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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1039/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 718/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140010251672000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento, meglio indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate – RI, impugnandola nella parte relativa alla cartella di pagamento con numero finale
672.
Il ricorrente sosteneva che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo in ragione della mancata notifica della cartella di pagamento, dell'intervenuta decadenza e dell'intervenuta prescrizione anche di sanzioni ed interessi.
L'Agenzia delle Entrate – RI non si costituiva in giudizio.
Il ricorrente depositava memorie.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero, non risulta che la cartella di pagamento in oggetto, avente come numero finale 672, sia stata notificata, non risultando l'Ader costituita.
Orbene, poiché il procedimento di riscossione riveste natura vincolata, prevedendo una sequenza necessaria di atti impositivi da portare a conoscenza del contribuente, il fatto che non vi sia prova della regolare notifica della cartella di pagamento richiamata dall'intimazione determina l'illegittimità dell'atto impugnato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, riducendo l'intimazione di pagamento impugnata alle iscrizioni a ruolo diverse dalla cartella di pagamento con numero finale 672.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – RI al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro 400,00 (quattrocento), oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 718/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140010251672000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento, meglio indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate – RI, impugnandola nella parte relativa alla cartella di pagamento con numero finale
672.
Il ricorrente sosteneva che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo in ragione della mancata notifica della cartella di pagamento, dell'intervenuta decadenza e dell'intervenuta prescrizione anche di sanzioni ed interessi.
L'Agenzia delle Entrate – RI non si costituiva in giudizio.
Il ricorrente depositava memorie.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero, non risulta che la cartella di pagamento in oggetto, avente come numero finale 672, sia stata notificata, non risultando l'Ader costituita.
Orbene, poiché il procedimento di riscossione riveste natura vincolata, prevedendo una sequenza necessaria di atti impositivi da portare a conoscenza del contribuente, il fatto che non vi sia prova della regolare notifica della cartella di pagamento richiamata dall'intimazione determina l'illegittimità dell'atto impugnato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, riducendo l'intimazione di pagamento impugnata alle iscrizioni a ruolo diverse dalla cartella di pagamento con numero finale 672.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – RI al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro 400,00 (quattrocento), oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026.