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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/12/2025, n. 4142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4142 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5316/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Roberto Monteverde Presidente
Dott.ssa Caterina Condò Giudice relatore ed estensore
Dott. ssa Michela Boi Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 17.12.2025, nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
Passaro,
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., con Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato di Firenze, convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_2
ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale del 25.11.2025 per parte ricorrente: “che venga rilasciato un permesso per cure mediche, in via subordinata per protezione speciale”.
Come da comparsa di costituzione per la parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Firenze respingere il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto”.
FATTO E DIRITTO letto il ricorso depositato il 03/05/2024 avverso il decreto del Questore di Arezzo con cui è stata dichiarata irricevibile l' istanza di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, ex art. 19 c. 2 lett.d-bis TUI, Cat. A.12/2024, atto notificato al ricorrente personalmente il
03/04/2024, premesso che il ricorrente ha presentato in data 12/09/2023, presso la Questura di istanza di CP_1
rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche, che acquisiva il numero identificativo
(doc.6). In data 22/03/2024, con decreto Cat. A.12/2024 notificato alla parte NumeroD_1
ricorrente personalmente il 03/04/2024, il Questore della Provincia di Arezzo ha comunicato l'irricevibilità della domanda in quanto “a carico dello stesso risulta un a misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato emessa dall'Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia il 14/07/2021”
(doc. 9); al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerata la presenza CP_1
delle condizioni per il rilascio del permesso per cure mediche e considerato altresì il quadro normativo che permette alla Questura di valutare la sussistenza anche delle condizioni per il rilascio della protezione speciale ex art. 19 commi 1 e 1.1. TUI, la parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ritenuta la ricevibilità della domanda di rilascio del permesso di soggiorno con n. presentata dal sig. il 12 settembre 2023 e, dunque, NumeroD_1 Parte_1
l'illegittimità della decisione della Questura di comunicata il 3 aprile 2024, disporre che la CP_1
Questura di rilasci in favore del sig. il permesso per cure mediche ex art. 19, CP_1 Parte_1
comma 2, lett. d-bis, D. lgs. 286/1998 della durata minima di 1 anno o, comunque, altro permesso, quale il permesso per protezione speciale, riconoscendo in ogni caso il diritto a permanere nel territorio italiano ai
pagina 2 di 9 sensi dell'art. 19 D. Lgs. 286/1998 ed in ossequio all'art. 10, comma 3, Cost. e, quindi, nel rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali. “; in particolare, nel ricorso la difesa ha rappresentato:
- di aver cinquant'anni e origini tunisine, di vivere senza fissa dimora ad , al CP_1
momento dell'introduzione della domanda, nelle adiacenze della stazione ferroviaria all'interno di una tenda (cfr. doc. 1), di provenire da una famiglia molto povera, composta dalla madre (anziana) e da un fratello, che vivono in Tunisia;
- che solo raramente riesce a mettersi con loro in contatto (in particolare con la madre), non avendo del resto più fatto rientro nel Paese di origine da quando arrivato in
Italia, oltre tredici anni fa;
- che in giovane età aveva subito un grave incidente ferroviario, con amputazione della gamba sinistra e parziale del piede destro (doc. 2), circostanza che ha inciso sulla sua capacità di autosostentamento e ha motivato l'allontanamento dal Paese;
- che, arrivato in Italia, anche a causa della disabilità, ha incontrato difficoltà di inserimento sociale e lavorativo, commettendo reati legati agli stupefacenti;
ha scontato 1 anno e 6 mesi di carcere, fino al 2019; fuoriuscito dal carcere, privo di documenti e rete familiare, ha iniziato a vivere in strada;
- che un tentativo di espulsione è stato avviato in passato ma non eseguito per inespellibilità;
- che è in carico al SERD di per disturbi da uso di oppioidi (doc. 3). Dal 2023 CP_1
partecipa a progetti comunali di inclusione e, grazie al sostegno ricevuto, ha ottenuto la rilevazione della presenza sul territorio da parte della effettuato esami sanitari Parte_2
(doc. 4 e 5) e presentato domanda di permesso per cure mediche il 12.09.2023 (doc. 6), con successivo rilascio di codice fiscale e tessera sanitaria e scelta del medico curante (doc. 7 e
8); secondo le argomentazioni del ricorrente, il provvedimento impugnato non avrebbe adeguatamente valutato i numerosi indici di vulnerabilità e inespellibilità, basandosi in maniera automatica sulla valutazione di pericolosità dell'Ufficio di Sorveglianza di Reggio
Emilia, e tuttavia omettendo di considerare sia i presupposti per il rilascio di permesso per pagina 3 di 9 cure mediche (il ricorrente vive da anni in gravi condizioni igienico-sanitarie e sociali, aggravate dalla disabilità; la condizione di senza dimora rappresenta un grave rischio sanitario, con drastica riduzione dell'aspettativa di vita;
è inserito in un percorso terapeutico e di assistenza sanitaria e sociale in Italia, non replicabile in Tunisia), sia per il rilascio di permesso per protezione speciale (art. 19, co. 1 e 1.1 TUI;
art. 5, co. 6 TUI , considerato il rischio di violazioni gravi dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio, in assenza di rete familiare e di accesso alle cure ed altresì della vulnerabilità aggravata dalla disabilità, dipendenza terapeutica, situazione psicologica e marginalità estrema, nonché della circostanza che il ricorrente è presente da oltre tredici anni in Italia, dove ha avviato un percorso di cura e integrazione, con supporto istituzionale e comunitario); il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita, confermando la legittimità del provvedimento impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso;
con ordinanza del 15 maggio 2024, il Giudice Relatore ha accolto l'istanza cautelare proposta dal ricorrente;
con note scritte dell'11/12/2024 la difesa del ricorrente ha rappresentato che egli, privo di fissa dimora, è stato oggetto di uno sgombero non preceduto da preavviso, con perdita della tenda in cui dimorava nei pressi della stazione ferroviaria di e dei relativi effetti CP_1
personali. Tale evento ha determinato un aggravamento delle condizioni socio-sanitarie, con insorgenza di episodi autolesionistici e accessi al Pronto Soccorso, in relazione ai quali èstato presentato esposto alle autorità competenti. Successivamente, grazie all'intervento dei
Servizi Sociali comunali e di enti del terzo settore, il ricorrente è stato inserito in un percorso temporaneo di accoglienza presso struttura della provincia di , con CP_1
miglioramento delle condizioni generali, pur permanendo difficoltà adattive. Alla luce di tali sviluppi, la difesa ha chiesto la concessione di un breve termine per l'aggiornamento della documentazione e per eventuali nuove istanze istruttorie;
con ordinanza del 13 dicembre 2024, il Giudice Relatore ha richiesto l'integrazione documentale con aggiornamenti sulla situazione abitativa e sanitaria, anche con riferimento pagina 4 di 9 alla gravità delle patologie e ai rischi connessi a un eventuale rimpatrio (ex art. 19, co. 2, lett.
d-bis TUI); con note 15.5.2025, la parte ricorrente ha rappresentato che il percorso di cura e reinserimento intrapreso dal ricorrente è stato interrotto dall'esecuzione del cumulo pene n.
198/2024 SIEP della Procura di del 5.3.2024, che lo ha riportato in detenzione. E' CP_1
stato evidenziato, con le successive note del 10.6.2025 che, dopo la scarcerazione del 2019, il ricorrente aveva commesso reati di modesta entità, riconducibili alla condizione di disabilità, tossicodipendenza e grave marginalità sociale, in assenza di percorsi strutturati di sostegno fino al 2023. A partire da tale data, si registrava una significativa riduzione delle condotte penalmente rilevanti (doc. 41), con intervenute due sentenze di assoluzione
(R.G.n.r. 1146/2022 e 277/2023, doc. 45–46) e riqualificazione di altro fatto in tentato furto (R.G.n.r. 1456/2022). E' stata altresì rappresentata la presentazione di istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione e di istanza di detenzione domiciliare (doc.
42–43); la fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale di Arezzo in data 19 giugno 2025
(doc. 51); la fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Genova in data
29 ottobre 2025 (doc. 52); all'udienza del 25.11.2025, la parte ricorrente ha depositato ulteriore nota con la quale ha comunicato che il Tribunale di Sorveglianza di Genova aveva rigettato l'istanza di detenzione domiciliare per inadeguatezza della struttura indicata, pur riconoscendo la gravità delle condizioni cliniche del ricorrente (“persona disabile con necessità di assistenza sanitaria continuativa;
assenza di struttura esterna idonea”: doc. 59); nel corso dell'udienza del 25.11.2025, il procuratore della parte ricorrente ha precisato che egli è attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Pisa, che la pena è stata rideterminata dal Tribunale di Arezzo e che il fine pena è previsto per il 2030. Ha quindi ribadito le conclusioni già rassegnate, chiedendo il rilascio di un permesso per cure mediche e, in subordine, per protezione speciale. Su sollecitazione del Giudice Relatore, che ha posto la questione dell'interesse ad agire alla luce della durata dei titoli di soggiorno richiesti, inferiore al fine pena, il difensore ha precisato che l'interesse risiede nella possibilità per il ricorrente, una volta espiata la pena, di rinnovare il permesso eventualmente rilasciato,
pagina 5 di 9 nonché nell'accesso a misure di sostegno economico e sociale connesse alla condizione di invalidità. Ha rappresentato altresì l'intenzione del ricorrente di presentare istanza di detenzione alternativa con affidamento ai Servizi Sociali, per la quale sono in corso contatti con enti del Terzo Settore disponibili a una presa in carico;
la causa dopo il deposito di ulteriore documentazione inerente la richiesta di detenzione alternativa è stata rimessa in decisione;
in via preliminare, occorre esaminare la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente, in relazione alla domanda di permesso per cure mediche, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d- bis, T.U. Immigrazione, trattandosi di condizione dell'azione la cui verifica deve precedere ogni valutazione nel merito;
al riguardo, il Collegio ritiene che la domanda svolta in questa sede debba essere dichiarata improcedibile per difetto sopravvenuto dell'interesse ad agire;
il titolo invocato è, infatti, normativamente e funzionalmente correlato alla necessità di uno specifico trattamento sanitario, non differibile, né adeguatamente garantibile nel Paese di origine, e ha natura intrinsecamente temporanea, essendo limitato al periodo strettamente necessario all'erogazione delle cure, e comunque a un anno (nella disciplina applicabile al momento di formulazione della domanda amministrativa); nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente è attualmente sottoposto a regime detentivo con durata fino al 2030, e non rileva, allo stato, il rischio di un pregiudizio alla salute connesso al rientro nel Paese di origine, visto che l'espellibilità, per un periodo superiore alla durata della permesso richiesto, è esclusa dalla esecuzione della condanna penale, e, inoltre, la tutela della salute è assicurata dall'assistenza sanitaria all'interno dell'istituto penitenziario, tramite i servizi competenti. Dalla documentazione acquisita risultano, in particolare, la terapia continuativa in corso consistente nella somministrazione di metadone, la somministrazione di ulteriori farmaci in modo temporaneo, oltre alle visite e agli esami clinici, nella Casa
Circondariale di Terni e di Pisa (cfr doc. 53, 54, 55 e 60); ne consegue che l'eventuale rilascio del titolo di soggiorno per cure mediche non sarebbe idoneo a produrre alcun effetto utile durante lo stato di detenzione, con conseguente carenza dell'interesse concreto ed attuale alla pronuncia, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.;
pagina 6 di 9 il riconoscimento di un permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19 T.U.
Immigrazione è fondato sull'esigenza di tutela del diritto fondamentale alla salute (art. 32
Cost.), nei casi in cui lo straniero versi in condizioni di salute di eccezionale gravità, tali che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe un grave e irreparabile pregiudizio.
Tuttavia, appare presupposto indefettibile per la rilevanza giuridica della tutela invocata, la concreta incidenza del titolo sulla condizione attuale dello straniero, incidenza che, nel caso in esame, risulta insussistente. Il detenuto ha, infatti, comunque garantito il diritto fondamentale alla salute all'interno dell'istituto penitenziario, ai sensi degli artt. 11 e 69 dell'Ordinamento Penitenziario e dell'art. 32 Cost.; va inoltre considerato che il permesso di soggiorno per cure mediche, soggetto al termine di durata di un anno, nella disciplina applicabile in base all'epoca di presentazione della domanda, verrebbe comunque a scadere in epoca antecedente alla conclusione della pena
(attualmente al 2030), e che un eventuale rinnovo presupporrebbe un nuovo e autonomo accertamento della situazione sanitaria in quel momento, non vincolato dalla valutazione odierna, ma fondato su un diverso e aggiornato programma terapeutico;
la domanda deve essere pertanto dichiarata improcedibile per difetto sopravvenuto dell'interesse ad agire, visto che, allo stato, il permesso richiesto non consentirebbe possibilità di cure in regime diverso da quello carcerario, nel quale sono già riconosciute, non escluderebbe la necessità di nuova richiesta dello stesso permesso al momento del fine pena, e non sostituirebbe la necessità di autonomo riconoscimento dell'invalidità civile per l'accesso alle misure di sostegno economico e sociale (secondo le deduzioni del procuratore di parte ricorrente all'udienza del 25.11.2025 sull'interesse ad agire); invece, la domanda proposta in via subordinata per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale deve ritenersi inammissibile, considerata, nel regime introdotto dall'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, la formulazione di una specifica richiesta di permesso per cure mediche e di un'autonoma domanda di protezione internazionale, come è emerso dalla lettura della nota del 10.6.2025 e delle pec di cui ai doc.
47 e 49 allegati, nell'ultima delle quali, accanto alla manifestazione della volontà di procedere a richiedere un permesso per cure mediche, viene “Fatta chiaramente salva la
pagina 7 di 9 procedura di riconoscimento della protezione internazionale, come da richiesta formalizzata con pec del
4/07/2023” (cfr. doc. 49 – pec del 14.7.2023); infatti, pur dovendosi ritenere che la protezione speciale sia ancora riconoscibile, sulla base dell'art. 19, Dlgs 286/1998 nella formulazione attualmente vigente, che rileva con riguardo alla tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU, normativa da intendersi richiamata tra gli obblighi di cui agli artt. 19, comma 1.1 e 5, comma 6 Dlgs 286/1998, derivanti dai trattati internazionali, non risulta che sia stata impugnata in questa sede una pronuncia negativa della Commissione Territoriale, interessata dalla Questura che ha raccolto la formalizzazione della domanda di protezione internazionale del 4.7.2023, sopra richiamata, nella quale è immanente la richiesta di protezione complementare speciale, senza possibilità di sua valutazione nell'ambito della richiesta di permesso per cure mediche;
per la non ammissibilità di una domanda diretta all'accertamento in sede giurisdizionale dei presupposti per la concessione della protezione internazionale o di protezione speciale, senza previa valutazione nella fase amministrativa, si deve considerare come il disposto dell'art. 3, primo comma lettera d), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con L. 13 aprile
2017 n. 46 (come modificato dall'art. 1, terzo comma lett. a) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132) riconosca la competenza dell'Autorità Giudiziaria per le “controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25” ; assorbita ogni ulteriore questione, sussistono gravi ed eccezionali motivi, considerata la modificazione delle condizioni di vita del ricorrente in corso di causa (cfr Corte
Costituzionale del 19.4.2018, n. 77) per la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- dichiara improcedibile la domanda di rilascio di soggiorno per cure mediche;
- dichiara inammissibile la domanda di permesso per protezione speciale;
pagina 8 di 9 - compensa le spese di lite.
