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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 3017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3017 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1734/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa RI Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1734 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dagli avv. Michele Lioi e Stefano Viti
- ricorrente in riassunzione -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Paola Pezzali
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 4/2020 del 7 gennaio 2020, la Corte d'Appello di Roma, disattendendo il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, ha confermato il rigetto della domanda con cui Parte_1
, docente presso la facoltà di Medicina dell'Università La Sapienza ed incaricato di attività assistenziale
[...]
come medico presso l'Azienda aveva chiesto il riconoscimento dell'indennità CP_1 CP_1
perequativa dall'agosto 2008 al dicembre 2014, in ragione dell'incarico di responsabile dell'unità operativa dipartimentale di Chirurgia del retto e del pavimento pelvico a lui conferito con delibera del 29.7.2008.
2. La Corte d'Appello rilevava come fosse pacifico che il ricorrente aveva percepito l'indennità perequativa e ciò anche dopo che essa era stato rimodulata, sul piano normativo, nel 1999, sicché il ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare la diversità, contestata dalla controparte, delle attività svolte prima e dopo il conferimento dell'incarico di preposto all'unità dipartimentale e che l'indennità percepita dal 2008 in poi non fosse sufficiente per l'attività svolta in adempimento dell'incarico;
e ciò anche sul presupposto che, se il lavoro svolto era stato comunque remunerato ai sensi dell'art. 31 del
D.P.R. n. 761 del 1999, non essendo la corrispondente indennità cumulabile con quella di cui alle nuove previsioni del 1999, nulla era ulteriormente dovuto.
La proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. Parte_1
3. Con ordinanza n. 10756/2025 la S.C. accoglieva il quarto motivo, come qui di seguito testualmente riassunto dalla sentenza rescindente, e dichiarava assorbiti tutti gli altri:
<
102 del D.P.R. 382/1980, degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 517/1999, del regolamento aziendale approvato con delibera n. 452/2007 e del C.C.N.L. della dirigenza medico veterinaria, oltre che degli artt. 3,32, 36 e 97 Cost.;
il motivo ricostruisce lo sviluppo della normativa ed afferma che, stante l'avvenuta stipula del Protocollo di
Intesa tra la Regione Lazio e l'Università in data 2.8.2002, attuativo dell'art. 1 del D.Lgs. n. 517 del 1999 non vi era alcuna ragione ostativa al riconoscimento dei trattamenti economici aggiuntivi di cui all'art. 6 del medesimo D.Lgs.; in ogni caso, anche qualora la disciplina di cui al D.Lgs. n. 517 del 1999 fosse da ritenere non applicabile,
doveva essere comunque erogata l'indennità perequativa di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979,
tenendosi conto della natura dell'incarico e della posizione ricoperta, nonché del fatto che quest'ultimo emolumento non era costituito da una cifra fissa, ma era destinato a variare nel tempo e in relazione alle funzioni assistenziali svolte dal singolo medico>>.
4. Affermava la S.C.:
< con i Per_1
trattamenti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 517 del 1999, ha ritenuto in sé satisfattiva l'indennità di cui al D.P.R.
