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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/10/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 323/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 323/2025
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 28/10/2025 ad ore 9.35 il Giudice, dott. DR MA, dà atto che:
Per l'Avv. MANSUETO GIOVANNI ha depositato le note di trattazione Parte_1 scritta.
Per nessuno ha depositato le note di trattazione Controparte_1 scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
DR MA
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. DR MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 323/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], in data [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], elettivamente domiciliato in Manfredonia alla via Pasubio 1/a, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Mansueto;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Modena, via Elia Rainusso n. 70/100, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Cinzia Stopponi;
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.02.2025, il ricorrente indicato in epigrafe, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del per l'insegnamento di “B017 Controparte_1
– Laboratori di Scienze e Tecnologiche Meccaniche”, in forza di plurimi contratti a tempo determinato su posti dell'organico di diritto (31.08) negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025, denunciando l'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati in successione con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi, ha chiesto di: “- accertare e dichiarare l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, nonché quelli successivi al deposito del presente ricorso stipulati nelle more del presente giudizio,
pagina 2 di 11 per abuso reiterato di contratti a tempo determinato stipulati in successione dal ricorrente con
l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e per l'effetto
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dal ricorrente con
l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite massimo dei 36 mesi e per l'effetto
- condannare il convenuto al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei CP_1 contratti a tempo determinato nella misura tra le 4 e le 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o di quella misura minore o maggiore che dovesse essere accertata e ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri e accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Si è costituito il , deducendo l'infondatezza del ricorso e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Come affermato dai giudici di legittimità nelle sentenze n. 22552 (personale ata), n. 22553 (docenti) e n.
22558, tutte del 7.11.2016, che qui si richiamano per relationem ex art. 118 disp. att. C.p.c., è complesso il quadro normativo nel quale si colloca la presente controversia (da ultimo ord. Cass. n. 9861/2018). La
Corte di Cassazione, dopo aver ricostruito il quadro normativo di rifermento e ribadito – dando continuità all'orientamento già espresso dalla Corte con sentenza n. 10127/2012, secondo cui “la disciplina del reclutamento del personale scolastico, docente ed ATA, costituisce un corpus normativo completo e speciale” (punto 13 della sentenza), dopo avere richiamato le pronunce intervenute in materia della
CGCE e della Corte Costituzionale ( in particolare sentenza CGCE del 26 /11/2014, ed altri;
Per_1 sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2016), ha ritenuto - nell'espletamento del suo ruolo di giudice della nomofilachia - di dover individuare canoni idonei ad assicurare il continum di compatibilità tra diritto nazionale (ordinario e costituzionale) e diritto dell'Unione Europea. Tali canoni interpretativi sono dedotti nella sentenza ai punti da 118 a 125, che appare opportuno riportare di seguito, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp att. c.p.c.: 118. A. "La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del
2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità". 119. B. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, e in applicazione della direttiva pagina 3 di 11 1999/70/CE, è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della citata L. n. 124 del 1990, art. 4, commi 1 e 11, prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio
2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA), per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi". 120. C. "Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche Amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione". 121. D. "Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla stessa L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109". 122. E. "Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico e ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali". 123. F. "Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi stabiliti dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi pagina 4 di 11 rispetto a quelli eliminati per effetto dell'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza". 124. G. "Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dalla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratesi a far data dal 10 luglio 2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia
(come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa
Corte n. 5072 del 2016". 125. H. "Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo quadro allegato alla direttiva in argomento, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima".
