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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ES - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2137 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nata a [...] l'[...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CASABLANCA MANUELA, come da procura in atti,
E
nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. BONGIORNO ANTONIO, C.F._2
come da procura in atti;
CON
, nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_2
, n.q. di zio paterno del minore , e C.F._3 Persona_1
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_2
compagna convivente del sig. , C.F._4 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MARIA DE GIGLIO;
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
26/06/2025, nata a [...] l'[...], e Parte_1 CP_1 , nato a [...] il [...], unitamente a ,
[...] Parte_2
nato a [...] l'[...], e , nata a [...] Controparte_2
(NA) il 27/05/1989, premesso:
- che da una relazione di convivenza era nato, in data 31 dicembre 2020, il figlio
[...]
; Persona_2
- che la convivenza tra le parti era cessata;
- che, in conseguenza della fine del rapporto e di un importante periodo di depressione post-parto dei genitori, al fine di garantire una stabilità abitativa e assistenziale adeguata al piccolo , lo stesso all'età di 7 mesi veniva di Persona_2
comune accordo tra i genitori collocato presso gli zii paterni e Parte_2
; Controparte_2
- che occorreva disciplinare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle seguenti condizioni:
“1. Gli odierni ricorrenti vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto, rispettando le esigenze del di loro figlio e con un agevole svolgimento degli incontri con lo stesso;
2. I predetti concordano l'affido condiviso del figlio minore Persona_2 privilegiando il domicilio attuale e il collocamento di quest'ultimo e quindi stabilendo la sua collocazione prevalente presso l'abitazione degli zii, e Parte_2
, intervenienti nel presente giudizio che accettano la predetta decisione Controparte_2 anche in virtù del legame affettivo che il minore in questi ultimi 4 anni ha stabilito con gli stessi nonché anche al fine di non suscitare nello stesso ulteriore stress o disagio. 3.
In virtù della predetta collocazione, le decisioni più importanti nell'interesse del minore di natura ordinaria relative all'educazione, alla formazione Persona_2 scolastica, sanitarie e terapeutiche, nonché quelle di natura straordinaria ed urgente relative alla salute, a terapie e/o trattamenti sanitarie a cui il minore debba essere sottoposto, nonché ricoveri ospedalieri urgenti, saranno assunte dai sig.ri Parte_2
e a loro insindacabile giudizio e gli stessi saranno legittimati
[...] Controparte_2 ad accompagnare, accudire il minore, e relazionarsi con il personale sanitario/medico nell'interesse del minore, ferma restando la possibilità per i sigg.ri e CP_1
di partecipare a tutte le visite mediche/terapie effettuate dal minore, mentre Parte_1 per le questioni sanitarie di particolare rilevanza gli stessi informeranno con avviso telefonico tempestivo i genitori in relazione alla vicenda.
4. Per quanto concerne le decisioni di straordinaria amministrazione non menzionate sopra, e comunque di natura non urgente, le stesse verranno assunte di comune accordo con i genitori.
5. Il figlio non potrà fare viaggi senza il preventivo accordo di entrambi i genitori, da manifestare anche tramite messaggi scritti o vocali;
durante il periodo scolastico, le gite di durata superiore ad un giorno dovranno essere autorizzate per iscritto da entrambi i coniugi;
una volta all'anno e per un periodo di 15 giorni il minore è autorizzato ad effettuare un viaggio di piacere con gli zii e .
6. I genitori, sigg.ri Parte_2 Controparte_2
e , in considerazione dello stato attuale di collocamento del CP_1 Parte_1
minore presso gli zii, e , nell'ottica di acquisire una Parte_2 Controparte_2 maggiore consapevolezza del loro ruolo genitoriale e avuto riguardo delle problematiche di salute del minore (come indicate in premessa), a far data dalla sottoscrizione del presente atto, concorderanno con i Servizi Sociali territorialmente competenti degli incontri genitori-figlio che si svolgeranno sotto il controllo e le indicazioni dei servizi stessi, secondo un calendario da questi ultimi organizzato in base alle insindacabili esigenze del minore e che dichiarano fin d'ora di accettare;
inoltre, in considerazione delle pregresse problematiche relative alla depressione, entrambi i sigg.ri e si impegnano ad eseguire un percorso terapeutico CP_1 Parte_1 presso il CSM con eventuale presa in carico (previa valutazione del CSM competente per territorio) e si sottoporranno ad un percorso di recupero e rafforzamento delle capacità genitoriali presso il CF territorialmente competente. Previa valutazione medica e comunque all'esito positivo dei suddetti percorsi (documentato da opportuna valutazione specialistica) potranno vedere il minore e intrattenersi con lo stesso senza che sia necessaria la presenza dei servizi sociali. Le modalità anzidette di incontro genitori-figlio saranno le uniche previste e pertanto i genitori naturali si asterranno dal recarsi presso l'abitazione del minore per vederlo o trascorrere del tempo con lo stesso, consentendo al piccolo di raggiungere un equilibrio e preservare una Persona_2 serenità di rapporti e di abitudini, fondamentali per le sue patologie, nel tempo che lo stesso trascorrerà presso e con gli zii.
7. I sigg.ri e , CP_1 Parte_1
verseranno ogni mese, a titolo di mantenimento per il figlio minore Persona_2
, un importo pari ad € 200,00 cadauno, per un totale di € 400,00 complessivi,
[...]
oltre rivalutazione Istat come per legge;
dette somme verranno versate tramite bonifico bancario entro e non oltre giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato ai sigg.ri e/o , mediante coordinate bancarie che saranno Parte_2 Controparte_2
comunicate; inoltre i genitori si impegnano a pagare nella misura del 50%, da dividersi tra loro genitori, qualsiasi spesa occorrente per il minore (medica/terapeutica/terapia
ABA/logopedia/riabilitativa/scolastica/sportiva/ludica) a semplice richiesta e comunque entro 7 gg. dalla stessa.
8. L'assegno unico per il figlio minore, così come l'indennità di frequenza e/o eventuale pensione di invalidità/indennità di accompagnamento e/o similari, così come qualsiasi altro beneficio fiscale spettante al minore per legge, sarà percepito dai genitori che lo verseranno su conto corrente intestato ai sigg.ri e/o con cadenza mensile”. Parte_2 Controparte_2
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data
22/09/2025.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., facendo presente alle parti che la Legge 4 maggio 1983 n. 184 prevede che l'affidamento intrafamiliare possa essere disposto solo nei confronti dei parenti entro il quarto grado e, pertanto, nel caso di specie solo rispetto a Parte_2 invitandole conseguentemente a rivedere gli accordi in detti termini.
Con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 03/12/2025 le parti, in parziale modifica rispetto all'atto introduttivo, concordavano quanto segue:
“l'affido condiviso del minore allo zio paterno, Persona_2 Parte_2
interveniente come in atti e il collocamento del minore presso l'abitazione
[...] dello zio, ferme e impregiudicate nel resto le altre condizioni concordemente assunte, approvate e sottoscritte così come nell'atto introduttivo del presente giudizio”.
La causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione. Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, così come modificato con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 03/12/2025, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e il figlio, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti
[...]
nata a [...] l'[...], e nato a Pt_1 CP_1
MI (ME) il 18/03/1996, unitamente a , nato a Parte_2
MI (ME) l'01/01/1994, e , nata a [...] il Controparte_2
27/05/1989, con ricorso depositato in data 26/06/2025, così come parzialmente modificato con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 03/12/2025
e trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 04/12/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ES - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2137 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nata a [...] l'[...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CASABLANCA MANUELA, come da procura in atti,
E
nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. BONGIORNO ANTONIO, C.F._2
come da procura in atti;
CON
, nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_2
, n.q. di zio paterno del minore , e C.F._3 Persona_1
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_2
compagna convivente del sig. , C.F._4 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MARIA DE GIGLIO;
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
26/06/2025, nata a [...] l'[...], e Parte_1 CP_1 , nato a [...] il [...], unitamente a ,
[...] Parte_2
nato a [...] l'[...], e , nata a [...] Controparte_2
(NA) il 27/05/1989, premesso:
- che da una relazione di convivenza era nato, in data 31 dicembre 2020, il figlio
[...]
; Persona_2
- che la convivenza tra le parti era cessata;
- che, in conseguenza della fine del rapporto e di un importante periodo di depressione post-parto dei genitori, al fine di garantire una stabilità abitativa e assistenziale adeguata al piccolo , lo stesso all'età di 7 mesi veniva di Persona_2
comune accordo tra i genitori collocato presso gli zii paterni e Parte_2
; Controparte_2
- che occorreva disciplinare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle seguenti condizioni:
“1. Gli odierni ricorrenti vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto, rispettando le esigenze del di loro figlio e con un agevole svolgimento degli incontri con lo stesso;
2. I predetti concordano l'affido condiviso del figlio minore Persona_2 privilegiando il domicilio attuale e il collocamento di quest'ultimo e quindi stabilendo la sua collocazione prevalente presso l'abitazione degli zii, e Parte_2
, intervenienti nel presente giudizio che accettano la predetta decisione Controparte_2 anche in virtù del legame affettivo che il minore in questi ultimi 4 anni ha stabilito con gli stessi nonché anche al fine di non suscitare nello stesso ulteriore stress o disagio. 3.
In virtù della predetta collocazione, le decisioni più importanti nell'interesse del minore di natura ordinaria relative all'educazione, alla formazione Persona_2 scolastica, sanitarie e terapeutiche, nonché quelle di natura straordinaria ed urgente relative alla salute, a terapie e/o trattamenti sanitarie a cui il minore debba essere sottoposto, nonché ricoveri ospedalieri urgenti, saranno assunte dai sig.ri Parte_2
e a loro insindacabile giudizio e gli stessi saranno legittimati
[...] Controparte_2 ad accompagnare, accudire il minore, e relazionarsi con il personale sanitario/medico nell'interesse del minore, ferma restando la possibilità per i sigg.ri e CP_1
di partecipare a tutte le visite mediche/terapie effettuate dal minore, mentre Parte_1 per le questioni sanitarie di particolare rilevanza gli stessi informeranno con avviso telefonico tempestivo i genitori in relazione alla vicenda.
