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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/11/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6662/23 del R.G. Lavoro e Previdenza, avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Iuliano; Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
[...]
e difesa dall'avv. Massimo Garzilli;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.11.2023, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 644/2023, emesso il
2.10.2023 dal giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, con cui gli veniva ingiunto il pagamento in favore della Controparte_1
dell'importo di € 120.872,90, oltre interessi e spese
[...] della procedura, per omesso versamento dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità e sanzioni per gli anni di riferimento dal 2002 al 2021.
A fondamento della opposizione l'istante deduceva la insussistenza dei presupposti per la imposizione contributiva nei confronti della in CP_1
mancanza dell'espletamento, sia in via continuativa che in via saltuaria, dell'attività professionale di geometra a decorrere dal 1996/1997 e in armonia con quanto previsto dall'art. 22 L. 773/1982 nei confronti del quale si poneva, illegittimamente, in contrasto l'art. 5 dello Statuto della CP_1
Eccepiva comunque la prescrizione quinquennale del credito contributivo ai sensi dell'art. 3 comma 9 L. 335/1995. Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, in via gradata l'accertamento della prescrizione del credito e in via ulteriormente gradata la riduzione della somma dovuta nella misura accertata in giudizio. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la deducendo la CP_1
sussistenza dell'obbligo contributivo del tenuto conto della sua Pt_1
iscrizione all'albo dei geometri della Provincia di Salerno;
deduceva altresì
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 19 L. 773/1982 e dell' art. 33 co.2 del Regolamento secondo cui la prescrizione dei contributi inizia a decorrere dalla trasmissione alla Cassa della dichiarazione del debitore relativa al proprio reddito professionale ai fini Irpef, dichiarazione la cui mancata comunicazione, come nel caso del comporta il mancato decorso del Pt_1
termine quinquennale della prescrizione. Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I. n. 644/2023, e, nel caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione, per la condanna del ricorrente al pagamento della somma complessiva di € 120.872,90 o a quella maggior e/o minore da accertarsi in corso di causa. Con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 31.10.2025. La opposizione è parzialmente fondata per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, avuto riguardo al primo motivo di opposizione del ricorrente con cui quest'ultimo ha negato i presupposti della obbligazione contributiva nei confronti della Cassa Previdenziale dei Geometri, pare opportuno riportare il quadro normativo di riferimento.
L'art. 22 della L. 20/10/1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri), come sostituito dall'art. 1, L. 4 agosto 1990, n. 236, stabilisce che “L'iscrizione alla è obbligatoria per gli CP_1
iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
… L'accertamento della sussistenza dei requisiti dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati il quale può periodicamente adeguarli”.
A seguito della trasformazione della in ente con personalità giuridica di CP_1
diritto privato, le disposizioni in materia di iscrizione e contribuzione sono state trasfuse nello statuto e nei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 1, comma 4 del d.lgs. 509/1994 e approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2 dello stesso d.lgs., cioè con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con gli altri Ministeri di cui all'art. 3, comma 1. Infatti, gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in enti privatizzati – fra cui la – godono anche di CP_1
autonomia normativa, il che significa, come ripetutamente evidenziato dalla S.C., che la disciplina materiale delle singole forme di previdenza, fermo il quadro legale, è espressione della fonte regolamentare.
Lo Statuto della in vigore fino al 31 dicembre 2002 prevedeva che CP_1
“l'iscrizione alla è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei CP_1
geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità”.
Sul quadro così delineato ha inciso la modifica dell'art. 5 dello Statuto e del regolamento di attuazione delle norme statutarie della attuata con CP_1 delibera consiliare n. 2/2003, approvata con decreto interministeriale del 27 febbraio 2003.
In particolare, il nuovo testo dell'art. 5 ha previsto che “sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri e geometri laureati iscritti all'AL professionale dei CP_1
Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'AL salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30/6/1994 n. 509”.
Con tale modifica si è inteso assicurare l'effettività del principio solidaristico anche nel caso in cui attività in tutto e per tutto assimilabile a quella libero- professionale sia esercitata con modalità diverse dall'apertura della partita IVA, con conseguente aggiramento degli obblighi contributivi.
La modifica normativa non ha evidentemente eliminato il presupposto dell'esercizio dell'attività professionale quale requisito indispensabile per la iscrizione alla ma ne ha ridefinito la portata includendovi anche i soggetti CP_1
che la svolgano in maniera saltuaria ed occasionale o non prevalente rispetto a un'altra attività.
In ordine alle modalità con cui può essere fornita la prova del mancato esercizio della professione, la delibera n. 2/2003 prevedeva la sottoscrizione da parte dell'interessato di un apposito modello di autocertificazione predisposto dalla attestante il mancato esercizio di attività professionale, senza vincolo di CP_1
subordinazione, e di qualsiasi attività le cui prestazioni rientrino nelle competenze tecniche di geometra, nonché la mancata titolarità di partita IVA. Si prescriveva, inoltre, l'invio annuale di una dichiarazione fiscale autocertificata attestante la mancata denuncia di redditi aventi natura professionale. Successivamente, con
D.M. 14.7.2009 è stata approvata la delibera n. 123 del 20.05.2009, che ha semplificato le modalità per fornire la prova negativa dell'esercizio della libera professione e ha fatto una ricognizione delle ipotesi in cui non è possibile la cancellazione dalla Cassa in costanza d'iscrizione all'albo professionale, e non è pertanto possibile presentare l'autocertificazione.