761 del 1979 quale percepita, senza verificare in alcun modo se non potessero trovare applicazione i trattamenti di cui al nuovo regime normativo, di cui non si può escludere il carattere migliorativo>>;
<
cui al D.P.R. n. 761 del 1979 ed al D.P.R. n. 382 del 1980, ciò non toglie che dovesse verificarsi la congruità
dell'indennità perequativa;
questa S.C. ha già precisato (Cass. 22 aprile 2022, n. 12952) che l'art. 6, comma
4, del D.Lgs. n. 517 del 1999 non fa salva solo la conservazione dei trattamenti economici in godimento ma assicura, nelle more dell'attuazione del nuovo regime, l'equiparazione fino a quel momento garantita dalla normativa previgente - e quindi l'indennità di perequazione prevista dall'art. 31 del D.P.R. n. 731 del 1979 -
la quale, seppure pensata in relazione ad un diverso sistema di inquadramento, può trovare attuazione tenendo conto, da un lato, dell'evoluzione della disciplina legale e contrattuale, dall'altro, del criterio, di carattere generale, della necessaria parificazione a fronte di pari funzioni, mansioni ed anzianità;
Cass. 12952/2022 cit. ha infatti specificato che l'equiparazione va comunque svolta "tenendo conto della disciplina transitoria dettata per la dirigenza medica dal CCNL 5.12.1996, quanto al passaggio dalle qualifiche funzionali alla dirigenza di primo e secondo livello (art. 1 che ha inserito nel primo livello la IX e la X qualifica,
nel secondo livello l'XI), e dal CCNL 8.6.2000 quanto alle conseguenze dell'inquadramento nel ruolo unico ed alla commisurazione del trattamento economico alla natura, semplice o complessa, della struttura diretta" e che "l'ammontare dell'assegno perequativo va poi quantificato tenendo conto del trattamento fondamentale ed accessorio spettante, sulla base della disciplina contrattuale, al dirigente medico del Servizio Sanitario
Nazionale a parità di incarico e di anzianità";
ciò sta a significare che - pur non potendosi computare emolumenti che presuppongono pesature,
graduazioni o la misurazione del raggiungimento di specifici obiettivi, fino a quando il sistema Azienda-
Università non si adegui in concreto a tali dinamiche retributive - va comunque valutato, nel calcolo comparativo, tutto quanto caratterizza, per voci fisse e continuative, la remunerazione dei medici
"privatizzati" del SSN (v. anche Cons. Stato, Sez. III, 03/02/2020, n. 822); Cass. 25 agosto 2022, n. 25333,
riprendendo Cass. 12952/2022 cit., ha in proposito conclusivamente ribadito che l'ammontare dell'assegno perequativo deve essere quantificato tenendo conto del trattamento fondamentale ed accessorio spettante,
sulla base della disciplina contrattuale, al dirigente medico del Servizio Sanitario Nazionale a parità di incarico e di anzianità.
oltre a ciò, rispetto alla posizione individuale, anche l'indennità De RI calcolata secondo il sistema previgente deve poi trovare adeguamento in ragione dell'evolversi degli incarichi, in quanto l'ultrattività
riguarda l'intero sistema normativo e non il trattamento individuale, che comunque va calibrato rispetto alle attività svolte;
ciò senza contare che l'idoneità remunerativa dell'indennità erogata ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 761 del
1979 prima del nuovo incarico è data per meramente presupposta dalla Corte di merito, così non affrontando nella sostanza la pretesa del ricorrente di verificare comunque, per quanto a partire dal nuovo incarico del
2008, la coerenza tra l'attività svolta e quanto corrisposto, a titolo retributivo rispetto al trattamento proprio dei medici di corrispondenti incarichi e funzioni dell'ambito "privatizzato";
in definitiva, seppure debba trovare applicazione il sistema dei D.P.R. n. 761 del 1979 e n. 382 del 1980, si doveva verificare in senso dinamico quanto spettante, nell'ambito da comparare, ad un medico di analoghe funzioni, tenuto conto dell'incarico attribuito nel 2008, per accertare se residuassero importi dovuti a titolo perequativo;
ciò non è stato fatto e ne resta intercettato un ulteriore difetto giuridico della pronuncia;
può qui solo aggiungersi, per i fini di cui al giudizio di rinvio che, secondo quanto delineato da Cass.
12952/2022, in esito alle modifiche apportate al sistema per allineare la disciplina equiparativa all'assetto della dirigenza medica del SSN contrattualizzato, è risultato in sostanza che ai docenti universitari
"strutturati" è dovuta:
- fino all'attuazione concreta del nuovo regime di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 517 del 1999, l'indennità c.d.
[...]
secondo il sistema fino ad allora vigente;
Per_1
- con l'attuazione del nuovo regime di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 517 del 1999, un'equiparazione, attuata attraverso trattamenti aggiuntivi calibrati sui "risultati" e sulla "posizione" di responsabilità, anch'essi muniti di funzione perequativa rispetto alle retribuzioni della dirigenza medica con rapporto "privatizzato" presso il
SSN>>.
