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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 13/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 964/23
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 964/23, promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'Avv. Paolo Borrelli, elettivamente C.F._2 domiciliate come in atti.
OPPONENTI contro
(C.F. e partita IVA , e per essa, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa Controparte_2 PartitaIVA_2 dall'Avv dall'Avv. Sara Testa Marcelli, elettivamente domiciliata come in atti.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo pagina 1 di 18
All'udienza del 14.10.24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., parti opponenti hanno concluso come da relative note scritte: “[…] Il Difensore si riporta ai propri scritti difensivi, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati, insistenti per l'accoglimento delle conclusioni come già rassegnate nella comparsa in riassunzione e come di seguito ritrascritte. Nel merito in via principale: per tutti i motivi meglio argomentati in narrativa, accertare e dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo e/ o inesistente e/o privo di effetti il precetto in rinnovazione notificato quindi improcedibile e/o inesistente il diritto del creditore di procedere in executivis;
accertare e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata dalle sig.re e Pt_1
e, per l'effetto, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. Pt_2
75/2020 emesso dal Tribunale di Chieti in data in favore di CP_3 [...] in persona del suo l.r.p.t., nonché di ogni atto inerente e Controparte_4 conseguente;
accertare e dichiarare la nullità senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
Il tutto con vittoria delle spese e competenze di giudizio”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI
1. Con decreto ingiuntivo n. 75/20, il Tribunale di Chieti ingiunse a Parte_3
, sia in proprio, sia quale legale rappresentante della impresa individuale
[...]
, nonché a Parte_4 Parte_3 Parte_5
, a e il pagamento in favore
[...] Parte_1 Parte_2 della della somma di €. 216.575,59, quale debito relativo ad un mutuo CP_5 dalla stessa concesso nel 2012 a e – per quanto qui interessa - Parte_3 garantito con “fideiussione” specifica da e Parte_1 Parte_2
[...]
pagina 2 di 18 2. Con atto di precetto del 28.5.20, la , assumendo, per un verso, di essere CP_1 divenuta cessionaria del credito di cui al citato decreto ingiuntivo (per effetto di una cessione in blocco operata ex art. 58 TUB) e, per altro verso, che quest'ultimo era divenuto irrevocabile perché non opposto, ha intimato alle garanti e Parte_1 Parte_2
l pagamento della somma di cui al provvedimento monitorio, oltre accessori.
[...]
3. Con atto di citazione del 6.7.21, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione a tale precetto;
esse hanno assunto, nel merito, “la nullità della garanzia fideiussoria rilasciata in favore della parte finanziata, per violazione delle norme imperative e degli artt. 2, 14 e 20, 33 e 34 della L.287/1990, art. 41 Cost., Trattato UE (già 81
Trattato CE), 2697 e 2719 c.c., 115 e 116 c.p.c.” e la “nullità delle clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, ex art. 33 Codice del Consumo”; hanno inoltre sostenuto, in rito, che la mancata proposizione, da parte loro, di opposizione avverso il citato provvedimento monitorio non impediva una delibazione, ad opera del Giudice dell'Esecuzione, della invalidità, per abusività, della predetta garanzia, ed hanno richiamato, al riguardo, la sentenza del 18 febbraio 2016, resa nella causa C-49/14, con cui la Prima
Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - a loro dire - avrebbe “sancito l'incompatibilità del sistema processuale nazionale rispetto al principio di effettività rimarcando che, qualora il controllo di un organo giurisdizionale possa essere esercitato, solamente in sede di esecuzione del titolo esecutivo, al Giudice dell'esecuzione è certamente attribuito il compito di accertare l'eventuale presenza di un comportamento scorretto posto in essere ai danni della parte più debole, ossia del consumatore” (cfr. l'atto di citazione in opposizione).
4. La parte opposta – nel costituirsi tempestivamente in giudizio - ha eccepito, oltre alla incompetenza per materia del Giudice adito (per essere competente il Tribunale delle
Imprese) e alla validità delle clausole della fideiussione specifica prestata dalle opponenti,
l'avvenuto passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo e la conseguente inammissibilità delle eccezioni di merito sollevate dai fideiussori, delle quali ha altresì assunto l'infondatezza.
5. Dopo il rigetto, da parte del Giudice – con ordinanza del 6.9.21 - della istanza cautelare delle opponenti di sospensione della efficacia esecutiva del precetto, il processo si è articolato nelle fasi di trattazione e di istruttoria documentale e – all'esito – è stato deciso con sentenza n. 290/2023, con la quale il Tribunale: ha dichiarato la inammissibilità, per tardività, dei pagina 3 di 18 motivi di opposizione relativi alla omessa notifica del decreto ingiuntivo di cui al precetto e al difetto di prova della cessione del relativo credito in capo alla precettante;
ha riqualificato come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. l'opposizione a precetto proposta dalle opponenti relativamente alla asserita abusività e vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione dalle stesse concluso a garanzia del mutuo di cui al precetto opposto;
per l'effetto, ha assegnato alle parti interessate termine di giorni 40 dalla comunicazione della sentenza per riassumere il giudizio nelle forme della opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; ha compensato tra le parti le spese del giudizio di opposizione a precetto.
6. e hanno riassunto il giudizio (iscritto Parte_1 Parte_2 al R.G. n. 964/23), con ricorso depositato il 5.7.23, con il quale hanno chiesto al Tribunale: “in via preliminare: per tutti i motivi in narrativi esposti, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, anche inaudita altera parte, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, decreto ingiuntivo n. 75/2020 emesso dal
Tribunale di Chieti in data 31.01.2020 in favore di in Controparte_4 persona del suo l.r.p.t., nonché di ogni atto inerente e conseguente;
Nel merito in via principale: - per tutti i motivi meglio argomentati in narrativa, accertare e dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inesistente e/o privo di effetti il precetto in rinnovazione notificato quindi improcedibile e/o inesistente il diritto del creditore di procedere in executivis;
- accertare e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata dalle sig.re e e, per l'effetto, Pt_1 Pt_2 annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 75/2020 emesso dal
Tribunale di Chieti in data 31.01.2020 in favore di in Controparte_6 persona del suo l.r.p.t., nonché di ogni atto inerente e conseguente;
- accertare e dichiarare la nullità senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- Il tutto con vittoria delle spese e competenze di giudizio”.
7. La e per essa, – nel costituirsi Controparte_1 Controparte_2 in giudizio, con comparsa depositata il 23.9.23 – ha eccepito, in via preliminare, la tardività della riassunzione del processo operata dalle controparti, per avere queste ultime notificato ad pagina 4 di 18 essa l'atto di riassunzione in data 8.8.23 e, dunque, oltre il termine di 40 giorni dalla data del
26.5.23 di deposito della sentenza;
in ogni caso, ha chiesto “in via preliminare di rigettare l'istanza di sospensione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di rigettare le domande formulate da parte avversa poiché inammissibili e comunque perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e compensi”.
8. Il processo, dopo le fasi di trattazione, giunge alla odierna decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E
DI DIRITTO DELLA DECISIONE
9. Deve essere innanzitutto riconosciuta – diversamente da quanto eccepito dall'opposta - la tempestività della riassunzione del processo, operata dagli opponenti.
9.1 Com'è noto, “Il termine per la riassunzione della causa decorre, ai sensi dell'art. 50
c.p.c., dalla data di comunicazione della sentenza che abbia dichiarato l'incompetenza ovvero, in mancanza, da quella della sua notificazione, a nulla rilevando che il giudice, con statuizione da considerare "tamquam non esset", lo abbia fissato con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza, la quale costituisce un atto interno alla cancelleria, di cui la parte non ha notizia” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12313 del 09/05/2019; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 2679 del 03/05/1984).
Inoltre, “Quando, a seguito di sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito, sia stata posta in essere un'attività processuale astrattamente riconducibile al modello della riassunzione, spetta al giudice davanti al quale la riassunzione stessa sia stata effettuata stabilire se essa, come concretamente attuata, sia tempestiva e, più in generale, risponda ai requisiti di forma e di contenuto necessari perché si verifichi l'effetto della continuazione del processo davanti al giudice "ad quem" e sia evitata l'estinzione” (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
11498 del 12/05/2010; Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 20068 del 30/07/2018).
9.2 Tanto premesso, nella specie risulta documentalmente che:
-) con la sentenza n. 290/2023, il Tribunale ha assegnato alle parti interessate (in conformità
a quanto previsto dall'art. 50 c.p.c.) termine di giorni 40 dalla comunicazione della sentenza per riassumere il giudizio nelle forme della opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; pagina 5 di 18 -) parti opponenti hanno provveduto alla riassunzione della causa, con ricorso depositato il
5.7.23, ricorso integrato con comparsa del 7.8.23 (depositata in pari data), nel rispetto dell'ordine di integrazione (in relazione alla necessità di indicazione della udienza per la vocatio in ius, ex art. 125 c.p.c.) emesso dal Giudice, con decreto del 6.7.23;
-) l'atto di riassunzione è stato quindi notificato a parte opposta in data 8.8.23, come dalla stessa dichiarato;
-) parti opponenti avevano dedotto, sin dal ricorso in riassunzione depositato il 5.7.23, di non avere avuto, a quella data, la comunicazione della sentenza n. 290/2023 (cfr. pag. 9 del ricorso);
-) questo Giudice, nell'esercizio del potere dovere di verifica della tempestività della riassunzione del giudizio, ha acquisito dalla Cancelleria – in data 10.1.24 – la attestazione della avvenuta comunicazione della sentenza n. 290/2023 al difensore degli opponenti in data 6.7.23;
-) pertanto, posto che il termine di 40 giorni per la riassunzione è iniziato a decorrere dalla del 6.7.23, la riassunzione ritualmente operata con atto depositato il 7.8.23 e notificato alla controparte l'8.8.23 (dunque, entr0 40 giorni dal 6.7.23) è tempestiva.
10. Passando all'esame del merito della opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., è opportuno sottolineare che essa ha ad oggetto esclusivamente - come del resto chiaramente indicato dal
Tribunale, nella sentenza n. 290/23 – “l'opposizione a precetto proposta dalle opponenti relativamente alla asserita abusività e vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione dalle stesse concluso a garanzia del mutuo di cui al precetto opposto”: infatti, soltanto tali questioni (rispetto a tutte quelle sollevate dagli opponenti nel giudizio di opposizione a precetto) non sono state decise dal Giudice della opposizione all'esecuzione
(perché non potevano essere decise in quella sede: vd. le motivazioni della sentenza n.
290/23; vd. S.U. Cass. 9479 del 06/04/2023).
Tale precisazione è, nella specie, opportuna, visto che entrambe le parti continuano anche nel presente giudizio a controvertere su una questione (quella relativa alla sussistenza o meno della legittimazione attiva di parte opposta) che invero è già stata decisa con la sentenza n. n.
290/23 e che esula dall'oggetto (residuo) del presente giudizio di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo di cui al precetto (peraltro, per il generale principio per cui “Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia pagina 6 di 18 dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario”, cfr. ex multis Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 9915 del 09/04/2019).
11. Orbene, venendo all'esame delle questioni oggetto del presente processo riassunto, giova rilevare come gli opponenti, nell'atto di opposizione a precetto, hanno eccepito, innanzitutto,
“la nullità della garanzia fideiussoria rilasciata in favore della parte finanziata per violazione delle norme imperative e degli artt. 2, 14 e 20, 33 e 34 della L. 287/1990, art. 41
Cost., Trattato UE (già 81 Trattato CE), 2697 e 2719 c.c., 115 e 116 c.p.c.”.
