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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/06/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Bergamo
Sezione Lavoro
R.G. N. 2364/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Bergamo
Dott.ssa Giulia Bertolino quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1 con l'Avv. Barbara Baratta;
RICORRENTE contro
CP_1 con l'Avv. Annamaria Corcione
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale.
Nelle note per l'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E FATTO
Con ricorso al Tribunale di Bergamo, quale Giudice del Lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio per “accertare e dichiarare l'origine professionale della malattia, di cui è portatore il Sig. CP_1
ed i postumi derivati allo stesso comportanti una inabilità permanente del 12%, o quella Parte_1 maggiore o minore percentuale che risulterà di Giustizia, oltre alle patologie preesistenti complessive pari all'11
% e per l'effetto condannare l' ut supra, a corrispondere la rendita corrispondente dal primo giorno del CP_1
mese successivo alla maturazione del diritto, nella misura modi e termini di legge, con la rivalutazione e gli interessi come per legge, nonché dalla data di deposito del presente ricorso gli interessi.”, nonché con vittoria di spese a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il ricorrente, in fatto, esponeva:
1 - di aver lavorato dal 2004 al 2017 come calciatore nel ruolo di difensore in favore dal 2004 al 2006 Piacenza, dal 2006 al 2008 Legnano, dal 2008 al 2012 Piacenza, dal
2012 al 2013 Petrolul Ploiesti, dal 2013 al 2014 Cremonese, dal 2014 al 2015 dal CP_2
2015 al 2016 Siena, dal 2016 al 2017 Pisa,
- di aver sostenuto un significativo impegno fisico per tutto il periodo frequenti e duri allenamenti anche con doppia cadenza giornaliera e con significativa sollecitazione del rachide lombare,
- di essere affetto da ernia discale L5-S1,
- di aver avanzato istanza all' di riconoscimento di malattia professionale, CP_1
- che ha respinto la domanda, anche dopo ricorso, in quanto “Gli accertamenti CP_1
effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato\è esposto e la malattia denunciata. La pratica pertanto viene archiviata”,
Si è ritualmente costituita in giudizio la parte convenuta contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
con vittoria di spese.
Esperita l'istruttoria testimoniale e la CTU, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note e repliche depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
Il ricorso appare parzialmente fondato e meritevole di accoglimento.
Secondo la stessa definizione resa dall'istituto resistente, sulla falsariga della elaborazione giurisprudenziale in subiecta materia, la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: È ammesso il concorso di cause extra professionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l'infermità. Il rischio inveratosi nella malattia professionale può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se:
- indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura)
- provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle 2 - denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia. Una volta fornita prova della adibizione a lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia anch'essa tabellata e abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale (“presunzione legale d'origine”, superabile soltanto con la rigorosa prova -
a carico dell' - che la malattia è stata determinata da cause extra professionali e non dal CP_1 lavoro.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1988, ha introdotto il cosiddetto “sistema misto” in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d'origine”, ma è affiancato dalla possibilità per l'assicurato di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.
In materia di malattie non tabellate, il soggetto assicurato che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle attività svolte. Ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio. Soltanto nel caso in cui tale onere probatorio sia compiutamente adempiuto, potrà essere ammessa CTU a base medico legale.
Sul punto, la Suprema Corte (Cass. lav. 17.8.18, n. 20774) ha statuito “Ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all' , anche se non è compresa tra CP_1 le malattie tabellato o tra i rischi tabellati, dovendo in tal caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia.”
Quanto agli oneri probatori in capo al lavoratore in caso di malattia professionale non rientrante in tabella, da ultimo la Suprema Corte (Cass. lav. 4.2.2020, n.2523), si è così
3 pronunciata: “Nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità.
L'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purchè insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già
l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini.
In caso di malattie pure previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione di nesso causale, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore. È sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente.”.
Il ricorrente, quale operaio, allega di aver svolto continuativamente la propria prestazione lavorativa in condizioni tali (sollevamento manuale di carichi di ingente peso e mantenimento di posizioni incongrue per molte ore al giorno) da determinare, quantomeno sotto il profilo di eziologia concausale, l'insorgenza della patologia discale denunciata.
Le risultanze dell'istruttoria e della CTU confermano, ad avviso del giudicante, la tesi di parte ricorrente.
I documenti prodotti in corso di causa, hanno in particolare, confermato l'allegazione secondo cui il ricorrente ha continuativamente svolto, nel corso della propria attività lavorativa, una attività di sollevamento di pesi e altre mansioni in posizioni particolarmente faticose e perlopiù in assenza di mezzi di ausilio.
***
Quanto all'istruttoria testimoniale, si riportano le dichiarazioni più significative sia in punto di attività svolta dal ricorrente.
