Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/05/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5834/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Simona Iavazzo giudice rel. dott.ssa Maria Elena De Tura giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5834 / 2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 08.01.2025 a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti
TRA
cf: , elett.te dom.ta alla Parte_1 C.F._1
P.ZZA MARENA, N.28 BITONTO presso lo studio dell'Avv. VINCENZO
MATERA, c.f.: dal quale è rappresentata e difesa in C.F._2
virtù di procura in atti
- RICORRENTE
E
, c.f.: , elett.te dom.to al VIA CP_1 C.F._3
GRECIA, N.38, FOGGIA, presso lo studio dell'Avv. SILVANA
SINIGAGLIA, c.f.: , dalla quale è rappresentato e C.F._4
difeso in virtù di procura in atti
- RESISTENTE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
Il PM ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n.69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co 2 n.4 c.p.c. e 118 disp.tt. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 07/12/2023 , chiedendo Parte_1
la separazione con addebito della stessa al marito, ha esposto: di aver contratto matrimonio in Foggia in data 26/08/2009 con e che CP_2
da tale unione sono nati due figli: (n.to a Foggia il 14/11/2015) Persona_1
e (n.ta a Foggia il 08/11/2017); che la convivenza in un primo Persona_2
CP_ momento è stata serena, mentre, asseritamente, negli ultimi anni il avrebbe dedicato meno tempo alla famiglia e ai figli, a causa anche del suo lavoro;
che i contatti del marito con i figli e la moglie, negli ultimi tempi, sarebbero diventati sempre più rari, mentre fino al 2020 erano più frequenti;
CP_ che negli ultimi tempi, asseritamente, il sarebbe stato “restio ad indicare alla moglie con esattezza dove si trovasse né tampoco quale fosse con precisione la sua residenza o in quale città si trovasse ed a quale indirizzo”;
CP_ che i figli sono accuditi da lei e dai nonni materni, mentre i familiari del , asseritamente, sarebbero stati poco presenti nella vita dei bambini;
che, secondo la ricostruzione della ricorrente, a gennaio 2023 avrebbe “scoperto del tutto casualmente in un mobile contenuto in un ripostiglio della casa
CP_ coniugale, una serie di documenti e carteggio del Sig. ”, riguardanti
“biglietti di viaggio e noleggi auto”, in periodi, che, sempre secondo la tesi CP_ della ricorrente, il avrebbe dovuto essere presso la casa coniugale;
che si
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sarebbe insospettita del marito, quando tra gli anzidetti documenti avrebbe scoperto una ricevuta di un noleggio auto dal “29 aprile al 7 maggio con percorrenza di circa 1267 km”; che, secondo la propria tesi, da tali documenti
CP_ avrebbe ricavato una relazione extraconiugale del , a lei celata da quest'ultimo; che, secondo la propria ricostruzione, la ricorrente avrebbe
CP_ trovato in un hard-disk delle “fotografie e video amatoriali del ”, che confermerebbero la relazione extraconiugale, la quale sarebbe stata la causa
CP_ della dissoluzione del matrimonio;
che avrebbe trovato delle foto del con la nuova compagna, mentre erano in “vacanza-crociera alle Seychelles nel
CP_ periodo 2021”; che vi sarebbero stati dei litigi con il e quest'ultimo, asseritamente, avrebbe usato “violenza psichica” nei suoi confronti oltre ad avere un atteggiamento “aggressivo e minaccioso”, arrivando, il 07/04/2023,
a minacciarla “brandendo un martello di poi scagliandolo sul telefono cellulare della stessa al fine di distruggere le prove del suo tradimento – foto
e video compromettenti – riversate sul predetto apparecchio”; che, sempre CP_ secondo la tesi della ricorrente, il avrebbe “confessato di aver avuto altre CP_ storie con altre donne in passato, in costanza di matrimonio”; che il lavora alle dipendenze presso la società petrolifera Saipem dal 2018, quando ha aderito “al programma lavorativo con distacco all'estero, segnatamente in
Qatar, Emirati Arabi e Arabia Saudita”, godendo, secondo la tesi della ricorrente, di uno stipendio di € 7.000,00 al mese e di 16gg di ferire ogni 91 giorni di lavoro, oltre alla “Public Holiday”, “ossia accumulo di giorni di riposo ammontanti normalmente a circa 1 mese all'anno”; che, asseritamente, tale stipendio sarebbe stato celato alla moglie e “dirottato su un conto straniero (Emirati Arabi), segnatamente presso la Banca HSBC”; che, asseritamente, avrebbe insistito con il marito, affinché lo stesso si trasferisse in Italia a lavorare, “nell'auspicio di poter recuperare in qualche modo il rapporto familiare”; che i tentativi di proporre una separazione consensuale sono venuti meno a causa delle asserite continue modifiche e pretese agli
CP_ CP_ accordi di separazione volute dal;
che il ha versato solo € 2.300,00
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rispetto agli accordi intercorsi tra i coniugi, antecedentemente all'instaurazione del presente procedimento;
che lei ha la maturità classica e ha completato il periodo di prova lavorativo presso “un'azienda nel settore commercio-terziario”, “con trasferte fuori città, attesa la difficoltà di trovare CP_ un lavoro adeguato in Foggia”; che, secondo la propria tesi, il mostrerebbe profili di inidoneità educativa, “attesa la personalità di dubbia CP_ levatura e delle consuetudini di vita manifestate dal ”, come esposto nel ricorso;
che lei è comproprietaria dell'immobile adibito a casa coniugale e di un'autovettura; che, secondo la propria tesi, in conseguenze delle condotte CP_ tenute dal , contrarie ai doveri coniugali, avrebbe subito un danno, per la cui quantificazione si riporta al Tribunale, “salvo separata azione anche per i danni, di tipo dinamico-relazionale (esistenziale e biologico), patrimoniali e non, patiti e patiendi”.
