Decreto presidenziale 23 giugno 2021
Sentenza 30 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 30/05/2022, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2022
N. 00882/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01181/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1181 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di UG, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Maria Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di: -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso principale:
- della nota del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di UG prot.-OMISSIS- del 09/07/2018, recante in oggetto «istanza-diffida avente ad oggetto “segnalazione ex art. 27 DPR n. 380/01” del 19/06/2017 – determinazioni definitive»;
- della nota del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di UG prot. -OMISSIS-, recante anch'essa in oggetto «istanza-diffida avente ad oggetto “segnalazione ex art. 27 DPR n. 380/01” del 19/06/2017 – determinazioni definitive»;
- di tutti i relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali;
con accertamento dell'obbligo del competente Ufficio del Comune di UG di procedere alla rilevazione (nella loro esistenza e consistenza materiale) e sanzione di tutte le opere abusive presenti nell'edificio oggetto di divisione tra i controinteressati, ove del caso, e per quanto eventualmente necessario, anche previo accertamento della inesistenza, nullità, inefficacia e/o del doveroso annullamento d'ufficio dei corrispondenti titoli abilitativi;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 27/9/2021:
- per l'accertamento e la declaratoria di illegittimità ex artt. 31 e 117 c.p.a. del silenzio inadempimento serbato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di UG sull'atto di invito-diffida presentato dal ricorrente in data 16/07/2021, recante in oggetto “Seguito segnalazione ex art. 27 DPR n. 327/2001”, con ogni conseguente statuizione al riguardo, ivi compresa la nomina di un Commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inottemperanza.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di UG;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. T. Millefiori, per la parte ricorrente, e avv. A. M. Durante, per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) il ricorrente espone di essere proprietario, in virtù di atto di donazione e divisione in data 11.10.2013 (doc. 1 documentazione ricorrente del 20 maggio 2021), di aree libere in località “-OMISSIS-” di UG (LE), contigue ad un preesistente fabbricato già appartenente ai propri genitori ed assegnato, con il medesimo atto, in quote frazionate e poi divise ex SCIA prot. -OMISSIS-del 19.09.2013, ai propri fratelli -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, notificatari del gravame in esame, in qualità di controinteressati;
- b) nell’atto notarile (v. pag. 7 cit. doc. 1) si legge, nelle “ disposizioni comuni alle donazioni ed alla divisione ”, che le parti, compreso il ricorrente -OMISSIS-, dichiarano che “ il fabbricato in UG alla località “-OMISSIS-” è stato realizzato senza alcuna licenza o concessione edilizia e che per tale abusivismo è stata rilasciata dal Comune di UG la Concessione Edilizia in Sanatoria -OMISSIS- del 27 novembre 2002; e che per “opere di frazionamento in n. 3 unità immobiliari” è stata presentata al Comune di UG la Segnalazione Certificata di Inizio Attività Edilizia prot. -OMISSIS-del 19 settembre 2013; che successivamente e fino ad oggi non sono state realizzate altre opere tali da richiedere concessione edilizia o permessi per costruire anche in sanatoria ai sensi di legge” ;
- c) successivamente il ricorrente segnalava al Comune di UG la presunta abusività del suddetto fabbricato e, conseguentemente, dei successivi titoli edilizi rilasciati per ulteriori opere realizzate;
- d) il Comune, con atto prot.-OMISSIS- del 9 luglio 2018, oggetto del ricorso principale (v. doc. 2 ricorso), riteneva di non dover provvedere in considerazione del fatto “… che i titoli edilizi oggetto di contestazione ai fini del riconoscimento dell’abusività dei manufatti sono risalenti nel tempo (agli atti risulta: che il lotto in discussione, dell’estensione di 810 mq, è indicato come edificato per 400 mc e 100 mq nel P.P. approvato con DGR 4673/1980 – isolato -OMISSIS-; che il fabbricato nella sua attuale sostanziale consistenza –salvo un vano cantina oggetto di autonomo procedimento sanzionatorio prot. -OMISSIS-- è riportato negli elaborati della concessione edilizia -OMISSIS- “per la sostituzione di alcuni solai cadenti e la costruzione di balcone”; che in data 27/11/2002 è stato rilasciato P.d.C. in sanatoria -OMISSIS- ex lege 47/1985; che in data 19/09/2013 è stata presentata SCIA per il frazionamento del fabbricato in n. 3 unità immobiliari, assunta al prot. -OMISSIS-; che in data 24/06/2015 è stato rilasciato P.d.C. -OMISSIS-; che in data 26/06/2015 è stato rilasciato P.d.C. -OMISSIS-) e che non sussiste, notoriamente, obbligo della P.A. di provvedere sull’istanza volta ad ottenere l’annullamento in via di autotutela di un provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile, poiché il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d’ufficio, e non su istanza di parte (cfr., tra le tante, TAR Lecce 10/03/2015, n. 833) …”;
