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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/08/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4628/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 4628/2023, promossa da:
(c.f. ), (c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
e (c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Parte_3 C.F._3
Annunziata Diana ed elettivamente domiciliati presso la persona e lo studio della medesima, in San Cipriano d'Aversa (CE), via I° Vico F. Iannone, n. 4, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ATTORI - OPPONENTI contro
(c.f. n. , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore e, per essa, in qualità di mandataria, già (c.f. n. ; CP_2 CP_3 P.IVA_2
p.iva n. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3
Massimo Bertolani ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del medesimo, in Modena, via Giardini n. 466, scala G, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTA - OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione ex artt. 615, co. I e 617, co. I, c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da atto introduttivo. Per parte convenuta opposta: come da comparsa di costituzione e risposta.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Co
, nella loro qualità di soci de “ , dichiarata fallita in data
[...] Parte_4
5.3.2009, e, al contempo, fideiussori, sino alla concorrenza della somma di €. 150.000,00, delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti di - filiale di Reggio Emilia Centro, Controparte_5 proponevano opposizione preventiva all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso l'atto di precetto, notificato loro in data 8.07.2023 per l'importo di € 83.831,05, in forza del decreto ingiuntivo n. 132/2015 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 16.1.2015, su ricorso di non opposto e, quindi, Controparte_6 divenuto definitivo.
A fondamento della promossa opposizione, gli attori deducevano, in via pregiudiziale, la carenza di legittimazione ad agire della cessionaria, per non essere, a loro dire, Controparte_1 adeguatamente documentata l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione nonché, sul piano squisitamente formale, l'invalidità dell'atto di precetto opposto per omessa rituale notifica del titolo esecutivo ivi menzionato e, nel merito, la non debenza delle somme intimate in pagamento per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, unitamente alla nullità del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto per violazione dell'art. 2 della legge antitrust n. 287 del 1990 in ragione della sua conformità allo schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003 e censurato, nel 2005, dall' e dalla Banca CP_7
d'Italia. Stanti le suesposte premesse, gli opponenti concludevano, dunque, chiedendo, in via preliminare, la sospensione, anche immediata e inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del titolo ex adverso azionato e, in via principale, nel merito, l'invalidità dell'atto impugnato per tutti i motivi esposti, previo accertamento dell'assenza di un diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti;
Controparte_1 il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 2.11.2023, si costituiva, nell'intestato giudizio, a mezzo della sua mandataria contestando, in fatto e in Controparte_1 CP_2 diritto, gli assunti avversari in quanto palesemente privi di fondamento, oltre che inammissibili in considerazione del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo richiamato nell'atto di precetto, ferma restando, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva relativamente a qualsivoglia richiesta risarcitoria e/o restitutoria derivanti da condotte tenute dall'originaria titolare del credito ovvero da fatti o circostanze verificatesi in epoca antecedente alla cessione. In definitiva, dunque, parte convenuta insisteva per il rigetto della spiegata opposizione, con vittoria di spese e compensi difensivi.
1.3 – All'udienza dell'1.2.2024, il precedente Giudice rigettava l'istanza di sospensione formulata dagli opponenti e, al contempo, sollevava d'ufficio questione di incompetenza rinviando, per il prosieguo, all'udienza del 14.3.2024, previo contraddittorio sulla questione pregiudiziale rilevata d'ufficio. In seguito, con ordinanza del 16.3.2024, ritenuto assorbito ogni rilievo officioso in punto di incompetenza territoriale nella fattispecie in esame alla luce delle difese svolte da parte opposta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.1.2025, poi differita dallo scrivente Giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento, al 22.5.2025, ove, al termine della discussione, si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., coma novellato dal D.Lgs. n. 149/2022. pagina 2 di 5 2. L'opposizione è infondata.
