Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dell'11/3/2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2098 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Nucifero, Parte_1 presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Ponte di Tappia n.47
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale D'Onofrio, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Santa Lucia n.81
APPELLATA
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. CP_2
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24/7/24, la ricorrente in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.175/24 del 21/2/2024, con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, in parziale accoglimento della sua domanda, aveva condannato la alla regolarizzazione contributiva sulle Controparte_1 differenze retributive riconosciute a titolo risarcitorio nella gestione separata , con compensazione delle spese del grado. CP_2
Chiedeva, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, accertarsi il suo diritto ad ottenere, ex art. 2126 c.c., il versamento dei contributi previdenziali secondo le aliquote previste per il lavoro dipendente in relazione all'attività lavorativa prestata da gennaio 2001 al 14/10/09, con la conseguente condanna della al CP versamento, in favore dell' , della contribuzione sulla base CP_2 delle retribuzioni percepite risultanti dalle buste paga, oltre che sulle differenze retributive riconosciute dal Tribunale di Napoli. Con vittoria di spese del doppio grado.
Ricostituito il contraddittorio, la sosteneva Controparte_1 l'infondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto.
L' è rimasto contumace anche nel presente grado del giudizio. CP_2
All'esito dell'udienza, tenuta con le modalità sopra dette e del deposito delle prescritte note della sola parte appellante, la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
La domanda dell'impugnante, quale introdotta in primo grado e reiterata in questa sede del gravame, è volta alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, ex art. 2126 c.c., mediante il versamento della contribuzione previdenziale alla gestione - CP_2 lavoratori dipendenti- relativamente al periodo da gennaio 2001 al 14/10/2009.
Tale domanda si fonda sull'avvenuto accertamento giudiziale, divenuto cosa giudicata, della natura subordinata e non di co.co.co del rapporto di lavoro pacificamente intercorso tra le parti nel suddetto periodo.
Ed invero, con sentenza n.15925/2011 (resa anche nei confronti di vari altri ricorrenti), il Tribunale di Napoli accertava la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa e condannava la al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive a titolo di 13° mensilità e ferie non pagate, nonchè a titolo indennitario ex art. 32 collegato lavoro;
in seguito all'appello della , la Corte di Appello di Napoli, con CP sentenza n.24678/15, riduceva esclusivamente l'importo quantificato ai sensi dell'art. 32 legge n. 183 del 2010, confermando per il resto la decisione di primo grado.
Successivamente, con sentenza n. 6528/2018, pure essa passata in giudicato, il Tribunale di Napoli accertava il diritto della Pt_1 al pagamento del TFR per il periodo 2000/2009, sempre sul presupposto della natura subordinata del rapporto di lavoro.
Sulla base dell'intervenuto pacifico giudicato circa tale natura, la ricorrente ha, quindi, nuovamente adito il Tribunale chiedendo, con ricorso depositato ad ottobre 2023, definito con la sentenza in questa sede impugnata, la regolarizzazione della sua posizione contributiva, a cui non aveva provveduto spontaneamente la CP
, la quale ritiene corretta la decisione di primo grado sia
[...] nella parte in cui ha accertato il diritto al versamento contributivo solo sulle differenze retributive che in ordine alla gestione dove effettuare il versamento, che è stata individuata nella gestione separata . CP_2
Tanto perché, come si legge nella sentenza impugnata, la regolarizzazione pretesa non può consistere in quella del dipendente inquadrato nel pubblico impiego, in quanto detto inquadramento non vi è stato, ma è stato espressamente escluso dalle sentenze in precedenza richiamate.
La motivazione del primo giudice, però, come giustamente osservato da parte appellante, non è in linea con i principi ripetutamente affermati dalla Suprema Corte con riguardo all'art. 2126 c.c. ed alle ipotesi di nullità di rapporto di lavoro costituito in violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, secondo il quale “in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, il lavoratore non può mai conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale (Cass., Sez. L, n. 9591 del 18 aprile 2018; Cass., Sez. L, n. 3384 dell'8 febbraio 2017).
Più precisamente, in tema di pubblico impiego privatizzato, qualora si accerti che la prestazione lavorativa resa in favore di un ente pubblico non economico, in forza di un contratto formalmente qualificato di collaborazione autonoma ex art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha di fatto assunto i caratteri della subordinazione, sulla base di indici sintomatici quali la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale e l'assenza dei presupposti di legittimità richiesti dallo stesso art. 7, sussiste a carico dell'ente l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, che trova fondamento nell'art. 2126 c.c. (Cass., Sez. L, n. 23645 del 21 novembre 2016, Cass., Sez. L, n. 3314 del 5 febbraio 2019 e Cass. 2023/4360).
