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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3060 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della Dr.ssa Clara Ruggiero, nella causa iscritta al n. 11874.2023 su ATP n. 7805.2022 R.G.L. promossa
DA
(c.f. nata ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a[...] elett.te dom.ta in Napoli alla via dei Greci n. 36 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fuschino come in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
, (C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura come in atti CP_2
- Resistente-
All'udienza del 18.04.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.06.2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento e riconoscimento status di portatore di handicap ex art. 3 co 3 L.104/92).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' CP_2 chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso, rigettarsi il ricorso perché infondato. Eccepiva, inoltre l'incompetenza per territorio del Giudice adito.
In particolare, l , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1 relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, sosteneva che, le conclusioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria erano sorrette da valutazioni congrue e coerenti rispetto al quadro morboso emerso all'esito delle operazioni peritali, ed apparivano assolutamente rispettose dei pertinenti criteri medico legali. Andavano, pertanto, confermate.
Inoltre, l'istituto deduceva che non era ammissibile la produzione di documentazione sanitaria successiva ed ulteriore rispetto a quella già sottoposta all'esame del CTU. Infatti, lo strumento giuridico del ricorso di merito successivo all'ATP, ex articolo 445 bis comma 6, ad avviso della resistente, poteva essere utilizzato unicamente per contestare la valutazione del consulente tecnico e non per introdurre fatti nuovi.
All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il primo c.t.u. dott. concludeva il suo Persona_1 giudizio ritenendo che la ricorrente potesse essere riconosciuta “Soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti, gravi, a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età”, a decorrere dal 18 ottobre 2021, data della domanda amministrativa. Essendo in grado di deambulare e di assolvere in maniera autonoma ai normali atti della vita quotidiana, si ritiene che non sussistano i presupposti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento. In considerazione del complesso morboso riscontrato e delle difficoltà che ne derivano, si riconosceva una condizione di handicap superiore ai 2/3, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n.° 104 del 5-2-1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Per quanto precedentemente esposto, non risultava che tale handicap sia in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5-2-1992 n. 104.
L'opponente impugnava con ricorso in opposizione le conclusioni del primo ctu ritenendo errata la valutazione formulata dall'ausiliare del Giudice in quanto il parere espresso dal c.t.u. era totalmente discordante con il quadro clinico della ricorrente e con la documentazione medica allegata nel fascicolo. La difesa evidenziava che nell'elaborato peritale non vi era traccia delle certificazioni geriatriche né di quelle dello specialista dell che certificavano la non autosufficienza. Il Ctu indicava quali attività quotidiane poteva svolgere la ricorrente e quali quelle strumentali (ADL-IADL) ma il quadro descritto appariva difforme alla realtà. Circa l'esame obiettivo non vi era alcun accenno neanche ai parametri della scala di Tinetti, scala che viene utilizzata nei pazienti anziani ed è un mezzo validato molto importante quando si parla di medicina e riabilitazione. Uno strumento utilizzato quotidianamente in ospedale, case di cura, studi privati che permette di valutare l'equilibrio e il cammino del paziente. Il CTU semplicemente parlava di piccoli passi. Riteneva pertanto, che la perizia depositata dal dott. era generica, Per_1 manchevole di elementi essenziali ed in palese contraddizione con i documenti offerti in atti.
Superate le preliminari eccezioni relative all'incompetenza territoriale, veniva pertanto nominato nel giudizio di opposizione il c.t.u. dott. Per_2
il quale, in questa sede approfondiva le indagini giungendo alla
[...] conclusione, rettamente motivata e pertanto, pienamente condivisibile, che la sig. era affetta da: Vasculopatia cerebrale cronica ad etiologia Parte_3 vascolare (demenza senile) con declino cognitivo;
Depressione endoreattiva di grado marcato, incontinenza urinaria; BPCO;
Cardiopatia ischemica ipertensiva e FA trattata con applicazione di PMK 11.2022; Esiti di emicolectomia destra da adenok del cieco 10.2019 in follow-up clinico strumentale;
Insuff. venosa arti inferiori ed esiti di pregresse tromboflebiti arti inferiori;
Artrosi polidistrettuale (spondiloartosi diffusa, coxagonartrosi bilaterale) in soggetto obeso, con marcato impegno funzionale e deambulazione assistita.
