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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/12/2025, n. 5924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5924 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12048/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12048/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Di
Napoli, giusta procura in atti;
ATTORE
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Trovato, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.11.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data 18.11.2024, Parte_1
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Catania, per sentire Controparte_1
dichiarata la nullità dell'atto di precetto notificato da in data 30.10.2024, Controparte_1
con il quale gli veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di €. 3659,58 di cui €. 2.925,00 per sorta, €. 342,72 per spese di protesto, €. 236,46 per interessi, €. 135,00 per spese di precetto, €. 5,40 per cpa ed €. 15,00 per diritti di notifica - importo fondato su n. 13 cambiali di €. 225,00 cadauna e stipulate tutte il 28/09/2020 ed aventi scadenza nel periodo dal 20/01/2021 e 20/01/2022 a firma del
Forace e tratte su Banca BpM agenzia di Belpasso (CT) a favore di Controparte_2
A sostegno della propria opposizione, parte opponente eccepiva, in via preliminare, l'inesistenza di rapporti giuridici con l' presunto beneficiario delle cambiali, né di aver ricevuto Controparte_2
precedenti notifiche o comunicazioni prima della notifica dell'atto di precetto oggi impugnato.
Disconosceva altresì la firma apposta sulle cambiali suindicate, rilevando come non fosse possibile oggettivamente che abbia potuto sottoscrivere le dette cambiali nel periodo in cui venivano emesse.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “preliminarmente, concorrendo gravi motivi,
vista l'insussistenza del credito azionato, sospendere l'esecuzione non ancora iniziata, ovvero ordinare
di non proseguire oltre l'azione esecutiva;
nel merito, accertare l'inesistenza del credito;
-ancora nel
merito, in accoglimento dell'opposizione dichiarare nullo, invalido od inefficace il precetto impugnato
per insussistenza del diritto della parte istante all'esecuzione e per l'inesistenza dell'obbligazione
pecuniaria; Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione al procuratore
antistatario”.
Con comparsa responsiva del 8.01.2025 si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione e contestuale conferma dell'atto di precetto, eccependo in pagina 2 di 5 particolare l'incompetenza per valore del Giudice adito, essendo competente il Giudice di Pace
piuttosto che il Tribunale.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 9.01.2025, questo Giudice fissava la nuova udienza di comparizione al 16.04.2025, assegnando contestualmente alle parti i termini di rito previsti dall'art. 171
ter c.p.c.
All'udienza del 16.04.2025 questo Giudice, su richiesta dell'opponente, rinviava la causa per la decisione ex art. 281 sexies all'udienza del 24.11.2025.
Indi all'udienza del 24.11.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, il Giudice si riservava di decidere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Eccezione preliminare ed assorbente concerne quella inerente il difetto di competenza dell'adito
Tribunale di Catania in favore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Belpasso, alla luce del combinato disposto degli artt. 7 e 615, primo comma, c.p.c.
Invero l'opposizione in oggetto, qualificata dalla stessa parte opponente come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ha ad oggetto la contestazione di un atto di precetto intimante il pagamento della somma complessiva di € 3.659,58.
Orbene è noto che, per costante giurisprudenza di legittimità, il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina sulla base del credito per cui si procede;
nel caso di specie, tale valore, essendo inferiore alla soglia di € 10.000,00 (e precedentemente, sotto il vigore della normativa antecedente la riforma c.d. “Cartabia”, di € 5.000,00), radica la competenza per valore in capo al
Giudice di Pace e non al Tribunale.
Ne consegue che l'aver incardinato il giudizio dinanzi al Tribunale di Catania costituisce una violazione dei criteri di riparto della competenza per valore, la quale attrae a sé anche la pagina 3 di 5 determinazione della competenza territoriale. Infatti, stante la residenza dell'opponente nel Comune di
Belpasso, e considerato che l'esecuzione non è ancora iniziata, l'individuazione del giudice naturale precostituito per legge deve seguire le regole ordinarie che designano, quale autorità competente,
l'Ufficio del Giudice di Pace territorialmente corrispondente al luogo di residenza del debitore o del luogo dove l'obbligazione è sorta.
Pertanto il Giudice di Pace è l'unico giudice competente, sia per materia e valore che per territorio, a conoscere della presente controversia, con la conseguente necessità di declaratoria di incompetenza dell'adito Tribunale e remissione delle parti dinanzi al corretto giudice competente per valore.
Ne segue che, per le ragioni supra esposte e alla luce dell'eccezione di incompetenza sollevata dall'opposta, deve essere dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale adito in favore del Giudice di
Pace territorialmente competente.
Le spese di lite seguono la soccombenza da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12048/2024 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA la propria incompetenza per valore in ordine alla domanda proposta da
[...]
nei confronti di essendo competente a conoscere della Parte_1 Controparte_1
presente controversia il Giudice di Pace.
2) ASSEGNA alle parti termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per pagina 4 di 5 la riassunzione della causa dinanzi al Giudice competente, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
3) ON parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 460,00 per compensi , oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Catania, 9 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12048/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Di
Napoli, giusta procura in atti;
ATTORE
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Trovato, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.11.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data 18.11.2024, Parte_1
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Catania, per sentire Controparte_1
dichiarata la nullità dell'atto di precetto notificato da in data 30.10.2024, Controparte_1
con il quale gli veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di €. 3659,58 di cui €. 2.925,00 per sorta, €. 342,72 per spese di protesto, €. 236,46 per interessi, €. 135,00 per spese di precetto, €. 5,40 per cpa ed €. 15,00 per diritti di notifica - importo fondato su n. 13 cambiali di €. 225,00 cadauna e stipulate tutte il 28/09/2020 ed aventi scadenza nel periodo dal 20/01/2021 e 20/01/2022 a firma del
Forace e tratte su Banca BpM agenzia di Belpasso (CT) a favore di Controparte_2
A sostegno della propria opposizione, parte opponente eccepiva, in via preliminare, l'inesistenza di rapporti giuridici con l' presunto beneficiario delle cambiali, né di aver ricevuto Controparte_2
precedenti notifiche o comunicazioni prima della notifica dell'atto di precetto oggi impugnato.
Disconosceva altresì la firma apposta sulle cambiali suindicate, rilevando come non fosse possibile oggettivamente che abbia potuto sottoscrivere le dette cambiali nel periodo in cui venivano emesse.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “preliminarmente, concorrendo gravi motivi,
vista l'insussistenza del credito azionato, sospendere l'esecuzione non ancora iniziata, ovvero ordinare
di non proseguire oltre l'azione esecutiva;
nel merito, accertare l'inesistenza del credito;
-ancora nel
merito, in accoglimento dell'opposizione dichiarare nullo, invalido od inefficace il precetto impugnato
per insussistenza del diritto della parte istante all'esecuzione e per l'inesistenza dell'obbligazione
pecuniaria; Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione al procuratore
antistatario”.
Con comparsa responsiva del 8.01.2025 si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione e contestuale conferma dell'atto di precetto, eccependo in pagina 2 di 5 particolare l'incompetenza per valore del Giudice adito, essendo competente il Giudice di Pace
piuttosto che il Tribunale.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 9.01.2025, questo Giudice fissava la nuova udienza di comparizione al 16.04.2025, assegnando contestualmente alle parti i termini di rito previsti dall'art. 171
ter c.p.c.
All'udienza del 16.04.2025 questo Giudice, su richiesta dell'opponente, rinviava la causa per la decisione ex art. 281 sexies all'udienza del 24.11.2025.
Indi all'udienza del 24.11.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, il Giudice si riservava di decidere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Eccezione preliminare ed assorbente concerne quella inerente il difetto di competenza dell'adito
Tribunale di Catania in favore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Belpasso, alla luce del combinato disposto degli artt. 7 e 615, primo comma, c.p.c.
Invero l'opposizione in oggetto, qualificata dalla stessa parte opponente come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ha ad oggetto la contestazione di un atto di precetto intimante il pagamento della somma complessiva di € 3.659,58.
Orbene è noto che, per costante giurisprudenza di legittimità, il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina sulla base del credito per cui si procede;
nel caso di specie, tale valore, essendo inferiore alla soglia di € 10.000,00 (e precedentemente, sotto il vigore della normativa antecedente la riforma c.d. “Cartabia”, di € 5.000,00), radica la competenza per valore in capo al
Giudice di Pace e non al Tribunale.
Ne consegue che l'aver incardinato il giudizio dinanzi al Tribunale di Catania costituisce una violazione dei criteri di riparto della competenza per valore, la quale attrae a sé anche la pagina 3 di 5 determinazione della competenza territoriale. Infatti, stante la residenza dell'opponente nel Comune di
Belpasso, e considerato che l'esecuzione non è ancora iniziata, l'individuazione del giudice naturale precostituito per legge deve seguire le regole ordinarie che designano, quale autorità competente,
l'Ufficio del Giudice di Pace territorialmente corrispondente al luogo di residenza del debitore o del luogo dove l'obbligazione è sorta.
Pertanto il Giudice di Pace è l'unico giudice competente, sia per materia e valore che per territorio, a conoscere della presente controversia, con la conseguente necessità di declaratoria di incompetenza dell'adito Tribunale e remissione delle parti dinanzi al corretto giudice competente per valore.
Ne segue che, per le ragioni supra esposte e alla luce dell'eccezione di incompetenza sollevata dall'opposta, deve essere dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale adito in favore del Giudice di
Pace territorialmente competente.
Le spese di lite seguono la soccombenza da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12048/2024 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA la propria incompetenza per valore in ordine alla domanda proposta da
[...]
nei confronti di essendo competente a conoscere della Parte_1 Controparte_1
presente controversia il Giudice di Pace.
2) ASSEGNA alle parti termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per pagina 4 di 5 la riassunzione della causa dinanzi al Giudice competente, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
3) ON parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 460,00 per compensi , oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Catania, 9 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
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