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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6533/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6533/2025 avente ad oggetto: ricorso congiunto ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHETTI Parte_1 C.F._1 MATTEO e dell'avv. BIAGINI FRANCESCO ( elettivamente domiciliato in C.F._2 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARCHETTI MATTEO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DASSI STELLA CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DASSI STELLA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 29.5.2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti è nata la figlia in data 3.11.2015 a Bologna. Cessata Per_1 la convivenza, le parti intendono regolare i rapporti fra le stesse in relazione alla figlia minore come da ricorso congiunto, confermato con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 9.9.2025.
Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse della minore e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento, evidenziandosi che la casa familiare, di esclusiva proprietà del padre, è assegnata alla madre, collocataria principale della figlia, e il relativo mutuo, contratto dal padre, continuerà ad essere da lui pagato, dovendo egli altresì provvedere al pagamento del canone di locazione per l'abitazione nella quale si è trasferito. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1.La figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_1 la madre con conseguente assegnazione della casa familiare sita a Crevalcore (BO) in Via R. Viganò n.
136 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra in quanto nell'interesse della CP_1 figlia minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa avrà raggiunto Per_1
l'autosufficienza economica e si trasferirà dall'abitazione famigliare. Si precisa che l'autorimessa della casa familiare resterà in uso al sig. finché non ne reperirà altra, acquistando altra casa di cui Parte_1 ne sia dotata o affittando altra abitazione che abbia tale pertinenza (l'attuale sistemazione non ce l'ha).
Tale diritto avrà una durata massima di anni due dalla odierna sottoscrizione e cesserà anche prima qualora il sig. acquisisca una autorimessa in disponibilità. Parte_1
2.Il sig. dichiara di provvedere all'estinzione del predetto mutuo ipotecario acceso Parte_1 con la per la somma che ancora residua da versare che grava sull'abitazione Controparte_2 familiare facendosi carico del versamento della rata mensile.
3. La signora al trasferimento della residenza del sig. , , quindi a far CP_1 Parte_1 Pt_1 tempo dalla seconda metà di maggio, provvederà a volturare a suo nome tutti i contratti di erogazione dei servizi (luce, acqua, gas, ecc..) relativi all'abitazione famigliare. Provvederà inoltre a farsi carico degli oneri condominiali a eccezione di quelli spettanti ex lege al proprietario. Per risolvere eventuali dubbi interpretativi sul riparto delle spese, anche di manutenzione della casa, le parti fanno rinvio alle pagina 2 di 4 tabelle SUNIA fra proprietario e conduttore, laddove la posizione della sig.ra sarà equiparata a CP_1 quella del conduttore ai soli fini del riparto essendo ella assegnataria.
4. Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento della figlia la somma di € 100 (eurocento) somma che sarà versata Per_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese. A decorrere dal mese di gennaio 2026 il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 160 (eurocentosessanta), oltre rivalutazione istat Per_1
(prima rivalutazione gennaio 2027). L'aumento della contribuzione mensile da € 100 ad € 160, già prevista ora per allora, si giustifica in ragione del fatto che il sig. ha messo in vendita il Parte_1 cespite al grezzo posseduto in Melendugno per cui si presuppone che la sua posizione possa nel tempo un minimo alleggerirsi. Allorquando la vendita suddetta si sarà concretizzata gli odierni accordi in ordine al contributo ordinario di mantenimento non dovranno quindi esser ulteriormente rivisti, essendosi già stato tenuto conto nella odierna negoziazione del fatto che il padre capitalizzerà il cespite al grezzo posseduto nella propria terra d'origine.
5.I ricorrenti precisano, inoltre, che l'assegno unico erogato dall' per la figlia CP_3 Per_1 dell'importo, attualmente, di € 200 (euroduecento), come ulteriore forma di contribuzione alle esigenze della medesima, sarà percepito integralmente dalla signora obbligandosi il sig. CP_1
a rilasciare dichiarazione in tal senso a affinchè possa provvedere al cambio Parte_1 CP_1 di intestazione dell'assegno, rinunciando così il padre alla sua quota di assegno unico a vantaggio della madre. In ogni caso la sottoscrizione del presente ricorso costituisce già impegno del sig. ad Parte_1 assegnare in toto l'assegno unico alla madre, talché quest'ultima è autorizzata a presentarlo ove inoltrerà domanda in tal senso allo scopo di dimostrare di avere il relativo avallo paterno.
6. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori in misura del 50%, con espressa precisazione che sono considerate spese straordinarie anche quelle relative al vestiario ed alle calzature della figlia Per_1
I signori e espressamente utilizzeranno, per tali spese, i criteri di cui al Protocollo CP_1 Parte_1 sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” n. 7367, pubblicato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna il 9/08/2017, a loro noto, e che espressamente accettano e richiamano.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MONIRENNE
7. La figlia resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione pagina 3 di 4 stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
8. La figlia resterà collocata prevalentemente presso la dimora materna e fermo restando che i Per_1 genitori, in pieno accordo ed in base ai rispettivi impegni e a quelli scolastici della minore potranno modificare ogni pattuizione che segue – anche con la previsione di periodi più lunghi e continuativi – trascorrerà con il padre un week end a settimane alterne, da venerdì all'uscita di scuola, sino Per_1 alla domenica sera, quando verrà accompagnata presso l'abitazione della madre, nel rispetto delle esigenze e degli impegni sportivi della minore con pernottamento presso il padre;
un giorno infrasettimanale, solitamente il martedì salvo diverso giorno da concordarsi preventivamente, dall'uscita di scuola, sino alla mattina del mercoledì, quando verrà accompagnata a scuola (o presso l'abitazione della madre), con pernottamento presso il padre;
la figlia trascorrerà le festività natalizie con la madre o con il padre ad anni alterni: dal 24 al 30 dicembre (compreso) con un genitore e dal 31 dicembre al 7 gennaio (compreso) con l'altro genitore;
ugualmente, trascorrerà le festività pasquali ad anni alterni, dalla mattina del “Venerdì Santo” fino alla sera di Pasqua con un genitore, e dal “Lunedì dell'Angelo” (Pasquetta) fino alla sera del mercoledì seguente con l'altro genitore, con pernottamento presso il padre;
durante le vacanze estive il padre terrà con sé la figlia almeno due settimane e, comunque, fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, alle date da concordare con la madre entro il 15 del mese di maggio.
9. I ricorrenti si concedono reciproco assenso all'espatrio ed al rilascio del passaporto e della carta di identità per la minore.
10. Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.9.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6533/2025 avente ad oggetto: ricorso congiunto ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHETTI Parte_1 C.F._1 MATTEO e dell'avv. BIAGINI FRANCESCO ( elettivamente domiciliato in C.F._2 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARCHETTI MATTEO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DASSI STELLA CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DASSI STELLA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 29.5.2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti è nata la figlia in data 3.11.2015 a Bologna. Cessata Per_1 la convivenza, le parti intendono regolare i rapporti fra le stesse in relazione alla figlia minore come da ricorso congiunto, confermato con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 9.9.2025.
Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse della minore e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento, evidenziandosi che la casa familiare, di esclusiva proprietà del padre, è assegnata alla madre, collocataria principale della figlia, e il relativo mutuo, contratto dal padre, continuerà ad essere da lui pagato, dovendo egli altresì provvedere al pagamento del canone di locazione per l'abitazione nella quale si è trasferito. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1.La figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_1 la madre con conseguente assegnazione della casa familiare sita a Crevalcore (BO) in Via R. Viganò n.
136 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra in quanto nell'interesse della CP_1 figlia minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa avrà raggiunto Per_1
l'autosufficienza economica e si trasferirà dall'abitazione famigliare. Si precisa che l'autorimessa della casa familiare resterà in uso al sig. finché non ne reperirà altra, acquistando altra casa di cui Parte_1 ne sia dotata o affittando altra abitazione che abbia tale pertinenza (l'attuale sistemazione non ce l'ha).
Tale diritto avrà una durata massima di anni due dalla odierna sottoscrizione e cesserà anche prima qualora il sig. acquisisca una autorimessa in disponibilità. Parte_1
2.Il sig. dichiara di provvedere all'estinzione del predetto mutuo ipotecario acceso Parte_1 con la per la somma che ancora residua da versare che grava sull'abitazione Controparte_2 familiare facendosi carico del versamento della rata mensile.