Per tali patologie, trattandosi di soggetto ultrasessantacinquenne, in applicazione della normativa in atto, per aggravamento delle patologie presenti all'epoca della domanda amministrativa del 18.10.2021 il ctu dichiarava che la ricorrente era da considerarsi non autosufficiente e non autonoma, in quanto presentava notevoli difficoltà alla deambulazione e soprattutto non è in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita, quindi si ritiene che abbia diritto all'assistenza continua ai sensi della legge 18/80; le suddette patologie avevano determinato una severa riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione, tale da riconoscersi la connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92. Per tutto quanto esposto, l'istante necessitava di assistenza continua (legge 18/80) e la connotazione di gravità art. 3 comma 3 ai sensi della L. 104/92 a far data dal 1.01.2024.
In particolare, il nuovo ctu riscontrava le seguenti patologie:
<<nel corso del giudizio vi era stato un progressivo aggravamento delle>
patologie, in particolare di quello psichico, che ha determinato una ingravescente Demenza senile con declino cognitivo, rilevata anche dal neurologo dell'Ospedale del Mare in data 15.01.2024. tale si valuta con Cod. 1003 →100% dal 1.2024. È affetta anche da una grave sindrome depressiva valutabile con cod. 2206→40%. Si associa inoltre, un'importante cardiopatia ischemica ipertensiva con esiti di pregresso infarto miocardico, complicata da fibrillazione atriale e da blocco atrioventricolare, trattato con impianto di pacemaker 11.2022, da valutarsi complessivamente in una II-III classe NYHA cod. 6442→50%; Esiti di emicolectomia destra da adenok del cieco avvenuto il mese di ottobre 2019 è in follow-up clinico strumentale, in assenza di recidive, è da valutarsi con cod. 9322 =11%. L'istante soffre anche di una broncopatia cronica ostruttiva da diversi anni, che determina un ulteriore handicap fisico con conseguente ipossiemia periferica e con difficoltà negli scambi gassosi, tale da determinare un aggravamento delle preesistenti patologie cardiaca e cerebrale. Valutazione cod. 6456 → 65% Nonché, vi è una importante artrosi polidistrettuale senile in soggetto in sovrappeso e con marcato impegno funzionale che determina difficoltà nell'attività motoria del soggetto e difficoltà persistente alla deambulazione autonoma, da valutarsi almeno un 45%. Per tali patologie l'istante sicuramente è da ritenersi invalida ultra 65enne con difficoltà gravi (in percentuale del 100%) a decorrere dalla data amministrativa (18.10.2021). Per un progressivo aggravamento delle stesse patologie rilevate dal CTU di I grado e dalla Commissione medica dell' l'istante sicuramente è da ritenersi un soggetto non autosufficiente, non in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita. Infatti, alla visita effettuata il 19.12.2024 lo scrivente constatava un soggetto affetto da declino cognitivo, disorientata nel tempo, con difficoltà marcata alla deambulazione che necessitava di aiuto costante di una persona per piccoli spostamenti. In considerazione della documentazione sanitaria agli atti del fascicolo di opposizione, in particolare la visita neurologica dell'Ospedale del Mare in data
15.01.2024, che conferma la non autosufficienza della sig. e Parte_1 che necessita per tale l'assistenza continua dei familiari. La valutazione degli indici di autosufficienza effettuati dallo scrivente in sede di visita peritale, rilevano un MMSE 13/30 ADL 2/6 e IADL 1/8, tali che fanno ritenere che vi sia stato un aggravamento della patologia cerebrale (vasculopatia cerebrale ischemica) e osteoarticolare, per cui l'istante è da considerarsi un soggetto non autosufficiente e non autonomo nello svolgimento degli atti quotidiani della vita a far data dal 1.2024.>>
Il c.t.u. della fase di opposizione forniva, quindi, un giudizio più attendibile avendo egli, peraltro, a disposizione un maggior numero di documenti sanitari e consulenze, di formazione successiva (ecodoppler e visita di controllo al
Pascale, certificato medico rilasciato il 15.01.2024 dall'Ospedale del Mare) che cristallizzavano più chiaramente le gravi patologie da cui era affetta la ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, conseguentemente, che l'opposizione vada accolta con condanna dell' a corrispondere alla CP_2 parte ricorrente l' indennità di accompagnamento ed i benefici dello status di handicap con connotazione di gravità a mente dell'art.3 comma 3 della Legge 104/92 con decorrenza dal 01.01.2024.
Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna l' al CP_2 riconoscimento ,in favore della sig. ra del beneficio Parte_3 dell'indennità di accompagnamento e il riconoscimento dello status di portatore di handicap ex art. 3 co 3 L.104/92 entrambi a far data dal 01.01.2024,
b) Condanna altresì l' alle spese del giudizio, che liquida in CP_2 complessivi € 1.200,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
c)Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze CP_2 tecniche espletate, liquidate con separati decreti.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 18.04.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Clara Ruggiero.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della Dr.ssa Clara Ruggiero, nella causa iscritta al n. 11874.2023 su ATP n. 7805.2022 R.G.L. promossa
DA
(c.f. nata ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a[...] elett.te dom.ta in Napoli alla via dei Greci n. 36 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fuschino come in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
, (C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura come in atti CP_2
- Resistente-
All'udienza del 18.04.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.06.2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento e riconoscimento status di portatore di handicap ex art. 3 co 3 L.104/92).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' CP_2 chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso, rigettarsi il ricorso perché infondato. Eccepiva, inoltre l'incompetenza per territorio del Giudice adito.
In particolare, l , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1 relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, sosteneva che, le conclusioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria erano sorrette da valutazioni congrue e coerenti rispetto al quadro morboso emerso all'esito delle operazioni peritali, ed apparivano assolutamente rispettose dei pertinenti criteri medico legali. Andavano, pertanto, confermate.
Inoltre, l'istituto deduceva che non era ammissibile la produzione di documentazione sanitaria successiva ed ulteriore rispetto a quella già sottoposta all'esame del CTU. Infatti, lo strumento giuridico del ricorso di merito successivo all'ATP, ex articolo 445 bis comma 6, ad avviso della resistente, poteva essere utilizzato unicamente per contestare la valutazione del consulente tecnico e non per introdurre fatti nuovi.
All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il primo c.t.u. dott. concludeva il suo Persona_1 giudizio ritenendo che la ricorrente potesse essere riconosciuta “Soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti, gravi, a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età”, a decorrere dal 18 ottobre 2021, data della domanda amministrativa. Essendo in grado di deambulare e di assolvere in maniera autonoma ai normali atti della vita quotidiana, si ritiene che non sussistano i presupposti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento. In considerazione del complesso morboso riscontrato e delle difficoltà che ne derivano, si riconosceva una condizione di handicap superiore ai 2/3, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n.° 104 del 5-2-1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Per quanto precedentemente esposto, non risultava che tale handicap sia in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5-2-1992 n. 104.
L'opponente impugnava con ricorso in opposizione le conclusioni del primo ctu ritenendo errata la valutazione formulata dall'ausiliare del Giudice in quanto il parere espresso dal c.t.u. era totalmente discordante con il quadro clinico della ricorrente e con la documentazione medica allegata nel fascicolo. La difesa evidenziava che nell'elaborato peritale non vi era traccia delle certificazioni geriatriche né di quelle dello specialista dell che certificavano la non autosufficienza. Il Ctu indicava quali attività quotidiane poteva svolgere la ricorrente e quali quelle strumentali (ADL-IADL) ma il quadro descritto appariva difforme alla realtà. Circa l'esame obiettivo non vi era alcun accenno neanche ai parametri della scala di Tinetti, scala che viene utilizzata nei pazienti anziani ed è un mezzo validato molto importante quando si parla di medicina e riabilitazione. Uno strumento utilizzato quotidianamente in ospedale, case di cura, studi privati che permette di valutare l'equilibrio e il cammino del paziente. Il CTU semplicemente parlava di piccoli passi. Riteneva pertanto, che la perizia depositata dal dott. era generica, Per_1 manchevole di elementi essenziali ed in palese contraddizione con i documenti offerti in atti.
Superate le preliminari eccezioni relative all'incompetenza territoriale, veniva pertanto nominato nel giudizio di opposizione il c.t.u. dott. Per_2
il quale, in questa sede approfondiva le indagini giungendo alla
[...] conclusione, rettamente motivata e pertanto, pienamente condivisibile, che la sig. era affetta da: Vasculopatia cerebrale cronica ad etiologia Parte_3 vascolare (demenza senile) con declino cognitivo;
Depressione endoreattiva di grado marcato, incontinenza urinaria; BPCO;
Cardiopatia ischemica ipertensiva e FA trattata con applicazione di PMK 11.2022; Esiti di emicolectomia destra da adenok del cieco 10.2019 in follow-up clinico strumentale;
Insuff. venosa arti inferiori ed esiti di pregresse tromboflebiti arti inferiori;
Artrosi polidistrettuale (spondiloartosi diffusa, coxagonartrosi bilaterale) in soggetto obeso, con marcato impegno funzionale e deambulazione assistita.
