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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/12/2025, n. 6832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6832 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati, Dott.
Eugenio Forgillo - Presidente estensore
Francesco Notaro - Consigliere
Natalia Ceccarelli - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello, iscritta al R.G. degli affari civili contenziosi n.
1809/2021, avverso la decisione n. 1875\2016 del Tribunale di Benevento in data 10.03.2021, recante R.G. n. 1875/2016, nell'ambito del procedimento di quell'ufficio, vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Mariateresa Del Ciampo (c.f.
[...]
), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in C.F._3
Benevento alla via Raguzzini n. 2
Appellante
contro
Controparte_1
(sede legale in Roma, via Cassia, 600) in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Maurizio Barbatelli
(c.f. ), e EL ON (c.f. , C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata nel loro studio in Napoli, alla Piazza G. Bovio n. 22, nonché agli indirizzi pec: e Email_1
Email_2 Appellata
nonchè
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. prof. Paolo Tortorano (c.f.
), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec C.F._6
Email_3
Appellata
RAGIONI DI FATTO
1. e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2 [...]
con atto di citazione Controparte_3 notificato il 22.04.2016, al fine di ottenere il risarcimento dei danni morali subiti per l'erroneo trattamento sanitario di , rispettivamente moglie e madre degli attori. Controparte_4
In particolare, deducevano che la in data 29.03.2011 veniva ricoverata presso CP_4
l'ospedale di Benevento con diagnosi di “frattura scomposta inter- Controparte_1 sottotrocanterica femore destro. Frattura della branca ischio ed ileo-pubica sinistra”; dopo circa due settimane veniva sottoposta ad intervento di riduzione e sintesi della soluzione di continuo ossea con vite-placca DHS a 10 fori. Dopo un anno circa, il 12.07.2012, la paziente necessitava di nuovo ricovero all'Istituto Galeazzi di Milano. Durante tale degenza veniva riscontrata un'infezione da streptococco mitis/oralis; presso lo stesso ospedale di Milano qualche mese dopo veniva rimosso lo spaziatore ed impiantata protesi totale di anca, oltre ad essere emotrasfusa.
La agiva in (diverso) giudizio avverso la struttura medica beneventana, chiedendo il CP_4 risarcimento dei danni derivanti dall'infezione. Previo espletamento di una CTU che riconosceva un danno biologico permanente del 25 %, oltre a ITT di 40 gg., ITP al 75% di
100 gg. e ITP al 50% di 50 gg., la domanda veniva accolta, condannando la struttura nosocomiale al pagamento di euro 120.752,00 oltre interessi.
I nel procedimento da loro azionato, prospettavano di aver patito “danno psichico di Pt_1 rimbalzo” eziologicamente riconducibile a quello subito dalla Fascia;
tale pregiudizio veniva valutato dal consulente tecnico di parte, dott. quale danno biologico nella misura Per_1 del 22% per e nel 12% per Parte_1 Parte_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 2 di 9 Si costituiva con comparsa di risposta Controparte_1
opponendosi alle richieste di controparte, e
[...] chiedendo l'autorizzazione a chiamare in garanzia Controparte_2
Quest'ultima si costituiva a sua volta con comparsa di risposta, contestando sia la domanda degli attori nel merito, sia la richiesta di manleva.
2. Il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.; soltanto e Controparte_1 redigevano memorie, non anche i Quest'ultimi, in Controparte_2 Pt_1 seguito all'emissione dell'ordinanza di fissazione dell'udienza per la precisione delle conclusioni, chiedevano la revoca di tale ordinanza, deducendo di non aver potuto produrre le memorie di cui sopra per la sostituzione del difensore (visto il decesso del primo procuratore); in particolare, esponevano di aver già chiesto sin dall'atto di citazione lo svolgimento di una
CTU per quantificare il danno morale subito.
Tale richiesta non veniva accolta dal Giudice di prime cure, che all'udienza di precisazione delle conclusioni concedeva alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; con sentenza n.
1875\2016 del 10.03.2021 il Tribunale così statuiva:
“respinge la domanda degli attori e proposta con atto di Parte_1 Parte_2 citazione del 22 marzo 2016;
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese processuali”.