5. Con ricorso depositato il 10 luglio 2025 La riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte, Parte_1
designata, in diversa composizione, giudice del rinvio.
Il Policlinico resisteva.
6. Considerato:
che al con delibera numero 000943 del 31 luglio 2008 il ha assegnato l'incarico di Pt_1 CP_1
"Responsabile della UOD Chirurgia del Retto e del Pavimento Pelvico, aggregata al DAI Emergenza e
Accettazione,
che il ricorrente ha svolto, pacificamente, tale incarico da agosto 2008 a dicembre 2014;
che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. 517/99 e dell'accordo collettivo del 6 maggio 2010 l'incarico in questione è assimilabile – sotto il profilo retributivo - ad un incarico di responsabilità di struttura semplice;
che, in virtù dei principi di diritto affermati dalla S.C., il ricorrente ha diritto alla retribuzione corrispondente a tale incarico nonché alla percezione dell'indennità “De RI” computata sulla base di tale posizione;
che il Policlinico non ha specificamente contestato (com'era suo onere), il calcolo delle differenze spettanti al ricorrente né, tanto meno, ha prospettato un conteggio alternativo;
tanto considerato, l' va condannata al Controparte_1 CP_1
pagamento, in favore di , della somma di €. 58.267,52, oltre accessori come per legge. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.
10756/2025, sul ricorso in riassunzione proposto in data 10 luglio 2025 da nei confronti Parte_1
dell' di così provvede: Controparte_1 CP_1
[... condanna l' di al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_1
, della somma di €. 58.267,52, oltre accessori come per legge. Parte_1
[... condanna l' di al pagamento, in favore del Controparte_1 CP_1
, delle spese dell'intero processo, che così liquida: Pt_1
€.7.500,00 per il primo grado del giudizio;
€.7.500,00 per il giudizio di appello;
€.5.500,00 per il giudizio di Cassazione;
€.7.500,00 per la presente fase.
Il tutto, oltre al contributo unificato, rimborso forfetario del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma in data 1 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa RI Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1734 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dagli avv. Michele Lioi e Stefano Viti
- ricorrente in riassunzione -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Paola Pezzali
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 4/2020 del 7 gennaio 2020, la Corte d'Appello di Roma, disattendendo il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, ha confermato il rigetto della domanda con cui Parte_1
, docente presso la facoltà di Medicina dell'Università La Sapienza ed incaricato di attività assistenziale
[...]
come medico presso l'Azienda aveva chiesto il riconoscimento dell'indennità CP_1 CP_1
perequativa dall'agosto 2008 al dicembre 2014, in ragione dell'incarico di responsabile dell'unità operativa dipartimentale di Chirurgia del retto e del pavimento pelvico a lui conferito con delibera del 29.7.2008.
2. La Corte d'Appello rilevava come fosse pacifico che il ricorrente aveva percepito l'indennità perequativa e ciò anche dopo che essa era stato rimodulata, sul piano normativo, nel 1999, sicché il ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare la diversità, contestata dalla controparte, delle attività svolte prima e dopo il conferimento dell'incarico di preposto all'unità dipartimentale e che l'indennità percepita dal 2008 in poi non fosse sufficiente per l'attività svolta in adempimento dell'incarico;
e ciò anche sul presupposto che, se il lavoro svolto era stato comunque remunerato ai sensi dell'art. 31 del
D.P.R. n. 761 del 1999, non essendo la corrispondente indennità cumulabile con quella di cui alle nuove previsioni del 1999, nulla era ulteriormente dovuto.
La proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. Parte_1
3. Con ordinanza n. 10756/2025 la S.C. accoglieva il quarto motivo, come qui di seguito testualmente riassunto dalla sentenza rescindente, e dichiarava assorbiti tutti gli altri:
<
102 del D.P.R. 382/1980, degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 517/1999, del regolamento aziendale approvato con delibera n. 452/2007 e del C.C.N.L. della dirigenza medico veterinaria, oltre che degli artt. 3,32, 36 e 97 Cost.;
il motivo ricostruisce lo sviluppo della normativa ed afferma che, stante l'avvenuta stipula del Protocollo di
Intesa tra la Regione Lazio e l'Università in data 2.8.2002, attuativo dell'art. 1 del D.Lgs. n. 517 del 1999 non vi era alcuna ragione ostativa al riconoscimento dei trattamenti economici aggiuntivi di cui all'art. 6 del medesimo D.Lgs.; in ogni caso, anche qualora la disciplina di cui al D.Lgs. n. 517 del 1999 fosse da ritenere non applicabile,
doveva essere comunque erogata l'indennità perequativa di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979,
tenendosi conto della natura dell'incarico e della posizione ricoperta, nonché del fatto che quest'ultimo emolumento non era costituito da una cifra fissa, ma era destinato a variare nel tempo e in relazione alle funzioni assistenziali svolte dal singolo medico>>.
4. Affermava la S.C.:
< con i Per_1
trattamenti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 517 del 1999, ha ritenuto in sé satisfattiva l'indennità di cui al D.P.R.
761 del 1979 quale percepita, senza verificare in alcun modo se non potessero trovare applicazione i trattamenti di cui al nuovo regime normativo, di cui non si può escludere il carattere migliorativo>>;
<
cui al D.P.R. n. 761 del 1979 ed al D.P.R. n. 382 del 1980, ciò non toglie che dovesse verificarsi la congruità
dell'indennità perequativa;
questa S.C. ha già precisato (Cass. 22 aprile 2022, n. 12952) che l'art. 6, comma
4, del D.Lgs. n. 517 del 1999 non fa salva solo la conservazione dei trattamenti economici in godimento ma assicura, nelle more dell'attuazione del nuovo regime, l'equiparazione fino a quel momento garantita dalla normativa previgente - e quindi l'indennità di perequazione prevista dall'art. 31 del D.P.R. n. 731 del 1979 -
la quale, seppure pensata in relazione ad un diverso sistema di inquadramento, può trovare attuazione tenendo conto, da un lato, dell'evoluzione della disciplina legale e contrattuale, dall'altro, del criterio, di carattere generale, della necessaria parificazione a fronte di pari funzioni, mansioni ed anzianità;
Cass. 12952/2022 cit. ha infatti specificato che l'equiparazione va comunque svolta "tenendo conto della disciplina transitoria dettata per la dirigenza medica dal CCNL 5.12.1996, quanto al passaggio dalle qualifiche funzionali alla dirigenza di primo e secondo livello (art. 1 che ha inserito nel primo livello la IX e la X qualifica,
nel secondo livello l'XI), e dal CCNL 8.6.2000 quanto alle conseguenze dell'inquadramento nel ruolo unico ed alla commisurazione del trattamento economico alla natura, semplice o complessa, della struttura diretta" e che "l'ammontare dell'assegno perequativo va poi quantificato tenendo conto del trattamento fondamentale ed accessorio spettante, sulla base della disciplina contrattuale, al dirigente medico del Servizio Sanitario
Nazionale a parità di incarico e di anzianità";
ciò sta a significare che - pur non potendosi computare emolumenti che presuppongono pesature,
graduazioni o la misurazione del raggiungimento di specifici obiettivi, fino a quando il sistema Azienda-
Università non si adegui in concreto a tali dinamiche retributive - va comunque valutato, nel calcolo comparativo, tutto quanto caratterizza, per voci fisse e continuative, la remunerazione dei medici
"privatizzati" del SSN (v. anche Cons. Stato, Sez. III, 03/02/2020, n. 822); Cass. 25 agosto 2022, n. 25333,
riprendendo Cass. 12952/2022 cit., ha in proposito conclusivamente ribadito che l'ammontare dell'assegno perequativo deve essere quantificato tenendo conto del trattamento fondamentale ed accessorio spettante,
sulla base della disciplina contrattuale, al dirigente medico del Servizio Sanitario Nazionale a parità di incarico e di anzianità.