Il Presidente
Dott. Roberto Monteverde
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Roberto Monteverde Presidente
Dott.ssa Caterina Condò Giudice relatore ed estensore
Dott. ssa Michela Boi Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 17.12.2025, nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
Passaro,
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., con Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato di Firenze, convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_2
ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale del 25.11.2025 per parte ricorrente: “che venga rilasciato un permesso per cure mediche, in via subordinata per protezione speciale”.
Come da comparsa di costituzione per la parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Firenze respingere il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto”.
FATTO E DIRITTO letto il ricorso depositato il 03/05/2024 avverso il decreto del Questore di Arezzo con cui è stata dichiarata irricevibile l' istanza di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, ex art. 19 c. 2 lett.d-bis TUI, Cat. A.12/2024, atto notificato al ricorrente personalmente il
03/04/2024, premesso che il ricorrente ha presentato in data 12/09/2023, presso la Questura di istanza di CP_1
rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche, che acquisiva il numero identificativo
(doc.6). In data 22/03/2024, con decreto Cat. A.12/2024 notificato alla parte NumeroD_1
ricorrente personalmente il 03/04/2024, il Questore della Provincia di Arezzo ha comunicato l'irricevibilità della domanda in quanto “a carico dello stesso risulta un a misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato emessa dall'Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia il 14/07/2021”
(doc. 9); al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerata la presenza CP_1
delle condizioni per il rilascio del permesso per cure mediche e considerato altresì il quadro normativo che permette alla Questura di valutare la sussistenza anche delle condizioni per il rilascio della protezione speciale ex art. 19 commi 1 e 1.1. TUI, la parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ritenuta la ricevibilità della domanda di rilascio del permesso di soggiorno con n. presentata dal sig. il 12 settembre 2023 e, dunque, NumeroD_1 Parte_1
l'illegittimità della decisione della Questura di comunicata il 3 aprile 2024, disporre che la CP_1
Questura di rilasci in favore del sig. il permesso per cure mediche ex art. 19, CP_1 Parte_1
comma 2, lett. d-bis, D. lgs. 286/1998 della durata minima di 1 anno o, comunque, altro permesso, quale il permesso per protezione speciale, riconoscendo in ogni caso il diritto a permanere nel territorio italiano ai
pagina 2 di 9 sensi dell'art. 19 D. Lgs. 286/1998 ed in ossequio all'art. 10, comma 3, Cost. e, quindi, nel rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali. “; in particolare, nel ricorso la difesa ha rappresentato:
- di aver cinquant'anni e origini tunisine, di vivere senza fissa dimora ad , al CP_1
momento dell'introduzione della domanda, nelle adiacenze della stazione ferroviaria all'interno di una tenda (cfr. doc. 1), di provenire da una famiglia molto povera, composta dalla madre (anziana) e da un fratello, che vivono in Tunisia;
- che solo raramente riesce a mettersi con loro in contatto (in particolare con la madre), non avendo del resto più fatto rientro nel Paese di origine da quando arrivato in
Italia, oltre tredici anni fa;
- che in giovane età aveva subito un grave incidente ferroviario, con amputazione della gamba sinistra e parziale del piede destro (doc. 2), circostanza che ha inciso sulla sua capacità di autosostentamento e ha motivato l'allontanamento dal Paese;
- che, arrivato in Italia, anche a causa della disabilità, ha incontrato difficoltà di inserimento sociale e lavorativo, commettendo reati legati agli stupefacenti;
ha scontato 1 anno e 6 mesi di carcere, fino al 2019; fuoriuscito dal carcere, privo di documenti e rete familiare, ha iniziato a vivere in strada;
- che un tentativo di espulsione è stato avviato in passato ma non eseguito per inespellibilità;
- che è in carico al SERD di per disturbi da uso di oppioidi (doc. 3). Dal 2023 CP_1
partecipa a progetti comunali di inclusione e, grazie al sostegno ricevuto, ha ottenuto la rilevazione della presenza sul territorio da parte della effettuato esami sanitari Parte_2
(doc. 4 e 5) e presentato domanda di permesso per cure mediche il 12.09.2023 (doc. 6), con successivo rilascio di codice fiscale e tessera sanitaria e scelta del medico curante (doc. 7 e
8); secondo le argomentazioni del ricorrente, il provvedimento impugnato non avrebbe adeguatamente valutato i numerosi indici di vulnerabilità e inespellibilità, basandosi in maniera automatica sulla valutazione di pericolosità dell'Ufficio di Sorveglianza di Reggio
Emilia, e tuttavia omettendo di considerare sia i presupposti per il rilascio di permesso per pagina 3 di 9 cure mediche (il ricorrente vive da anni in gravi condizioni igienico-sanitarie e sociali, aggravate dalla disabilità; la condizione di senza dimora rappresenta un grave rischio sanitario, con drastica riduzione dell'aspettativa di vita;
è inserito in un percorso terapeutico e di assistenza sanitaria e sociale in Italia, non replicabile in Tunisia), sia per il rilascio di permesso per protezione speciale (art. 19, co. 1 e 1.1 TUI;
art. 5, co. 6 TUI , considerato il rischio di violazioni gravi dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio, in assenza di rete familiare e di accesso alle cure ed altresì della vulnerabilità aggravata dalla disabilità, dipendenza terapeutica, situazione psicologica e marginalità estrema, nonché della circostanza che il ricorrente è presente da oltre tredici anni in Italia, dove ha avviato un percorso di cura e integrazione, con supporto istituzionale e comunitario); il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita, confermando la legittimità del provvedimento impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso;
con ordinanza del 15 maggio 2024, il Giudice Relatore ha accolto l'istanza cautelare proposta dal ricorrente;
con note scritte dell'11/12/2024 la difesa del ricorrente ha rappresentato che egli, privo di fissa dimora, è stato oggetto di uno sgombero non preceduto da preavviso, con perdita della tenda in cui dimorava nei pressi della stazione ferroviaria di e dei relativi effetti CP_1
personali. Tale evento ha determinato un aggravamento delle condizioni socio-sanitarie, con insorgenza di episodi autolesionistici e accessi al Pronto Soccorso, in relazione ai quali èstato presentato esposto alle autorità competenti. Successivamente, grazie all'intervento dei
Servizi Sociali comunali e di enti del terzo settore, il ricorrente è stato inserito in un percorso temporaneo di accoglienza presso struttura della provincia di , con CP_1
miglioramento delle condizioni generali, pur permanendo difficoltà adattive. Alla luce di tali sviluppi, la difesa ha chiesto la concessione di un breve termine per l'aggiornamento della documentazione e per eventuali nuove istanze istruttorie;
con ordinanza del 13 dicembre 2024, il Giudice Relatore ha richiesto l'integrazione documentale con aggiornamenti sulla situazione abitativa e sanitaria, anche con riferimento pagina 4 di 9 alla gravità delle patologie e ai rischi connessi a un eventuale rimpatrio (ex art. 19, co. 2, lett.
d-bis TUI); con note 15.5.2025, la parte ricorrente ha rappresentato che il percorso di cura e reinserimento intrapreso dal ricorrente è stato interrotto dall'esecuzione del cumulo pene n.
198/2024 SIEP della Procura di del 5.3.2024, che lo ha riportato in detenzione. E' CP_1
stato evidenziato, con le successive note del 10.6.2025 che, dopo la scarcerazione del 2019, il ricorrente aveva commesso reati di modesta entità, riconducibili alla condizione di disabilità, tossicodipendenza e grave marginalità sociale, in assenza di percorsi strutturati di sostegno fino al 2023. A partire da tale data, si registrava una significativa riduzione delle condotte penalmente rilevanti (doc. 41), con intervenute due sentenze di assoluzione
(R.G.n.r. 1146/2022 e 277/2023, doc. 45–46) e riqualificazione di altro fatto in tentato furto (R.G.n.r. 1456/2022). E' stata altresì rappresentata la presentazione di istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione e di istanza di detenzione domiciliare (doc.