3. Avverso tale decisione proponevano appello i Circelli con atto di citazione notificato nei confronti di Controparte_1
e di al fine di ottenere la riforma integrale
[...] Controparte_2 della sentenza di primo grado, con richiesta di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello
Stato
Nei motivi di impugnazione gli appellanti censuravano la sentenza per il mancato espletamento della CTU, e nel merito per aver erroneamente interpretato la legge nella parte in cui non era stato riconosciuto il danno riflesso, così come quantificato in sede di ATP.
Si costituiva la con comparsa di risposta, eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, e nel merito l'infondatezza della domanda, contestando anche gli esiti dell'ATP; in via subordinata, chiedeva ammettersi la richiesta di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 3 di 9 si costituiva a sua volta con comparsa di risposta ed appello Controparte_2 incidentale condizionato, con cui, oltre a resistere all'impugnazione, chiedeva il rigetto della domanda di manleva.
Nelle more del giudizio, tramite le note di udienza scritte 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10.10.2022, la Controparte_1 rinunciava espressamente alla domanda di manleva in virtù un accordo intervenuto con la compagnia assicuratrice, con richiesta di compensazione delle spese tra tali parti.
Alla udienza del 04.112025, svolta con la modalità della trattazione scritta, la sola CP_1
precisava le conclusioni, e la causa veniva assegnata in decisione dal Collegio con i
[...] termini di cui all'art. 190 c.p.c. (ante Cartabia) di giorni 20 per le memorie conclusionali e successivi 20 per repliche.
RAGIONI DI DIRITTO
4. Devono rigettarsi le eccezioni di inammissibilità sollevate dagli appellati in quanto l'impugnazione rispetta i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questione e dei punti contestati dalla sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragione addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., SS.UU., n. 27199/2017).
A riguardo, rileva questo Collegio come l'appellante non abbia omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, deducendo elementi di critica sufficienti per individuare la questione ed i punti contestati dalla sentenza impugnata, ciò anche previa trascrizione dei punti non condivisi e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua delle circostanze richiamate, imporrebbero una diversa decisione.
Lo stesso esito vale anche per l'eccezione di inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c., non trattandosi di impugnazione manifestamente infondata.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 4 di 9 5. Giova premettere l'oggetto della presente decisione, non dovendosi trattare la domanda di manleva essendo intervenuta la rinuncia espressa da parte della , Controparte_1 circostanza che determina il venir meno anche dell'appello incidentale condizionato proposto dall'assicuratore.
6. Nel primo motivo di impugnazione gli appellanti contestavano la sentenza del Tribunale nella parte in cui non era stata disposta la CTU, come richiesta sin dall'atto di citazione di primo grado;
deducevano come la mancata produzione delle richieste istruttorie in sede di memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. non fosse imputabile alla parte vista la sostituzione per decesso del difensore.
La doglianza è priva di pregio, visto che la CTU non ha natura di mezzo istruttorio, bensì il consulente rappresenta un ausiliario del giudice, il quale si avvale di un esperto tecnico rispetto alla cui attività è a sua volta peritus peritorum. La scelta di disporre una consulenza tecnica rientra tra i poteri officiosi del giudice;
pertanto, non è sottoposta ai limiti decadenziali delle parti, ma alla valutazione d'opportunità spettante al giudice di merito.
7. Gli appellanti contestavano nel secondo motivo di censura il mancato riconoscimento del danno derivante dal pregiudizio subito dalla Fascia;
per quantificare la pretesa veniva fatto riferimento a quanto rilevato in sede di CTP.
Argomentavano tale conclusione facendo riferimento alla giurisprudenza che consente in quest'ambito l'utilizzo di presunzioni, utilizzando come parametri quelli della gravità della lesione patita dal familiare e della natura del rapporto personale, inteso come concreta incidenza sulla sfera individuale.
Quanto alle lesioni concretamente subite, esponevano di essere divenuti “l'unico sostegno morale e materiale della povera vittima, subendo uno stress indicibile ed essendo costretti a cambiare completamente il loro stile di vita per soccorrere la sig.ra , ormai CP_4 permanentemente invalida”. Si esponeva un cambiamento delle abitudini di vita dettate dalla necessità di assistenza della , oltre all'impossibilità per quest'ultima di svolgere le CP_4 stesse attività impegnate prima delle complicanze mediche.
