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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE rel. Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1446/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
, C.F. , nato a [...] il giorno Parte_1 C.F._1
13.07.1960 ed ivi residente a[...], rapp.to e difeso dall'avv. Antonino Fiondo, presso il cui studio è elett.te dom.to in Piano di Sorrento (NA), al Corso Italia n. 24/b, giusto mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE E
, C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(NA) il 11/09/1964 e residente in [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Circiello, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa 165, giusto mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 13.11.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate agli accordi di cui al ricorso;
Il P.M. in data 26.07.2024 concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 08.07.2024, e Parte_1
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio contratto in data a 26.09.1984 in Sant'Agnello. A sostegno della domanda deducevano:
1. che in data 26/09/1984 gli istanti contraevano matrimonio secondo il rito concordatario, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Sant'Agnello (NA);
2. che da detta unione sono nati due figli: in data 10.10.1985 e Per_1 in data 29.04.1989 oggi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti;
3. che tra le parti era intervenuta separazione legale su domanda congiunta con sentenza n. 3050/23 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 24.11.2023 nel procedimento civile avente RG 2063/2023, passata in giudicato come da attestazione di Cancelleria dell'11.06.2024; All'udienza del 13.11.2024, sostituita su richiesta delle parti dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e la causa veniva riservata in decisione al Collegio previo parere favorevole del PM. La domanda è fondata e va accolta. Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (27.09.2023) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Le parti in sede di ricorso dalle stesse sottoscritto, e in sede di note di trattazione scritta per l'udienza del 13.11.2024, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, alle condizioni indicate in ricorso e si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Tali condizioni, poiché non contrastano con norme inderogabili possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale. Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 08.07.2024, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Sant'Agnello in data 26.09.1984 da ed Parte_1 CP_1
(n. 115 P.2 S.A., del registro degli atti di matrimonio del comune
[...] di Sant' Agnello, anno 1984);
2. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento confermando quanto già dichiarato in tale senso in sede di separazione consensuale e dichiarando di non aver nulla pretendere l'uno dall'altro;
3. si dà atto che i coniugi dichiarano, confermando quanto pattuito in sede di separazione consensuale, di essere solidalmente responsabili del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale sita in Massa Lubrense (NA) alla Via Spito n.1 identificata al Catasto urbano al foglio 11 particella 177 sub 5 categoria A7 classe 4 rendita catastale euro 1.174,94, e sulla quale godono di un diritto di usufrutto ciascuno al 50% per quote indivise;
la stessa casa è stata congiuntamente locata ed il relativo canone mensile destinato al pagamento del rateo del prefato mutuo acceso per l'acquisto del predetto immobile;
il canone di locazione viene accreditato su conto corrente cointestato tra i coniugi e che verrà chiuso all'atto dell'estinzione del prefato mutuo;
4. si dà atto che i coniugi dichiarano inoltre che, in ordine al debito contratto con la sig.ra in virtù di scrittura privata del 01/03/2021, Controparte_2 lo stesso è ancora in essere e sarà estinto personalmente dal sig. Parte_1
il quale se ne accolla l'intero ammontare ed il consequenziale
[...] pagamento;
mentre per quanto attiene il debito contratto nei confronti della COMPASS spa lo stesso è stato estinto nelle more del presente procedimento;
5. I coniugi sin da ora acconsentono vicendevolmente al rilascio di passaporto in favore dell'altro;
6. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio dell'11.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE rel. Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1446/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
, C.F. , nato a [...] il giorno Parte_1 C.F._1
13.07.1960 ed ivi residente a[...], rapp.to e difeso dall'avv. Antonino Fiondo, presso il cui studio è elett.te dom.to in Piano di Sorrento (NA), al Corso Italia n. 24/b, giusto mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE E
, C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(NA) il 11/09/1964 e residente in [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Circiello, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa 165, giusto mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 13.11.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate agli accordi di cui al ricorso;
Il P.M. in data 26.07.2024 concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 08.07.2024, e Parte_1
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio contratto in data a 26.09.1984 in Sant'Agnello. A sostegno della domanda deducevano:
1. che in data 26/09/1984 gli istanti contraevano matrimonio secondo il rito concordatario, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Sant'Agnello (NA);
2. che da detta unione sono nati due figli: in data 10.10.1985 e Per_1 in data 29.04.1989 oggi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti;
3. che tra le parti era intervenuta separazione legale su domanda congiunta con sentenza n. 3050/23 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 24.11.2023 nel procedimento civile avente RG 2063/2023, passata in giudicato come da attestazione di Cancelleria dell'11.06.2024; All'udienza del 13.11.2024, sostituita su richiesta delle parti dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e la causa veniva riservata in decisione al Collegio previo parere favorevole del PM. La domanda è fondata e va accolta. Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (27.09.2023) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Le parti in sede di ricorso dalle stesse sottoscritto, e in sede di note di trattazione scritta per l'udienza del 13.11.2024, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, alle condizioni indicate in ricorso e si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Tali condizioni, poiché non contrastano con norme inderogabili possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale. Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 08.07.2024, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Sant'Agnello in data 26.09.1984 da ed Parte_1 CP_1
(n. 115 P.2 S.A., del registro degli atti di matrimonio del comune
[...] di Sant' Agnello, anno 1984);
2. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento confermando quanto già dichiarato in tale senso in sede di separazione consensuale e dichiarando di non aver nulla pretendere l'uno dall'altro;
3. si dà atto che i coniugi dichiarano, confermando quanto pattuito in sede di separazione consensuale, di essere solidalmente responsabili del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale sita in Massa Lubrense (NA) alla Via Spito n.1 identificata al Catasto urbano al foglio 11 particella 177 sub 5 categoria A7 classe 4 rendita catastale euro 1.174,94, e sulla quale godono di un diritto di usufrutto ciascuno al 50% per quote indivise;
la stessa casa è stata congiuntamente locata ed il relativo canone mensile destinato al pagamento del rateo del prefato mutuo acceso per l'acquisto del predetto immobile;
il canone di locazione viene accreditato su conto corrente cointestato tra i coniugi e che verrà chiuso all'atto dell'estinzione del prefato mutuo;
4. si dà atto che i coniugi dichiarano inoltre che, in ordine al debito contratto con la sig.ra in virtù di scrittura privata del 01/03/2021, Controparte_2 lo stesso è ancora in essere e sarà estinto personalmente dal sig. Parte_1
il quale se ne accolla l'intero ammontare ed il consequenziale
[...] pagamento;
mentre per quanto attiene il debito contratto nei confronti della COMPASS spa lo stesso è stato estinto nelle more del presente procedimento;
5. I coniugi sin da ora acconsentono vicendevolmente al rilascio di passaporto in favore dell'altro;
6. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio dell'11.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano