Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00613/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00555/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 555 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso per procura allegata al ricorso dall’avv. Wilmer Naldi del foro di Forlì ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Via San Pellegrino Laziosi n. 2 a Forlì (FC), e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, Questura di Forlì-Cesena, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici è ope legis domiciliato in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento, previa sospensiva,
del «provvedimento adottato il giorno 15.3.2021 dal Questore della Provincia di Forlì – Cesena e notificato all’interessato il 22.4.2021 con cui veniva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno e per l’effetto era intimato a -OMISSIS- di lasciare il territorio nazionale entro 15 (quindici) giorni dalla notifica del precitato provvedimento».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, Questura di Forlì-Cesena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, notificato il 21 giugno 2021, il sig. -OMISSIS-, cittadino albanese, ha impugnato, deducendo plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere, il provvedimento adottato in data 15 marzo 2021 con il quale il Questore della Provincia di Forlì – Cesena gli ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno e per l’effetto gli ha intimato di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento.
2. Questi i motivi del diniego qui impugnato: “ VERIFICATO che a carico dello straniero risultano numerosi precedenti penali: deferito in data 31.03.2017 dai Carabinieri di Cesenatico per spaccio di sostanze stupefacenti; segnalato 1'11.12.2017 dai Carabinieri di Savignano per favoreggiamento personale, disposizioni per il controllo delle armi, detenzione illegale di armi, ingresso e soggiorno illegale nello Stato; segnalato il 03.04.2019 dai Carabinieri di Rimini per produzione e traffico di sostanze stupefacenti; segnalato il 27.04.2020 dai Carabinieri di Rimini per produzione e traffico di sostanze stupefacenti; TENUTO CONTO che da ultimo, in data 08.09.2020, veniva tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari dai Carabinieri di Rimini per il reato di cui all'art. 73, comma I del D.P.R. n. 3209/90 in quanto, a conclusione di attività investigativa, venivano contestati allo straniero l'acquisto, la detenzione e lo spaccio continuato di quantitativi imprecisati di marijuana; PRESO ATTO della comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ex art. 7 e seguenti della legge n. 241/90, inviata all'interessato in data 09.12.2020, con la quale si rendeva edotto il medesimo che, stante quanto sopra, questo Ufficio avrebbe proceduto al rifiuto del titolo autorizzatorìo in suo possesso, comunicazione alla quale veniva dato seguito dal proprio legale, che pur ammettendo i comportamenti illeciti contestati, tuttavia mettono in evidenza il buon inserimento sociale, lavorativo e familiare del ragazzo; TENUTO CONTO che i precedenti specifici che risultano a carico del -OMISSIS- evidenziano una spiccata capacità a delinquere, ed indicano in modo inequivocabile la sua naturale propensione alla commissione di reati, in particolare inerenti gli stupefacenti, confermando la pericolosità sociale attuale dello straniero; PRESO ATTO che lo straniero, pur svolgendo regolare attività lavorativa è verosimile che tragga il proprio sostentamento anche col provento delle attività delittuose di cui si è reso responsabile; RITENUTO che lo straniero è da considerarsi persona pericolosa e pertanto sussumibile in una delle categorie previste dall'art. 1 del D.L.vo. n. 159 del 06.09.2011, - misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità ”.