Pertanto, la ricorrente, oltre alla separazione con addebito della stessa al marito, ha chiesto: 1) l'affidamento esclusivo dei figli, con collocamento
CP_ presso di sé, disponendo “l'eventuale” diritto di visita del;
2) un assegno di mantenimento in suo favore e in favore dei figli per complessivi € 3.500,00 mensili (€ 1.500,00 per ciascun figlio e € 500 per sé), o “in subordine” per complessivi € 2.300,00 mensili (€ 1.000,00 per ciascun figlio e € 300,00 per sé) a partire dal mese di dicembre 2023, sempre oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) “disporre il versamento delle somme arretrate non versate CP_ dal per i mesi di ottobre e novembre 2023” per complessivi € 7.000,00;
4) “disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Foggia alla Via F. La
Guardia, n.58, con ogni relativo arredo e pertinenza, in favore della
CP_ ricorrente, affidataria dei figli, con obbligo per il di provvedere al pagamento della rata mensile del mutuo, oltre Imu e Tari, sino alla eventuale futura vendita della stessa il cui ricavato andrà diviso tra i coniugi in parti uguali”; 5) “condannare il sig. al pagamento di una somma a CP_1
titolo di risarcimento del danno cagionato alla Sig.ra salvo Parte_1
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migliore determinazione giudiziale e/o separata azione giudiziaria”; 6) condanna la controparte alle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06/02/2024,
, opponendosi all'addebito della separazione, ha dedotto: che, CP_1
secondo la propria tesi, il rapporto matrimoniale sarebbe staro caratterizzato
“dall'indole impositiva” della la quale non avrebbe inteso trovare Pt_1
occupazione lavorativa né avrebbe seguito il marito nei luoghi ove lo stesso avrebbe trovato lavoro;
che, asseritamente, la non lo avrebbe seguito Pt_1
a causa della sua “eccessiva insicurezza”; che la moglie, asseritamente, non avrebbe “mai reciso il cordone ombelicale con la famiglia di origine, onnipresente nella vita di coppia”; che, secondo la propria tesi, “la mancanza di sostegno e comprensione da parte della avrebbe logorato nel Pt_1 tempo il rapporto matrimoniale, “che si era ridotto ad un semplice stato di formale unione non avendo le parti da anni alcuna intimità”; che, secondo il CP_
, la causa della fine del matrimonio sarebbe stata “la mancanza di condivisione nei progetti lavorativi e di vita e la ostinazione della ricorrente nel non affiancare il marito economicamente”; che effettivamente un allontanamento sentimentale dalla si è avuto, a causa, secondo il Pt_1
CP_
, “delle continue lamentele e litigi”; che, secondo la sua tesi, la Pt_1
avrebbe voluto godere solo delle sue entrate;
che, asseritamente, la moglie avrebbe rifiutato qualsiasi relazione intima con lo stesso;
che, nel tempo, le videochiamate giornaliere si sarebbero ridotte ad aggiornamenti sulla salute della ricorrente, invece di parlare con i figli, ai quali, asseritamente, la Pt_1
avrebbe impedito di avere un rapporto con il padre;
che le volte in cui è tornato in Italia presso la casa coniugale i genitori della presenti nella Pt_1 stessa, asseritamente, lo avrebbe fatto sentire “un estraneo nella propria casa
e nella propria famiglia”; che i soggiorni in Italia hanno subito una limitazione a causa della pandemia covid;
che ha un buon rapporto con i figli;
che il 31/12/2023, secondo la propria ricostruzione, la avrebbe Pt_1
ostacolato il rapporto padre-figli, “sulla scorta di un provvedimento restrittivo
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emesso dall'Autorità Giudiziaria”, in realtà non esistente;
che, nonostante ciò, nella predetta circostanza, è riuscito a vedere i figli;
che, asseritamente, la madre si allontanerebbe dalla casa coniugale, lasciando i bambini con i nonni materni;
che la asseritamente, pretenderebbe di imporre “tempistiche Pt_1
e modalità degli incontri del padre con i figli, non consentendo all'odierno resistente di trattenersi con i minori quando rientra in Italia, limitando al massimo le videochiamate, e vietando apoditticamente ai minori di trascorrere del tempo anche minimo con la nonna paterna”; che, secondo la sua ricostruzione, l' “indole violenta e prepotente della si sarebbe Pt_1
manifestata nelle richieste economiche “improponibili e lontane da ogni reale valutazione economica”, utilizzando i figli come “strumento” per cercare di ottenere le proprie richieste;
che lui non ha mai usato violenza nei confronti della moglie e dei figli;
che, secondo la propria ricostruzione, la moglie lavorerebbe, ma lui non conosce il luogo dove lei presterebbe la propria opera professionale;
che non ha un reddito tale da acconsentire alle richieste economiche della che le spese della famiglia, in realtà, sono a suo Pt_1 esclusivo carico, essendo la moglie ancora iscritta all'università da oltre vent'anni; che lui ha acquistato la casa coniugale e due locali in Foggia,
“intestando” gli stessi anche alla moglie, con mutuo contratto da entrambi, che, asseritamente, onorerebbe solo lui.
Pertanto, il resistente, oltre a chiedere la separazione con addebito della stessa alla moglie e opporsi al riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore, ha chiesto: l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento presso la con la previsione di un diritto di visita, che tenga in Pt_1
considerazione anche della circostanza del suo lavoro;
il versamento della minor somma di complessivi € 600,00 mensili quale assegno di mantenimento in favore dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di “concedere alla nonna ed alla zia paterna di trascorrere con i nipoti un pomeriggio a settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori, possibilmente dall'uscita da scuola e sino alle ore 19:00 al fine di consentire
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nei periodi di assenza del padre di conservare un rapporto significativo con gli ascendenti paterni”; di porre a carico del ricorrente le spese di lite.
Con note di precisazioni delle conclusioni il resistente si è detto disposto al versamento della minor somma di € 500,00 (€ 250,00 a figlio) come assegno di mantenimento mensile in favore dei figli, in considerazione della riduzione della sua retribuzione lavorativa a circa € 2.000,00 mensili.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti a lei le parti alla prima udienza del 06/03/2024, successivamente rinviata fino al 17/04/2024, al fine di verificare la possibilità di un accordo.
In tale udienza, il Giudice, emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti e rigettate le richieste istruttorie, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09/04/2025.
All'udienza del 09/04/2025, precisate le conclusioni, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione proposta da entrambe le parti è fondata e merita pertanto accoglimento. Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1°
c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta pacificamente dalle circostanze allegate dalle stesse, pertanto da ciò emerge un'indiscutibile volontà di separarsi.
Peraltro, la dedotta conflittualità esistente tra i coniugi e le problematiche familiari emerse evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Difatti, dalle stesse allegazioni si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato,
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possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa degli insanabili contrasti esistenti tra le parti.
Pertanto, la domanda di separazione può trovare accoglimento.
Sull'addebito della separazione.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione nei confronti del marito, basando tale richiesta su una presunta relazione
CP_ extraconiugale intrattenuta dal . La ricorrente afferma che ha incominciato ad insospettirsi di una possibile relazione extraconiugale del marito, quando ha trovato dei “documenti” e “carteggi” di quest'ultimo, riguardanti fatture per noleggio di autoveicoli, foto di una vacanza crociera alle Seychelles e un hard disk contente materiale del marito, che ritrarrebbero lo stesso in atteggiamenti intimi con una donna. La ricorrente ha dedotto,
CP_ anche, che il avrebbe mostrato atteggiamenti aggressivi e minacciosi, quando “brandendo un martello”, lo avrebbe “scagliato sul telefono cellulare” della moglie, al fine di cancellare i video e le foto che lo ritraevano. CP_ La infine, ha sostenuto che il avrebbe sottratto denaro ai bisogni Pt_1
della famiglia, avendo un secondo conto corrente negli Emirati Arabi.
Il resistente si è opposto alla domanda, eccependo una crisi antecedente del matrimonio, e ha formulato a sua volta domanda di addebito della separazione alla moglie, per i continui litigi avuti con la che non lo Pt_1
avrebbe seguito nel proprio percorso lavorativo e specificamente nelle missioni all'estero, oltre a non intrattenere con lui rapporti intimi.
L'art. 151 co 2 c.c. prevede che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
L'art. 143 co 2 c.c. prevede che “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”.
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Pertanto, il Giudice, ove ne ricorrano le circostanze, tenendo conto dell'istruttoria compiuta, può dichiarare a chi sia addebitabile la separazione.
Infatti, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (ex multis Cass. civ. sez. 1, ord.
n. 11208/2024, Cass. civ. ord. sez. n.40795/2021).
Tale onere, anche in accordo ai generali principi ex art. 2967 c.c., grava sulla parte che richiede l'addebito. Infatti, quest'ultima deve provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia il rapporto causale tra tale comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (si veda Cass. civ. sez. 1, Ord.
n.12662/2024 “è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere – da un coniuge ovvero da entrambi – comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale”; si veda anche ex multis Cass. civ. sez. 1, ord. n. 35296/2023;
Cass. civ. sez. 1 ord. 16691/2020; Cass. civ. sez. I sent. 19328/2015).
Orbene, si tratterà dapprima la domanda di addebito formulata dalla ricorrente e, successivamente, quella formulata dal resistente.
La ricorrente ha affermato di aver scoperto, nel gennaio 2023, mentre metteva a posto faldoni e cartelline, in un mobile di casa, “una serie di documenti e carteggi” del . Più nello specifico, dei “biglietti di viaggio e CP_
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noleggi auto” del marito nei periodi in cui quest'ultimo avrebbe dovuto essere presso la casa coniugale, in ferie dal proprio lavoro negli Emirati Arabi.
La ricorrente ha incominciato a insospettirsi e ha trovato nel predetto CP_ mobile di casa, anche, un hard disk con alcuni video che ritraeva il in atteggiamenti intimi con una donna. Oltre a questo video, ha trovato anche
CP_ delle foto ritraenti il con una donna in crociera nel 2021.
CP_ Il non smentisce di aver intrattenuto una relazione, ma afferma che la crisi matrimoniale era antecedente alla stessa e derivante dai continui litigi con la anche in considerazione delle proprie scelte lavorative, come Pt_1
quella di trasferirsi negli Emirati Arabi (cfr. comparsa di costituzione e risposta “eccessiva insicurezza della non essendo la stessa in grado Pt_1
di adattarsi a nuovi stili di vita e non avendo mai reciso il cordone ombelicale con la famiglia di origine” e ancora “effettivamente un allontanamento CP_ sentimentale si è avuto, soprattutto perché il stanco delle continue lamentale e litigi ha evitato qualsiasi occasione di scontro per il quieto vivere della coppia” e ancora “il consortium familiaris, pertanto è venuto meno anche a causa dell'atteggiamento della che mai ha inteso Pt_1
raggiungere il marito, trasferirsi con lui, pur non avendo attività lavorativa”).
Infatti, il resistente ha affermato che vi era un rapporto solo “formale”, non condividendo più con la moglie sia interessi materiali che affettivi (cfr. comparsa di costituzione e risposta “la mancanza di sostegno e comprensione da parte della ha di fatto logorato nel tempo il rapporto di coniugio Pt_1
che si era ridotto ad un semplice stato di formale unione non avendo le parti da anni alcuna intimità” e ancora “la mancanza di condivisione nei progetti lavorativi e di vita e la ostinazione della ricorrente nel non affiancare il marito economicamente, ha di fatto creato una frattura insanabile da diversi anni”).
La ricorrente non ha preso specificatamente posizione su tali argomentazioni, affermando in maniera generica di aver sempre sostenuto le
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scelte del marito e di esserle stata vicino (cfr. memorie ex art. 473 bis.17
CP_ c.p.c. “la sig.ra è bene evidenziarlo, ha sempre sostenuto il in Pt_1 tutte le scelte lavorative, ivi compresi i trasferimenti all'estero finalizzati ad ottenere maggiori introiti economici”).
La Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo cui “in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (cfr. Cass. civ. 16859/2015; vedi anche Cass. civ.
25618/2007, Cass. civ. 9074/2011).
Nella presente fattispecie è emerso come la crisi coniugale fosse già CP_ irreversibilmente in atto al momento della relazione del .
Dalle difese e argomentazioni svolte dalle parti è emerso come la crisi è
CP_ iniziata dal momento in cui il ha inteso trasferirsi all'estero per lavoro nel 2018, mentre la è rimasta in Italia con i figli. Pt_1
Seppure in un primo tempo i coniugi avevano trovato un certo “equilibro”, dal 2020 i rapporti tra i due incominciano ad affievolirsi (cfr. ricorso Pt_1
CP_
“a ben vedere i contatti del con la famiglia – durante i periodi di permanenza fuori – sono divenuti via via sempre più rari e brevi (addirittura telefonate giornaliere della durata di circa 30 secondi/1minuto, senza neppure parlare con i figli) e, soprattutto sono risultate completamente eliminate le video chiamate che dapprima aveva certa frequenza quotidiana
CP_ ed attese dai figli, almeno due (nel 2020), ma che poi il stesso aveva rifiutato di fare nel ultimi tempi”).
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In tale contesto di crisi familiare si inserisce la relazione intrattenuta dal
CP_
.
CP_ Si deve aggiungere che le foto del video che ritrae il con una donna, depositate dalla ricorrente, non hanno una data certa.
Inoltre, è la stessa ricorrente a ricondurre al 2021 le foto della “vacanza- CP_ crociera alle Seychelles” del con una donna, foto che comunque non ritraggono il marito in rapporti intimi con quest'ultima.
In ogni caso, tale presunta relazione sentimentale sarebbe successiva a una crisi del matrimonio già irreversibilmente in atto, iniziata, come visto, prima
CP_ del 2021, successivamente al trasferimento del all'estero per lavoro.
Pertanto, appare molto più probabile che la dissoluzione del matrimonio
CP_ non sia stata causata da relazioni sentimentali intraprese dal , sebbene ne abbiano costituito un verosimile epilogo, ma da incompatibilità caratteriale e scelte di vita personali, che però non sono giustificative di una pronuncia di addebito della separazione.
Per quanto riguarda il denaro accreditato su un conto negli Emirati Arabi, la non ha provato che tale denaro sia stato sottratto ai bisogni della Pt_1
CP_ famiglia. Infatti, è la ricorrente stessa ad affermare che il sosteneva i bisogni della famiglia, avendo un conto comune in cui far confluire la sua retribuzione lavorativa, utilizzato, proprio a tale scopo (cfr. memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. “uno stipendio confluiva nel conto comune della famiglia ed un altro stipendio che confluiva sul conto della banca HSBC degli Emirati
CP_ Arabi nascosto alla signora ed è con quel conto che il Pt_1 conduceva la sua doppia vita costosa a Dubai”).
Parimenti, non provato risulta l'episodio di presunta violenza e aggressività CP_ mostrata dal , che avrebbe colpito con un martello il cellulare della al fine di eliminare, secondo la propria ricostruzione, dei files, che la Pt_1
ricorrente stessa, afferma, per giunta, essere presenti su un hard disk. Tale condotta tra l'altro non costituirebbe una violenza rivolta alla persona della
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ricorrente, ma integrante un danneggiamento da collocale nell'ambito di un evidente escalation litigiosa data dalla già emersa reciproca incompatibilità.
Pertanto, per tutti tali motivi, la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente deve essere rigettata.
Per quanto riguarda la domanda di addebito della separazione formulata dal
CP_
si può dire quanto segue.
Il resistente, come già detto, ha affermato che un “allontanamento CP_ sentimentale si è avuto, soprattutto perché il stanco delle continue lamentale e litigi ha evitato qualsiasi occasione di scontro per il quieto vivere della coppia” (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Tali atteggiamenti possono essere sicuramente posti a fondamento della domanda di separazione, ma non anche quella di addebito.
Si deduce come i litigi con la sarebbero scaturiti anche e Pt_1
soprattutto per la circostanza del suo profondo legame con la famiglia di origine e dalla difficoltà di adattarsi a una nuova realtà, quella matrimoniale e
CP_ lavorativa del , causato dalla sua “eccessiva insicurezza” (cfr. comparsa CP_ di costituzione e risposta “eccessiva insicurezza della non Pt_1
essendo la stessa in grado di adattarsi a nuovi stili di vista, e non avendo mai reciso il cordone ombelicale con la famiglia di origine, onnipresente nella vita di coppia da sempre”). CP_ Quindi, se da una parte la scelta del di andare a lavorare fuori Italia, almeno a partire dal 2018, costituisce espressione della sua personalità anche sul piano economico-sociale, oltre che a garantire un tenore di vita elevato alla famiglia;
dall'altra non ha stemperato il clima di litigiosità, già presente, nella coppia, seppur in un primo momento i coniugi avevano trovato un certo
“equilibrio”.
In sostanza, dalle difese e argomentazioni svolte dalle parti è emersa una CP_ incompatibilità caratteriale tra il e la nel modo di intendere il Pt_1
loro rapporto e la vita matrimoniale, che sicuramente sono alla base di una pronuncia di separazione, per il venir meno di quella comunione di intenti su
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cui il matrimonio è fondato, ma non anche ai fini di una pronuncia di addebito, che presuppone, invece, la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio di cui agli artt. 143 ss c.c.
Per tali motivi la domanda di addebito della separazione formulata dal resistente risulta infondata e deve essere rigettata.
Sull'assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
La ricorrente ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento in suo favore dell'importo di € 500,00 mensili o in subordine quello di € 300,00 mensili. Il resistente si è opposto al riconoscimento in favore della moglie di un assegno di mantenimento, sulla circostanza che avrebbe un'occupazione lavorativa.
L'art. 156 co 1 c.c. prevede che “il Giudice pronunciando la separazione stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Gli elementi costitutivi dell'assegno di mantenimento sono rappresentanti
“dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti” (cass. civ. Sez. 1 sent. 1162/2017).
Ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, “il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei rediti posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle
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complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. Sez I
n.29770/2008; Cass. Civ. Sez I n.13592/2006; vedi anche Cass. Civ. ord. Sez.
I n.66020/2021).
In ordine al tenore di vita e alla situazione patrimoniale dei coniugi, si può osservare quanto segue.
La di anni 44, ha affermato nel proprio ricorso depositato in data Pt_1
2023 che stava svolgendo “un periodo di prova presso un'azienda del settore commercio-terziario”. La ricorrente ha, inoltre, affermato di essere in possesso del diploma di maturità classica. Da ultimo ha dichiarato di star cercando “un lavoro stabile” e di aver presentato numerose domande di lavoro, senza però averlo reperito (cfr. note conclusive).
Inoltre, la ricorrente è comproprietaria della casa coniugale dove risiede con i figli e i propri genitori, oltre che di due locali in Foggia alla Via Duomo
41 e 43 (cfr. ricorso).
Infine, dalle dichiarazioni dei redditi depositate per gli anni di imposta
2020, 2021 e 2022 la non ha dichiarato reddito. Pt_1
CP_ Il , di anni 46, ha affermato di essere dipendente presso la Saipem. CP_ CP_ Dal contratto depositato dal e dalle dichiarazioni dei redditi del depositate dalla ricorrente si ricava quanto segue: per il periodo di imposta
CP_ anno 2020 il ha dichiarato redditi per € 42.496,00 (cfr. modello reddituale anno 2020; vedi anche contrato Saipem), per il periodo di imposta anno 2021 redditi per € 41.738,00 (cfr. modello reddituale anno 2021), per il periodo di imposta anno 2022 reddifi per € 42.496,00. Non vi sono dichiarazioni dei redditi più aggiornate.
CP_ In atti vi è poi il contratto di lavoro 2024 del presso la Saipem, con uno stipendio lordo annuale di € 67.577,86 (cfr. contratto Saipem 2024).
Da ultimo il resistente ha affermato che il suo contratto negli Emirati Arabi
è terminato e dovrebbe tornare a lavorare in Italia a partire dal maggio 2025, senza, però, depositare il nuovo contratto o altra documentazione da cui poter emergere una contrazione della propria retribuzione lavorativa (cfr. note
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precisazione delle conclusioni “il resistente su accordo con la direzione aziendale ha deciso di rientrare stabilmente in Italia a partire dal 1° maggio
2025 e nello specifico nella sede centrale di Fano (PU). All'uopo si allega la comunicazione di cessazione del contratto negli Emirati Arabi con scadenza
30.04.2025”; vedi anche comunicazione società Saipem).
Pertanto, da quanto appena affermato è emerso il tenore di vita familiare, comunque elevato.
Il Tribunale, quindi, ritiene opportuno – tenuto conto dei rispettivi redditi e delle capacità reddituali potenziali – stabilire l'assegno di mantenimento in €
CP_ 300,00 da corrispondere dal a entro il giorno 05 di Parte_1
ciascun mese, oltre rivalutazione ISTAT.
Da precisare, ad ogni modo, che in considerazione della giovane età, la dovrebbe attivarsi, con maggiore solerzia, nel reperimento di una Pt_1 attività lavorativa, che le consenta un'autosufficienza economica.
Sull'affidamento e collocamento di e . Persona_1 Persona_2
La ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo dei figli, sulla base di un CP_ presunto “timore” di una idoneità educativa del . La ricorrente ha affermato che dal momento della separazione di fatto il resistente non avrebbe versato quanto avevano pattuito prima di adire l'Autorità Giudiziaria, chiedendo la separazione giudiziale. Inoltre, la ricorrente basa la propria CP_ domanda di affidamento esclusivo sulla circostanza che il avrebbe una
“vita dissoluta ed immorale”, in aggiunta alla circostanza che il resistente non avrebbe sentito in maniera frequente i figli quando lavorava negli Emirati
Arabi.
Il resistente si è opposto alla richiesta di affidamento esclusivo, chiedendo quello condiviso e affermando di essere stato sempre attento alle esigenze dei figli, essendo, invece, la moglie ad “ostacolare” il rapporto con gli stessi. Il resistente, inoltre, ha chiesto di “concedere alla nonna ed alla zia paterna di trascorrere con i propri nipoti un pomeriggio a settimana, da individuare a cura dell'Ill.mo Collegio, compatibilmente con gli impegni scolastici dei
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minori, possibilmente dall'uscita da scuola e sino alle 19;00 al fine consentire nei periodi di assenza del padre e di conservare un rapporto significativo con gli ascendenti paterni”.
Si è già detto che la coppia ha avuto due figli: , di anni 10, e Persona_1
, di anni 8. Persona_2
L'art. 337 ter c.c. prevede che il figlio minorenne ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi. Il Tribunale, a tal fine, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando “prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori”.
Invece, secondo l'art. 337 quater c.c. il Giudice può disporre l'affidamento ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
In base a tali principi la regola dell'affidamento condiviso è la scelta tendenzialmente preferibile e regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, essendo possibile derogare a tale regime solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dello stesso (cfr. Cass. civ. sez. I Ord.
n.21425/2022, Cass. civ. n.6535/2019, Cass. civ. 977/2017, Cass. civ.
n.5108/2012, Cass. civ. n.1777/2012).
Il Tribunale, pertanto, al fine di adottare i provvedimenti relativi alla prole, deve farsi “guidare” dall'esclusivo interesse morale e materiale dei minori, il quale “imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con
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particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante
l'apprezzamento della personalità del genitore” (Cass. civ. sez. I ord.
n.21425/2022).
Inoltre, si aggiunge che il Tribunale, per l'adozione dei provvedimenti in materia di prole minorenne, dovendo tenere presente solo quale sia il migliore interesse del minore, non è vincolato al principio della domanda, potendo adottare le misure che ritiene più idonee e rispondenti all'interesse del minore
(si veda ex multis Cass. civ. sez. 1 ord. 663/2022)
Nel caso di specie non sono emersi elementi di inidoneità educativa da parte di nessuno dei due genitori, che si prendono cura in maniera adeguata di e essendo attenti alle loro esigenze. Tuttavia, si Persona_1 Persona_2
ravvisa ancora una forte litigiosità tra le parti, che andrebbe attenuata al fine di favorire il miglior sviluppo della personalità dei bambini, oltre che soprattutto la loro tranquillità.
