche “per facta concludentia”) il gradimento dell'opera stessa, che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (cfr., fra le tante, Cassazione civile,
31/07/2017, n. 19019). Nella specie, a seguito dell'espletata CTU e delle statuizioni della gravata sentenza non emerge un'accettazione dell'opera con esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi dei lavori eseguiti, posto che il prezzo di questi è stato decurtato dell'importo di € 4.400,00 in ragione delle somme necessarie per ripristinare quelli non eseguiti a regola d'arte. Peraltro, dalle dichiarazioni testimoniali non emerge l'importo che avrebbe corrisposto il ad Pt_1
altra ditta, nella specie al , per eseguire gli interventi necessari per riparare i Pt_4
lavori non eseguiti a regola d'arte, quantificati dal medesimo in € 6.000,00, considerato che il medesimo , in sede testimoniale, ha riferito di non ricordare Pt_4
con precisione il corrispettivo del quale alcuna prova, tantomeno documentale, dunque è stata fornita.
Infine, quanto alle contestazioni alle risultanze dell'espletata C.T.U., va evidenziato che la circostanza secondo cui all'atto dell'acquisto, l'immobile è stato venduto privo dei pavimenti, dei rivestimenti e degli impianti depone in senso contrario alla deduzione secondo cui le opere edili relative al vespaio ed ai lavori sul pavimento potevano essere già state eseguite prima di procedere all'acquisto; ciò trova ulteriore conferma nella dichiarazione del teste secondo cui ha visto nel cantiere Tes_1
eseguire scavi per realizzare camere d'aria.
§ 5.
Con il quarto motivo, parte appellante eccepisce omessa pronuncia in merito alla domanda di arricchimento senza giusta causa, ex art. 2041 c.c., proposta da
[...]
e in merito alla richiesta di sospensione del processo per pregiudizialità con CP_1
il predetto giudizio R.G. n° 4315/2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c., avanzata da esso appellante, avente ad oggetto la validità del contratto di
19 compravendita del 11.05.2011 con cui esso appellante ha acquistato da Per_1
per il tramite del procuratore speciale l'unità immobiliare
[...] CP
predetta: a sostegno, deduce che, ove venisse dichiarato nullo il contratto di compravendita, giammai può essere accolta la domanda di arricchimento senza causa, posto che i lavori per l'esecuzione dei quali chiede il corrispettivo, Controparte_1
andrebbero ad aumentare il valore di un bene che non appartiene ad esso appellante.
È inammissibile il motivo di gravame su trascritto nella parte in cui il si duole Pt_1
dell'omessa pronuncia circa la domanda di arricchimento senza causa proposta da e non già dal medesimo appellante, per difetto di interesse ex art. Controparte_1
100 c.p..c, non patendo configurarsi soccombenza del rispetto ad una Pt_1
domanda dal medesimo non proposta.
Inoltre, è pur vero che ha riproposto domanda di arricchimento senza Controparte_1
causa, ma in via subordinata alla richiesta di rigetto dell'appello: la pronuncia di infondatezza del gravame assorbe la richiesta di pronuncia sulla detta domanda e, per l'effetto, la richiesta di sospensione del processo per pregiudizialità con il predetto giudizio R.G. n° 4315/2015, a prescindere da ogni altra considerazione.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto va rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a € 26.000,00, in conformità al criterio del c.d. disputatum, con compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase istruttoria/trattazione in ragione dell'attività in concreto espletata.
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'avv. Alfredo Fiorentino, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
20
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata il 26.2.2019, avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1
del grado di appello, che liquida in € 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell' avv. Alfredo Fiorentino;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n.
115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 04/04/2024.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
21