42–43); la fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale di Arezzo in data 19 giugno 2025
(doc. 51); la fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Genova in data
29 ottobre 2025 (doc. 52); all'udienza del 25.11.2025, la parte ricorrente ha depositato ulteriore nota con la quale ha comunicato che il Tribunale di Sorveglianza di Genova aveva rigettato l'istanza di detenzione domiciliare per inadeguatezza della struttura indicata, pur riconoscendo la gravità delle condizioni cliniche del ricorrente (“persona disabile con necessità di assistenza sanitaria continuativa;
assenza di struttura esterna idonea”: doc. 59); nel corso dell'udienza del 25.11.2025, il procuratore della parte ricorrente ha precisato che egli è attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Pisa, che la pena è stata rideterminata dal Tribunale di Arezzo e che il fine pena è previsto per il 2030. Ha quindi ribadito le conclusioni già rassegnate, chiedendo il rilascio di un permesso per cure mediche e, in subordine, per protezione speciale. Su sollecitazione del Giudice Relatore, che ha posto la questione dell'interesse ad agire alla luce della durata dei titoli di soggiorno richiesti, inferiore al fine pena, il difensore ha precisato che l'interesse risiede nella possibilità per il ricorrente, una volta espiata la pena, di rinnovare il permesso eventualmente rilasciato,
pagina 5 di 9 nonché nell'accesso a misure di sostegno economico e sociale connesse alla condizione di invalidità. Ha rappresentato altresì l'intenzione del ricorrente di presentare istanza di detenzione alternativa con affidamento ai Servizi Sociali, per la quale sono in corso contatti con enti del Terzo Settore disponibili a una presa in carico;
la causa dopo il deposito di ulteriore documentazione inerente la richiesta di detenzione alternativa è stata rimessa in decisione;
in via preliminare, occorre esaminare la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente, in relazione alla domanda di permesso per cure mediche, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d- bis, T.U. Immigrazione, trattandosi di condizione dell'azione la cui verifica deve precedere ogni valutazione nel merito;
al riguardo, il Collegio ritiene che la domanda svolta in questa sede debba essere dichiarata improcedibile per difetto sopravvenuto dell'interesse ad agire;
il titolo invocato è, infatti, normativamente e funzionalmente correlato alla necessità di uno specifico trattamento sanitario, non differibile, né adeguatamente garantibile nel Paese di origine, e ha natura intrinsecamente temporanea, essendo limitato al periodo strettamente necessario all'erogazione delle cure, e comunque a un anno (nella disciplina applicabile al momento di formulazione della domanda amministrativa); nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente è attualmente sottoposto a regime detentivo con durata fino al 2030, e non rileva, allo stato, il rischio di un pregiudizio alla salute connesso al rientro nel Paese di origine, visto che l'espellibilità, per un periodo superiore alla durata della permesso richiesto, è esclusa dalla esecuzione della condanna penale, e, inoltre, la tutela della salute è assicurata dall'assistenza sanitaria all'interno dell'istituto penitenziario, tramite i servizi competenti. Dalla documentazione acquisita risultano, in particolare, la terapia continuativa in corso consistente nella somministrazione di metadone, la somministrazione di ulteriori farmaci in modo temporaneo, oltre alle visite e agli esami clinici, nella Casa
Circondariale di Terni e di Pisa (cfr doc. 53, 54, 55 e 60); ne consegue che l'eventuale rilascio del titolo di soggiorno per cure mediche non sarebbe idoneo a produrre alcun effetto utile durante lo stato di detenzione, con conseguente carenza dell'interesse concreto ed attuale alla pronuncia, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.;
pagina 6 di 9 il riconoscimento di un permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19 T.U.
Immigrazione è fondato sull'esigenza di tutela del diritto fondamentale alla salute (art. 32
Cost.), nei casi in cui lo straniero versi in condizioni di salute di eccezionale gravità, tali che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe un grave e irreparabile pregiudizio.
