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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6224/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6224 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del
06.03.2025 e vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gaetano Romeo
APPELLANTE
E
Controparte_1 con sede in Roma,
[...]
Via Calabria nn. 46/48, in persona del Responsabile della Funzione Affari Legali
e Societari, Avv. Pasquale Ambrogio, giusta procura speciale del 02.03.2020
(atto del Notaio Rep. 1174, Rogito 519), rappresentata e difesa Persona_1 dagli Avv.ti Sergio Gorelli e Marco Moriconi
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
r.g. n. 6224/2023 1 La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue. ha proposto appello avverso la sentenza n. 16450/2023 del Parte_1
Tribunale di Roma, che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso da ella proposta in via incidentale nel giudizio di opposizione ex art. 3 R.D. n.
639/1910 avverso ingiunzione di pagamento emessa da dell'importo di CP_1
Euro 11.180,56 per recupero agevolazioni e l'aveva condannata al pagamento della pena pecuniaria di Euro 20,00 e alla rifusione delle spese di lite, chiedendone l'integrale riforma e di disporre gli accertamenti idonei ad accertare la falsità dell'avviso di ricevimento della raccomandata del 09.07.2010, prot. 27034/AMAG, con la quale l'aveva diffidata al pagamento della CP_1
somma sopra indicata.
Si è costituita che ha richiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
Dopo che all'udienza del 18.04.2024 parte appellante aveva rinunciato all'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e la causa era stata differita per la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con istanza a firma congiunta depositata il 13.01.2025 le parti, deducendo di avere raggiunto un accordo transattivo, hanno dichiarato che “intendono di comune accordo rinunciare al giudizio iscritto al R.G. 6224/2023 di codesta Ecc.ma Corte di
Appello di Roma”.
La rinuncia all'appello, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determina la rinuncia all'azione, e deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, a prescindere dall'accettazione delle altre parti. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, la rinuncia all'impugnazione “è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza
l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare” (così, Cass. n. 20191/2011; cfr. anche Cass. n. 5250/2018,
Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/1999, Cass. n. 2268/1999).
Alla luce della giurisprudenza ora citata deve comunque trovare applicazione la regola dell'art. 306 comma quarto c.p.c., tenendo conto tuttavia che è intervenuto tra le parti un accordo di integrale compensazione delle spese di lite in deroga all'indicata previsione.
P.Q.M.
r.g. n. 6224/2023 2 La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
07.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6224/2023 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6224 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del
06.03.2025 e vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gaetano Romeo
APPELLANTE
E
Controparte_1 con sede in Roma,
[...]
Via Calabria nn. 46/48, in persona del Responsabile della Funzione Affari Legali
e Societari, Avv. Pasquale Ambrogio, giusta procura speciale del 02.03.2020
(atto del Notaio Rep. 1174, Rogito 519), rappresentata e difesa Persona_1 dagli Avv.ti Sergio Gorelli e Marco Moriconi
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
r.g. n. 6224/2023 1 La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue. ha proposto appello avverso la sentenza n. 16450/2023 del Parte_1
Tribunale di Roma, che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso da ella proposta in via incidentale nel giudizio di opposizione ex art. 3 R.D. n.
639/1910 avverso ingiunzione di pagamento emessa da dell'importo di CP_1
Euro 11.180,56 per recupero agevolazioni e l'aveva condannata al pagamento della pena pecuniaria di Euro 20,00 e alla rifusione delle spese di lite, chiedendone l'integrale riforma e di disporre gli accertamenti idonei ad accertare la falsità dell'avviso di ricevimento della raccomandata del 09.07.2010, prot. 27034/AMAG, con la quale l'aveva diffidata al pagamento della CP_1
somma sopra indicata.
Si è costituita che ha richiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
Dopo che all'udienza del 18.04.2024 parte appellante aveva rinunciato all'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e la causa era stata differita per la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con istanza a firma congiunta depositata il 13.01.2025 le parti, deducendo di avere raggiunto un accordo transattivo, hanno dichiarato che “intendono di comune accordo rinunciare al giudizio iscritto al R.G. 6224/2023 di codesta Ecc.ma Corte di
Appello di Roma”.
La rinuncia all'appello, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determina la rinuncia all'azione, e deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, a prescindere dall'accettazione delle altre parti. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, la rinuncia all'impugnazione “è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza
l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare” (così, Cass. n. 20191/2011; cfr. anche Cass. n. 5250/2018,
Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/1999, Cass. n. 2268/1999).
Alla luce della giurisprudenza ora citata deve comunque trovare applicazione la regola dell'art. 306 comma quarto c.p.c., tenendo conto tuttavia che è intervenuto tra le parti un accordo di integrale compensazione delle spese di lite in deroga all'indicata previsione.
P.Q.M.
r.g. n. 6224/2023 2 La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
07.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6224/2023 3