In definitiva, sulla scorta dei principi enucleati dalla Suprema Corte deve affermarsi che la reiterazione di contratti a termine con l'Amministrazione scolastica, ai sensi dell'art. 4, comma 1 cit., è illegittima soltanto se sia accertato il superamento dei 36 mesi (ovvero tre anni) su posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico (il cd. “organico di diritto”): in sostanza, l'abuso si concretizza con il venire in essere di un quarto contratto, quand'anche i tre precedenti non siano consecutivi. Nell'ipotesi di pluralità di contratti riconducibili ai commi 2 e 3 dell'art. 4 (tendenzialmente destinati, come si è detto, a soddisfare esigenze provvisorie e temporanee) il lavoratore è invece onerato di allegare e provare non soltanto la durata complessiva superiore a 36 mesi, ma altresì che i contratti fossero di fatto impiegati per ottenere la copertura di posti vacanti e disponibili. Secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 683/2015, peraltro, è lecito trarre la prova dell'abuso dalla ripetuta assegnazione del docente presso lo stesso istituto scolastico e sulla stessa cattedra. In ogni caso, l'eventuale abuso non può comportare la costituzione fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Non è elemento idoneo ad escludere la sussistenza del danno la mera possibilità, offerta al ricorrente, di partecipare ai concorsi banditi medio tempore.
Contrariamente a quanto dedotto dal , ai fini della sussistenza della violazione dell'Accordo CP_1 quadro e, quindi, dell'abuso qui censurato, sono irrilevanti le circostanze relative all'indizione ed espletamento di varie procedure concorsuali (cui il ricorrente avrebbe potuto prendere parte) e ciò per l'evidente ragione che l'espletamento delle stesse non ha consentito e non consente l'accesso ai posti
“permanenti” del personale vincitore dei concorsi, tanto che detti posti sono ancora “coperti” mediante pagina 5 di 11 ricorso alla reiterazione di contratti a termine. In assenza di stabilizzazione, ovvero di certezza di una
(futura) stabilizzazione, deve quindi disporsi il risarcimento del danno. Tale conclusione è corroborata dalle considerazioni spese dalla Corte di Giustizia del 19 marzo 2020, nelle cause riunite C-103/18 e C-
429/18, e nella quale si legge, ai punti 100 e 101: «100. Del resto, per Persona_2 Persona_3 quanto riguarda la circostanza che l'organizzazione di procedimenti di selezione fornisce ai lavoratori occupati in modo abusivo nell'ambito di una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato l'occasione di tentare di accedere a un impiego stabile, potendo questi ultimi, in linea di principio, partecipare a tali procedimenti, tale circostanza non può dispensare gli Stati membri dal rispetto dell'obbligo di prevedere una misura adeguata per sanzionare debitamente il ricorso abusivo a una successione di contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato. Infatti, come rilevato in sostanza dall'avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, a detti procedimenti, il cui esito è peraltro incerto, possono partecipare anche i candidati che non sono stati vittime di un tale abuso. Pertanto
l'organizzazione di dette procedure, essendo indipendente da qualsiasi considerazione relativa al carattere abusivo del ricorso a contratti a tempo determinato, non sembra idonea a sanzionare debitamente il ricorso abusivo a siffatti rapporti di lavoro e a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione. Essa non sembra quindi consentire di raggiungere la finalità perseguita dalla clausola 5 dell'accordo quadro». 31. Il principio della inidoneità di una procedura concorsuale per l'immissione in ruolo a sanzionare l'abuso del contratto a termine non è messo in discussione nelle ipotesi in cui l'amministrazione bandisca concorsi riservati, interamente o per una quota di assunzioni, ai dipendenti già impiegati con una successione di contratti a termine, procedure svincolate da qualsiasi finalità di riparazione dell'abusiva successione di detti contratti. 32. In caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente (remoto) della assunzione ed offre al dipendente precario una mera chance di assunzione, chance la cui valenza riparatoria è stata esclusa da questa Corte sin dalle sentenze del 18 ottobre 2016 sui precari della scuola» (Corte di Cassazione sentenza 27.5.2021 n. 14815).
Vero è che l'art. 1, co. 131, legge n. 107 del 2015, che stabiliva il limite dei 36 mesi (a decorrere dall'1 settembre 2016 per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili) è stato abrogato dall'articolo 4 bis del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. decreto dignità), come convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96. Tuttavia, l'art. 19
d.lgs.vo n. 81/2015, al comma 5 bis, inserito dal DL 4.5.2023, convertito in legge 3.7.2023, oggi prevede che ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 87/2018, sicché è da intendersi nuovamente in vigore il limite dei 36 mesi. In ogni caso, la citata giurisprudenza di legittimità ha enunciato, tra gli pagina 6 di 11 altri, anche il principio per cui “per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, e in applicazione della direttiva 1999/70/CE, è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della citata L. n. 124 del 1990, art. 4, commi 1 e 11, prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".