4. Per quanto concerne le decisioni di straordinaria amministrazione non menzionate sopra, e comunque di natura non urgente, le stesse verranno assunte di comune accordo con i genitori.
5. Il figlio non potrà fare viaggi senza il preventivo accordo di entrambi i genitori, da manifestare anche tramite messaggi scritti o vocali;
durante il periodo scolastico, le gite di durata superiore ad un giorno dovranno essere autorizzate per iscritto da entrambi i coniugi;
una volta all'anno e per un periodo di 15 giorni il minore è autorizzato ad effettuare un viaggio di piacere con gli zii e .
6. I genitori, sigg.ri Parte_2 Controparte_2
e , in considerazione dello stato attuale di collocamento del CP_1 Parte_1
minore presso gli zii, e , nell'ottica di acquisire una Parte_2 Controparte_2 maggiore consapevolezza del loro ruolo genitoriale e avuto riguardo delle problematiche di salute del minore (come indicate in premessa), a far data dalla sottoscrizione del presente atto, concorderanno con i Servizi Sociali territorialmente competenti degli incontri genitori-figlio che si svolgeranno sotto il controllo e le indicazioni dei servizi stessi, secondo un calendario da questi ultimi organizzato in base alle insindacabili esigenze del minore e che dichiarano fin d'ora di accettare;
inoltre, in considerazione delle pregresse problematiche relative alla depressione, entrambi i sigg.ri e si impegnano ad eseguire un percorso terapeutico CP_1 Parte_1 presso il CSM con eventuale presa in carico (previa valutazione del CSM competente per territorio) e si sottoporranno ad un percorso di recupero e rafforzamento delle capacità genitoriali presso il CF territorialmente competente. Previa valutazione medica e comunque all'esito positivo dei suddetti percorsi (documentato da opportuna valutazione specialistica) potranno vedere il minore e intrattenersi con lo stesso senza che sia necessaria la presenza dei servizi sociali. Le modalità anzidette di incontro genitori-figlio saranno le uniche previste e pertanto i genitori naturali si asterranno dal recarsi presso l'abitazione del minore per vederlo o trascorrere del tempo con lo stesso, consentendo al piccolo di raggiungere un equilibrio e preservare una Persona_2 serenità di rapporti e di abitudini, fondamentali per le sue patologie, nel tempo che lo stesso trascorrerà presso e con gli zii.
7. I sigg.ri e , CP_1 Parte_1
verseranno ogni mese, a titolo di mantenimento per il figlio minore Persona_2
, un importo pari ad € 200,00 cadauno, per un totale di € 400,00 complessivi,
[...]
oltre rivalutazione Istat come per legge;
dette somme verranno versate tramite bonifico bancario entro e non oltre giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato ai sigg.ri e/o , mediante coordinate bancarie che saranno Parte_2 Controparte_2
comunicate; inoltre i genitori si impegnano a pagare nella misura del 50%, da dividersi tra loro genitori, qualsiasi spesa occorrente per il minore (medica/terapeutica/terapia
ABA/logopedia/riabilitativa/scolastica/sportiva/ludica) a semplice richiesta e comunque entro 7 gg. dalla stessa.
8. L'assegno unico per il figlio minore, così come l'indennità di frequenza e/o eventuale pensione di invalidità/indennità di accompagnamento e/o similari, così come qualsiasi altro beneficio fiscale spettante al minore per legge, sarà percepito dai genitori che lo verseranno su conto corrente intestato ai sigg.ri e/o con cadenza mensile”. Parte_2 Controparte_2
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data
22/09/2025.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., facendo presente alle parti che la Legge 4 maggio 1983 n. 184 prevede che l'affidamento intrafamiliare possa essere disposto solo nei confronti dei parenti entro il quarto grado e, pertanto, nel caso di specie solo rispetto a Parte_2 invitandole conseguentemente a rivedere gli accordi in detti termini.
Con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 03/12/2025 le parti, in parziale modifica rispetto all'atto introduttivo, concordavano quanto segue:
“l'affido condiviso del minore allo zio paterno, Persona_2 Parte_2
interveniente come in atti e il collocamento del minore presso l'abitazione
[...] dello zio, ferme e impregiudicate nel resto le altre condizioni concordemente assunte, approvate e sottoscritte così come nell'atto introduttivo del presente giudizio”.
La causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione. Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, così come modificato con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 03/12/2025, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e il figlio, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti
[...]
nata a [...] l'[...], e nato a Pt_1 CP_1
MI (ME) il 18/03/1996, unitamente a , nato a Parte_2
MI (ME) l'01/01/1994, e , nata a [...] il Controparte_2
27/05/1989, con ricorso depositato in data 26/06/2025, così come parzialmente modificato con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 03/12/2025
e trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 04/12/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.