Per potersi pronunciare sulla richiesta oggetto dell'impugnazione è necessario delineare lo stato dell'arte della giurisprudenza in materia di risarcimento del danno morale subito dai congiunti derivante dalla lesione alla salute di un parente.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 5 di 9 Sul punto la Suprema Corte statuiva così “..in realtà, il danno subito dai congiunti è diretto, non riflesso, ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette. Ed anche impropriamente allora, se non per mera esigenza descrittiva, si parla di vittime secondarie. Con la conseguenza che la lesione della persona di taluno può provocare nei congiunti sia una sofferenza d'animo sia una perdita vera e propria di salute, come una incidenza sulle abitudini di vita.” (Cassazione civile sez. 3, sentenza n.7748 del 08.04.2020).
Deve a questo punto distinguersi la figura del “danno indiretto proprio o “riflesso” relativo allo sconvolgimento di vita del congiunto, provocato dalla vicinanza e dal necessario, costante accudimento del soggetto gravemente danneggiato a seguito dell'illecito in questione” (Corte d'Appello Napoli sez. 8, sentenza n. 2673 del 20.07.2020).
Tali affermazioni si inscrivono nel principio delineato dalla sentenza della Suprema Corte a
Sezioni Unite secondo cui: “ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile” (Cassazione civile sez. un., sentenza n. 9556 del
01.07.2002).
In attuazione della sentenza appena citata, la successiva giurisprudenza ha delineato delle linee guida, da dover rispettare per ritenere configurato il danno in questione, consistenti in
“(a) effettività del danno da accertarsi in concreto al fine di evitare duplicazioni risarcitorie,
(b) alla correlazione tra gravità delle lesioni subite dalla vittima primaria e sofferenze patite dagli stretti congiunti, (c) alla non insuperabile necessità che le lesioni della vittima primaria siano di carattere "eccezionale" perché di particolare gravità siano le sofferenze dei congiunti, dovendosi avere anche riguardo alle condizioni soggettive del soggetto leso ed all'attitudine della lesione subita dalla vittima a compromettere lo svolgimento della relazione, in tutti i suoi risvolti, con le persone a quella legate da un particolare legame affettivo (Cass. civ. sez. 3, sentenza n. 7379 del 14.05.2003).
Orbene, la richiesta di risarcimento del danno diretto e di quello “riflesso” devono essere trattate congiuntamente, trattandosi di voci relative allo stesso pregiudizio e non di danni ontologicamente differenti (così Cassazione civile sez. 3, n. 2340 del 24.01.2024)
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 6 di 9 Peraltro – diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice – va condiviso l'orientamento per cui “il danno subito iure proprio dai congiunti della vittima di lesioni personali (c.d. danno da lesione del rapporto parentale) può manifestarsi in termini di sofferenza interiore, compromissione della salute o contrazione delle abitudini di vita, senza che, in quest'ultimo caso, per la sua risarcibilità sia necessario il totale sconvolgimento delle stesse” (Cassazione civile sez. III, 08/04/2020 n.7748).
È quindi sufficiente, ma necessario, dimostrare un danno serio ed effettivo.
Ciò posto, è pacifico che il danno così delineato, scaturente da un evento lesivo nei confronti di un prossimo congiunto, non può rimanere sfornito di prova, non potendo trovare accoglimento la figura del danno in re ipsa.
Quanto detto comporta che chi reclama il risarcimento ha l'onere di allegare e provare il peggioramento o comunque il mutamento delle proprie condizioni di vita in conseguenza della lesione patita (in via diretta dal congiunto leso) e questo implica, sul piano assertivo,
l'allegazione di come era la vita precedente all'illecito e di come è divenuta dopo di esso (così la sentenza della Corte d'Appello di Napoli sopra citata).
La giurisprudenza di legittimità consente l'utilizzo delle presunzioni “in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta" (Cass. 11212/2019; Cass. 2788/2019; Cass. 17058/2017).