3. La signora al trasferimento della residenza del sig. , , quindi a far CP_1 Parte_1 Pt_1 tempo dalla seconda metà di maggio, provvederà a volturare a suo nome tutti i contratti di erogazione dei servizi (luce, acqua, gas, ecc..) relativi all'abitazione famigliare. Provvederà inoltre a farsi carico degli oneri condominiali a eccezione di quelli spettanti ex lege al proprietario. Per risolvere eventuali dubbi interpretativi sul riparto delle spese, anche di manutenzione della casa, le parti fanno rinvio alle pagina 2 di 4 tabelle SUNIA fra proprietario e conduttore, laddove la posizione della sig.ra sarà equiparata a CP_1 quella del conduttore ai soli fini del riparto essendo ella assegnataria.
4. Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento della figlia la somma di € 100 (eurocento) somma che sarà versata Per_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese. A decorrere dal mese di gennaio 2026 il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 160 (eurocentosessanta), oltre rivalutazione istat Per_1
(prima rivalutazione gennaio 2027). L'aumento della contribuzione mensile da € 100 ad € 160, già prevista ora per allora, si giustifica in ragione del fatto che il sig. ha messo in vendita il Parte_1 cespite al grezzo posseduto in Melendugno per cui si presuppone che la sua posizione possa nel tempo un minimo alleggerirsi. Allorquando la vendita suddetta si sarà concretizzata gli odierni accordi in ordine al contributo ordinario di mantenimento non dovranno quindi esser ulteriormente rivisti, essendosi già stato tenuto conto nella odierna negoziazione del fatto che il padre capitalizzerà il cespite al grezzo posseduto nella propria terra d'origine.
5.I ricorrenti precisano, inoltre, che l'assegno unico erogato dall' per la figlia CP_3 Per_1 dell'importo, attualmente, di € 200 (euroduecento), come ulteriore forma di contribuzione alle esigenze della medesima, sarà percepito integralmente dalla signora obbligandosi il sig. CP_1
a rilasciare dichiarazione in tal senso a affinchè possa provvedere al cambio Parte_1 CP_1 di intestazione dell'assegno, rinunciando così il padre alla sua quota di assegno unico a vantaggio della madre. In ogni caso la sottoscrizione del presente ricorso costituisce già impegno del sig. ad Parte_1 assegnare in toto l'assegno unico alla madre, talché quest'ultima è autorizzata a presentarlo ove inoltrerà domanda in tal senso allo scopo di dimostrare di avere il relativo avallo paterno.
6. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori in misura del 50%, con espressa precisazione che sono considerate spese straordinarie anche quelle relative al vestiario ed alle calzature della figlia Per_1
I signori e espressamente utilizzeranno, per tali spese, i criteri di cui al Protocollo CP_1 Parte_1 sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” n. 7367, pubblicato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna il 9/08/2017, a loro noto, e che espressamente accettano e richiamano.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MONIRENNE
7. La figlia resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione pagina 3 di 4 stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
8. La figlia resterà collocata prevalentemente presso la dimora materna e fermo restando che i Per_1 genitori, in pieno accordo ed in base ai rispettivi impegni e a quelli scolastici della minore potranno modificare ogni pattuizione che segue – anche con la previsione di periodi più lunghi e continuativi – trascorrerà con il padre un week end a settimane alterne, da venerdì all'uscita di scuola, sino Per_1 alla domenica sera, quando verrà accompagnata presso l'abitazione della madre, nel rispetto delle esigenze e degli impegni sportivi della minore con pernottamento presso il padre;
un giorno infrasettimanale, solitamente il martedì salvo diverso giorno da concordarsi preventivamente, dall'uscita di scuola, sino alla mattina del mercoledì, quando verrà accompagnata a scuola (o presso l'abitazione della madre), con pernottamento presso il padre;
la figlia trascorrerà le festività natalizie con la madre o con il padre ad anni alterni: dal 24 al 30 dicembre (compreso) con un genitore e dal 31 dicembre al 7 gennaio (compreso) con l'altro genitore;
ugualmente, trascorrerà le festività pasquali ad anni alterni, dalla mattina del “Venerdì Santo” fino alla sera di Pasqua con un genitore, e dal “Lunedì dell'Angelo” (Pasquetta) fino alla sera del mercoledì seguente con l'altro genitore, con pernottamento presso il padre;
durante le vacanze estive il padre terrà con sé la figlia almeno due settimane e, comunque, fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, alle date da concordare con la madre entro il 15 del mese di maggio.
9. I ricorrenti si concedono reciproco assenso all'espatrio ed al rilascio del passaporto e della carta di identità per la minore.
10. Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.9.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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