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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/07/2025, n. 3574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3574 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 01/07/2025 N. 1054/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentata e difesa dall'Avv.to LAURI SABRINA ed elett.te dom.ta Parte_1 presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to TARZIA MARIO ROBERTO ed elett.te dom.to presso CP_1 lo studio in VIA SAVARE', 1 20122 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: Fondo di Garanzia
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 30.1.25 la ricorrente ha convenuto in Parte_1 giudizio chiedendo al Giudice: CP_1
1/4 Dott. Riccardo Atanasio - Accertare il diritto della ricorrente ad accedere al Fondo di Garanzia istituito presso l per il CP_1 recupero del TFR e le ultime tre mensilità;
- Ordinare all di accogliere la domanda della ricorrente protocollata Prot. CP_1 CP_1
4900.02/05/2024.0306891 del 02.05.2024 (doc. 10) e pagare a favore della ricorrente le relative indennità per il recupero del TFR e delle ultime tre mensilità, pari ad euro 6.259,84 o quell'altra misura dovuta secondo i criteri di legge.
- Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
A seguito di ricorso giudiziale proposto dalla ricorrente nei confronti di il CP_2
Tribunale di Milano con la sentenza 1689/2021 del 05/07/2021 ha accertato e poi condannato, con la sentenza definitiva, quella società al pagamento delle differenze retributive sulla base di un contratto di lavoro part-time di venti ore settimanali in essere sin dal 4 maggio 2016; ha invece respinto la domanda di accertamento del full time e della nullità
o inefficacia del licenziamento.
Con la sentenza n. 282/2022 del 22/03/2022 la Corte di appello di Milano ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarando l'inefficacia del licenziamento e condannando la a ripristinare il rapporto di lavoro con orario di 20 ore CP_2 settimanali nonchè a pagare le retribuzioni maturate dall'11 giugno 2020 fino all'effettiva riammissione in servizio.
In data 13 Febbraio 2023 è stata richiesta la dichiarazione di liquidazione giudiziale della società ffettivamente dichiarata con sentenza depositata in data 31.3.23. CP_2
La ricorrente si è insinuata al passivo della procedura per le differenze retributive accertate, per un totale di euro 34.659,56, di cui euro 31.675,08 per differenze retributive ed euro
2.984,48 a titolo di TFR.
In data 3 gennaio 2024 la ricorrente chiedeva all l'intervento del fondo di garanzia per CP_1 ottenere il TFR nella misura di euro 3.005,37.
La domanda è stata respinta da in quanto gli accertamenti giudiziari erano stati compiuti CP_1 senza la sua presenza in giudizio ed in quanto nel periodo indicato la ricorrente aveva percepito la NASPI.
Tuttavia, la domanda della ricorrente è fondata
2/4 Dott. Riccardo Atanasio Con la sentenza della Corte di Appello - che ha riformato la sentenza di primo grado - è stata riconosciuta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (prima irregolare) e la inefficacia del licenziamento della ricorrente con ordine al datore di ripristino del rapporto di lavoro: la conseguenza è che il rapporto è proseguito ininterrottamente fino alla data di dichiarazione della liquidazione giudiziaria della società.
In quel periodo le retribuzioni sono maturate anche se non pagate ed il ricorrente ha maturato anche il TFR del periodo predetto.
Perché venga rivendicato il TFR nei confronti del Fondo di Garanzia non è certo necessario che prenda parte a quell'accertamento; deve invece prendere atto CP_1 CP_1 dell'accertamento della subordinazione e del ripristino del rapporto di lavoro.
Ne consegue che in quel periodo (11.6.2020 – 31.3.2023) il rapporto è proseguito ed è maturato il corrispondente TFR.
La NASPI percepita nel periodo successivo al licenziamento (dal 1.4.19 al 30.9.21) non è certa impeditiva del sorgere del diritto al TFR, in quanto la Naspi è stata erogata prima che intervenisse la sentenza di accertamento della inefficacia del licenziamento e di prosecuzione del rapporto di lavoro.
E quindi era stata erogata legittimamente.
Dopo che è stata accertata la prosecuzione del rapporto non si può dubitare che la NASPI erogata sia, ad oggi, priva di causa (con conseguente diritto di ripetizione): ma non può certo impedire che il lavoratore reclami il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità, oggi.
In ogni caso le anticipazioni di TFR erogate da (e di cui l dà conto) si riferiscono CP_1 CP_3 ad un periodo antecedente e quindi non vanno ad impattare sulla richiesta oggetto della presente domanda.
Pertanto, va condannato a corrispondere alla ricorrente la somma di € 3.005,37 lordi CP_1 oltre interessi di legge.
E' poi infondata l'eccezione di relativa al diritto maturato per le ultime tre mensilità: CP_1 la domanda è stata presentata in data 3.1.24; sono stati richieste le ultime 3 mensilità riferite al rapporto cessato alla data del 13.2.23 con l'intervento della dichiarazione di liquidazione giudiziale;
e quindi quelle relative al periodo (30.11.2022 / 31.1.2023).
Secondo la norma il lavoratore ha diritto al pagamento delle ultime tre mensilità del rapporto rientranti nei dodici mesi che precedono:
3/4 Dott. Riccardo Atanasio a) la data del provvedimento o la data di presentazione della domanda di apertura della procedura concorsuale, oppure, se precedente, la data del deposito in tribunale del ricorso per il riconoscimento dei crediti per i quali si chiede l'intervento del Fondo (se il rapporto è cessato prima o contestualmente all'apertura della procedura concorsuale);
b. la data di deposito in tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro (se il datore di lavoro non è soggetto a procedura concorsuale);
c. la data del provvedimento di messa in liquidazione….
Ebbene ricorrono tutti i presupposti per il riconoscimento del diritto.
va condannato a pagare in favore della ricorrente la somma lorda di € 6.259,84 oltre CP_1 interessi di legge.
La ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio.
Pertanto, va condannato a rimborsare allo Stato le spese di lite che si determinano in € CP_1
€ 1.054,50 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
Sentenza esecutiva
PQM
Condanna a pagare in favore della ricorrente la somma di € 6.259,84 per i titoli di cui al CP_1 ricorso oltre interessi di legge;
condanna altresì a rimborsare allo Stato le spese di lite che liquida in € 1.054,50 oltre CP_1 accessori ed oltre 15% per spese generali
Sentenza esecutiva
Milano, 01/07/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
4/4 Dott. Riccardo Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 01/07/2025 N. 1054/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentata e difesa dall'Avv.to LAURI SABRINA ed elett.te dom.ta Parte_1 presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to TARZIA MARIO ROBERTO ed elett.te dom.to presso CP_1 lo studio in VIA SAVARE', 1 20122 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: Fondo di Garanzia
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 30.1.25 la ricorrente ha convenuto in Parte_1 giudizio chiedendo al Giudice: CP_1
1/4 Dott. Riccardo Atanasio - Accertare il diritto della ricorrente ad accedere al Fondo di Garanzia istituito presso l per il CP_1 recupero del TFR e le ultime tre mensilità;
- Ordinare all di accogliere la domanda della ricorrente protocollata Prot. CP_1 CP_1
4900.02/05/2024.0306891 del 02.05.2024 (doc. 10) e pagare a favore della ricorrente le relative indennità per il recupero del TFR e delle ultime tre mensilità, pari ad euro 6.259,84 o quell'altra misura dovuta secondo i criteri di legge.
- Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
A seguito di ricorso giudiziale proposto dalla ricorrente nei confronti di il CP_2
Tribunale di Milano con la sentenza 1689/2021 del 05/07/2021 ha accertato e poi condannato, con la sentenza definitiva, quella società al pagamento delle differenze retributive sulla base di un contratto di lavoro part-time di venti ore settimanali in essere sin dal 4 maggio 2016; ha invece respinto la domanda di accertamento del full time e della nullità
o inefficacia del licenziamento.
Con la sentenza n. 282/2022 del 22/03/2022 la Corte di appello di Milano ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarando l'inefficacia del licenziamento e condannando la a ripristinare il rapporto di lavoro con orario di 20 ore CP_2 settimanali nonchè a pagare le retribuzioni maturate dall'11 giugno 2020 fino all'effettiva riammissione in servizio.
In data 13 Febbraio 2023 è stata richiesta la dichiarazione di liquidazione giudiziale della società ffettivamente dichiarata con sentenza depositata in data 31.3.23. CP_2
La ricorrente si è insinuata al passivo della procedura per le differenze retributive accertate, per un totale di euro 34.659,56, di cui euro 31.675,08 per differenze retributive ed euro
2.984,48 a titolo di TFR.
In data 3 gennaio 2024 la ricorrente chiedeva all l'intervento del fondo di garanzia per CP_1 ottenere il TFR nella misura di euro 3.005,37.
La domanda è stata respinta da in quanto gli accertamenti giudiziari erano stati compiuti CP_1 senza la sua presenza in giudizio ed in quanto nel periodo indicato la ricorrente aveva percepito la NASPI.
Tuttavia, la domanda della ricorrente è fondata
2/4 Dott. Riccardo Atanasio Con la sentenza della Corte di Appello - che ha riformato la sentenza di primo grado - è stata riconosciuta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (prima irregolare) e la inefficacia del licenziamento della ricorrente con ordine al datore di ripristino del rapporto di lavoro: la conseguenza è che il rapporto è proseguito ininterrottamente fino alla data di dichiarazione della liquidazione giudiziaria della società.
In quel periodo le retribuzioni sono maturate anche se non pagate ed il ricorrente ha maturato anche il TFR del periodo predetto.
Perché venga rivendicato il TFR nei confronti del Fondo di Garanzia non è certo necessario che prenda parte a quell'accertamento; deve invece prendere atto CP_1 CP_1 dell'accertamento della subordinazione e del ripristino del rapporto di lavoro.
Ne consegue che in quel periodo (11.6.2020 – 31.3.2023) il rapporto è proseguito ed è maturato il corrispondente TFR.
La NASPI percepita nel periodo successivo al licenziamento (dal 1.4.19 al 30.9.21) non è certa impeditiva del sorgere del diritto al TFR, in quanto la Naspi è stata erogata prima che intervenisse la sentenza di accertamento della inefficacia del licenziamento e di prosecuzione del rapporto di lavoro.
E quindi era stata erogata legittimamente.
Dopo che è stata accertata la prosecuzione del rapporto non si può dubitare che la NASPI erogata sia, ad oggi, priva di causa (con conseguente diritto di ripetizione): ma non può certo impedire che il lavoratore reclami il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità, oggi.
In ogni caso le anticipazioni di TFR erogate da (e di cui l dà conto) si riferiscono CP_1 CP_3 ad un periodo antecedente e quindi non vanno ad impattare sulla richiesta oggetto della presente domanda.
Pertanto, va condannato a corrispondere alla ricorrente la somma di € 3.005,37 lordi CP_1 oltre interessi di legge.
E' poi infondata l'eccezione di relativa al diritto maturato per le ultime tre mensilità: CP_1 la domanda è stata presentata in data 3.1.24; sono stati richieste le ultime 3 mensilità riferite al rapporto cessato alla data del 13.2.23 con l'intervento della dichiarazione di liquidazione giudiziale;
e quindi quelle relative al periodo (30.11.2022 / 31.1.2023).
Secondo la norma il lavoratore ha diritto al pagamento delle ultime tre mensilità del rapporto rientranti nei dodici mesi che precedono:
3/4 Dott. Riccardo Atanasio a) la data del provvedimento o la data di presentazione della domanda di apertura della procedura concorsuale, oppure, se precedente, la data del deposito in tribunale del ricorso per il riconoscimento dei crediti per i quali si chiede l'intervento del Fondo (se il rapporto è cessato prima o contestualmente all'apertura della procedura concorsuale);
b. la data di deposito in tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro (se il datore di lavoro non è soggetto a procedura concorsuale);
c. la data del provvedimento di messa in liquidazione….
Ebbene ricorrono tutti i presupposti per il riconoscimento del diritto.
va condannato a pagare in favore della ricorrente la somma lorda di € 6.259,84 oltre CP_1 interessi di legge.
La ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio.
Pertanto, va condannato a rimborsare allo Stato le spese di lite che si determinano in € CP_1
€ 1.054,50 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
Sentenza esecutiva
PQM
Condanna a pagare in favore della ricorrente la somma di € 6.259,84 per i titoli di cui al CP_1 ricorso oltre interessi di legge;
condanna altresì a rimborsare allo Stato le spese di lite che liquida in € 1.054,50 oltre CP_1 accessori ed oltre 15% per spese generali
Sentenza esecutiva
Milano, 01/07/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
4/4 Dott. Riccardo Atanasio