E' stata ad esempio esclusa la possibilità di effettuare l'autocertificazione ai fini della prova contraria del mancato esercizio della professione per i geometri che utilizzano il timbro occasionalmente anche a titolo gratuito (punto 3), per il geometra socio od amministratore di società di capitali e persone che firma e/o appone il timbro (punto 9).
Il sistema così delineato garantisce quindi al singolo iscritto all'albo la possibilità, nel caso in cui effettivamente non svolga alcuna prestazione riconducibile alla professione di geometra, di superare la presunzione tramite autocertificazioni.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ampliato, ai fini della sottoposizione a contribuzione del reddito da attività professionale, il concetto di “esercizio della professione” affermando che esso deve essere interpretato non in senso statico e rigoroso, ma nel concetto in questione deve ritenersi compreso, oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi) anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino tuttavia un nesso con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto anche la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione (tra le altre Cass. 20670/2014, Cass. 5827/2013).
Resta fermo che non assume rilevanza la mancata produzione di redditi posto che secondo la disciplina della resistente, in tale ipotesi sono dovuti “in CP_1
ogni caso i contributi minimi” (art 1.2. Regolamento Contributi).
Alla luce di tale quadro normativo può essere vagliato il primo motivo di opposizione del ricorrente che, affermato di non aver svolto la libera professione di geometra a partire dal 1996/1997, deduce la illegittimità dei criteri impositivi applicati dalla per il presunto contrasto delle norme interne CP_1
dell'Ente (in particolare del cit. art. 5 dello Statuto) con l'art. 22 L. 773/1982, nella parte in cui -a dire del ricorrente- tale disposizione subordinerebbe (a tutt'oggi) l'obbligazione contributiva de qua nei confronti della previdenza di categoria all'accertamento dell'esercizio continuativo della professione di geometra.
Ebbene deve sotto tale profilo rilevarsi che la valutazione in termini di illegittimità della predetta previsione regolamentare (nella parte in cui prevede l'iscrizione alla anche di coloro che esercitano la libera professione senza CP_1
continuità ed esclusività sulla base della sola iscrizione all'albo) è stata in passato affermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5375 del 2019, ma tale orientamento risulta consapevolmente superato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione. Invero, le più recenti pronunce della Corte di
Cassazione hanno affermato, in tema di casse previdenziali privatizzate che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Controparte_1
e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta l'iscrizione all'albo professionale - CP_1
essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n. 335 del
1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento dei CP_1
contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della CP_1
sua privatizzazione (Cass. n. 4568 /2021 seguita da Cass. nn. 7820/2022;
4861/2022; 1410/2022; 35481/2021; 28118/2021; 24135/2021; 23628/2021;
23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021),
Trattasi di un orientamento oramai pacifico e consolidato che consente di far discendere l'obbligo di pagamento della contribuzione minima alla dalla CP_1
mera iscrizione all'albo dei geometri e a prescindere dalla produzione di reddito. Sempre recentemente la Corte di Cassazione ha affermato (con la pronuncia citata dalla nella memoria difensiva) che “dal momento in cui il CP_1
geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla e l'ipotetica natura occasionale CP_1
dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima. Invero, premesso che dopo la c.d. legge Dini di riforma complessiva del sistema pensionistico (cfr. art. 2, c. 25, I. 335/1995) si è affermato il principio generale -opposto rispetto a quello precedentemente fissato dall'art. 22, I. 773/1982- secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa, va evidenziato che la mera iscrizione ad altra gestione non è di per sé ostativa all'insorgere degli CP_2
obblighi (specie se limitati ad importi contributivi minimi di carattere solidaristico) nei confronti della previdenza di categoria”.
Con la medesima pronuncia la Corte ha altresì affermato che “Dall'obbligo di iscrizione alla -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si CP_1
è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla CP_1
potendo in tal modo la svolgere i controlli opportuni in ordine alle CP_1 CP_1
attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della prevedevano l'obbligo di presentare CP_1
l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccril, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga nelle sue mansioni attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra” (Cass. 28188/2022).
I condivisibili principi di diritto finora richiamati conducono al rigetto del primo motivo di opposizione proposto dal ricorrente. È pacifico invero che quest'ultimo è iscritto all'AL dei Geometri sin dal 4.7.1983 e tale iscrizione risulta allo stato ancora in essere nonostante il abbia genericamente Pt_1
dedotto in ricorso, senza offrire una idonea prova a supporto, di aver richiesto - nel lontano anno 2006- la cancellazione dal predetto AL (la prova testimoniale all'uopo articolata non è stata ammessa in quanto avente oggetto circostanze del tutto generiche in ordine a contenuti e tempi).