A sostegno di tale eccezione, essi hanno dedotto che: la fideiussione dagli stessi prestata era una “fideiussione omnibus, che ricalca lo schema contrattuale predisposto dall'ABI dichiarato nulla dalla Suprema Corte di Cassazione”; le clausole ritenute abusive dalla
Cassazione erano: la numero 2: “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; la numero 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; la numero 8: “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”; le clausole ritenute nulle nella fideiussione rilasciata dagli esponenti sotto l'art. 6 ter del contratto di finanziamento fondiario erano le seguenti: “i fidejussori s'impegnano altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla banca stessa fossero incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;
le obbligazioni derivanti dalla presente garanzia sono solidali ed indivisibili, anche nei confronti dei successori o aventi causa;
in particolare, per quanto ad abbondanza, i fidejussori dichiarano espressamente di rinunciare, come in effetti rinunciano, al beneficio pagina 7 di 18 della preventiva escussione della parte finanziata e si obbligano a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, senza necessità di costituzione in mora, anche in caso di opposizione della parte finanziata, quanto dovuto alla stessa per capitale, CP_5 interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio;
(...) la fidejussione avrà piena efficacia anche nell'ipotesi di invalidità delle obbligazioni della parte finanziata, in deroga all'art. 1939 c.c..
In particolare, nell'ipotesi in cui tali obbligazioni siano dichiarate invalide, la fidejussione s'intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate (...)”.
12. Si tratta di eccezioni infondate, per le ragioni di seguito esposte.
13. In primo luogo, la prestazione di garanzia assunta dagli opponenti nei confronti dell'istituto di credito mutuante deve essere qualificata come prestazione di garanzia autonoma e specifica: infatti, con il relativo accordo negoziale i garanti (con riferimento al finanziamento concesso alla finanziata) si sono espressamente obbligati “a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, senza necessità di costituzione in mora, anche in caso di opposizione della parte finanziata, quanto dovuto alla banca stessa per capitale, interessi, tasse e ogni altro accessorio […]” (art. 6 ter;
per il generale principio per cui, “A norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti;
ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime”, cfr. ex multis Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 32786 del 08/11/2022: In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione, alla stregua di contratto autonomo di garanzia, della polizza cauzionale assunta da una banca a garanzia dell'esecuzione delle opere di pagina 8 di 18 urbanizzazione da parte di una società espressamente qualificata come concessionaria di un pubblico servizio, valorizzando l'elemento della natura infungibile della prestazione principale, ad onta della definizione formale del contratto stesso come fideiussione).
13.1 Come è noto, alla luce della giurisprudenza di legittimità, consolidatasi a partire dall'arresto di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 3947 del 18 febbraio 2010, “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantlevertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale 5 garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore». Posta tale funzione, il contratto autonomo di garanzia, dunque, si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (tra le altre, Cass., 31 luglio 2015, n. 16213), là dove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, secondo comma, pagina 9 di 18 cod. civ., all'evidente 6 scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (Cass., 17 giugno 2013, n.
15108; Cass. n. 12252/16).
13.2 Pertanto, “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (tra le altre, Cass., 31 luglio 2015, n. 16213), là dove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, secondo comma, cod. civ., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore”(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12152 del 14/06/2016;
Cass., 17 giugno 2013, n. 15108).
13.3 Da quanto detto discende altresì – come logico corollario e in relazione al disposto di cui all'art. 1957 c.c. – che “Il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali” (cfr. ex multis Cass. Sez.
3 - , Sentenza n. 7883 del 28/03/2017).
Infatti, come già statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione, prima citate, “Al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 cod. civ., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella pagina 10 di 18 dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma”
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010)
13.4 Inoltre, come più volte statuito dalla Suprema Corte:
a) “l'introduzione, nelle condizioni generali di contratto, di clausole di pagamento con diciture "a semplice" o "a prima richiesta (o domanda) ", "senza eccezioni" o analoghe
("incondizionatamente", "a insindacabile giudizio del beneficiario" e così via), […] manifesta una rilevante deroga alla disciplina legale della fideiussione, che si sostanzia nell'attribuzione, al creditore-beneficiario, del potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e dalla prova da parte del creditore) in ordine all'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale” (S.U.