2.1 – In primo luogo, occorre rammentare che il soggetto cessionario di un credito in quanto successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. del soggetto cedente, ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva e, quindi, l'effettività della cessione del credito (cfr. ex multis, Cass. n. 24798/2020); onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito (cfr. ex multis Tribunale Civitavecchia, sent. 29.06.2022; Tribunale di Bologna, sez. III, sent. 25.11.2022) che di legittimità (cfr. Cass. civ., ord. n. 5617/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 22268/2018), non può ritenersi assolto a mezzo della sola allegata pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della cessione di crediti in blocco. Va, infatti, ancora una volta, evidenziato come la funzione di detta pubblicazione sia unicamente quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione, al debitore ceduto, di cui all'art. 1264 c.c. ai fini, quindi, dell'efficacia dell'atto ma non sia di per sé prova della cessione medesima che deve essere sempre provata. Al riguardo, in giurisprudenza, si è, oramai, da tempo chiarito che la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo (e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni) e che va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., posto che, in tale ultima ipotesi, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, ben può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. Cass. civ., 20.07.2023, n. 21821; Cass. civ., 22.3.2024, n. 7866).
2.2 - Nella specie, ferma la pacifica esistenza dell'operazione di cessione, la documentazione versata in atti da parte convenuta, appare sufficiente – alla stregua dei principi poc'anzi illustrati - a ritenere provata la titolarità, in capo alla stessa, del credito azionato in sede esecutiva. Segnatamente, si richiamano: l'avviso di cessione pubblicata sulla G.U. n. 93 parte seconda del 8.9.2017 (doc. 3); l'elenco dei crediti ceduti (doc. 4), ove figura il numero (NDG 25683784) identificativo della posizione debitoria degli opponenti, richiamato dalla cedente, nella dichiarazione unilaterale rilasciata (doc. 7). Controparte_6
Relativamente alla dichiarazione di scienza del creditore cedente, si ritiene - in linea di continuità con l'indirizzo espresso in materia da Cass. civ., sez. III, 16.4.2021, n. 10200 – che, alla stessa, possa attribuirsi valenza indiziaria che, insieme ad altri elementi (quale, tra l'altro, il possesso del titolo esecutivo) è idonea a fondare un ragionamento presuntivo in ordine all'identificazione del credito ceduto. In questi termini, non può verosimilmente dubitarsi che il credito in oggetto non fosse ricompreso nella cessione conclusa da con la quale, pertanto, deve intendersi Controparte_6 Controparte_1 pienamente legittimata ad agire in questa sede.
2.3 – Relativamente alle restanti doglianze sollevate dagli opponenti, preme evidenziarsi come il titolo esecutivo azionato da parte creditrice convenuta sia un decreto ingiuntivo passato in giudicato, munito di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in data 9.4.2015 (doc. 1 opposta). Invero, la mancata opposizione a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con l'opposizione all'esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito (cfr. Cass., pagina 3 di 5 ord. n. 13949 del 20.5.2024). Diversamente, si violerebbe il principio del giudicato, la cui funzione è, per l'appunto, quella di accertare definitivamente l'esistenza e l'ammontare del credito oggetto della domanda monitoria. Difatti, come rammentato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, “debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12251 del 25.5.2007). Ciò per l'evidente ragione che, in sede di opposizione a precetto fondata su un titolo esecutivo giudiziale, non è ammissibile un controllo a ritroso sulla legittimità e sulla fondatezza del provvedimento stesso, al di fuori delle impugnazioni tipiche (si vedano, tra le tante, Cass. civ. n. 27159/2006; Cass. civ. n. 24752/2008; Cass. civ. n. 12664/2000; Cass. civ. n. 8331/2001; Cass. civ. n. 12911/2012; Cass. civ. n. 14636/2017; di recente, si veda Cass. civ. n. 3716/2020). Pertanto, considerato che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio, la violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 5.9.2008). In questi termini, dunque, devono ritenersi inammissibili – prima ancora che infondate - le contestazioni formulate, in questa sede, dagli opponenti con riguardo al diritto del creditore precettante di agire in via esecutiva nei loro confronti giacché correlate alla ritenuta nullità del contratto di fideiussione a monte della pretesa creditoria nonché alla presunta mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto in pagamento, costituenti, in realtà, il presupposto per l'emissione del provvedimento monitorio non impugnato.