I presupposti fondanti il ragionamento presuntivi sono stati individuati dalla Suprema Corte, come si è visto, nell'intensità del vincolo familiare nonché nella gravità delle lesioni subite dalla vittima primaria.
Nel caso di specie, il danno subito dalla vittima primaria consiste (secondo il CTU di quel procedimento) “dell'esito doloroso di lesione articolare coxo – femorale protesizzata, infettata e poi riprotesizzata in rapporto al tipo di protesi all'età e, ad una ripresa media della mobilità della paziente, secondo i beremes utilizzati comunemente per la valutazione del danno biologico”.
Non si può presumere che da una patologia dell'anca possa derivare automaticamente un danno morale per i prossimi congiunti della paziente diverso dal mero dispiacere per quanto subito dalla Fascia, visto che ogni lesione subita da uno stretto parente fa sorgere ansia e preoccupazione.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 7 di 9 Orbene, la responsabilità medica ha cagionato un'invalidità permanente qualificata nel 25%, che questa Corte non ritiene talmente grave da far scaturire un pregiudizio morale degno di risarcimento in capo ai congiunti.
Tale decisione si giustifica anche in virtù dell'assenza di riscontro probatorio fornito dagli appellanti, che non producevano richieste istruttorie in primo grado, non depositando neanche memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c.
I Circelli si limitavano nell'atto di citazione innanzi al Tribunale a riportare le parole del CTP, che affermava come vi fosse l'innegabile necessità “di alcune sedute di psico-terapia individuale e familiare, per consolidare un regolare processo di metabolizzazione degli eventi che l'hanno indirettamente resa protagonista”.
Posto che non è chiaro a chi faccia riferimento il consulente di parte, non può ritenersi risarcibile la necessità di svolgere alcune sessioni di psico-terapia, non assurgendo ad un livello apprezzabile di danno.
Gli appellanti non hanno né provato né allegato in che modo sarebbero cambiate le loro condizioni di vita a causa dell'invalidità della Fascia, non specificando le concrete ripercussioni sulle loro abitudini;
avrebbero dovuto infatti provare le esigenze di cura e assistenza richieste dalla patologia della Fascia, oltre che delle attività lavorative e non che la moglie/madre non sarebbe più in grado di svolgere.
Allo stesso modo non provavano in cosa consistesse la loro sofferenza interiore, se non allegando un via generica di essere in stato di depressione, senza però produrre alcuna diagnosi medica, o quantomeno indicando in modo preciso le ripercussioni psichiche eziologicamente e direttamente ricollegabili alla patologia della Fascia;
lo stato depressivo potrebbe infatti anche essere preesistente alle problematiche iatrogene.
In sostanza non veniva in alcun modo descritto, se non in via del tutto generica e assertiva, il pregiudizio morale subito, senza neanche far riferimento alle conseguenze economiche, patrimoniali, relazionali e personali derivante da tale condizione.
Consegue il rigetto dell'appello.
8. sul regime delle spese del presente grado di giudizio
Alla soccombenza consegue l'onere del pagamento delle spese processuali, determinate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della causa ma con determinazione nei
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 8 di 9 minimi delle cause di valore indeterminato, visto il sostanziale abbandono del giudizio da parte degli appellanti – di fatto assenti dopo la proposizione dell'impugnazione – e il modesto impegno richiesto dai motivi proposti.
Ai sensi dell'art. 13 del T.U.S.G., in caso di rigetto dell'impugnazione è dovuto il pagamento del doppio del contributo unificato occorrente per l'iscrizione della causa a ruolo, non avendo neppure la parte provato la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio.
PQM
La Corte di Napoli, Nona sezione civile
definitivamente pronunciandosi sull'appello promosso da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza la decisione n. 1875\2016 del Tribunale di Benevento contro
[...]
– Controparte_1 Controparte_1
e di respinta ogni altra richiesta, deduzione ed
[...] Controparte_2 eccezione, così dispone:
1. Rigetta l'appello;
2. Prende atto della rinunzia della e del venir meno dell'appello Controparte_1 incidentale condizionato;
3. Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, determinate in €. 5.000,00 per ciascuna parte costituita;
4. dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2025
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del m.o.t. Dott. Giacomo Corrado.