Sentenza n. 3947 del 18/02/2010);
b) “la clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" dovrebbe di per sè orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie del Garantievertrag, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l'intero contenuto "altro" della convenzione negoziale”
(S.U. Sentenza n. 3947 del 18/02/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12152 del 14/06/2016;
Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 15091 del 31/05/2021);
c) “In materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, che, tuttavia, può derivarsi, in difetto, anche dal tenore dell'accordo” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 12152 del 14/06/2016: nella specie, in presenza di una clausola che fissava al garante il ristretto termine trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l'effettiva opposizione delle eccezioni, e, al contempo, escludeva la possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso;
Cass. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 15091 del 31/05/2021);
d) “in difetto di previsione della clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, la previsione negoziale del mero obbligo di avviso al debitore principale della richiesta del garante di escutere, senza la previsione negoziale della necessitò del previo consenso del medesimo al pagamento, può legittimare la qualificazione del contratto come autonomo di garanzia” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12152 del 14/06/2016: Nella specie, il giudice di appello, nel giungere a qualificare le polizze fideiussorie controverse come contratti autonomi di pagina 11 di 18 garanzia, aveva evidenziato l'assenza di formule del tipo "a semplice a richiesta" o analoghe nelle polizze stipulate in favore del creditore, assumendone, però, l'irrilevanza a fronte del tenore della clausola contrattuale (di cui all'art. 5 delle condizioni generali di polizza) che, per un verso, stabiliva un termine massimo (30 giorni) per il garante nel provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, senza beneficio di escussione del debitore principale - e, dunque, un termine significativamente ristretto perché il garante potesse effettivamente opporre al committente le eccezioni dell'appaltatore -, nonché, per altro verso, ma in stretta correlazione, l'impossibilità del debitore principale - che avrebbe dovuto soltanto ricevere un mero avviso prima del pagamento e senza dover prestare il proprio consenso - "di eccepire alcunché al garante". La Suprema Corte ha ritenuto corretta la qualificazione data dal Giudice di merito al contratto come autonomo di garanzia;
cfr. in senso conforme Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 15091 del 31/05/2021; Cass. 13 giugno 2019, n.
15868).
13.5 Nella specie, alla luce dei superiori principi, la garanzia in questione deve qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, in quanto prevede l'obbligo dei garanti di pagare alla creditrice:
aa) “a semplice richiesta scritta della Banca”;
bb) “immediatamente” rispetto a tale richiesta;
cc) “senza necessità di una previa costituzione in mora”
cc) “anche in caso di opposizione della parte finanziata”.
Ciò vuol dire quindi che:
aaa) è stata pattiziamente esclusa la necessità per il creditore di provare il diritto all'escussione;
bbb) è stato pattiziamente convenuto che la garante provvedesse al pagamento dell'importo garantito “immediatamente”, ossia senza possibilità (anche temporale) di opposizione delle eccezioni (laddove – come detto – “l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, secondo comma, cod. civ., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore”: cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12152 del
14/06/2016; Cass., 17 giugno 2013, n. 15108); pagina 12 di 18 ccc) è stato pattiziamente convenuto che la garante avesse l'obbligo del pagamento immediato di quanto rivendicato dalla creditrice “anche in caso di opposizione della parte finanziata”, ad ulteriore conferma dell'obbligo assunto dallo stesso di pagare a prima richiesta, senza poter sindacare all'atto della escussione la debenza effettiva delle somme
(per il già richiamato principio per cui “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo”, cfr. ex multis Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 19693 del
17/06/2022).
14. Dalla qualificazione del contratto in parola come autonomo di garanzia – prestato in relazione ad una specifica obbligazione debitoria – discendono, nel caso di specie, le conseguenze di seguito esposte.
14.1 In primo luogo, va sottolineato che - come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito, che qui si condivide - “nei c.d. contratti autonomi di garanzia, essendo previsto il pagamento a semplice richiesta scritta e la permanenza di validità della garanzia anche nel caso di invalidità del contratto garantito, così come anche nelle fideiussioni specifiche non si applica la sanzione di nullità comminata al 'modello ABI', nullità che vanno ricercate nella circoscritta area di applicazione delle garanzie omnibus” (Tribunale Firenze, sez. III,
27/01/2021, n. 177; Corte Appello di Milano, con la sentenza n. 947 del 20.4.20).