- e) vi replicava il ricorrente con nota 10 luglio 2018 (doc. 4 ricorso) nella quale si rappresentava, sostanzialmente, che le sanatorie concesse riguardavano solo minime parti dell’opera, la quale, per la sua gran parte, era ab origine abusiva e, quindi, l’istante, lungi dal chiedere alla P.A. l’esercizio dell’autotutela, sollecitava la vigilanza dell’Ente civico ai fini della repressione dei denunciati abusi, abusi che, esaurendo, per asservimento di fatto, la volumetria dei terreni assegnati al ricorrente con la divisione, rendevano questi ultimi inedificabili;
- f) il Comune replicava con ulteriore nota prot. -OMISSIS- del 09.08.2018 (doc. 3 ricorso), anch’essa oggetto dell’impugnativa di cui al ricorso principale, nella quale si confermavano le ragioni già espresse nella precedente nota-OMISSIS- del 9 luglio 2018 e si aggiungeva che l’Ente aveva “ anche provveduto all’estrazione dell’accatastamento originario datato 30/06/1983, nonché all’acquisizione dell’IGM del 30/07/1972 (la più risalente disponibile), dalla quale risulta che il fabbricato esisteva nella consistenza riportata nelle varie pratiche edilizie”;
- g) col gravame principale il ricorrente deduce che l’attività di repressione degli abusi edilizi non trova limiti temporali e che, anche volendo qualificare l’attività omessa dal Comune in termini di autotutela, quest’ultima, versandosi in materia edilizia, è vincolata e doverosa;
- h) con motivi aggiunti notificati il 27 settembre 2021, depositati in pari data, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l’obbligo di provvedere del Comune di UG a fronte della sua richiesta, del 16 luglio 2021, al Comune di esercitare il potere repressivo degli ulteriori abusi edilizi commessi dai fratelli, segnalati in quella stessa missiva e, segnatamente, relativi alla realizzazione, su area vincolata, di un porticato con volumetria superiore (per mc 148,50- mq. 45 in eccesso) a quella autorizzata con permesso di costruire -OMISSIS- (a suo tempo ottenuto dal fratello ZO -OMISSIS-, il quale ha poi presentato S.C.I.A. in data 2 maggio 2018) e di una copertura in legno e cannizzi con superficie (21 mq) superiore a quella autorizzata (mq. 12) nel permesso di costruire -OMISSIS- (a suo tempo ottenuto dal fratello -OMISSIS-, il quale avrebbe parimenti presentato la corrispondente S.C.I.A.);
- i) a sostegno tanto del gravame principale che dei motivi aggiunti il ricorrente ha allegato il proprio interesse a salvaguardare la volumetria delle particelle, non edificate, di sua proprietà;
- j) si è costituito in giudizio il Comune di UG;
- k) all’udienza pubblica del 28 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
2) Rilevato che:
- a) l’azione proposta col gravame principale, configurata dalla parte ricorrente come azione di annullamento avverso determinazioni comunali negative del provvedere, è da considerare inammissibile come domanda impugnatoria, atteso che le comunicazioni comunali impugnate non hanno, all’evidenza, carattere provvedimentale (perché non costituiscono, modificano o estinguono rapporti giuridici);
- b) riqualificata la domanda proposta col gravame principale come azione avverso il silenzio della P.A., la stessa risulta parimenti inammissibile, in quanto volta ad ottenere l’esercizio di un potere di autotutela, che “ anche in materia edilizia, costituisce esercizio di potere discrezionale, rispetto al quale non può riconoscersi alcun obbligo di provvedere secondo univoco orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le tante Cons. Stato, Sez. V, 7 novembre 2016, n. 4642, Sez. IV 26 agosto 2014 n. 4309 e 24 settembre 2013, n. 4714, Sez. VI 9 luglio 2013, n. 3634)” (C.d.S., 28 marzo 2018, n. 1945) ” (T.A.R. Lecce, 15 ottobre 2019, n. 1589);
- c) nel caso di specie, quindi, non vi è l’obbligo del Comune di procedere all’autotutela, a fronte, peraltro, della documentazione di causa dalla quale risulta che i) nella pratica di sanatoria -OMISSIS-, lo stato di fatto dell’immobile, al momento della domanda del 1986, era stato integralmente rappresentato e il tecnico dell’istante aveva segnalato che il fabbricato era stato edificato nel 1967 (v. ultima pagina doc. 4 ricorrente del 20 maggio 2021), ii) nella concessione -OMISSIS- vi è la medesima rappresentazione dello stato dei luoghi (doc. 5 ricorrente del 20 maggio 2021), iii) nella nota comunale n. -OMISSIS- si attesta che l’immobile è stato indicato nel P.P. approvato con DGR 4673/1980;
- d) anche l’azione avverso il silenzio proposta dal ricorrente con i motivi aggiunti, in relazione alle ulteriori difformità realizzate dai fratelli rispetto a quanto autorizzato con i successivi permessi di costruire dagli stessi ottenuti nel 2015, è inammissibile in quanto, alla luce dell’interesse palesato dal ricorrente, l’asserito abuso altrui non può, di per sé, erodere la volumetria del suolo del ricorrente.
3) Ritenuto quindi che:
- a) il ricorso principale e i motivi aggiunti vadano dichiarati inammissibili;
- b) le spese di lite possano essere compensate nei confronti del Comune, considerata la peculiarità del caso esaminato;
- c) nulla vada disposto sulle spese di lite nei confronti dei controinteressati, in quanto non costituitisi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara entrambi inammissibili.
Spese di lite compensate nei confronti del Comune di UG e nulla spese nei confronti dei controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e i soggetti comunque citati nel presente provvedimento.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.