Peraltro, dei concorsi indicati dal , solo uno risulta riservato ai precari di lunga data (cui, CP_1 peraltro, il ricorrente non avrebbe potuto partecipare ratione temporis).
Per queste ragioni, non pare decisivo il fatto – eccepito dal - che a causa del mancato possesso CP_1 dei requisiti prescritti per l'accesso alla I fascia delle GPS della provincia di Modena-posto sostegno
(ADEE), il ricorrente è impossibilitato, per causa a lui imputabile, a partecipare alle procedure di stipulazione degli incarichi di supplenza finalizzati alla successiva immissione in ruolo di cui all'art. 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del
23.7.2021, prorogata fino al presente anno scolastico, giacché l'abuso è integrato dalla utilizzazione di personale precario per la soddisfazione di esigenze sostitutive permanenti.
Tanto premesso in diritto, osserva il Giudicante come parte ricorrente, dall'anno scolastico 2020/2021 all'anno scolastico 2024/2025, sia stato assegnatario di incarichi sino al 31 agosto.
A fronte di ciò, si può ritenere integrata la prova che l'Amministrazione abbia inteso fronteggiare una situazione di consolidata scopertura del posto attraverso un impiego distorto dello strumento contrattuale.
In definitiva, in assenza di stabilizzazione, la parte ricorrente ha diritto al risarcimento del danno, in base ai criteri stabiliti dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 5072/2016, che ha affermato che in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma
5, della l. n. 183 del 2010 (ora art. 28, comma 2, decreto legislativo 81/2015), quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del pagina 7 di 11 lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito.
Quanto alle conseguenze della condotta abusiva del convenuto, ritiene questo Giudice che non CP_1 debba trovare applicazione il disposto dell'articolo 12 del D.L. n. 131/2024, entrato in vigore il
17.9.2024, il quale ha apportato modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Procedura d'infrazione n. 2014/4231. Il decreto legge
è intervenuto sulla norma a seguito della procedura d'infrazione n. 2014/4231, con la quale l'Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico. Al fine di agevolare la chiusura della procedura di infrazione, è stato, dunque, adottato il D.L. sopra citato, il quale all'art. 12 ha previsto che all'articolo
36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”. Non si può ritenere immediatamente applicabile l'art. 12 D.L. 131/2024, che introduce una specifica previsione sanzionatoria in caso di abuso di contratti a tempo determinato. La norma in questione, secondo l'art. 11 delle Preleggi
e in assenza di diverse indicazioni per il regime intertemporale, non può avere effetto retroattivo e quindi si applica agli abusi realizzati a decorrere dal 16 settembre 2024. Il decreto, infatti, specifica che la propria entrata in vigore è il 16 settembre 2024, con deroghe solo per alcune norme (come l'art. 2 che contiene una norma di interpretazione autentica); inoltre, l'art. 17 stabilisce che “Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 10 e 14, comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Poiché dall'attuazione dell'art. 12 derivano, necessariamente, maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si deve ritenere confermato che la previsione indennitaria si applichi per il futuro. Inoltre, in accordo con quanto affermato dalla Consulta (Corte Cost. sent. n. 303 del 2011) e dalla Cassazione in all'art. 32 della L. 4 pagina 8 di 11 novembre 2010, n. 183, art. 32, si ritiene che la predeterminazione del danno in misura minima in assenza di prova abbia “una chiara valenza sanzionatoria", essendo dovuta in ogni caso, anche in mancanza di danno e di offerta della prestazione.
La trasposizione di questo canone di danno presunto esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria sì che il danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario (così già Cass. civ. 30 dicembre 2014, n. 27481 e Cass. civ. 3 luglio 2015, n. 13655; Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 15-03-2016, n. 5072).