Dott. Eugenio Forgillo,
Presidente estensore
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati, Dott.
Eugenio Forgillo - Presidente estensore
Francesco Notaro - Consigliere
Natalia Ceccarelli - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello, iscritta al R.G. degli affari civili contenziosi n.
1809/2021, avverso la decisione n. 1875\2016 del Tribunale di Benevento in data 10.03.2021, recante R.G. n. 1875/2016, nell'ambito del procedimento di quell'ufficio, vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Mariateresa Del Ciampo (c.f.
[...]
), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in C.F._3
Benevento alla via Raguzzini n. 2
Appellante
contro
Controparte_1
(sede legale in Roma, via Cassia, 600) in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Maurizio Barbatelli
(c.f. ), e EL ON (c.f. , C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata nel loro studio in Napoli, alla Piazza G. Bovio n. 22, nonché agli indirizzi pec: e Email_1
Email_2 Appellata
nonchè
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. prof. Paolo Tortorano (c.f.
), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec C.F._6
Email_3
Appellata
RAGIONI DI FATTO
1. e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2 [...]
con atto di citazione Controparte_3 notificato il 22.04.2016, al fine di ottenere il risarcimento dei danni morali subiti per l'erroneo trattamento sanitario di , rispettivamente moglie e madre degli attori. Controparte_4
In particolare, deducevano che la in data 29.03.2011 veniva ricoverata presso CP_4
l'ospedale di Benevento con diagnosi di “frattura scomposta inter- Controparte_1 sottotrocanterica femore destro. Frattura della branca ischio ed ileo-pubica sinistra”; dopo circa due settimane veniva sottoposta ad intervento di riduzione e sintesi della soluzione di continuo ossea con vite-placca DHS a 10 fori. Dopo un anno circa, il 12.07.2012, la paziente necessitava di nuovo ricovero all'Istituto Galeazzi di Milano. Durante tale degenza veniva riscontrata un'infezione da streptococco mitis/oralis; presso lo stesso ospedale di Milano qualche mese dopo veniva rimosso lo spaziatore ed impiantata protesi totale di anca, oltre ad essere emotrasfusa.
La agiva in (diverso) giudizio avverso la struttura medica beneventana, chiedendo il CP_4 risarcimento dei danni derivanti dall'infezione. Previo espletamento di una CTU che riconosceva un danno biologico permanente del 25 %, oltre a ITT di 40 gg., ITP al 75% di
100 gg. e ITP al 50% di 50 gg., la domanda veniva accolta, condannando la struttura nosocomiale al pagamento di euro 120.752,00 oltre interessi.
I nel procedimento da loro azionato, prospettavano di aver patito “danno psichico di Pt_1 rimbalzo” eziologicamente riconducibile a quello subito dalla Fascia;
tale pregiudizio veniva valutato dal consulente tecnico di parte, dott. quale danno biologico nella misura Per_1 del 22% per e nel 12% per Parte_1 Parte_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 2 di 9 Si costituiva con comparsa di risposta Controparte_1
opponendosi alle richieste di controparte, e
[...] chiedendo l'autorizzazione a chiamare in garanzia Controparte_2
Quest'ultima si costituiva a sua volta con comparsa di risposta, contestando sia la domanda degli attori nel merito, sia la richiesta di manleva.
2. Il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.; soltanto e Controparte_1 redigevano memorie, non anche i Quest'ultimi, in Controparte_2 Pt_1 seguito all'emissione dell'ordinanza di fissazione dell'udienza per la precisione delle conclusioni, chiedevano la revoca di tale ordinanza, deducendo di non aver potuto produrre le memorie di cui sopra per la sostituzione del difensore (visto il decesso del primo procuratore); in particolare, esponevano di aver già chiesto sin dall'atto di citazione lo svolgimento di una
CTU per quantificare il danno morale subito.
Tale richiesta non veniva accolta dal Giudice di prime cure, che all'udienza di precisazione delle conclusioni concedeva alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; con sentenza n.
1875\2016 del 10.03.2021 il Tribunale così statuiva:
“respinge la domanda degli attori e proposta con atto di Parte_1 Parte_2 citazione del 22 marzo 2016;
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese processuali”.