Dalle difese e argomentazioni svolte, oltre che dai documenti depositati,
CP_ non è emersa, come detto, una inidoneità educativa del , che ha coltivato i rapporti con i figli, anche quando lo stesso era negli Emirati Arabi, essendo diventate le videochiamate solo più rare e brevi, come affermato dalla stessa ricorrente, ma non cessate (cfr. ricorso . Inoltre, nei periodi di Pt_1
CP_ permanenza in Italia, il si è dedicato ai figli, come la vacanza ad agosto
2023 (cfr. memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. ricorrente).
Infine, non è emerso che il resistente non abbia contribuito ai bisogni dei figli in ragione delle proprie risorse economiche, anche sulla base di un presunto accordo intercorso tra le parti precedentemente all'instaurazione del presente procedimento.
Infatti, le parti avendo adito l'Autorità Giudiziaria, anche per meglio regolare i rapporti economici in seguito alla dissoluzione del matrimonio, e non essendosi messe d'accordo attraverso la predisposizione di patti che, ricorrendone le condizioni sarebbero stati omologati dal Tribunale, saranno proprio i provvedimenti adottati nel presente procedimento a regolare gli
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CP_ aspetti, anche economici, inerenti ai minori, ai quali dovranno attenersi il e la Pt_1
Parimenti non è emerso una inidoneità educativa della che si è Pt_1
dedicata in maniera adeguata ai bisogni e alle istanze dei figli, aiutata anche dai propri genitori.
Infatti, è la stessa ricorrente ad aver affermato che per motivi lavorativi si è allontana da Foggia, lasciando, in quei giorni, i figli alla cura dei nonni materni, presso la casa coniugale (cfr. ricorso “attualmente sta completando un periodo di prova, con trasferte fuori città”).
Pertanto, il Tribunale ritiene meglio rispondente agli interessi di e che gli stessi vengano affidati congiuntamente a Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori e collocati prevalentemente presso la madre, con cui hanno continuato a convivere dal momento della separazione di fatto, auspicando
CP_ una attenuazione della forte litigiosità del e della Pt_1
Per quanto riguarda il diritto di visita padre-figli, si deve far presente che il
CP_
ha dichiarato di essere rientrato a lavorare in Italia e, precisamente, a
Fano (PU) da maggio 2025 (cfr. note conclusive).
Cionondimeno, il Tribunale ha preso in considerazione anche l'eventualità CP_ in cui il dovesse tornare a lavorare all'esterno, per cui il diritto di visita deve essere così previsto: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli previo accordo con la madre;
in mancanza di accordo con la ricorrente il padre, se ancora quest'ultimo lavora all'estero e non si è trasferito in Italia, potrà in ogni caso vedere e tenere con sé i figli, continuativamente, laddove torni per non più di una settimana in Italia dando un preavviso di almeno una settimana e comunque nel rispetto degli impegni di vita dei minori;
dispone videochiamate quotidiane di durata non superiore a 30 minuti in un orario
CP_ serale compreso tra le 18 e le 21 (ore italiane), anche nel caso in cui il CP_ lavori a Fano;
inoltre, nel caso in cui il fosse stabilmente in Italia il padre potrà, invece, vedere i figli a fine settimana alterni dalle ore 16,30 del sabato alle ore 21 della domenica, oltre il martedì ed il giovedì dalle 16,30 alle 21;
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nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, dalle ore 16,30 del giovedì santo alle ore 21,00 della domenica di Pasqua e dalle ore 21,00 della domenica di Pasqua alle ore 21,00 del lunedì dell'Angelo; in ogni caso (quindi anche ove il padre non faccia stabile rientro in Italia), nel periodo estivo per venti giorni anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto con date da comunicare alla controparte e viceversa entro il 31 marzo di ogni anno (solo per quest'anno entro il 31 maggio); potrà altresì tenerli con sé il giorno della festa del papà.
Per quanto riguarda la richiesta del riconoscimento di un “diritto di visita” in favore degli ascendenti e familiari paterni, la domanda deve essere correttamente qualificata all'interno del disposto di cui all'art. 337 ter co 1
c.c., invece che di quello di cui all'art. 317 bis. c.c.
Infatti, vi è una legittimazione concorrente dei genitori ex art. 337 ter co 1
c.c. e degli ascendenti ex art. 317 bis c.c., al fine di far conservare rapporti significativi tra figli minori e ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
Gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale, però, non hanno alcuna legittimazione ad agire all'interno di un procedimento di separazione e divorzio, per cui se la domanda è proposta dai genitori, va correttamente qualificata ex art. 337 ter c.c. (cfr. vedi Cass. civ. 35396/2025 “pertanto, a fronte della carenza di legittimazione dell'ascendente nell'ambito del giudizio di famiglia avente ad oggetto la separazione o il divorzio, non si può che far riferimento alle norme di cui agli artt. 337 ter e ss. c.c. e 709 ter c.p.c., vigenti ratione temporis, che assegnano ai genitori la legittimazione in ordine alle controversie aventi ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale o alle modalità di affidamento, in un'ottica di esclusivo interesse prevalente del minore”).
Inoltre, al fine di determinare un diritto di visita e frequentazione del minore con gli ascendenti devono esserci “condotte ostative e quindi nocive per il minore”, poste in essere dall'altro genitore che non permette gli incontri
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con gli ascendenti dell'altro ramo genitoriale, oltre che un interesse del minore, “ovverosia la realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore, nell'ambito del quale possa trovare spazio anche un'attiva partecipazione degli ascendenti, quale espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote” (vedi Cass. civ. 2881/2023; vedi anche Cass. civ. 35396/2025 “In tale quadro è da osservarsi come la tutela dell'interesse del minore a veder realizzato un rapporto significativo con i nonni laddove ostacolato da uno dei genitori non possa che trovare tutela nel giudizio di separazione con l'attribuzione della legittimazione al genitore che denuncia le condotte ostative e quindi nocive per il minore nell'ambito delle domande volte a richiedere la regolamentazione dei rapporti non solo fra genitori e figli, ma anche fra ascendenti e nipoti al fine di tutelare l'interesse prevalente di questi ultimi ad un sano ed equilibrato sviluppo affettivo anche con la frequentazione della propria famiglia di origine”).