2.4 – Analoghe riflessioni s'impongono anche con riguardo all'ulteriore motivo di opposizione afferente al dedotto vizio di notificazione del decreto ingiuntivo. Infatti, ancora una volta, il rimedio esperibile avrebbe dovuto essere l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte, “qualora la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo venga dedotta in sede di opposizione esecutiva ex artt. 615 e 617 c.p.c. – come nel caso de quo – tale opposizione va dichiarata inammissibile, non potendo neppure essere riqualificata come opposizione tardiva, stante la diversità dei presupposti delle due azioni.” Peraltro, in tema di onere probatorio, va oltremodo ribadito che – per come già statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n.14572 del 2007 – in caso di opposizione tardiva, oltre alla irregolarità della notificazione, l'opponente dovrà provare anche che, a causa di tale irregolarità, egli “non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e, pertanto, non sia stato posto in grado di proporre tempestivamente opposizione”. Nell'esaminata fattispecie, a prescindere dalle considerazioni che precedono, in ogni caso non potrebbe procedersi ad una riqualificazione dell'azione promossa in termini di opposizione tardiva ex art. 650 cpc, attesa la mancata allegazione e deduzione, da parte degli opponenti, di elementi idonei a dare prova del pregiudizio sofferto per effetto della contestata nullità/irregolarità della notificazione. Ad ogni buon conto, la documentazione versata in atti da parte creditrice attesta la ritualità delle notifiche compiute, tenuto conto, tra l'altro, dell'espresso ritiro presso l'Ufficio Postale, in data 27.1.2015, da parte del sig. della raccomandata speditagli e ivi giacente (doc. 1 – opposta). Parte_1 pagina 4 di 5 In definitiva, le considerazioni, sin qui, svolte valgono a giustificare il rigetto dell'opposizione.
3.
Al rigetto dell'opposizione consegue, in applicazione del criterio della soccombenza, la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, da liquidarsi, in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con esclusione del solo compenso spettante per la fase istruttoria in ragione della natura documentale della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione promosso da , e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti di ogni altra istanza, eccezione e domanda, disattesa o Controparte_1 assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 8.400,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Modena, 14 agosto 2025
Il Giudice
Giulia Lucchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 4628/2023, promossa da:
(c.f. ), (c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
e (c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Parte_3 C.F._3
Annunziata Diana ed elettivamente domiciliati presso la persona e lo studio della medesima, in San Cipriano d'Aversa (CE), via I° Vico F. Iannone, n. 4, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ATTORI - OPPONENTI contro
(c.f. n. , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore e, per essa, in qualità di mandataria, già (c.f. n. ; CP_2 CP_3 P.IVA_2
p.iva n. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3
Massimo Bertolani ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del medesimo, in Modena, via Giardini n. 466, scala G, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTA - OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione ex artt. 615, co. I e 617, co. I, c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da atto introduttivo. Per parte convenuta opposta: come da comparsa di costituzione e risposta.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Co
, nella loro qualità di soci de “ , dichiarata fallita in data
[...] Parte_4
5.3.2009, e, al contempo, fideiussori, sino alla concorrenza della somma di €. 150.000,00, delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti di - filiale di Reggio Emilia Centro, Controparte_5 proponevano opposizione preventiva all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso l'atto di precetto, notificato loro in data 8.07.2023 per l'importo di € 83.831,05, in forza del decreto ingiuntivo n. 132/2015 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 16.1.2015, su ricorso di non opposto e, quindi, Controparte_6 divenuto definitivo.
A fondamento della promossa opposizione, gli attori deducevano, in via pregiudiziale, la carenza di legittimazione ad agire della cessionaria, per non essere, a loro dire, Controparte_1 adeguatamente documentata l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione nonché, sul piano squisitamente formale, l'invalidità dell'atto di precetto opposto per omessa rituale notifica del titolo esecutivo ivi menzionato e, nel merito, la non debenza delle somme intimate in pagamento per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, unitamente alla nullità del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto per violazione dell'art. 2 della legge antitrust n. 287 del 1990 in ragione della sua conformità allo schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003 e censurato, nel 2005, dall' e dalla Banca CP_7
d'Italia. Stanti le suesposte premesse, gli opponenti concludevano, dunque, chiedendo, in via preliminare, la sospensione, anche immediata e inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del titolo ex adverso azionato e, in via principale, nel merito, l'invalidità dell'atto impugnato per tutti i motivi esposti, previo accertamento dell'assenza di un diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti;
Controparte_1 il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 2.11.2023, si costituiva, nell'intestato giudizio, a mezzo della sua mandataria contestando, in fatto e in Controparte_1 CP_2 diritto, gli assunti avversari in quanto palesemente privi di fondamento, oltre che inammissibili in considerazione del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo richiamato nell'atto di precetto, ferma restando, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva relativamente a qualsivoglia richiesta risarcitoria e/o restitutoria derivanti da condotte tenute dall'originaria titolare del credito ovvero da fatti o circostanze verificatesi in epoca antecedente alla cessione. In definitiva, dunque, parte convenuta insisteva per il rigetto della spiegata opposizione, con vittoria di spese e compensi difensivi.
1.3 – All'udienza dell'1.2.2024, il precedente Giudice rigettava l'istanza di sospensione formulata dagli opponenti e, al contempo, sollevava d'ufficio questione di incompetenza rinviando, per il prosieguo, all'udienza del 14.3.2024, previo contraddittorio sulla questione pregiudiziale rilevata d'ufficio. In seguito, con ordinanza del 16.3.2024, ritenuto assorbito ogni rilievo officioso in punto di incompetenza territoriale nella fattispecie in esame alla luce delle difese svolte da parte opposta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.1.2025, poi differita dallo scrivente Giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento, al 22.5.2025, ove, al termine della discussione, si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., coma novellato dal D.Lgs. n. 149/2022. pagina 2 di 5 2. L'opposizione è infondata.
2.1 – In primo luogo, occorre rammentare che il soggetto cessionario di un credito in quanto successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. del soggetto cedente, ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva e, quindi, l'effettività della cessione del credito (cfr. ex multis, Cass. n. 24798/2020); onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito (cfr. ex multis Tribunale Civitavecchia, sent. 29.06.2022; Tribunale di Bologna, sez. III, sent. 25.11.2022) che di legittimità (cfr. Cass. civ., ord. n. 5617/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 22268/2018), non può ritenersi assolto a mezzo della sola allegata pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della cessione di crediti in blocco. Va, infatti, ancora una volta, evidenziato come la funzione di detta pubblicazione sia unicamente quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione, al debitore ceduto, di cui all'art. 1264 c.c. ai fini, quindi, dell'efficacia dell'atto ma non sia di per sé prova della cessione medesima che deve essere sempre provata. Al riguardo, in giurisprudenza, si è, oramai, da tempo chiarito che la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo (e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni) e che va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., posto che, in tale ultima ipotesi, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, ben può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. Cass. civ., 20.07.2023, n. 21821; Cass. civ., 22.3.2024, n. 7866).
2.2 - Nella specie, ferma la pacifica esistenza dell'operazione di cessione, la documentazione versata in atti da parte convenuta, appare sufficiente – alla stregua dei principi poc'anzi illustrati - a ritenere provata la titolarità, in capo alla stessa, del credito azionato in sede esecutiva. Segnatamente, si richiamano: l'avviso di cessione pubblicata sulla G.U. n. 93 parte seconda del 8.9.2017 (doc. 3); l'elenco dei crediti ceduti (doc. 4), ove figura il numero (NDG 25683784) identificativo della posizione debitoria degli opponenti, richiamato dalla cedente, nella dichiarazione unilaterale rilasciata (doc. 7). Controparte_6
Relativamente alla dichiarazione di scienza del creditore cedente, si ritiene - in linea di continuità con l'indirizzo espresso in materia da Cass. civ., sez. III, 16.4.2021, n. 10200 – che, alla stessa, possa attribuirsi valenza indiziaria che, insieme ad altri elementi (quale, tra l'altro, il possesso del titolo esecutivo) è idonea a fondare un ragionamento presuntivo in ordine all'identificazione del credito ceduto. In questi termini, non può verosimilmente dubitarsi che il credito in oggetto non fosse ricompreso nella cessione conclusa da con la quale, pertanto, deve intendersi Controparte_6 Controparte_1 pienamente legittimata ad agire in questa sede.