oltre a ciò, rispetto alla posizione individuale, anche l'indennità De RI calcolata secondo il sistema previgente deve poi trovare adeguamento in ragione dell'evolversi degli incarichi, in quanto l'ultrattività
riguarda l'intero sistema normativo e non il trattamento individuale, che comunque va calibrato rispetto alle attività svolte;
ciò senza contare che l'idoneità remunerativa dell'indennità erogata ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 761 del
1979 prima del nuovo incarico è data per meramente presupposta dalla Corte di merito, così non affrontando nella sostanza la pretesa del ricorrente di verificare comunque, per quanto a partire dal nuovo incarico del
2008, la coerenza tra l'attività svolta e quanto corrisposto, a titolo retributivo rispetto al trattamento proprio dei medici di corrispondenti incarichi e funzioni dell'ambito "privatizzato";
in definitiva, seppure debba trovare applicazione il sistema dei D.P.R. n. 761 del 1979 e n. 382 del 1980, si doveva verificare in senso dinamico quanto spettante, nell'ambito da comparare, ad un medico di analoghe funzioni, tenuto conto dell'incarico attribuito nel 2008, per accertare se residuassero importi dovuti a titolo perequativo;
ciò non è stato fatto e ne resta intercettato un ulteriore difetto giuridico della pronuncia;
può qui solo aggiungersi, per i fini di cui al giudizio di rinvio che, secondo quanto delineato da Cass.
12952/2022, in esito alle modifiche apportate al sistema per allineare la disciplina equiparativa all'assetto della dirigenza medica del SSN contrattualizzato, è risultato in sostanza che ai docenti universitari
"strutturati" è dovuta:
- fino all'attuazione concreta del nuovo regime di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 517 del 1999, l'indennità c.d.
[...]
secondo il sistema fino ad allora vigente;
Per_1
- con l'attuazione del nuovo regime di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 517 del 1999, un'equiparazione, attuata attraverso trattamenti aggiuntivi calibrati sui "risultati" e sulla "posizione" di responsabilità, anch'essi muniti di funzione perequativa rispetto alle retribuzioni della dirigenza medica con rapporto "privatizzato" presso il
SSN>>.
5. Con ricorso depositato il 10 luglio 2025 La riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte, Parte_1
designata, in diversa composizione, giudice del rinvio.
Il Policlinico resisteva.
6. Considerato:
che al con delibera numero 000943 del 31 luglio 2008 il ha assegnato l'incarico di Pt_1 CP_1
"Responsabile della UOD Chirurgia del Retto e del Pavimento Pelvico, aggregata al DAI Emergenza e
Accettazione,
che il ricorrente ha svolto, pacificamente, tale incarico da agosto 2008 a dicembre 2014;
che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. 517/99 e dell'accordo collettivo del 6 maggio 2010 l'incarico in questione è assimilabile – sotto il profilo retributivo - ad un incarico di responsabilità di struttura semplice;
che, in virtù dei principi di diritto affermati dalla S.C., il ricorrente ha diritto alla retribuzione corrispondente a tale incarico nonché alla percezione dell'indennità “De RI” computata sulla base di tale posizione;
che il Policlinico non ha specificamente contestato (com'era suo onere), il calcolo delle differenze spettanti al ricorrente né, tanto meno, ha prospettato un conteggio alternativo;
tanto considerato, l' va condannata al Controparte_1 CP_1
pagamento, in favore di , della somma di €. 58.267,52, oltre accessori come per legge. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.
10756/2025, sul ricorso in riassunzione proposto in data 10 luglio 2025 da nei confronti Parte_1
dell' di così provvede: Controparte_1 CP_1
[... condanna l' di al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_1
, della somma di €. 58.267,52, oltre accessori come per legge. Parte_1
[... condanna l' di al pagamento, in favore del Controparte_1 CP_1
, delle spese dell'intero processo, che così liquida: Pt_1
€.7.500,00 per il primo grado del giudizio;
€.7.500,00 per il giudizio di appello;
€.5.500,00 per il giudizio di Cassazione;
€.7.500,00 per la presente fase.
Il tutto, oltre al contributo unificato, rimborso forfetario del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma in data 1 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis