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Decreto 13 giugno 2025
Decreto 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. N.631/2024 V.G.
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Il Giudice designato
Letto il ricorso proposto in data 4.6.24 da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa
[...] Pt_2
(c.f. ), con sede in Messina, via Centonze n. 154, c.f. e
[...] CodiceFiscale_1
p.iva rappresentata e difesa giusta procura allegata, dall'avv. Alessandro P.IVA_1
Munafò, nel cui studio sinto in Mesina, via XXVII Luglio n. 34, è elettivamente domiciliata;
visti gli atti allegati in copia autentica;
premessa la competenza per territorio di questo ufficio e la regolare e tempestiva proposizione della domanda indennitaria nei confronti del;
Controparte_1
preso atto che il giudizio presupposto ha avuto inizio il 19.6.13., con la notifica dell'atto di citazione presso il Tribunale di Messina ed è tutt'ora pendente in sede di gravame;
preso atto che la domanda può ritenersi ammissibile e inerisce solo al primo grado, la cui durata complessiva, essendo stato definito con sentenza n. 1530/2023, pubblicata il
29.8.23, è pari ad anni 10, mesi 2 e giorni 10; che da essa va detratto il termine di ragionevole durata pari ad anni 3 anni;
considerato che
residua un ritardo c.d. ingiustificato nella definizione del grado pari, approssimativamente a 7 anni;
ritenuto che
non si verte nel caso di cui al comma 2-ter dell'art. 2 della legge n. 89 del
2001, come sopra modificata, e che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dal successivo comma 2-quinquies; ritenuto che, ai fini della individuazione del parametro di liquidazione occorre tenere conto della natura e della complessità del giudizio, dell'esito del processo e del valore della causa;
che, sulla scorta di tali indici, la liquidazione può essere operata in ragione del parametro annuo di € 420,00 e dunque, nell'importo complessivo di € 2.940,00;
ritenuto che
su detti importi spettano interessi legali dalla domanda al soddisfo;
ritenuto di dovere liquidare anche le spese del presente procedimento ex tabella 8 D.M.
55/2014; ritenuto di dovere provvedere alle prescritte comunicazioni;
INGIUNGE al , in persona del legale rappresentante, il pagamento senza Controparte_1
dilazione in favore di come Parte_1
sopra generalizzata della somma di € 2.940,00 a titolo di equa riparazione per l'irragionevole durata del giudizio presupposto di cui in atti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e le spese della presente procedura che liquida in euro € 404,80 di cui € 54,80 per spese, € 350,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Alessandro Munafò.
A U T O R I Z Z A in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
M A N D A alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della l.
89/'01, e succ. modifiche.
Così deciso il 13.6.2025;
Il magistrato designato dott. Vincenza Randazzo Così deciso il Il giudice designato dott. Vincenza Randazzo
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Il Giudice designato
Letto il ricorso proposto in data 4.6.24 da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa
[...] Pt_2
(c.f. ), con sede in Messina, via Centonze n. 154, c.f. e
[...] CodiceFiscale_1
p.iva rappresentata e difesa giusta procura allegata, dall'avv. Alessandro P.IVA_1
Munafò, nel cui studio sinto in Mesina, via XXVII Luglio n. 34, è elettivamente domiciliata;
visti gli atti allegati in copia autentica;
premessa la competenza per territorio di questo ufficio e la regolare e tempestiva proposizione della domanda indennitaria nei confronti del;
Controparte_1
preso atto che il giudizio presupposto ha avuto inizio il 19.6.13., con la notifica dell'atto di citazione presso il Tribunale di Messina ed è tutt'ora pendente in sede di gravame;
preso atto che la domanda può ritenersi ammissibile e inerisce solo al primo grado, la cui durata complessiva, essendo stato definito con sentenza n. 1530/2023, pubblicata il
29.8.23, è pari ad anni 10, mesi 2 e giorni 10; che da essa va detratto il termine di ragionevole durata pari ad anni 3 anni;
considerato che
residua un ritardo c.d. ingiustificato nella definizione del grado pari, approssimativamente a 7 anni;
ritenuto che
non si verte nel caso di cui al comma 2-ter dell'art. 2 della legge n. 89 del
2001, come sopra modificata, e che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dal successivo comma 2-quinquies; ritenuto che, ai fini della individuazione del parametro di liquidazione occorre tenere conto della natura e della complessità del giudizio, dell'esito del processo e del valore della causa;
che, sulla scorta di tali indici, la liquidazione può essere operata in ragione del parametro annuo di € 420,00 e dunque, nell'importo complessivo di € 2.940,00;
ritenuto che
su detti importi spettano interessi legali dalla domanda al soddisfo;
ritenuto di dovere liquidare anche le spese del presente procedimento ex tabella 8 D.M.
55/2014; ritenuto di dovere provvedere alle prescritte comunicazioni;
INGIUNGE al , in persona del legale rappresentante, il pagamento senza Controparte_1
dilazione in favore di come Parte_1
sopra generalizzata della somma di € 2.940,00 a titolo di equa riparazione per l'irragionevole durata del giudizio presupposto di cui in atti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e le spese della presente procedura che liquida in euro € 404,80 di cui € 54,80 per spese, € 350,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Alessandro Munafò.
A U T O R I Z Z A in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
M A N D A alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della l.
89/'01, e succ. modifiche.
Così deciso il 13.6.2025;
Il magistrato designato dott. Vincenza Randazzo Così deciso il Il giudice designato dott. Vincenza Randazzo