2.3 – Relativamente alle restanti doglianze sollevate dagli opponenti, preme evidenziarsi come il titolo esecutivo azionato da parte creditrice convenuta sia un decreto ingiuntivo passato in giudicato, munito di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in data 9.4.2015 (doc. 1 opposta). Invero, la mancata opposizione a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con l'opposizione all'esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito (cfr. Cass., pagina 3 di 5 ord. n. 13949 del 20.5.2024). Diversamente, si violerebbe il principio del giudicato, la cui funzione è, per l'appunto, quella di accertare definitivamente l'esistenza e l'ammontare del credito oggetto della domanda monitoria. Difatti, come rammentato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, “debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12251 del 25.5.2007). Ciò per l'evidente ragione che, in sede di opposizione a precetto fondata su un titolo esecutivo giudiziale, non è ammissibile un controllo a ritroso sulla legittimità e sulla fondatezza del provvedimento stesso, al di fuori delle impugnazioni tipiche (si vedano, tra le tante, Cass. civ. n. 27159/2006; Cass. civ. n. 24752/2008; Cass. civ. n. 12664/2000; Cass. civ. n. 8331/2001; Cass. civ. n. 12911/2012; Cass. civ. n. 14636/2017; di recente, si veda Cass. civ. n. 3716/2020). Pertanto, considerato che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio, la violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 5.9.2008). In questi termini, dunque, devono ritenersi inammissibili – prima ancora che infondate - le contestazioni formulate, in questa sede, dagli opponenti con riguardo al diritto del creditore precettante di agire in via esecutiva nei loro confronti giacché correlate alla ritenuta nullità del contratto di fideiussione a monte della pretesa creditoria nonché alla presunta mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto in pagamento, costituenti, in realtà, il presupposto per l'emissione del provvedimento monitorio non impugnato.
2.4 – Analoghe riflessioni s'impongono anche con riguardo all'ulteriore motivo di opposizione afferente al dedotto vizio di notificazione del decreto ingiuntivo. Infatti, ancora una volta, il rimedio esperibile avrebbe dovuto essere l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte, “qualora la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo venga dedotta in sede di opposizione esecutiva ex artt. 615 e 617 c.p.c. – come nel caso de quo – tale opposizione va dichiarata inammissibile, non potendo neppure essere riqualificata come opposizione tardiva, stante la diversità dei presupposti delle due azioni.” Peraltro, in tema di onere probatorio, va oltremodo ribadito che – per come già statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n.14572 del 2007 – in caso di opposizione tardiva, oltre alla irregolarità della notificazione, l'opponente dovrà provare anche che, a causa di tale irregolarità, egli “non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e, pertanto, non sia stato posto in grado di proporre tempestivamente opposizione”. Nell'esaminata fattispecie, a prescindere dalle considerazioni che precedono, in ogni caso non potrebbe procedersi ad una riqualificazione dell'azione promossa in termini di opposizione tardiva ex art. 650 cpc, attesa la mancata allegazione e deduzione, da parte degli opponenti, di elementi idonei a dare prova del pregiudizio sofferto per effetto della contestata nullità/irregolarità della notificazione. Ad ogni buon conto, la documentazione versata in atti da parte creditrice attesta la ritualità delle notifiche compiute, tenuto conto, tra l'altro, dell'espresso ritiro presso l'Ufficio Postale, in data 27.1.2015, da parte del sig. della raccomandata speditagli e ivi giacente (doc. 1 – opposta). Parte_1 pagina 4 di 5 In definitiva, le considerazioni, sin qui, svolte valgono a giustificare il rigetto dell'opposizione.
3.
Al rigetto dell'opposizione consegue, in applicazione del criterio della soccombenza, la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, da liquidarsi, in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con esclusione del solo compenso spettante per la fase istruttoria in ragione della natura documentale della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione promosso da , e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti di ogni altra istanza, eccezione e domanda, disattesa o Controparte_1 assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 8.400,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Modena, 14 agosto 2025
Il Giudice
Giulia Lucchi
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