3. Avverso tale decisione proponevano appello i Circelli con atto di citazione notificato nei confronti di Controparte_1
e di al fine di ottenere la riforma integrale
[...] Controparte_2 della sentenza di primo grado, con richiesta di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello
Stato
Nei motivi di impugnazione gli appellanti censuravano la sentenza per il mancato espletamento della CTU, e nel merito per aver erroneamente interpretato la legge nella parte in cui non era stato riconosciuto il danno riflesso, così come quantificato in sede di ATP.
Si costituiva la con comparsa di risposta, eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, e nel merito l'infondatezza della domanda, contestando anche gli esiti dell'ATP; in via subordinata, chiedeva ammettersi la richiesta di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 3 di 9 si costituiva a sua volta con comparsa di risposta ed appello Controparte_2 incidentale condizionato, con cui, oltre a resistere all'impugnazione, chiedeva il rigetto della domanda di manleva.
Nelle more del giudizio, tramite le note di udienza scritte 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10.10.2022, la Controparte_1 rinunciava espressamente alla domanda di manleva in virtù un accordo intervenuto con la compagnia assicuratrice, con richiesta di compensazione delle spese tra tali parti.
Alla udienza del 04.112025, svolta con la modalità della trattazione scritta, la sola CP_1
precisava le conclusioni, e la causa veniva assegnata in decisione dal Collegio con i
[...] termini di cui all'art. 190 c.p.c. (ante Cartabia) di giorni 20 per le memorie conclusionali e successivi 20 per repliche.
RAGIONI DI DIRITTO
4. Devono rigettarsi le eccezioni di inammissibilità sollevate dagli appellati in quanto l'impugnazione rispetta i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questione e dei punti contestati dalla sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragione addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., SS.UU., n. 27199/2017).
A riguardo, rileva questo Collegio come l'appellante non abbia omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, deducendo elementi di critica sufficienti per individuare la questione ed i punti contestati dalla sentenza impugnata, ciò anche previa trascrizione dei punti non condivisi e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua delle circostanze richiamate, imporrebbero una diversa decisione.
Lo stesso esito vale anche per l'eccezione di inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c., non trattandosi di impugnazione manifestamente infondata.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 4 di 9 5. Giova premettere l'oggetto della presente decisione, non dovendosi trattare la domanda di manleva essendo intervenuta la rinuncia espressa da parte della , Controparte_1 circostanza che determina il venir meno anche dell'appello incidentale condizionato proposto dall'assicuratore.
6. Nel primo motivo di impugnazione gli appellanti contestavano la sentenza del Tribunale nella parte in cui non era stata disposta la CTU, come richiesta sin dall'atto di citazione di primo grado;
deducevano come la mancata produzione delle richieste istruttorie in sede di memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. non fosse imputabile alla parte vista la sostituzione per decesso del difensore.
La doglianza è priva di pregio, visto che la CTU non ha natura di mezzo istruttorio, bensì il consulente rappresenta un ausiliario del giudice, il quale si avvale di un esperto tecnico rispetto alla cui attività è a sua volta peritus peritorum. La scelta di disporre una consulenza tecnica rientra tra i poteri officiosi del giudice;
pertanto, non è sottoposta ai limiti decadenziali delle parti, ma alla valutazione d'opportunità spettante al giudice di merito.
7. Gli appellanti contestavano nel secondo motivo di censura il mancato riconoscimento del danno derivante dal pregiudizio subito dalla Fascia;
per quantificare la pretesa veniva fatto riferimento a quanto rilevato in sede di CTP.
Argomentavano tale conclusione facendo riferimento alla giurisprudenza che consente in quest'ambito l'utilizzo di presunzioni, utilizzando come parametri quelli della gravità della lesione patita dal familiare e della natura del rapporto personale, inteso come concreta incidenza sulla sfera individuale.
Quanto alle lesioni concretamente subite, esponevano di essere divenuti “l'unico sostegno morale e materiale della povera vittima, subendo uno stress indicibile ed essendo costretti a cambiare completamente il loro stile di vita per soccorrere la sig.ra , ormai CP_4 permanentemente invalida”. Si esponeva un cambiamento delle abitudini di vita dettate dalla necessità di assistenza della , oltre all'impossibilità per quest'ultima di svolgere le CP_4 stesse attività impegnate prima delle complicanze mediche.
Per potersi pronunciare sulla richiesta oggetto dell'impugnazione è necessario delineare lo stato dell'arte della giurisprudenza in materia di risarcimento del danno morale subito dai congiunti derivante dalla lesione alla salute di un parente.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 5 di 9 Sul punto la Suprema Corte statuiva così “..in realtà, il danno subito dai congiunti è diretto, non riflesso, ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette. Ed anche impropriamente allora, se non per mera esigenza descrittiva, si parla di vittime secondarie. Con la conseguenza che la lesione della persona di taluno può provocare nei congiunti sia una sofferenza d'animo sia una perdita vera e propria di salute, come una incidenza sulle abitudini di vita.” (Cassazione civile sez. 3, sentenza n.7748 del 08.04.2020).
Deve a questo punto distinguersi la figura del “danno indiretto proprio o “riflesso” relativo allo sconvolgimento di vita del congiunto, provocato dalla vicinanza e dal necessario, costante accudimento del soggetto gravemente danneggiato a seguito dell'illecito in questione” (Corte d'Appello Napoli sez. 8, sentenza n. 2673 del 20.07.2020).
Tali affermazioni si inscrivono nel principio delineato dalla sentenza della Suprema Corte a
Sezioni Unite secondo cui: “ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile” (Cassazione civile sez. un., sentenza n. 9556 del
01.07.2002).
In attuazione della sentenza appena citata, la successiva giurisprudenza ha delineato delle linee guida, da dover rispettare per ritenere configurato il danno in questione, consistenti in
“(a) effettività del danno da accertarsi in concreto al fine di evitare duplicazioni risarcitorie,
(b) alla correlazione tra gravità delle lesioni subite dalla vittima primaria e sofferenze patite dagli stretti congiunti, (c) alla non insuperabile necessità che le lesioni della vittima primaria siano di carattere "eccezionale" perché di particolare gravità siano le sofferenze dei congiunti, dovendosi avere anche riguardo alle condizioni soggettive del soggetto leso ed all'attitudine della lesione subita dalla vittima a compromettere lo svolgimento della relazione, in tutti i suoi risvolti, con le persone a quella legate da un particolare legame affettivo (Cass. civ. sez. 3, sentenza n. 7379 del 14.05.2003).
Orbene, la richiesta di risarcimento del danno diretto e di quello “riflesso” devono essere trattate congiuntamente, trattandosi di voci relative allo stesso pregiudizio e non di danni ontologicamente differenti (così Cassazione civile sez. 3, n. 2340 del 24.01.2024)
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 6 di 9 Peraltro – diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice – va condiviso l'orientamento per cui “il danno subito iure proprio dai congiunti della vittima di lesioni personali (c.d. danno da lesione del rapporto parentale) può manifestarsi in termini di sofferenza interiore, compromissione della salute o contrazione delle abitudini di vita, senza che, in quest'ultimo caso, per la sua risarcibilità sia necessario il totale sconvolgimento delle stesse” (Cassazione civile sez. III, 08/04/2020 n.7748).
È quindi sufficiente, ma necessario, dimostrare un danno serio ed effettivo.
Ciò posto, è pacifico che il danno così delineato, scaturente da un evento lesivo nei confronti di un prossimo congiunto, non può rimanere sfornito di prova, non potendo trovare accoglimento la figura del danno in re ipsa.
Quanto detto comporta che chi reclama il risarcimento ha l'onere di allegare e provare il peggioramento o comunque il mutamento delle proprie condizioni di vita in conseguenza della lesione patita (in via diretta dal congiunto leso) e questo implica, sul piano assertivo,
l'allegazione di come era la vita precedente all'illecito e di come è divenuta dopo di esso (così la sentenza della Corte d'Appello di Napoli sopra citata).
La giurisprudenza di legittimità consente l'utilizzo delle presunzioni “in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta" (Cass. 11212/2019; Cass. 2788/2019; Cass. 17058/2017).
I presupposti fondanti il ragionamento presuntivi sono stati individuati dalla Suprema Corte, come si è visto, nell'intensità del vincolo familiare nonché nella gravità delle lesioni subite dalla vittima primaria.
Nel caso di specie, il danno subito dalla vittima primaria consiste (secondo il CTU di quel procedimento) “dell'esito doloroso di lesione articolare coxo – femorale protesizzata, infettata e poi riprotesizzata in rapporto al tipo di protesi all'età e, ad una ripresa media della mobilità della paziente, secondo i beremes utilizzati comunemente per la valutazione del danno biologico”.
Non si può presumere che da una patologia dell'anca possa derivare automaticamente un danno morale per i prossimi congiunti della paziente diverso dal mero dispiacere per quanto subito dalla Fascia, visto che ogni lesione subita da uno stretto parente fa sorgere ansia e preoccupazione.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 7 di 9 Orbene, la responsabilità medica ha cagionato un'invalidità permanente qualificata nel 25%, che questa Corte non ritiene talmente grave da far scaturire un pregiudizio morale degno di risarcimento in capo ai congiunti.
Tale decisione si giustifica anche in virtù dell'assenza di riscontro probatorio fornito dagli appellanti, che non producevano richieste istruttorie in primo grado, non depositando neanche memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c.
I Circelli si limitavano nell'atto di citazione innanzi al Tribunale a riportare le parole del CTP, che affermava come vi fosse l'innegabile necessità “di alcune sedute di psico-terapia individuale e familiare, per consolidare un regolare processo di metabolizzazione degli eventi che l'hanno indirettamente resa protagonista”.
Posto che non è chiaro a chi faccia riferimento il consulente di parte, non può ritenersi risarcibile la necessità di svolgere alcune sessioni di psico-terapia, non assurgendo ad un livello apprezzabile di danno.
Gli appellanti non hanno né provato né allegato in che modo sarebbero cambiate le loro condizioni di vita a causa dell'invalidità della Fascia, non specificando le concrete ripercussioni sulle loro abitudini;
avrebbero dovuto infatti provare le esigenze di cura e assistenza richieste dalla patologia della Fascia, oltre che delle attività lavorative e non che la moglie/madre non sarebbe più in grado di svolgere.
Allo stesso modo non provavano in cosa consistesse la loro sofferenza interiore, se non allegando un via generica di essere in stato di depressione, senza però produrre alcuna diagnosi medica, o quantomeno indicando in modo preciso le ripercussioni psichiche eziologicamente e direttamente ricollegabili alla patologia della Fascia;
lo stato depressivo potrebbe infatti anche essere preesistente alle problematiche iatrogene.
In sostanza non veniva in alcun modo descritto, se non in via del tutto generica e assertiva, il pregiudizio morale subito, senza neanche far riferimento alle conseguenze economiche, patrimoniali, relazionali e personali derivante da tale condizione.
Consegue il rigetto dell'appello.
8. sul regime delle spese del presente grado di giudizio
Alla soccombenza consegue l'onere del pagamento delle spese processuali, determinate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della causa ma con determinazione nei
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 8 di 9 minimi delle cause di valore indeterminato, visto il sostanziale abbandono del giudizio da parte degli appellanti – di fatto assenti dopo la proposizione dell'impugnazione – e il modesto impegno richiesto dai motivi proposti.
Ai sensi dell'art. 13 del T.U.S.G., in caso di rigetto dell'impugnazione è dovuto il pagamento del doppio del contributo unificato occorrente per l'iscrizione della causa a ruolo, non avendo neppure la parte provato la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio.
PQM
La Corte di Napoli, Nona sezione civile
definitivamente pronunciandosi sull'appello promosso da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza la decisione n. 1875\2016 del Tribunale di Benevento contro
[...]
– Controparte_1 Controparte_1
e di respinta ogni altra richiesta, deduzione ed
[...] Controparte_2 eccezione, così dispone:
1. Rigetta l'appello;
2. Prende atto della rinunzia della e del venir meno dell'appello Controparte_1 incidentale condizionato;
3. Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, determinate in €. 5.000,00 per ciascuna parte costituita;
4. dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2025
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del m.o.t. Dott. Giacomo Corrado.
Dott. Eugenio Forgillo,
Presidente estensore
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