L'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale discende, dunque, dall'art. 2126 c.c., in conseguenza dell'avvenuto svolgimento alle dipendenze della P.A. di un rapporto di lavoro che si era connotato di fatto in termini di subordinazione e non di autonomia o di collaborazione parasubordinata;
la citata norma, infatti, equipara il rapporto a quello valido ai fini retributivi e contributivi per il periodo in cui ha avuto esecuzione (cfr in tal senso anche Cass. 2014/10426).
Al divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato non può, quindi, conseguire l'effetto auspicato dalla , quale condiviso dal primo giudice, ovvero CP che i contributi previdenziali ricollegati allo svolgimento effettivo di un rapporto di lavoro di natura subordinata, seppure sorto in violazione di disposizioni imperative che riguardino l'assunzione, debbano essere versati alla gestione separata , CP_2 ove la ha versato i contributi per il disconosciuto rapporto CP di co.co.co..
Ne consegue il diritto dell'appellante alla chiesta regolarizzazione contributiva presso l' - gestione lavoratori dipendenti;
il CP_2 corretto versamento contributivo, inoltre, non può riguardare solo e differenze retributive accertate a titolo di 13° e ferie non pagate, come ritenuto dal primo giudice, ma anche i compensi percepiti in corso di rapporto in virtù del rapporto di co.co.co., qualificato successivamente come subordinato, non essendo necessario a tal fine che vi siano delle differenze retributive (cfr in tal senso Cass. 2019/3314), in quanto la regolarizzazione contributiva ex art. 2126 c.c. discende dalla natura di fatto del rapporto e compete anche se, in ipotesi, non sono rivendicate differenze retributive, nel qual caso la contribuzione andrà parametrata in relazione alla entità dei compensi effettivamente percepiti.
Ne consegue che l'obbligo contributivo derivante dall'applicazione dell'art. 2126 c.c. non possa essere limitato alle sole voci retributive espressamente riconosciute in sede giudiziale, ma debba estendersi all'intera retribuzione spettante per un rapporto di lavoro subordinato regolare.
L'odierna appellante ha, quindi, diritto ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali spettanti per il rapporto di lavoro subordinato intercorso alle dipendenze della nel Controparte_1 periodo da febbraio 2001 (per il mese di gennaio 2001, dall'estratto conto assicurativo in atti, risulta già il versamento contributivo presso la gestione dipendenti pubblici) al 14.10.2009, sia in CP_2 relazione alle retribuzioni percepite in corso di rapporto che alle differenze retributive riconosciute in via giudiziale.
La conseguentemente deve essere condannata al Controparte_1 versamento all' dei contributi previdenziali per il periodo da CP_2 febbraio 2001 al 14.10.2009, ovviamente tenendosi conto di quelli già versati per il rapporto co.co.co. da considerarsi come subordinato.
Per completezza si precisa che trattasi di contributi non prescritti ai sensi dell'art. 3, comma 10-bis, l. n.335 del 1995, che ha posticipato dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 i periodi retributivi per i quali opera l'inapplicabilità dei termini di prescrizione dei crediti contributivi, estesa fino al 31 dicembre 2025; come evidenziato dalla Suprema Corte, la citata normativa non ha disposto la sospensione della prescrizione per le contribuzioni afferenti alle gestioni previdenziali esclusive e per i trattamenti dei pubblici dipendenti ivi previste, ma in relazione ai contributi dovuti a tali gestioni ha previsto, con effetti retroattivi e con salvezza degli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, il differimento dell'operatività della disciplina della prescrizione dettata dall'art. 3, commi 9 e 10, della stessa l. n. 335 del 1995, con la conseguenza che detto differimento è applicabile anche a contributi previdenziali già prescritti alla data di entrata in vigore della norma che lo ha previsto (cfr Cass. 2024/31060).
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello va accolto nei termini suddetti, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del doppio grado, considerata la particolarità della questione, il diverso esito del giudizio, le ragioni della presente decisione e la circostanza che la domanda di regolarizzazione contributiva è stata avanzata separatamente solo nel 2023 e non in un unico contesto insieme agli altri due giudizi proposti, aventi ad oggetto rivendicazioni riferite al medesimo periodo e rapporto di lavoro, si compensano interamente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di
[...]
alla chiesta regolarizzazione mediante il versamento Pt_1 all' dei contributi previdenziali spettanti per il rapporto di CP_2 lavoro subordinato intercorso alle dipendenze della Controparte_1 per il periodo dall'01.02.2001 al 14.10.2009, con la conseguente condanna della a provvedere a tale regolarizzazione Controparte_1 sia sulle somme corrisposte in corso di rapporto che sulle differenze retributive accertate in via giudiziale per 13° mensilità e ferie non retribuite.
Compensa interamente le spese del doppio grado tra le parti costituite.
Napoli 11/3/25
Consigliere rel. est. Il Presidente