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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/05/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 5 maggio 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6116/23 R.G e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
Elia Alaia;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Luca CP_1
Cuzzupoli e Itala De Benedictis;
in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_2
- resistenti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in riassunzione, depositato in data 3.10.23, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2023 00000281 31 000, notificato in data 30.01.23 dell'importo di euro 18.106,72 avente ad oggetto il mancato pagamento dei contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimo, oltre sanzioni e interessi, relativamente agli anni 2017-2018. A sostegno della propria opposizione deduceva la genericità della motivazione dell'atto impugnato. Nel merito, insisteva sulla non debenza delle somme richieste stante l'illegittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti dal momento che la società di cui risulta socio amministratore (NE LB & LI SA), svolge esclusivamente attività di locazione immobiliare di beni propri e di riscossione dei relativi canoni. Concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare non dovute le predette somme. Vinte le spese, con attribuzione. L' nel costituirsi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso e concludeva CP_1 chiedendo il rigetto dello stesso con vittoria di spese. Eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione passiva di CP_2 Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva CP_2
Considerata la natura documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Preliminarmente, va affermata la carenza di legittimazione passiva di posto che le CP_2 annualità oggetto di causa non sono comprese nella cessione. MOTIVAZIONE Sempre in via preliminare, occorre precisare che è infondata la censura inerente la genericità della motivazione. L'atto, invero, risulta redatto in conformità al modello ministeriale. Si aggiunga, inoltre, che il giudizio avverso l'iscrizione a ruolo non attiene alla legittimità del provvedimento ma della pretesa. PRESUPPOSTI ISCRIZIONE GESTIONE COMMERCIANTI Passando ad esaminare il merito del ricorso, bisogna premettere che con l'impugnato avviso di addebito veniva richiesto al ricorrente il pagamento di contributi previdenziali obbligatori, sulla base dell'iscrizione d'ufficio dello stesso alla gestione commercianti. Deduce, al contrario, il ricorrente che la società NE LB & LI SA, di cui risulta essere socio accomandatario e amministratore, esercita unicamente l'attività di locazione di immobili e, pertanto, non necessita di alcuna attività di direzione e coordinamento. Per contro l' nella propria memoria di costituzione, evidenzia che il ricorrente riveste CP_1 la carica di socio e amministratore di ben quattro società, di cui allega le rispettive visure camerali. Orbene, ritiene il giudicante che le doglianze dell'opponente siano infondate. È opportuno, dapprima, ripercorrere, sia pure sinteticamente il complesso iter normativo e giurisprudenziale che ha interessato la questione. Deve precisarsi che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali per i soci delle società a responsabilità limitata discende dall'art. 1, commi 202 e 203, L. 662/1996 che prevede, a tal fine, la sussistenza dei seguenti requisiti in capo agli stessi: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. Osserva il giudicante come occorra accertare se, nel caso in esame, sussista il requisito di cui alla lettera c) della succitata disposizione. Sul punto va rammentato che anche nella più recente giurisprudenza (Cass. 11804/2012) si trova l'affermazione che il requisito di cui alla lettera c) consiste in una partecipazione
“continuativa e non occasionale al lavoro aziendale”, circostanza questa che nel presente giudizio può ritenersi senz'altro ricorrente. Invero, risultano allegate alla memoria di costituzione dell' n. 4 visure camerali di CP_3 altrettante società delle quali il ricorrente risulta socio ed amministratore. Le società in questione esercitano attività di varia natura (e non solo di locazione immobili): (13.92.2) fabbricazione di articoli in materie tessili nca, (74.90.99) altre attività professionali nca, (46.49.9) commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca, (68.20.01) locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto). In particolare, solo le società NE LB & LI SA e BI AS risultano svolgere le attività di locazione immobili, mentre le società NE SR e (che vedono CP_4 entrambe il ricorrente come socio e amministratore) svolgono, rispettivamente, le attività di fabbricazione articoli di materie tessili e commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare (cfr. visure in prod. . CP_1
La NE SR, inoltre, vanta un numero di 6 addetti. Occorre, ancora precisare che le allegazioni dell' fondate su idonee ed univoche prove CP_1 documentali (visure camerali e dichiarazioni dei redditi) risultano non contestate dal ricorrente, che in tutti gli atti depositati in epoca successiva alla costituzione in giudizio dell' innanzi al Tribunale di Napoli, non ha mai speso alcuna argomentazione in CP_1 relazione alle predette società, concentrandosi esclusivamente su quelle che hanno ad oggetto l'attività di locazione di immobili. Dall'esame delle dichiarazioni reddituali del ricorrente non si evince lo svolgimento da parte dello stesso di altre attività lavorative. Del pari, è comprovata l'avvenuta presentazione di istanza di dilazione per il pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2012, presentata nel marzo 2017 (cfr. prod. . CP_1
Invero, com'è noto non appare sufficiente a giustificare l'iscrizione del socio di società commerciale negli elenchi degli esercenti attività commerciale né il fatto che la società sia un soggetto per definizione commerciale (ciò che non fa agli effetti previdenziali del suo socio un commerciante, se non vi presta lavoro in modo abituale e prevalente), né che il socio, in quanto anche amministratore, in ipotesi, svolga attività di gestione dell'impresa: occorre che, nei fatti, egli presti in modo abituale, ossia stabile, continuativo, il suo lavoro, materiale od intellettuale, nell'impresa, e tale lavoro abbia rilievo prevalente rispetto ad altre attività. Tale ultima circostanza, a parere del Tribunale, risulta supportata da adeguato compendio probatorio. In particolare, a fronte delle allegazioni e dei documenti prodotti dall' da cui risulta la CP_1 carica di amministratore di n. 4 società esercenti svariate attività commerciali, nessuna contestazione specifica è stata formulata dal ricorrente, che si è concentrato solo sulle due compagini aventi ad oggetto l'attività di locazione. Non è chiaro, invece, chi svolga il ruolo di direzione ed amministrazione delle società NE SR. Nel silenzio del Controparte_5 ricorrente, invero, non può che convenirsi con l' nel ritenere che sia egli stesso ad CP_1 occuparsi in maniera prevalente di tale incombente, tenuto conto del fatto che, dalla documentazione allegata al ricorso, non emerge lo svolgimento da parte del NE di altre attività. Deve, pertanto, ritenersi provata la pretesa contributiva azionata dall' CP_1
Il ricorso va allora rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_2
2) rigetta il ricorso;
3) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di che CP_1 liquida in euro 2.700,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 5.05.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
Elia Alaia;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Luca CP_1
Cuzzupoli e Itala De Benedictis;
in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_2
- resistenti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in riassunzione, depositato in data 3.10.23, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2023 00000281 31 000, notificato in data 30.01.23 dell'importo di euro 18.106,72 avente ad oggetto il mancato pagamento dei contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimo, oltre sanzioni e interessi, relativamente agli anni 2017-2018. A sostegno della propria opposizione deduceva la genericità della motivazione dell'atto impugnato. Nel merito, insisteva sulla non debenza delle somme richieste stante l'illegittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti dal momento che la società di cui risulta socio amministratore (NE LB & LI SA), svolge esclusivamente attività di locazione immobiliare di beni propri e di riscossione dei relativi canoni. Concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare non dovute le predette somme. Vinte le spese, con attribuzione. L' nel costituirsi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso e concludeva CP_1 chiedendo il rigetto dello stesso con vittoria di spese. Eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione passiva di CP_2 Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva CP_2
Considerata la natura documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Preliminarmente, va affermata la carenza di legittimazione passiva di posto che le CP_2 annualità oggetto di causa non sono comprese nella cessione. MOTIVAZIONE Sempre in via preliminare, occorre precisare che è infondata la censura inerente la genericità della motivazione. L'atto, invero, risulta redatto in conformità al modello ministeriale. Si aggiunga, inoltre, che il giudizio avverso l'iscrizione a ruolo non attiene alla legittimità del provvedimento ma della pretesa. PRESUPPOSTI ISCRIZIONE GESTIONE COMMERCIANTI Passando ad esaminare il merito del ricorso, bisogna premettere che con l'impugnato avviso di addebito veniva richiesto al ricorrente il pagamento di contributi previdenziali obbligatori, sulla base dell'iscrizione d'ufficio dello stesso alla gestione commercianti. Deduce, al contrario, il ricorrente che la società NE LB & LI SA, di cui risulta essere socio accomandatario e amministratore, esercita unicamente l'attività di locazione di immobili e, pertanto, non necessita di alcuna attività di direzione e coordinamento. Per contro l' nella propria memoria di costituzione, evidenzia che il ricorrente riveste CP_1 la carica di socio e amministratore di ben quattro società, di cui allega le rispettive visure camerali. Orbene, ritiene il giudicante che le doglianze dell'opponente siano infondate. È opportuno, dapprima, ripercorrere, sia pure sinteticamente il complesso iter normativo e giurisprudenziale che ha interessato la questione. Deve precisarsi che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali per i soci delle società a responsabilità limitata discende dall'art. 1, commi 202 e 203, L. 662/1996 che prevede, a tal fine, la sussistenza dei seguenti requisiti in capo agli stessi: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. Osserva il giudicante come occorra accertare se, nel caso in esame, sussista il requisito di cui alla lettera c) della succitata disposizione. Sul punto va rammentato che anche nella più recente giurisprudenza (Cass. 11804/2012) si trova l'affermazione che il requisito di cui alla lettera c) consiste in una partecipazione
“continuativa e non occasionale al lavoro aziendale”, circostanza questa che nel presente giudizio può ritenersi senz'altro ricorrente. Invero, risultano allegate alla memoria di costituzione dell' n. 4 visure camerali di CP_3 altrettante società delle quali il ricorrente risulta socio ed amministratore. Le società in questione esercitano attività di varia natura (e non solo di locazione immobili): (13.92.2) fabbricazione di articoli in materie tessili nca, (74.90.99) altre attività professionali nca, (46.49.9) commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca, (68.20.01) locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto). In particolare, solo le società NE LB & LI SA e BI AS risultano svolgere le attività di locazione immobili, mentre le società NE SR e (che vedono CP_4 entrambe il ricorrente come socio e amministratore) svolgono, rispettivamente, le attività di fabbricazione articoli di materie tessili e commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare (cfr. visure in prod. . CP_1
La NE SR, inoltre, vanta un numero di 6 addetti. Occorre, ancora precisare che le allegazioni dell' fondate su idonee ed univoche prove CP_1 documentali (visure camerali e dichiarazioni dei redditi) risultano non contestate dal ricorrente, che in tutti gli atti depositati in epoca successiva alla costituzione in giudizio dell' innanzi al Tribunale di Napoli, non ha mai speso alcuna argomentazione in CP_1 relazione alle predette società, concentrandosi esclusivamente su quelle che hanno ad oggetto l'attività di locazione di immobili. Dall'esame delle dichiarazioni reddituali del ricorrente non si evince lo svolgimento da parte dello stesso di altre attività lavorative. Del pari, è comprovata l'avvenuta presentazione di istanza di dilazione per il pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2012, presentata nel marzo 2017 (cfr. prod. . CP_1
Invero, com'è noto non appare sufficiente a giustificare l'iscrizione del socio di società commerciale negli elenchi degli esercenti attività commerciale né il fatto che la società sia un soggetto per definizione commerciale (ciò che non fa agli effetti previdenziali del suo socio un commerciante, se non vi presta lavoro in modo abituale e prevalente), né che il socio, in quanto anche amministratore, in ipotesi, svolga attività di gestione dell'impresa: occorre che, nei fatti, egli presti in modo abituale, ossia stabile, continuativo, il suo lavoro, materiale od intellettuale, nell'impresa, e tale lavoro abbia rilievo prevalente rispetto ad altre attività. Tale ultima circostanza, a parere del Tribunale, risulta supportata da adeguato compendio probatorio. In particolare, a fronte delle allegazioni e dei documenti prodotti dall' da cui risulta la CP_1 carica di amministratore di n. 4 società esercenti svariate attività commerciali, nessuna contestazione specifica è stata formulata dal ricorrente, che si è concentrato solo sulle due compagini aventi ad oggetto l'attività di locazione. Non è chiaro, invece, chi svolga il ruolo di direzione ed amministrazione delle società NE SR. Nel silenzio del Controparte_5 ricorrente, invero, non può che convenirsi con l' nel ritenere che sia egli stesso ad CP_1 occuparsi in maniera prevalente di tale incombente, tenuto conto del fatto che, dalla documentazione allegata al ricorso, non emerge lo svolgimento da parte del NE di altre attività. Deve, pertanto, ritenersi provata la pretesa contributiva azionata dall' CP_1
Il ricorso va allora rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_2
2) rigetta il ricorso;
3) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di che CP_1 liquida in euro 2.700,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 5.05.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli