Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/04/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 1301/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 04/02/2025
da Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. LUCCHIN ENRICA
avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le dichiarazioni sottoscritte dai coniugi, attestanti la volontà di non conciliarsi e la conferma delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 27/05/1995 in MORTEGLIANO
(UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 2, Parte
2, Serie A, volume unico, dell'anno 1995;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, omologa la separazione personale dei sig.ri Parte_1
e , il cui matrimonio è stato celebrato in data 27/05/1995 in MORTEGLIANO Parte_2
(UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di MORTEGLIANO (UD), al n. 2, Parte 2, Serie A, volume unico, dell'anno 1995, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e a fissare la loro residenza ove lo riterranno opportuno;
2) dà atto che con l'accordo delle parti, la sig.ra i trasferirà presso l'abitazione della madre, Pt_3 ora bisognosa di cure ed assistenza, sita in via Flumignano n. 68 a Mortegliano, trasferendovi anche la propria residenza anagrafica;
3) dà atto che la sig.ra sull'accordo delle parti, si impegna a cedere al sig. la Pt_3 Pt_2 propria quota dell'immobile sito in via XXV Aprile n. 19 a Mortegliano senza richiedere alcun corrispettivo economico;
4) dà atto che la sig.ra potrà prelevare dall'abitazione familiare alcuni mobili e/o Pt_3 suppellettili ed altri beni in accordo con il sig. ; Pt_2
5) dà atto che i coniugi nulla si richiedono reciprocamente a titolo di mantenimento essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
6) dà atto che i ricorrenti hanno già provveduto autonomamente ad estinguere i rapporti di conto corrente cointestati;
7) dà atto che, per l'acquisto della casa coniugale, il sig. , si impegna a versare alla sig.ra Pt_2
a titolo di contributo al miglioramento dell'immobile, la somma di € 18.000,00 da Pt_3 versarsi nella seguente forma:
a. € 3.700,00 già versate nel mese di gennaio 2025; b. la restante parte da corrispondersi ratealmente mediante versamento mensile della somma di € 200,00 sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese e ciò a Pt_3 far data dal mese di febbraio 2025 sino al saldo;
8) dà atto che le autovetture in comproprietà ai ricorrenti rimarranno in loro uso secondo le seguenti modalità:
a. la Fiat ND targata DK 223 FX intestata alla sig.ra rimane in possesso e nella Pt_3 disponibilità della figlia Per_2
b. la Fiat TO taragata CJ 060 PD intestata al sig. diventa di sua proprietà esclusiva;
Pt_2
c. la Nissan KE targata FH 218 YT intestata alla sig.ra iventa di sua esclusiva proprietà; Pt_3
9) dà atto che le parti si impegnano a fornire il supporto economico necessario ai figli, nonostante gli stessi siano economicamente autosufficienti, nelle forme da loro stabilite e sempre su comune accordo delle parti;
10) dà atto che i ricorrenti si impegnano a formalizzare il trasferimento di proprietà immobiliare avanti il Notaio Dott.ssa di Palmanova, concordemente individuata ed Persona_3 incaricata.
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MORTEGLIANO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 2, Parte 2, Serie A, volume unico, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1995;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione.
Spese al definitivo
Udine, lì 17/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini