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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 18/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati dott. M. Teresa Spanu Presidente rel.
Dott. Donatella Aru Consigliere
Dott. Grazia Maria Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 104 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Savina Perra, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto d'appello,
appellante
contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Quartu Controparte_1 C.F._2
Sant'Elena, presso lo studio dell'avv. Riccardo Mallus, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione di primo grado,
appellata
e contro
(C.F.: ), Controparte_2 C.F._3 (C.F.: ), Parte_2 C.F._4
(C.F.: , Parte_3 C.F._5
(C.F.: ), Parte_4 C.F._6
(C.F.: , Parte_5 C.F._7
(C.F.: , Parte_6 C.F._8
(C.F.: , Parte_7 C.F._9
(C.F.: , Parte_8 C.F._10
(C.F.: , Parte_9 C.F._11
(C.F.: ), Controparte_3 C.F._12
appellati - contumaci
Oggetto: spese processuali
All'udienza del 14 marzo 2025 la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2487/2023 il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda proposta da CP
nei confronti di , , ,
[...] CP_4 Controparte_2 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, per ottenere il
[...] Parte_8 Parte_9 Controparte_3
riconoscimento dell'intervenuta usucapione a proprio favore relativamente all'immobile sito nel
Comune di Burcei, in via Marconi n. 14, p.t., distinto in catasto al f. 25, mapp. 1039; le spese processuali erano poste a carico dell'attrice.
Rimasti contumaci , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, si costituivano e , i quali contestavano Controparte_3 CP_4 Controparte_2
i presupposti del possesso utile all'usucapione, avendo in epoca precedente Controparte_1
partecipato alla causa di divisione ereditaria relativa ad un compendio immobiliare nel quale era ricompreso anche il bene preteso in usucapione così ammettendo di essere comproprietaria del bene. Il tribunale, ritenuta pacifica la qualità di comproprietaria dell'immobile in capo a CP
, escludeva che l'attrice avesse provato e, prima ancora, avesse allegato circostanze
[...]
idonee a dimostrare di aver esercitato il possesso del bene in via esclusiva rispetto agli altri comproprietari, a ciò non bastando l'asserito utilizzo del bene quale propria dimora né l'eventuale mancato uso da parte degli altri comproprietari, essendo invece necessario il compimento di attività incompatibili con il possesso altrui.
Le spese processuali erano poste a carico dell'attrice, secondo soccombenza e liquidate “tenendo
conto del valore della causa e della non particolare complessità delle sottese questioni in fatto e
in diritto”. Non era accolta la domanda della di risarcimento dei danni per responsabilità CP_4
aggravata, sul presupposto che dagli atti di causa non emergessero elementi sufficienti per ravvisare la male fede o la colpa grave.
Ha proposto appello , deducendo: (i) la violazione e/o erronea applicazione CP_4
dell'art. 96 c.p.c. laddove il tribunale non accordava il risarcimento del danno alla parte vittoriosa nonostante avesse agito in usucapione pur sapendo di non aver esercitato Controparte_1
il possesso esclusivo sul bene nemmeno quale comproprietaria - qualità esclusa nella causa di divisione ereditaria già celebratasi tra le parti, avendo la medesima ceduto la propria quota pro
indiviso al fratello (coniuge dell'appellante) - e neppure accettato la proposta CP_5
conciliativa formulata dal giudice ex art. 185 bis c.p.c.; (ii) la violazione dei parametri stabiliti dal
D.M. n. 44/2014 nella parte in cui le spese erano liquidate in misura inferiore al valore medio dello scaglione indeterminabile complessità bassa e, comunque, senza tener conto della rendita catastale dell'immobile, allegata alla dichiarazione di successione prodotta in giudizio.
Si è costituita , resistendo all'appello e chiedendo la conferma della sentenza Controparte_1
di primo grado. In sede di precisazione delle conclusioni ha domandato la condanna dell'appellante al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
, , , , Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, regolarmente citati, non si sono costituiti restando contumaci. Controparte_3 Il primo motivo è infondato.