Nel presente procedimento, come già osservato, sono emerse delle latenti CP_ conflittualità tra la e il che si ripercuotono sui bambini e sul loro Pt_1
rapporto sia con i genitori sia con i rispettivi ascendenti e parenti.
In tale clima, per il benessere dei bambini e il loro superiore interesse, dovrebbe attenuarsi la conflittualità esistente tra i coniugi, al fine di permettere ai figli di meglio esplicare le proprie esigenze di vita e la loro personalità.
CP_ Il , come già visto, ha affermato di essere rientrato in Italia dal maggio
2025, precisamente a Fano (PU), e ha dichiarato di poter “rientrare frequentemente a Foggia, nonché di effettuare alcuni giorni al mese di smart working permettendogli di prendersi cura in modo diretto e continuativo dei CP_ figli” (cfr. note conclusive ). CP_ Quindi, essendoci tali condizioni, il esercitando il proprio diritto di visita, come meglio esplicitato sopra, potrà far conservare ai minori il
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rapporto con la nonna paterna e, anche, la zia, delegandogli i tempi pomeridiani calendarizzati in suo favore e previsti sostanzialmente in generale in favore anche del relativo ramo familiare. CP_ Nel caso in cui il dovesse trasferirsi nuovamente all'estero, quindi, applicandosi il diverso diritto di visita come sopra esplicitato, e Persona_1
potranno comunque vedere un pomeriggio a settimana, il Persona_2
mercoledì o il giovedì, i familiari paterni (la nonna e la zia), compatibilmente ai loro impegni, in accoglimento dell'autonomo diritto di quest'ultimi ad un'effettiva estrinsecazione dei rapporti familiari in favore e nell'interesse dei minori.
Sull'assegnazione della casa coniugale.
La ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale, che è in comproprietà fra i coniugi. Il resistente non si è opposto. La ricorrente, CP_ inoltre, ha richiesto anche di disporre l'obbligo “per il di provvedere al pagamento della rata mensile del mutuo, oltre Imu e Tari, sino alla eventuale futura vendita della stessa”.
L'art. 337 sexies c.c. prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Il Tribunale rileva come l'assegnazione della casa familiare sia strettamente connessa con la necessità di mantenere un idoneo habitat per i figli delle parti. In applicazione dell'ormai consolidato orientamento della
Corte di Cassazione, l'assegnazione della casa familiare è diretta, in via esclusiva, a tutelare l'esigenza della prole a non veder turbato l'habitat domestico (ex multis Cass. n. 18603 del 2021; Cass. n. 32231 del 2018; Cass.
18 settembre 2013 n.21334). Ciò per il principio secondo cui “la casa familiare, ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona, deve continuare ad essere il luogo in cui egli trova sicurezza e riparo, anche se i genitori non vivono più insieme, perché la casa è la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale” (si veda Cass. civ. sez 1 ord. n.23501/2023).
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Essendo stati collocati i figli minori e presso la Persona_1 Persona_2
madre, la casa coniugale, con tutte le pertinenze, deve essere assegnata alla
. Parte_1
Per quanto riguarda il pagamento del mutuo e delle tasse ricadenti sulla proprietà dell'immobile, la Corte di Appello di Bari, in sede di reclamo dei provvedimenti provvisori assunti nel presente procedimento, ha già affermato che “la contitolarità del diritto di proprietà sull'immobile in godimento esclusivo della moglie, adibito a casa familiare, implica l'onere paritario per
i coniugi di far fronte al pagamento delle rate del mutuo bancario gravante sul cespite”. In sostanza occorre dare seguito all'ordinario regime dell'obbligazione assunta, non potendosi tra l'altro in questa sede assumere alcuna decisione di condanna rispetto all'impegno assunto verso terzi anche alla luce dell'inammissibilità delle domande non strettamente connesse al presente giudizio di famiglia.
Inoltre, per quanto riguarda le spese ordinarie e le utenze vi è Cass. civ.
18476/2005, che chiarisce: “in tema di separazione personale, l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo o del comproprietario dell'immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l'abitazione di proprietà dell'altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste
a servizio anche dell'abitazione familiare), onde simili spese vanno legittimamente poste a carico del coniuge assegnatario”). In sostanza è la ricorrente a doversi fare carico di tali spese gestorie dell'immobile assegnatole in favore dei figli.
Per tali motivi, la sola domanda di assegnazione della casa coniugale può trovare accoglimento.
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Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli.
La ricorrente ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento in favore dei figli e di complessivi € 3.000,00 o di € 2.000,00, Persona_1 Persona_2 così come da patti precedenti l'instaurazione del presente procedimento. Il resistente si è opposto, perché il suo stipendio non gli consentirebbe di versare tali somme, soprattutto da quando è tornato a lavorare in Italia. Pertanto, si dice disposto a versare la minor somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio).
Si ribadisce che la coppia ha avuto due figli: , di anni 10, e Persona_1
, di anni 8. Persona_2
L'art. 337 ter c.c. partendo dal presupposto che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi, stabilisce che per realizzare tali finalità, il Giudice, avendo presente esclusivamente “l'interesse morale e materiale” della prole, stabilisce, tra l'altro, “la misura e il modo” con cui ciascun genitore “deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione” dei figli, in misura proporzionale ai propri redditi.
Pertanto, in base a tali principi sia che hanno Persona_1 Persona_2
diritto al riconoscimento in loro favore di un assegno di mantenimento da CP_ parte del , genitore non collocatario, in considerazione della loro minore età.
Per quanto riguarda il quantum dell'assegno di mantenimento si può esporre quanto segue.
La di anni 44, ha affermato nel proprio ricorso depositato in data Pt_1
2023 che stava svolgendo “un periodo di prova presso un'azienda del settore commercio-terziario”. La ricorrente ha, inoltre, affermato di essere in possesso del diploma di maturità classica. Da ultimo ha dichiarato di star cercando “un lavoro stabile” e di aver presentato numerose domande di lavoro, senza però averlo reperito.
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Inoltre, la ricorrente è comproprietaria della casa coniugale dove risiede con i figli e i propri genitori, oltre che di due locali in Foggia alla Via Duomo
41 e 43 (cfr. ricorso).