3. In ricorso sono articolati i seguenti motivi di censura: “ violazione dell’art. 4 comma 2 e art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 286/98 – violazione art. 1 del D. Lgs. n. 159/2011 – eccesso di potere: manifesta ingiustizia; motivazione meramente apparente, travisamento dei fatti ”: il giudizio di pericolosità espresso dalla Questura con il provvedimento impugnato sarebbe fondato semplicemente sulle segnalazioni a carico del ricorrente, senza considerare elementi fattuali che militano in senso favorevole all’esponente, trattandosi peraltro di fatti occasionali, ai quali non sarebbe seguita alcuna condanna, a fronte di una permanenza in Italia del ricorrente oramai risalente e del suo indubbio inserimento sociale. Il ricorrente sarebbe titolare di adeguate risorse economiche, sarebbe persona dedita a costante attività lavorativa. Egli svolgeva l’attività di lavoratore subordinato alle dipendenze della società -OMISSIS- con sede in Via -OMISSIS- a Rimini (RN) e in data 14.10.2020 veniva assunto con un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con la mansione di manovale. Il ricorrente, inoltre, in forza del contratto di locazione sottoscritto in data 18.3.2021, ha la disponibilità dell’unità immobiliare sita in Via-OMISSIS- a Savignano sul Rubicone (FC). Il ricorrente, poi, non sarebbe neppure suscettibile di espulsione in quanto la di lui consorte -OMISSIS-si trovava in stato interessante (la Corte Costituzione, infatti, con la sentenza n. 376 del 27 luglio 2000, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 lettera d) d.lgs. n. 286/98 nella parte in cui non estendeva il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio). L’amministrazione avrebbe applicato un illegittimo automatismo espulsivo, in contrasto con gli insegnamenti della Corte costituzionale di cui alle sentenze n. 172 del 2012 e n. n. 202 del 18.07.2013. La Questura non avrebbe effettivamente comparato il superiore interesse dello Stato all’ordine e alla sicurezza pubblica con il diritto dello straniero a permanere in Italia, omettendo di considerare i vincoli familiari del ricorrente presenti in Italia e segnatamente la moglie -OMISSIS- in stato interessante ed i fratelli. Inoltre, il ricorrente convivendo con la moglie in stato interessante non potrebbe essere espulso sicché, in forza dell’art. 28 lett. c) d.p.r. n. 394/1999, vanterebbe il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche. Il provvedimento impugnato, inoltre, avrebbe avuto riflessi negativi sul figlio del ricorrente la cui nascita era prevista per il giorno 21.8.2021 e per tale ragione si porrebbe in contrasto con quanto previsto dall’art. 29, comma 3 D.Lgs n. 286/98 secondo cui: “ in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo conformemente a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176 ”. Nel caso di specie sarebbe quindi ravvisabile anche la violazione dell’art. 8 della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell’uomo, che riconosce ad ogni persona il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.
4. Il Ministero si è costituito e ha depositato documenti il 22 luglio 2021.
5. La causa è stata prontamente esaminata nella camera di consiglio del 9 settembre 2021 e la domanda cautelare è stata respinta con ordinanza -OMISSIS- del 10 settembre 2021, con una prognosi di non accoglibilità del ricorso (“ Rilevato, prima facie, che il provvedimento impugnato appare immune dalle censure dedotte col proposto ricorso, rivelandosi in particolare gli elementi di fatto e di diritto indicati dalla P.A a sostegno dell’opposto diniego legittimamente giustificativi dell’adottata, negativa determinazione ”).
6. In assenza di ulteriori e più recenti attività processuali delle parti (nulla invero risultava depositato e prodotto in atti successivamente alla fase cautelare risalente al mese di settembre del 2021), la causa è stata iscritta nel ruolo “aggiunto” con finalità “esplorative” dell’udienza di merito del 26 febbraio 2025 al fine di verificare l’attuale persistenza di un interesse della parte alla decisione della controversia, nell’ambito di un apposito programma diretto allo smaltimento dell’arretrato.
7. Nulla è pervenuto e, nella predetta udienza pubblica di smistamento del 26 febbraio 2025, è comparsa, oltre all’Avvocatura dello Stato, l’avv. Maddalena Mazzoli per la parte ricorrente, in sostituzione dell'avv. Wilmer Naldi, che ha dichiarato di avere ancora interesse alla decisione della causa nel merito.
8. La causa è stata dunque rinviata per la decisione conclusiva all’udienza del 28 maggio 2025.
9. In data 17 aprile 2025 parte ricorrente ha depositato documenti e una memoria in data 23 aprile 2025, nella quale ha insistito nei motivi proposti ed ha aggiunto, quale fatto sopravvenuto, la nascita della figlia del ricorrente in data 17 agosto 2021, affetta da malattia rara - sindrome di Steinert, una patologia genetica rara e degenerativa che ha determinato gravi disabilità, cecità, sordità, malformazioni multiple sin dalla nascita - tale da rendere necessaria un’assistenza sanitaria continuativa e specializzata, con ricoveri frequenti e cure presso strutture ospedaliere italiane, come da certificazioni mediche allegate, sicché “ Tali fatti sopravvenuti impongono una rivalutazione complessiva della posizione del ricorrente alla luce del principio di proporzionalità e del dovere dell’Amministrazione di considerare le circostanze personali e familiari attuali ”, come da giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato sulla rilevanza della situazione familiare anche successiva al provvedimento (sentenza n. 4467 del 2022).
10. Alla pubblica udienza del 28 maggio 2025 è comparsa l’Avvocatura dello Stato nonché, per la parte ricorrente, un delegato dell'avv. Wilmer Naldi, che ha chiesto il passaggio in decisione. La causa è stata quindi presa in decisione, come da verbale di udienza.