4 In particolare, il teste di parte ricorrente (erroneamente indicato come Tes_1 Tes_2
(collega presso il Pisa Calcio nella stagione 2016/17) ha riferito: Tes_3
!Io arrivai a gennaio 2016, mi pare. Preciso gennaio 2017.
Il ricorrente era un terzino esterno, io gioco al centrocampo.
Ci allenavamo insieme tutti i giorni.
Ci si allenava tutti i giorni più la domenica la partita, a volte c'era un giorno libero dopo la partita.
Ci si trovava al campo alle 15.00 per allenarsi per almeno 2 ore. Poi per 2 giorni alla settimana c'era la doppia seduta mattina e pomeggio. Sempre 2 ore anche la mattina.
La mattina si faceva la palestra, al pisa calcio si faceva 2 o 3 volte a settimana.
Si usavano i macchinari per sviluppare maggiormente le gambe. Si lavorava con i carichi anche importanti per garantire le prestazioni di livello.
Il pomeriggio ci si allenava sul campo o corsa o esercizi tecnici.
In pisa calcio l'allenamento in palestra per carenza macchinari si faceva in 2 gruppi, io a volte stavo con il ricorrente ad allenarmi, ma comunque tutti facevano lo stesso allenamento.
In palestra non venivano utilizzati sistema di tenuta della postura come cinture.
C'era una sbarra con i pesi al minimo 50 e 60 kg e si faceva lo squat, si facevano almeno 4 serie da 4 ripetizioni.
Si faceva leg extension, seduto con peso sopra la caviglia da sollevare, il peso era al minimo 30/40 kg per una sola gamba e 50/60 kg per due.
C'era la pressa, in posizione semisdraiata da spingere peso con le gambe, almeno sopra i 200 kg.
Squat bulgaro ossia con una sola gamba con manubri da almeno 15 e 15 kg.
Qualche volta abbiamo fatto traino slitta sull'erba peso di almeno 20/30 kg.
Nei primi mesi dell'anno da luglio a fine agosto si faceva una preparazione atletica più intensa, ci si allenava mattina e pomeriggio tutti i giorni e tutti i giorni in palestra. Io non l'ho fatto con il ricorrente, però si fa in tutte le squadre tutti gli anni.
In palestra gli esercizi sulla parte superiore erano fatti a discrezione del giocatore”
Il teste di parte ricorrente (calciatore presso Cremonese anno 2013/14) ha Testimone_4 riferito:
“Ci allenavamo insieme.
Ci allenavamo tutti i giorni, a volte c'è il doppio per 2 volte alla settimana. Se c'è infrasettimanale (ossia partita mercoledì) allora ci si allena tutti i giorni.
5 I ritiri estivo dopo la prima di luglio fino a fine agosto e si fanno doppie sedute mattina e pomeriggio e così anche nel periodo invernale dopo la sosta natalizia per 10 giorni si fanno doppi allenamenti.
Allenamento mattutino parte dalle 9.00 fino alle 12/13 e il pomeriggio dalle 14.30 alle 18.
La palestra si faceva quasi quotidianamente, martedì e mercoledì si fanno lavori più di forza circa per una ora o un'ora e mezza, gli altri giorni si fa meno e si gioca di più. si fanno più esercizi di gambe: presse con pesi di 150/160 kg al minimo, leg extension con una o due gambe al minimo 60/70 kg e almeno 30/40 kg per arto, gli squat con il bilanciere sui circa 80 kg (anche il ricorrente credo perché abbiamo simile costituzione), lo squat in balzi a volte con i pesi minimi, il traino della slitta di
30/40 Kg.
Non utilizzavamo sistemi di tutela della postura come cinture.”
Dall'istruttoria esperita è emerso che il ricorrente sicuramente era sottoposto a continuativi, lunghi e impegnativi allenamenti che coinvolgevano anche il rachide lombare senza alcun particolare cautela per evitarne il sovraccarico.
***
Il CTU nominato in corso di causa, ha osservato:
“Esaminati atti e documenti di causa, letti i verbali di udienza con le testimonianze (di e Testimone_5
CP_
, visitato il ricorrente, letta la dispensa “La tutela assicurativa degli sportivi Testimone_4 professionisti” edito da (2008), inviata ai CTP, con mail del 3/3/25, la bozza della relazione CP_1 peritale ed assegnando termine fino al 23/3/25, per eventuali osservazioni, si ricava che il sig. Parte_1
è affetto da:
[...]
"Ernia discale L5-S1”.
Il sig. ha lavorato come calciatore (difensore) professionista dal 2004 fino al 2017, ha svolto una Pt_1 intensa attività fisica che ha sollecitato anche il rachide lombare per l'effettuazione di esercizi (allenamenti plurisettimanali) sotto carico sia durante la fase di preparazione estiva e sia durante l'anno (Balzi + Tiri in porta - Balzi su cerchi – Balzi su ostacoli - Forza Veloce elastica reattiva -Forza esplosiva su gradoni -Forza veloce in salita -Traini/slitte), sollevamento di pesi, ricaduta al suolo dopo una fase aerea, torsione del rachide, traumatismi diretti ed indiretti, irregolarità dei terreni di gioco e condizioni climatiche non sempre favorevoli, che notoriamente comportano un significativo sovraccarico biomeccanico del rachide lombosacrale, pertanto, a parere del sottoscritto, si ritiene che la patologia lombosacrale sia stata quantomeno concausata dall'attività lavorativa svolta e considerando il D.L. 38/00, il danno biologico è pari all'8% con decorrenza l'epoca della denuncia di malattia CP_ professionale all ” 6 La CTP dell' ha osservato che “che il certificato medico del 13/4/2016 con diagnosi : CP_1 lombalgia con discopatia e sofferenza erniaria, è relativo ad una diagnosi clinica di sospetto, riferita ad un episodio di sovraccarico sportivo come riporta lo stesso Dott ma è Per_1 necessario confermare il sospetto attraverso l'utilizzo di esami strumentali, tra cui quello più idoneo è sicuramente la risonanza magnetica, poiché permette di valutare la posizione dell'ernia e il suo contatto con i nervi, che l'assicurato ha effettuato solo il 22/1/2021 cioè a distanza di circa 3 anni e mezzo dal 30/6/2017, data cessazione dall'attività di calciatore professionista, quindi ben oltre il periodo massimo indennizzabile previsto dalla normativa che è di un anno.”.
Il CTU ha replicato confermando l'accertamento medico legale svolto sulla base delle seguenti complete e condivise considerazioni, e in particolare: “dal riesame della documentazione sanitaria, risulta che alla visita ortopedica del 13/4/16 risulta la seguente diagnosi: “Lombalgia con discopatia e sofferenza erniaria” e con prescrizione di ciclo di ozono terapia, Voltaren + Muscoril e ciclo di ginnastica posturale. Successivamente non risultano essere state effettuate RMN lombari fino al
22/1/2021 che comunque ha confermato la diagnosi clinica già posta nel 2016 !”.
Per un caso analogo di calciatore con sovrapponibili patologie Corte appello Milano sez. lav.,
01/06/2021, (ud. 17/05/2021, dep. 01/06/2021), n.753.
***
Ebbene, nel caso di specie, risulta sufficientemente documentata la patologia, infatti “ernia discale L5-S1” sono comprovate dalle certificazioni mediche prodotte, dalla relazione medica del
CTP del ricorrente e dalla CTU esperita.
Appare indubbio che il lavoratore sia stato esposto ad un prolungato sovraccarico dell'area lombosacrale in assenza di ausili e protezioni della postura efficaci e con continuità durante tutta la giornata lavorativa, con ancora maggior aggravio nei periodi di maggior allenamento
In altri termini si è del parere che sulla base del contenuto delle dichiarazioni testimoniali nonché di quanto emerso dalle caratteristiche dell'attività lavorativa del ricorrente, lo stesso sia stato esposto a intense e ripetute sollecitazioni nell'area lombosacrale in assenza di ausili e protezioni efficaci e con continuità, abbiano quantomeno concorso alla genesi della patologia rachidea successivamente emersa.
7 In relazione alle attuali conseguenze sul piano funzionale e dunque medico-legale, occorre rappresentare quanto segue.
Considerato la consulenza tecnica d'ufficio appare condivisibile che la patologia di origine professionale determini un danno biologico permanente in misura pari al 8 %, fronte del 11% richiesto dal ricorrente.
Per l'effetto, la domanda del ricorrente merita accoglimento per quanto di ragione, con ordine a di corrispondere al ricorrente il corrispondente beneficio in relazione ad un CP_1 danno biologico pari al 8 % con interessi decorrenti dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, riservando correttamente il conglobamento del presente danno con quello già riconosciuto in capo all' . CP_3
***
Le spese di lite e il compenso del CTU, correttamente quantificato dalla dott. Per_2
seguono la soccombenza.
[...]
Le spese di lite sono liquidate tenendo in considerazione che il ricorso è stata accolto per una percentuale di danno biologico inferiore a quello oggetto di domanda e tenendo conto “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate” (art. 4 c. 1 DM n.
55/2014).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente
- accerta e dichiara la natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente in data
7.3.2019 ed i postumi conseguenti pari al 8% di danno biologico permanente;
- ordina a la corresponsione in favore del ricorrente del beneficio a titolo di danno CP_1 biologico ai sensi del d.lgs. 38/2000, nella corrispondente misura accertata da conglobarsi con il danno preesistente, con interessi decorrenti dal 120° giorno successivo a quello di proposizione della domanda amministrativa del 18.3.2021;
- condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, nonché al pagamento delle spese di CTU pari a € 400,00 oltre accessori. 8 Bergamo, 18 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Giulia Bertolino
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