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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/02/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8677/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8677/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Moro Chiara che lo rappresenta e difende in virtù Parte_1 di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Cavallo Manuel che lo rappresenta e difende in CP_1 virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in GIAVENO il 24/03/1985.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GIAVENO (atto n. 8 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985).
Dal matrimonio è nata una figlia: , maggiorenne, non indipendente economicamente. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 13.5.2022, con autorizzazione della Procura della
Repubblica di Torino del 23.5.2022.
Con ricorso depositato il 02/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento
Spese di lite come da accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIAVENO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che vivranno separati, con dovere di prestarsi reciproco rispetto.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la figlia è maggiorenne e non economicamente Per_1 sufficiente, e continuerà a vivere con la madre presso l'abitazione da quest'ultima sita in Giaveno (TO), Via San Francesco D'Assisi n. 90.
DISPONE che le parti partecipino, ciascuna nella misura del 50%, alle spese straordinarie relative alla figlia che si dovessero rendere necessarie, sempre previa comunicazione ed approvazione reciproca, salvo urgenze e necessità indifferibili.
DÀ ATTO che le parti dichiarano, allo stato, di non avere reciproche pretese economiche e di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, per cui dichiarano di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro, a titolo di mantenimento;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di concedersi il reciproco assenso al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il sig. sopporterà in proprio l'onere CP_1 dell'assistenza dell'Avv. Manuel Cavallo, mentre la sig.ra è stata ammessa al Parte_1 Patrocinio a Spese dello Stato con provvedimento di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 26/02/2024 (Istanza prot. N. 933/2024).
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
31/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8677/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Moro Chiara che lo rappresenta e difende in virtù Parte_1 di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Cavallo Manuel che lo rappresenta e difende in CP_1 virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in GIAVENO il 24/03/1985.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GIAVENO (atto n. 8 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985).
Dal matrimonio è nata una figlia: , maggiorenne, non indipendente economicamente. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 13.5.2022, con autorizzazione della Procura della
Repubblica di Torino del 23.5.2022.
Con ricorso depositato il 02/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento
Spese di lite come da accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIAVENO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che vivranno separati, con dovere di prestarsi reciproco rispetto.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la figlia è maggiorenne e non economicamente Per_1 sufficiente, e continuerà a vivere con la madre presso l'abitazione da quest'ultima sita in Giaveno (TO), Via San Francesco D'Assisi n. 90.
DISPONE che le parti partecipino, ciascuna nella misura del 50%, alle spese straordinarie relative alla figlia che si dovessero rendere necessarie, sempre previa comunicazione ed approvazione reciproca, salvo urgenze e necessità indifferibili.
DÀ ATTO che le parti dichiarano, allo stato, di non avere reciproche pretese economiche e di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, per cui dichiarano di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro, a titolo di mantenimento;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di concedersi il reciproco assenso al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il sig. sopporterà in proprio l'onere CP_1 dell'assistenza dell'Avv. Manuel Cavallo, mentre la sig.ra è stata ammessa al Parte_1 Patrocinio a Spese dello Stato con provvedimento di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 26/02/2024 (Istanza prot. N. 933/2024).
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
31/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.