11. Ritiene il Collegio di poter prescindere, stante l’infondatezza del ricorso nel merito, dal rilievo dell’inadeguata rappresentazione, da parte ricorrente, dell’attuale situazione giuridica nella quale versa lo straniero istante, a distanza di oltre cinque anni dall’intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per attesa occupazione (scaduto il 5 dicembre 2019) e di oltre quattro anni dal diniego di rinnovo impugnato (15 marzo 2021), diniego non sospeso e dunque rimasto efficace.
12. È doveroso sottolineare che, come riferito nell’esposizione dello svolgimento del processo, la causa in trattazione è stata chiamata all’udienza nell’ambito dell’apposito ruolo aggiunto espressamente finalizzato alla verifica della persistenza di un interesse processuale concreto e attuale alla decisione di merito nel quadro di un’iniziativa diretta allo smaltimento delle cause più risalenti nel tempo, funzionale al raggiungimento dell’obiettivo della ragionevole durata del processo.
13. In questo contesto, sarebbe stato onere della parte, al momento della dichiarazione di permanenza dell’interesse processuale, allegare o quanto meno indicare l’attuale sussistenza di quei requisiti soggettivi e presupposti oggettivi - asseritamente posseduti alla data di presentazione del ricorso - indispensabili per il conseguimento del titolo di soggiorno, dando doverosamente conto dell’attuale condizione dello straniero, chiarendo soprattutto se la permanenza dello straniero sul territorio nazionale non fosse fondata su un nuovo e diverso titolo di soggiorno nelle more conseguito.
14. Tuttavia, come anticipato, il ricorso in esame è infondato nel merito e non può ricevere accoglimento. I plurimi indizi di pericolosità sociale del soggetto, puntualmente indicati e adeguatamente valutati nel provvedimento impugnato, risultano senz’altro idonei, indipendentemente dagli esiti in sede penale, nel corretto esercizio degli apprezzamenti discrezionali riservati all’Autorità competente, a fondare legittimamente la determinazione negativa qui gravata.
15. La Questura ha rilevato, invero, che a carico straniero risultavano numerosi rapporti di polizia giudiziaria, di data recente rispetto al tempo di adozione del diniego di rinnovo (anni 2017, 2019, 2020), per spaccio di sostanze stupefacenti, favoreggiamento personale, detenzione illegale di armi, ingresso e soggiorno illegale nello Stato, produzione e traffico di sostanze stupefacenti. L’Amministrazione ha riferito, inoltre, che il ricorrente veniva tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 per l'acquisto, la detenzione e lo spaccio continuato di quantitativi imprecisati di marijuana. Nel provvedimento oggetto di lite, inoltre, la Questura ha dato atto di aver esaminato le controdeduzioni di parte conseguenti alla comunicazione di avvio di procedimento inviata in data 9 dicembre 2020, comparando adeguatamente e giudicando inidonee a prevalere sul giudizio di pericolosità sociale le asserite condizioni di buon inserimento sociale, lavorativo e familiare dello straniero, e ciò in ragione della notevole capacità a delinquere dimostrata, ritenuta non irragionevolmente indicativa di una propensione alla commissione di reati, in particolare inerenti gli stupefacenti, confermativa della pericolosità sociale attuale del soggetto.
16. Né possono valere a mutare il giudizio di legittimità del provvedimento gravato - che, di massima, deve essere formulato alla stregua delle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento della sua adozione - le recenti sopravvenienze dedotte dalla parte ricorrente con la menzionata memoria depositata in data 23 aprile 2025.
16.1. Trattasi, invero, come detto, di sopravvenienze che non incidono sulla legittimità del diniego di rinnovo impugnato e che attengono, peraltro, a profili del tutto diversi rispetto al tema del permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui si controverte, riguardando diversi profili di tutela della salute della figlia minore del ricorrente, successivamente nata, per i quali esistono altri e diversi strumenti di tutela specifici, quali, ad esempio, l’apposito titolo di ingresso e soggiorno per cure mediche previsto dall’art. 36 del TUI di cui al d.lgs. n. 286 del 1998, strumenti di tutela che potranno, se del caso, essere utilmente richiesti dalla parte istante (ricorrendone i presupposti, che non è tema di questo giudizio accertare).
17. In conclusione, il ricorso deve essere giudicato infondato e va come tale respinto.
18. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.