In particolare, secondo le Sezioni Unite, “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs.
n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di
Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo
- il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”.
La natura ontologicamente sanzionatoria comporta de plano la preclusione a una eventuale applicazione retroattiva.
La portata efficacemente dissuasiva della novella richiesta dal diritto eurounitario, peraltro, non può che indirizzarsi verso condotte ancora da compiersi.
Accertata, dunque, l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, si tratta di quantificare il danno subito dalla parte ricorrente, in applicazione del criterio indicato dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 15/3/2016 n. 5072, vale a dire secondo i parametri dettati dall'art. 32 comma 5 L. 183/2010
(ora art. 28 comma 2 d.lgs. n. 81/2015).
Parte ricorrente ha quindi diritto al risarcimento del danno, secondo i criteri di cui all'art. 32 l. 183/2010
(oggi art. 28 d.lgs. 81/2015, applicabile in via meramente parametrica e non diretta, giusta il disposto di cui all'art. 29 del medesimo decreto), da parametrarsi alla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in considerazione dell'anzianità di servizio, da considerarsi nella fattispecie de qua come complessiva durata di tale abusiva reiterazione (solo questo periodo, infatti, deve considerarsi come produttivo di danno risarcibile).
pagina 9 di 11 Nel caso di specie la reiterazione abusiva ha avuto luogo per due anni scolastici, sicché, alla luce dei criteri sopra richiamati, si stima equo individuare l'indennità risarcitoria nella misura pari 2,5 mensilità dell'ultima di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c.; si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore fino a € 5200,00), e si determina in € 1314,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2 tempore, al risarcimento del danno in favore di nella misura di n. 2,5 Parte_1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre gli interessi legali dalla notificazione del ricorso al saldo;
2. Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 parte ricorrente, che liquida nella somma di € 1314,00 per compenso ed € 259,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Modena, 28 ottobre 2025
Il Giudice Del Lavoro
DR MA
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 323/2025
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 28/10/2025 ad ore 9.35 il Giudice, dott. DR MA, dà atto che:
Per l'Avv. MANSUETO GIOVANNI ha depositato le note di trattazione Parte_1 scritta.
Per nessuno ha depositato le note di trattazione Controparte_1 scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
DR MA
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. DR MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 323/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], in data [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], elettivamente domiciliato in Manfredonia alla via Pasubio 1/a, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Mansueto;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Modena, via Elia Rainusso n. 70/100, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Cinzia Stopponi;
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.02.2025, il ricorrente indicato in epigrafe, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del per l'insegnamento di “B017 Controparte_1
– Laboratori di Scienze e Tecnologiche Meccaniche”, in forza di plurimi contratti a tempo determinato su posti dell'organico di diritto (31.08) negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025, denunciando l'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati in successione con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi, ha chiesto di: “- accertare e dichiarare l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, nonché quelli successivi al deposito del presente ricorso stipulati nelle more del presente giudizio,
pagina 2 di 11 per abuso reiterato di contratti a tempo determinato stipulati in successione dal ricorrente con
l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e per l'effetto
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dal ricorrente con
l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite massimo dei 36 mesi e per l'effetto
- condannare il convenuto al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei CP_1 contratti a tempo determinato nella misura tra le 4 e le 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o di quella misura minore o maggiore che dovesse essere accertata e ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri e accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Si è costituito il , deducendo l'infondatezza del ricorso e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Come affermato dai giudici di legittimità nelle sentenze n. 22552 (personale ata), n. 22553 (docenti) e n.