Per tali patologie, trattandosi di soggetto ultrasessantacinquenne, in applicazione della normativa in atto, per aggravamento delle patologie presenti all'epoca della domanda amministrativa del 18.10.2021 il ctu dichiarava che la ricorrente era da considerarsi non autosufficiente e non autonoma, in quanto presentava notevoli difficoltà alla deambulazione e soprattutto non è in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita, quindi si ritiene che abbia diritto all'assistenza continua ai sensi della legge 18/80; le suddette patologie avevano determinato una severa riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione, tale da riconoscersi la connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92. Per tutto quanto esposto, l'istante necessitava di assistenza continua (legge 18/80) e la connotazione di gravità art. 3 comma 3 ai sensi della L. 104/92 a far data dal 1.01.2024.
In particolare, il nuovo ctu riscontrava le seguenti patologie:
<<nel corso del giudizio vi era stato un progressivo aggravamento delle>
patologie, in particolare di quello psichico, che ha determinato una ingravescente Demenza senile con declino cognitivo, rilevata anche dal neurologo dell'Ospedale del Mare in data 15.01.2024. tale si valuta con Cod. 1003 →100% dal 1.2024. È affetta anche da una grave sindrome depressiva valutabile con cod. 2206→40%. Si associa inoltre, un'importante cardiopatia ischemica ipertensiva con esiti di pregresso infarto miocardico, complicata da fibrillazione atriale e da blocco atrioventricolare, trattato con impianto di pacemaker 11.2022, da valutarsi complessivamente in una II-III classe NYHA cod. 6442→50%; Esiti di emicolectomia destra da adenok del cieco avvenuto il mese di ottobre 2019 è in follow-up clinico strumentale, in assenza di recidive, è da valutarsi con cod. 9322 =11%. L'istante soffre anche di una broncopatia cronica ostruttiva da diversi anni, che determina un ulteriore handicap fisico con conseguente ipossiemia periferica e con difficoltà negli scambi gassosi, tale da determinare un aggravamento delle preesistenti patologie cardiaca e cerebrale. Valutazione cod. 6456 → 65% Nonché, vi è una importante artrosi polidistrettuale senile in soggetto in sovrappeso e con marcato impegno funzionale che determina difficoltà nell'attività motoria del soggetto e difficoltà persistente alla deambulazione autonoma, da valutarsi almeno un 45%. Per tali patologie l'istante sicuramente è da ritenersi invalida ultra 65enne con difficoltà gravi (in percentuale del 100%) a decorrere dalla data amministrativa (18.10.2021). Per un progressivo aggravamento delle stesse patologie rilevate dal CTU di I grado e dalla Commissione medica dell' l'istante sicuramente è da ritenersi un soggetto non autosufficiente, non in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita. Infatti, alla visita effettuata il 19.12.2024 lo scrivente constatava un soggetto affetto da declino cognitivo, disorientata nel tempo, con difficoltà marcata alla deambulazione che necessitava di aiuto costante di una persona per piccoli spostamenti. In considerazione della documentazione sanitaria agli atti del fascicolo di opposizione, in particolare la visita neurologica dell'Ospedale del Mare in data
15.01.2024, che conferma la non autosufficienza della sig. e Parte_1 che necessita per tale l'assistenza continua dei familiari. La valutazione degli indici di autosufficienza effettuati dallo scrivente in sede di visita peritale, rilevano un MMSE 13/30 ADL 2/6 e IADL 1/8, tali che fanno ritenere che vi sia stato un aggravamento della patologia cerebrale (vasculopatia cerebrale ischemica) e osteoarticolare, per cui l'istante è da considerarsi un soggetto non autosufficiente e non autonomo nello svolgimento degli atti quotidiani della vita a far data dal 1.2024.>>
Il c.t.u. della fase di opposizione forniva, quindi, un giudizio più attendibile avendo egli, peraltro, a disposizione un maggior numero di documenti sanitari e consulenze, di formazione successiva (ecodoppler e visita di controllo al
Pascale, certificato medico rilasciato il 15.01.2024 dall'Ospedale del Mare) che cristallizzavano più chiaramente le gravi patologie da cui era affetta la ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, conseguentemente, che l'opposizione vada accolta con condanna dell' a corrispondere alla CP_2 parte ricorrente l' indennità di accompagnamento ed i benefici dello status di handicap con connotazione di gravità a mente dell'art.3 comma 3 della Legge 104/92 con decorrenza dal 01.01.2024.
Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna l' al CP_2 riconoscimento ,in favore della sig. ra del beneficio Parte_3 dell'indennità di accompagnamento e il riconoscimento dello status di portatore di handicap ex art. 3 co 3 L.104/92 entrambi a far data dal 01.01.2024,
b) Condanna altresì l' alle spese del giudizio, che liquida in CP_2 complessivi € 1.200,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
c)Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze CP_2 tecniche espletate, liquidate con separati decreti.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 18.04.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Clara Ruggiero.