14.2 In secondo luogo, ed anche a voler prescindere dai superiori rilievi, va considerato che la garanzia in oggetto - avendo natura di garanzia specifica (perché prestata con riferimento alle obbligazioni relativa ad un contratto di finanziamento) – risulta, per ciò solo, sottratta alle sanzioni di nullità comminate al 'modello ABI, “nullità che vanno ricercate nella circoscritta area di applicazione delle garanzie omnibus” (Tribunale Firenze, sez. III, 27/01/2021, n. 177;
Corte Appello di Milano, con la sentenza n. 947 del 20.4.20; Tribunale di Milano, sentenza n.
4502 del 21 luglio 2020; Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 1953 del 22 luglio 2020; Trib.
Livorno n. 151 del 14.02.2020).
pagina 13 di 18 14.3 In terzo luogo, va rilevata la inapplicabilità al contratto di garanzia in questione della disciplina codicistica (che gli opponenti invocano) di cui all'art. 1957 c.c. (per il quale “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”), in quanto – come detto – inapplicabile ex lege a tale fattispecie negoziale, salva una esplicita clausola negoziale (non presente nel contratto controverso) che ne preveda la applicazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008; Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 22346 del 26/09/2017). Pertanto, la invocazione, da parte dei garanti autonomi, della estinzione della loro obbligazione di garanzia, in forza della disciplina ex art. 1957 c.c., è infondata, non trovando detta disciplina applicazione (anche a voler ritenere nulla e /o inefficace la clausola negoziale che vi ha espressamente derogato) alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia (peraltro, per il principio per cui “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. ben può essere oggetto di deroga convenzionale, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”, cfr.
Cass. Civ. 21867/2013; per l'ulteriore principio per cui la clausola in parola non richiede la doppia sottoscrizione ex art. 1341, comma II, c.c., posto che - come chiarito dalla Suprema
Corte – essa “non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, secondo comma, cod. civ. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente”, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9245 del
18/04/2007; Cass. 16 giugno 1961, n. 1404; Cass. 21 marzo 1963, n. 693; Cass. 10 luglio 1974,
n. 2034; Cass. 12 novembre 1988, n. 6142).
14.4 Inoltre, - anche a voler prescindere dai superiori rilievi - va osservato che i garanti non hanno nella specie né dedotto né, tanto meno, provato gli elementi costitutivi dell'eccezione di decadenza cui all'art. 1957 c.c., ossia che il creditore - entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale - non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
15. Va altresì osservato che, anche a voler ritenere la applicabilità alla fattispecie negoziale di cui è causa la sanzione di nullità in oggetto, la domanda di nullità integrale del contratto di garanzia – avanzata dai garanti al fine di ottenere la caducazione del titolo in forza del quale la pagina 14 di 18 ha pretesto (anche) da loro il pagamento del debito della parte finanziata - non CP_5 sarebbe accoglibile anche da altra prospettiva.
15.1 Infatti, è noto che – secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, anche a
Sezioni Unite (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 41994 del 30/12/2021; Cass., sez. I, 26/09/2019, n.
24044), Cass., sez. I, 26/09/2019, n. 24044), “non è colpito da nullità nella sua interezza il contratto di fideiussione stipulato (a garanzia di un credito vantato da un istituto di credito) mediante l'impiego di clausole generali predisposte dall'ABI-Associazione bancaria italiana
(cosiddette NBU — Norme bancarie uniformi) laddove siano nulle solo alcune clausole di tale contratto corrispondenti a NBU che siano frutto di intese illecite (in quanto restrittive della concorrenza nel settore bancario) ma non incidano sulla struttura e sulla causa del contratto”
15.2 Inoltre, come statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza sopra citata e proprio con riferimento alla tre tipologie di clausole contestate dagli opponenti, “la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, nè persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass., 05/02/2016, n. 2314). E l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673). E tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la 31 disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un pagina 15 di 18 interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
2.15.4. La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole”
(Sez. U - , Sentenza n. 41994 del 30/12/2021),
Inoltre, come osservato dalla Suprema Corte, prima richiamata (Cass., sez. I, 26/09/2019, n.