Tuttavia, appare presupposto indefettibile per la rilevanza giuridica della tutela invocata, la concreta incidenza del titolo sulla condizione attuale dello straniero, incidenza che, nel caso in esame, risulta insussistente. Il detenuto ha, infatti, comunque garantito il diritto fondamentale alla salute all'interno dell'istituto penitenziario, ai sensi degli artt. 11 e 69 dell'Ordinamento Penitenziario e dell'art. 32 Cost.; va inoltre considerato che il permesso di soggiorno per cure mediche, soggetto al termine di durata di un anno, nella disciplina applicabile in base all'epoca di presentazione della domanda, verrebbe comunque a scadere in epoca antecedente alla conclusione della pena
(attualmente al 2030), e che un eventuale rinnovo presupporrebbe un nuovo e autonomo accertamento della situazione sanitaria in quel momento, non vincolato dalla valutazione odierna, ma fondato su un diverso e aggiornato programma terapeutico;
la domanda deve essere pertanto dichiarata improcedibile per difetto sopravvenuto dell'interesse ad agire, visto che, allo stato, il permesso richiesto non consentirebbe possibilità di cure in regime diverso da quello carcerario, nel quale sono già riconosciute, non escluderebbe la necessità di nuova richiesta dello stesso permesso al momento del fine pena, e non sostituirebbe la necessità di autonomo riconoscimento dell'invalidità civile per l'accesso alle misure di sostegno economico e sociale (secondo le deduzioni del procuratore di parte ricorrente all'udienza del 25.11.2025 sull'interesse ad agire); invece, la domanda proposta in via subordinata per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale deve ritenersi inammissibile, considerata, nel regime introdotto dall'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, la formulazione di una specifica richiesta di permesso per cure mediche e di un'autonoma domanda di protezione internazionale, come è emerso dalla lettura della nota del 10.6.2025 e delle pec di cui ai doc.
47 e 49 allegati, nell'ultima delle quali, accanto alla manifestazione della volontà di procedere a richiedere un permesso per cure mediche, viene “Fatta chiaramente salva la
pagina 7 di 9 procedura di riconoscimento della protezione internazionale, come da richiesta formalizzata con pec del
4/07/2023” (cfr. doc. 49 – pec del 14.7.2023); infatti, pur dovendosi ritenere che la protezione speciale sia ancora riconoscibile, sulla base dell'art. 19, Dlgs 286/1998 nella formulazione attualmente vigente, che rileva con riguardo alla tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU, normativa da intendersi richiamata tra gli obblighi di cui agli artt. 19, comma 1.1 e 5, comma 6 Dlgs 286/1998, derivanti dai trattati internazionali, non risulta che sia stata impugnata in questa sede una pronuncia negativa della Commissione Territoriale, interessata dalla Questura che ha raccolto la formalizzazione della domanda di protezione internazionale del 4.7.2023, sopra richiamata, nella quale è immanente la richiesta di protezione complementare speciale, senza possibilità di sua valutazione nell'ambito della richiesta di permesso per cure mediche;
per la non ammissibilità di una domanda diretta all'accertamento in sede giurisdizionale dei presupposti per la concessione della protezione internazionale o di protezione speciale, senza previa valutazione nella fase amministrativa, si deve considerare come il disposto dell'art. 3, primo comma lettera d), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con L. 13 aprile
2017 n. 46 (come modificato dall'art. 1, terzo comma lett. a) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132) riconosca la competenza dell'Autorità Giudiziaria per le “controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25” ; assorbita ogni ulteriore questione, sussistono gravi ed eccezionali motivi, considerata la modificazione delle condizioni di vita del ricorrente in corso di causa (cfr Corte
Costituzionale del 19.4.2018, n. 77) per la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- dichiara improcedibile la domanda di rilascio di soggiorno per cure mediche;
- dichiara inammissibile la domanda di permesso per protezione speciale;
pagina 8 di 9 - compensa le spese di lite.
Il Presidente
Dott. Roberto Monteverde
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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