22558, tutte del 7.11.2016, che qui si richiamano per relationem ex art. 118 disp. att. C.p.c., è complesso il quadro normativo nel quale si colloca la presente controversia (da ultimo ord. Cass. n. 9861/2018). La
Corte di Cassazione, dopo aver ricostruito il quadro normativo di rifermento e ribadito – dando continuità all'orientamento già espresso dalla Corte con sentenza n. 10127/2012, secondo cui “la disciplina del reclutamento del personale scolastico, docente ed ATA, costituisce un corpus normativo completo e speciale” (punto 13 della sentenza), dopo avere richiamato le pronunce intervenute in materia della
CGCE e della Corte Costituzionale ( in particolare sentenza CGCE del 26 /11/2014, ed altri;
Per_1 sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2016), ha ritenuto - nell'espletamento del suo ruolo di giudice della nomofilachia - di dover individuare canoni idonei ad assicurare il continum di compatibilità tra diritto nazionale (ordinario e costituzionale) e diritto dell'Unione Europea. Tali canoni interpretativi sono dedotti nella sentenza ai punti da 118 a 125, che appare opportuno riportare di seguito, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp att. c.p.c.: 118. A. "La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del
2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità". 119. B. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, e in applicazione della direttiva pagina 3 di 11 1999/70/CE, è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della citata L. n. 124 del 1990, art. 4, commi 1 e 11, prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio
2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA), per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi". 120. C. "Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche Amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione". 121. D. "Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla stessa L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109". 122. E. "Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico e ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali". 123. F. "Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi stabiliti dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi pagina 4 di 11 rispetto a quelli eliminati per effetto dell'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza". 124. G. "Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dalla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratesi a far data dal 10 luglio 2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia
(come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa
Corte n. 5072 del 2016". 125. H. "Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo quadro allegato alla direttiva in argomento, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima".
In definitiva, sulla scorta dei principi enucleati dalla Suprema Corte deve affermarsi che la reiterazione di contratti a termine con l'Amministrazione scolastica, ai sensi dell'art. 4, comma 1 cit., è illegittima soltanto se sia accertato il superamento dei 36 mesi (ovvero tre anni) su posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico (il cd. “organico di diritto”): in sostanza, l'abuso si concretizza con il venire in essere di un quarto contratto, quand'anche i tre precedenti non siano consecutivi. Nell'ipotesi di pluralità di contratti riconducibili ai commi 2 e 3 dell'art. 4 (tendenzialmente destinati, come si è detto, a soddisfare esigenze provvisorie e temporanee) il lavoratore è invece onerato di allegare e provare non soltanto la durata complessiva superiore a 36 mesi, ma altresì che i contratti fossero di fatto impiegati per ottenere la copertura di posti vacanti e disponibili. Secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 683/2015, peraltro, è lecito trarre la prova dell'abuso dalla ripetuta assegnazione del docente presso lo stesso istituto scolastico e sulla stessa cattedra. In ogni caso, l'eventuale abuso non può comportare la costituzione fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Non è elemento idoneo ad escludere la sussistenza del danno la mera possibilità, offerta al ricorrente, di partecipare ai concorsi banditi medio tempore.
Contrariamente a quanto dedotto dal , ai fini della sussistenza della violazione dell'Accordo CP_1 quadro e, quindi, dell'abuso qui censurato, sono irrilevanti le circostanze relative all'indizione ed espletamento di varie procedure concorsuali (cui il ricorrente avrebbe potuto prendere parte) e ciò per l'evidente ragione che l'espletamento delle stesse non ha consentito e non consente l'accesso ai posti
“permanenti” del personale vincitore dei concorsi, tanto che detti posti sono ancora “coperti” mediante pagina 5 di 11 ricorso alla reiterazione di contratti a termine. In assenza di stabilizzazione, ovvero di certezza di una
(futura) stabilizzazione, deve quindi disporsi il risarcimento del danno. Tale conclusione è corroborata dalle considerazioni spese dalla Corte di Giustizia del 19 marzo 2020, nelle cause riunite C-103/18 e C-
429/18, e nella quale si legge, ai punti 100 e 101: «100. Del resto, per Persona_2 Persona_3 quanto riguarda la circostanza che l'organizzazione di procedimenti di selezione fornisce ai lavoratori occupati in modo abusivo nell'ambito di una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato l'occasione di tentare di accedere a un impiego stabile, potendo questi ultimi, in linea di principio, partecipare a tali procedimenti, tale circostanza non può dispensare gli Stati membri dal rispetto dell'obbligo di prevedere una misura adeguata per sanzionare debitamente il ricorso abusivo a una successione di contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato. Infatti, come rilevato in sostanza dall'avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, a detti procedimenti, il cui esito è peraltro incerto, possono partecipare anche i candidati che non sono stati vittime di un tale abuso. Pertanto
l'organizzazione di dette procedure, essendo indipendente da qualsiasi considerazione relativa al carattere abusivo del ricorso a contratti a tempo determinato, non sembra idonea a sanzionare debitamente il ricorso abusivo a siffatti rapporti di lavoro e a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione. Essa non sembra quindi consentire di raggiungere la finalità perseguita dalla clausola 5 dell'accordo quadro». 31. Il principio della inidoneità di una procedura concorsuale per l'immissione in ruolo a sanzionare l'abuso del contratto a termine non è messo in discussione nelle ipotesi in cui l'amministrazione bandisca concorsi riservati, interamente o per una quota di assunzioni, ai dipendenti già impiegati con una successione di contratti a termine, procedure svincolate da qualsiasi finalità di riparazione dell'abusiva successione di detti contratti. 32. In caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente (remoto) della assunzione ed offre al dipendente precario una mera chance di assunzione, chance la cui valenza riparatoria è stata esclusa da questa Corte sin dalle sentenze del 18 ottobre 2016 sui precari della scuola» (Corte di Cassazione sentenza 27.5.2021 n. 14815).
Vero è che l'art. 1, co. 131, legge n. 107 del 2015, che stabiliva il limite dei 36 mesi (a decorrere dall'1 settembre 2016 per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili) è stato abrogato dall'articolo 4 bis del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. decreto dignità), come convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96. Tuttavia, l'art. 19
d.lgs.vo n. 81/2015, al comma 5 bis, inserito dal DL 4.5.2023, convertito in legge 3.7.2023, oggi prevede che ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 87/2018, sicché è da intendersi nuovamente in vigore il limite dei 36 mesi. In ogni caso, la citata giurisprudenza di legittimità ha enunciato, tra gli pagina 6 di 11 altri, anche il principio per cui “per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, e in applicazione della direttiva 1999/70/CE, è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della citata L. n. 124 del 1990, art. 4, commi 1 e 11, prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".
Peraltro, dei concorsi indicati dal , solo uno risulta riservato ai precari di lunga data (cui, CP_1 peraltro, il ricorrente non avrebbe potuto partecipare ratione temporis).
Per queste ragioni, non pare decisivo il fatto – eccepito dal - che a causa del mancato possesso CP_1 dei requisiti prescritti per l'accesso alla I fascia delle GPS della provincia di Modena-posto sostegno
(ADEE), il ricorrente è impossibilitato, per causa a lui imputabile, a partecipare alle procedure di stipulazione degli incarichi di supplenza finalizzati alla successiva immissione in ruolo di cui all'art. 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del
23.7.2021, prorogata fino al presente anno scolastico, giacché l'abuso è integrato dalla utilizzazione di personale precario per la soddisfazione di esigenze sostitutive permanenti.
Tanto premesso in diritto, osserva il Giudicante come parte ricorrente, dall'anno scolastico 2020/2021 all'anno scolastico 2024/2025, sia stato assegnatario di incarichi sino al 31 agosto.
A fronte di ciò, si può ritenere integrata la prova che l'Amministrazione abbia inteso fronteggiare una situazione di consolidata scopertura del posto attraverso un impiego distorto dello strumento contrattuale.
In definitiva, in assenza di stabilizzazione, la parte ricorrente ha diritto al risarcimento del danno, in base ai criteri stabiliti dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 5072/2016, che ha affermato che in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma
5, della l. n. 183 del 2010 (ora art. 28, comma 2, decreto legislativo 81/2015), quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del pagina 7 di 11 lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito.
Quanto alle conseguenze della condotta abusiva del convenuto, ritiene questo Giudice che non CP_1 debba trovare applicazione il disposto dell'articolo 12 del D.L. n. 131/2024, entrato in vigore il
17.9.2024, il quale ha apportato modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Procedura d'infrazione n. 2014/4231. Il decreto legge
è intervenuto sulla norma a seguito della procedura d'infrazione n. 2014/4231, con la quale l'Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico. Al fine di agevolare la chiusura della procedura di infrazione, è stato, dunque, adottato il D.L. sopra citato, il quale all'art. 12 ha previsto che all'articolo
36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”. Non si può ritenere immediatamente applicabile l'art. 12 D.L. 131/2024, che introduce una specifica previsione sanzionatoria in caso di abuso di contratti a tempo determinato. La norma in questione, secondo l'art. 11 delle Preleggi
e in assenza di diverse indicazioni per il regime intertemporale, non può avere effetto retroattivo e quindi si applica agli abusi realizzati a decorrere dal 16 settembre 2024. Il decreto, infatti, specifica che la propria entrata in vigore è il 16 settembre 2024, con deroghe solo per alcune norme (come l'art. 2 che contiene una norma di interpretazione autentica); inoltre, l'art. 17 stabilisce che “Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 10 e 14, comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Poiché dall'attuazione dell'art. 12 derivano, necessariamente, maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si deve ritenere confermato che la previsione indennitaria si applichi per il futuro. Inoltre, in accordo con quanto affermato dalla Consulta (Corte Cost. sent. n. 303 del 2011) e dalla Cassazione in all'art. 32 della L. 4 pagina 8 di 11 novembre 2010, n. 183, art. 32, si ritiene che la predeterminazione del danno in misura minima in assenza di prova abbia “una chiara valenza sanzionatoria", essendo dovuta in ogni caso, anche in mancanza di danno e di offerta della prestazione.
La trasposizione di questo canone di danno presunto esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria sì che il danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario (così già Cass. civ. 30 dicembre 2014, n. 27481 e Cass. civ. 3 luglio 2015, n. 13655; Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 15-03-2016, n. 5072).
In particolare, secondo le Sezioni Unite, “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs.
n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di
Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo
- il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”.
La natura ontologicamente sanzionatoria comporta de plano la preclusione a una eventuale applicazione retroattiva.
La portata efficacemente dissuasiva della novella richiesta dal diritto eurounitario, peraltro, non può che indirizzarsi verso condotte ancora da compiersi.
Accertata, dunque, l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, si tratta di quantificare il danno subito dalla parte ricorrente, in applicazione del criterio indicato dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 15/3/2016 n. 5072, vale a dire secondo i parametri dettati dall'art. 32 comma 5 L. 183/2010
(ora art. 28 comma 2 d.lgs. n. 81/2015).
Parte ricorrente ha quindi diritto al risarcimento del danno, secondo i criteri di cui all'art. 32 l. 183/2010
(oggi art. 28 d.lgs. 81/2015, applicabile in via meramente parametrica e non diretta, giusta il disposto di cui all'art. 29 del medesimo decreto), da parametrarsi alla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in considerazione dell'anzianità di servizio, da considerarsi nella fattispecie de qua come complessiva durata di tale abusiva reiterazione (solo questo periodo, infatti, deve considerarsi come produttivo di danno risarcibile).
pagina 9 di 11 Nel caso di specie la reiterazione abusiva ha avuto luogo per due anni scolastici, sicché, alla luce dei criteri sopra richiamati, si stima equo individuare l'indennità risarcitoria nella misura pari 2,5 mensilità dell'ultima di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c.; si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore fino a € 5200,00), e si determina in € 1314,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2 tempore, al risarcimento del danno in favore di nella misura di n. 2,5 Parte_1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre gli interessi legali dalla notificazione del ricorso al saldo;
2. Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 parte ricorrente, che liquida nella somma di € 1314,00 per compenso ed € 259,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Modena, 28 ottobre 2025
Il Giudice Del Lavoro
DR MA
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