Infine, dalle dichiarazioni dei redditi depositate per gli anni di imposta
2020, 2021 e 2022 la non ha dichiarato reddito. Pt_1
CP_ Il , di anni 46, ha affermato di essere dipendente presso la Saipem.
CP_ CP_ Dal contratto depositato dal e dalle dichiarazioni dei redditi del depositate dalla ricorrente si ricava quanto segue: per il periodo di imposta
CP_ anno 2020 il ha dichiarato redditi per € 42.496,00 (cfr. modello reddituale anno 2020; vedi anche contrato Saipem), per il periodo di imposta anno 2021 per € 41.738,00 (cfr. modello reddituale anno 2021), per il periodo di imposta anno 2022 per € 42.496,00. Non vi sono più aggiornate dichiarazioni dei redditi.
CP_ In atti vi è il contratto di lavoro 2024 del presso la Saipem, con uno stipendio loro per € 67.577,86 (cfr. contratto Saipem 2024).
Da ultimo il resistente ha affermato che il suo contratto negli Emirati Arabi
è terminato e dovrebbe tornare a lavorare in Italia a partire dal maggio 2025
(cfr. note precisazione delle conclusioni “il resistente su accordo con la direzione aziendale ha deciso di rientrare stabilmente in Italia a partire dal
1° maggio 2025 e nello specifico nella sede centrale di Fano (PU). All'uopo si allega la comunicazione di cessazione del contratto negli Emirati Arabi con scadenza 30.04.2025”; vedi anche comunicazione società Saipem).
Bisogna aggiungere che il 09/07/2024 la Corte di Appello di Bari ha accolto parzialmente il reclamo proposto dalla nei confronti Pt_1 dell'ordinanza con cui il Giudice del presente procedimento ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti, aumentando l'assegno di mantenimento in favore di ciascuno dei due figli ad € 575,00 al mese.
Dopo tale provvedimento, come già detto, il resistente ha asserito che il suo stipendio si è modificato, in considerazione della circostanza che dal maggio
2025 lavorerebbe in Italia, presso Fano. Tuttavia, non ha prodotto alcuna
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documentazione che comprovi la riduzione del suo stipendio, agli asseriti €
2.000,00 circa al mese.
Pertanto, il Tribunale ritiene opportuno che il versi in favore CP_1
dei figli e per ciascuno di loro un assegno di Persona_1 Persona_2 mantenimento di € 575,00 mensili (€ 1.150,00 complessivi) da corrispondere alla entro il 05 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente Parte_1 in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate dal protocollo intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Foggia.
Per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, istituito con D.Lgs. n.230 del 2021, entrambi i genitori, ricorrendone i presupposti previsti dal menzionato decreto legislativo, possono farne richiesta, con la corresponsione di tale assegno ad entrambi nella misura del 50%.
Sul risarcimento del danno.
La ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni, per le condotte contrarie CP_ ai doveri nascenti dal matrimonio ascrivibili al . La ha affermato Pt_1 di “prevedere una condanna al risarcimento secondo la migliore quantificazione giudiziale per violazione dell'art. 151 comma 2, c.c. in combinato disposto con l'art. 143 c.c., salvo separata azione anche per i danni, di tipo dinamico-relazione (esistenziale e biologico), patrimoniale e non, patiti e patiendi”.
Pertanto, non solo la domanda è generica, ma in ogni caso la non Pt_1
ha allegato e provato quali conseguenze le sarebbero derivate dalle condotte poste in essere dal resistente, non essendo sufficiente, al fine del riconoscimento del risarcimento del danno, la sola violazione delle norme, anche, di rango Costituzionale.
Pertanto, la domanda di risarcimento dei danni formulata dalla ricorrente risulta infondata e deve essere rigettata.
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Sulla domanda di versamento delle somme arretrate.
CP_ Il ricorrente ha chiesto che il versi l'importo di € 7.000,00 in ragione di un accordo che sarebbe intercorso tra la ricorrente e la resistente.
Tale domanda è inammissibile. Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36) così escludendo la possibilità di proporre più domande aventi oggetto e riti diversi, come la domanda di separazione (o di divorzio), soggetta al rito camerale, e di restituzione o versamento somme, soggetta al rito ordinario (cfr. ex multis
Cass. Sez. 1 n.6660/2001; Cass. Sez. 1 n. 11828/2009; Cass. Sez. 1
n.2155/2010).
Pertanto, il Tribunale dichiara la domanda inammissibile.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite in considerazione della reciproca soccombenza sulla domanda di addebito della separazione, reciprocamente formulata dalle parti,
e dell'accoglimento seppur in misura notevolmente ridotta dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, possono essere compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi
, nata a [...] il Parte_1
26/01/1981 e nato a [...] il [...], CP_1
unitisi in matrimonio celebrato in Foggia il 26/08/2009 (Atto
n.383 – Parte II – Serie A- Anno 2009); manda all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni;
2. Rigetta la domanda di addebito formulata da
[...]
così come da parte motiva;
Parte_1
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3. Rigetta la domanda di addebito formulata da
[...]
così come da parte motiva;
CP_1
4. Pone a carico del l'obbligo di CP_1
corrispondere in favore di la somma Parte_1 mensile di € 300,00 come assegno di mantenimento entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
5. Affida in via condivisa i figli minori Persona_3
e ad entrambi i genitori, Controparte_3 Parte_1
e collocando gli stessi presso la madre e CP_1
prevedendo un diritto di visita così come da parte motiva;
6. Assegna la casa coniugale alla ricorrente, rigettando la domanda di pagamento delle spese inerenti alla casa coniugale così come da parte motiva;
7. Pone l'obbligo a carico di di CP_1
corrispondere un assegno di mantenimento in favore dei figli e da versare direttamente Persona_3 Controparte_3
a di complessivi € 1.150,00 mensili (€ Parte_1
575,00 per ciascun figlio) entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. Per quanto riguarda l'A.U.U. questo spetterà al 50% ad entrambi i genitori;
8. Rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente;
9. Dichiara inammissibile l'ulteriore domanda di pagamento somme, formulata dalla così come da parte Pt_1
motiva;
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10. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia il 15 maggio 2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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