La condotta sanzionata dall'art. 96 c.p.c. è espressione di un abuso dello strumento processuale da parte del soggetto che agisce o resiste in giudizio pur essendo consapevole, o dovendo esserlo,
dell'infondatezza della propria tesi.
Nella specie, la decisione di prime cure si fonda sull'onere della prova gravante su colui che intende ottenere l'acquisto della proprietà per possesso ultraventennale, nella specie fallito poiché l'attrice, pur abitando da lungo tempo nell'immobile in questione, non dimostrava l'esclusività della situazione di fatto vantata rispetto agli altri comproprietari.
In particolare, osservava il tribunale che l'attrice aveva partecipato ad un precedente giudizio di divisione ereditaria in qualità di comproprietaria del medesimo bene sicché, per ottenere l'usucapione, avrebbe dovuto provare il possesso ad excludendum nei confronti dei coeredi.
Di contro, concludeva il primo giudice, la prova orale dedotta avevano ad oggetto circostanze irrilevanti, non essendo sufficiente che alcune attività fossero state esercitate solo da uno dei coeredi e che gli altri si fossero astenuti da analogo uso, occorrendo invece la prova di aver svolto un'attività incompatibile con il possesso altrui.
In questi termini, non è fonte di responsabilità aggravata la proposizione della domanda di usucapione nel 2021 dopo che con sentenza definitiva del 2017 (preceduta da sentenza non definitiva del 2014) era stata respinta la domanda di divisione ereditaria proposta nel 2000, tanto più che in quel giudizio a non era stata riconosciuta la qualità di coerede Controparte_1
per aver ella ceduto la propria quota al fratello (coniuge di ) Persona_1 Parte_1
fin dal 1975.
Invero, non è ravvisabile un intendimento abusivo, e quindi contrario al principio del giusto processo, e neppure una difesa contraddittoria, nell'aver preteso di esercitare il diritto di proprietà sul bene in qualità di coerede e, a fronte del rigetto di tale domanda, nell'aver fatto valere un possesso esclusivo ultraventennale. Inoltre, la mancata adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice ex art. 185 bis c.p.c. può comportare la condanna alla rifusione alla controparte delle spese successivamente maturate e non, automaticamente, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Il tribunale liquidava le spese processuali in euro 4.000,00 per compensi in favore di ciascuna parte convenuta, richiamando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e considerando di non particolare complessità le sottese questioni in fatto e diritto, la cui decisione non aveva richiesto l'espletamento delle prove orali dedotte.
L'importo liquidato dal giudicante è di poco superiore al valore minimo delle quattro fasi per lo scaglione indeterminabile-complessità bassa, indicato dalla stessa nella nota spese CP_4
depositata unitamente alla comparsa conclusionale.
La liquidazione operata dal primo giudice è senz'altro condivisibile, avuto riguardo alla semplicità
delle questioni trattate secondo principi consolidati di diritto e all'assenza di un'attività istruttoria su prove costituende.
E' corretta anche l'individuazione dello scaglione indeterminabile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15 c.p.c., non risultando dagli atti la rendita catastale.
Infatti, il valore di 334,66 indicato dall'appellante corrisponde a quello della rendita dell'immobile denunciato dalla nella successione del coniuge , valore che non CP_4 Persona_1
equivale alla nozione di rendita catastale bensì a quel valore ulteriormente calcolato sulla rendita catastale secondo i parametri stabiliti dalla normativa fiscale in materia di imposta di successione.
L'appello deve pertanto essere respinto, condannando l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, liquidate al valore minimo dello scaglione indeterminabile-
complessità bassa, avuto riguardo all'oggetto dell'impugnazione, che non ha comportato la soluzione di particolari questioni giuridiche.
Deve altresì essere respinta la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata formulata dall'appellata nella precisazione delle conclusioni, in quanto fondata su elementi estranei alla nozione di abuso processuale contemplata dall' art. 96 c.p.c.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2487/2023 del Parte_1
Tribunale di Cagliari;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellata;
3) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, che liquida in euro 3.473,00 per compensi del presente grado, oltre quanto dovuto per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Cagliari, 14-03-2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Teresa Spanu