24044), in un caso analogo a quello di specie, “risulta decisiva la preliminare considerazione che le clausole in questione erano funzionali all'interesse della banca e non dei fideiussori e che quindi, logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione” In forza di tale considerazione, la Suprema Corte ha osservato in proposito che “la decisione della
Corte di appello, che aveva ritenuto di preservare la dichiarazione fideiussoria espungendo le clausole frutto di intese illecite, favorevoli alla banca, che non incidevano sulla struttura e sulla causa del contratto, non ha pregiudicato la posizione dei garanti, che risulta meglio tutelata proprio in ragione della declaratoria di nullità parziale”.
15.3 Nella specie, pertanto, non solo i garanti non hanno fornito alcuna allegazione né, tanto meno, alcuna prova del fatto che - in mancanza delle clausole del contratto asseritamente nulle - essi non avrebbe stipulato lo stesso, ma - per
contro
- è assolutamente ragionevole ritenere il contrario, ossia che quelli lo avrebbe comunque (ed a maggior ragione) stipulato anche senza quelle clausole, trattandosi di clausole a quelli “sfavorevoli”.
Inoltre, non vi è allo stato alcun elemento per ritenere che la non avrebbe concluso quel CP_5 contratto, in mancanza delle clausole in oggetto, posto che altre clausole ivi validamente stipulate (in primis quella relativa al pagamento immediato ed a semplice richiesta), le attribuivano adeguate garanzie di pagamento.
16. Nell'atto di opposizione a precetto, gli opponenti hanno inoltre eccepito “la nullità delle clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori rilevabile anche dal Giudice dell'Esecuzione” (cfr. l'atto di opposizione a precetto); al riguardo, hanno sostenuto la
“natura abusiva, e quindi nulla, della clausola – operante nella specie – a mente della quale pagina 16 di 18 garanti si sono obbligate a pagare l'interesse di mora nella misura applicata al debitore principale senza, tuttavia, aver contezza di conoscerlo al momento della sottoscrizione della garanzia. Trattasi, peraltro, di una misura senz'altro sproporzionata se applicata al fidejussore dal momento che questi – al più – diviene concretamente debitore della Banca solo nel momento in cui l'originario debitore viene costituito in mora”.
16.1 Si tratta di eccezione infondata, posto che, nel contratto di finanziamento fondiario, nel quale i garanti prestarono la garanzia in questione:
-) venne pattuito in modo specifico e determinato il tasso di interesse moratorio relativo al ritardo nel rimborso delle rate di finanziamento (3% in più del tasso convenzionale: cfr. l'art. 5)
-) i garanti attestarono “di avere preso atto delle stipulazioni tutte del presente contratto e di non avere eccezioni da sollevare al riguardo” (art. 6 bis);
-) pertanto, i garanti conoscevano sin dal momento della stipula del contratto l'ammontare del tasso di interesse moratorio relativo al debito garantito e – con una libera determinazione della loro autonomia negoziale (quivi non sindacabile) – accettarono di prestare la garanzia.
*****
17. In conclusione, tutti i motivi della opposizione tardiva al decreto ingiuntivo di cui al precetto devono essere rigettati.
18. Le spese processuali sostenute nel presente giudizio dall'opposta seguono, ex lege, la soccombenza solidale degli opponenti, come da dispositivo, con liquidazione dei compensi medi relativi ai valori tabellari medi delle cause di valore pari a quello di cui all'importo indicato in precetto. I compensi si compensano per 1/4, in ragione della infondatezza della eccezione della opposta di tardività dell'atto di riassunzione del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 964/23, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide: pagina 17 di 18 RIGETTA
l'opposizione tardiva.
CONDANNA parti opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell'opposta, che – previa compensazione di ¼ - liquida nel residuo e quindi in €. 10.577,25,
00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese di lite, Iva e
CAP come per legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 11 gennaio 2025 Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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