A ciò aggiungasi che la documentazione prodotta in atti (certificazione rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Altavilla, attestato dell'Agenzia Provinciale di Salerno Ufficio Provinciale-Territorio, Modelli Unici relativi agli anni 2002/2008), per la sua limitatezza temporale e territoriale, non è idonea a provare il mancato svolgimento da parte del sia pur anche solo Pt_1
in via occasionale, di attività professionale di geometra o comunque di attività connessa a tale abilitazione professionale nell'arco temporale oggetto di causa
(anni 2002-2021). Anzi, è lo stesso ricorrente ad aver dedotto e provato di essere stato titolare dal 1996 al 2007 di impresa individuale esercente attività di
“costruzioni edili e stradali” che deve presumersi coinvolgere, per il suo svolgimento, cognizioni tipiche della professione di geometra.
Ciò posto, e passando all'ulteriore motivo di opposizione basato sulla eccepita prescrizione quinquennale della pretesa contributiva, deve anzitutto chiarirsi che con il decreto ingiuntivo oggetto di causa la , sulla base dell'attestazione CP_1
del credito resa ai sensi dell'articolo 635 c.p.c. e dell'estratto contributivo riferito al ha chiesto il pagamento della somma di euro 112.872,90, quale Pt_1
complessivo ammontare dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità, scaduti e non corrisposti, maggiorati degli interessi e delle sanzioni per gli anni dal 2002 al 2021 (più specificamente: euro 46.641,09 per omesso versamento del contributo soggettivo complessivamente dovuto per gli anni 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020 e 2021 ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 10 legge n.
773/1982 e dell'art. 1 Regolamento sulla Contribuzione;
euro 20.190,00 per omesso versamento del contributo integrativo complessivamente dovuto per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ai sensi del combinato disposto di cui all'art.11 legge n.773/1982 e dell'art. 2 Regolamento sulla Contribuzione;
euro
181,00 per omesso versamento del contributo di maternità ex D.Lgs. 151/2001 complessivamente dovuto per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 e determinato sulla base delle delibere approvate dai Ministeri vigilanti;
euro
28.925,20 a titolo di interessi dovuti nella misura delle imposte dirette sui contributi non versati ai sensi dell'art. 43, comma 8, del regolamento sulla
Contribuzione; euro 133,82 a titolo di maggiorazione nella misura dello 0,40% in caso di pagamento effettuato oltre le scadenze ordinarie ai sensi del d.p.r. n.
435/2001 art. 17, commi 1 e 2; euro 15.002,35 a titolo di sanzione ai sensi dell'art. 43, comma 6, del Regolamento sulla Contribuzione;
g. euro 9.799,50 a titolo di sanzione per violazione degli obblighi dichiarativi dovuta ai sensi dell'art. 43 del
Regolamento sulla contribuzione).
Ciò posto, al fine di vagliare la eccezione posta dalla parte ricorrente, pare anzitutto opportuno riportare la normativa della che prevede CP_1
l'ammontare della contribuzione soggettiva ed integrativa nonchè la modalità di calcolo utilizzata per la definizione del relativo importo e delle sanzioni dovute dai Geometri inadempienti. Si riportano, in particolare, gli artt. 1 e 2 del Regolamento sulla Contribuzione
che disciplinano, rispettivamente, il contributo soggettivo ed il CP_1
contributo integrativo, i quali prevedono quanto segue:
<< Art. 1 Contributo soggettivo:
1.1 Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla è pari CP_1
alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:
a) reddito sino ad euro 130.000,00: 10 per cento dal 1°.
1.2007 al 31.12.2007; 10,5 per cento dal 1°.
1.2008 al 31.12.2009; 11 per cento dal 1°.1. 2010 al 31.12.2011;
11,5 per cento dal 1°.
1.2012 al 31.12.2013; 12 per cento a decorrere dal 1°.1.2014;
13 per cento dal 1°.
1.2015 al 31.12.2015, 14 per cento dal 1°.
1.2016 al 31.12.2016,
15 per cento a decorrere dal 1°.1.2017;
b) reddito eccedente euro 130.000,00 3,5 per cento …
1.2 È in ogni caso dovuto un contributo minimo, fissato in euro 1.750,00 per gli anni 2007 e 2008, in euro 2.000,00 per gli anni 2009 e 2010, in euro 2.250,00 per gli anni 2011 e 2012 ed in euro 2.500,00 a decorrere dal 1° gennaio 2013. Per
l'anno 2015 il contributo minimo è fissato in euro 2.750,00, per l'anno 2016 in euro 3.000,00 ed a decorrere dall'anno 2017 in euro 3.250,00 …>>.
<< Art. 2 Contributo integrativo:
2.1 Gli iscritti all'AL dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, ripetibile sul committente, e versare alla l'ammontare CP_1
indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte di quest'ultimo.
2.2 Le associazioni o società di professionisti e similari devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'AL dei geometri. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla dal singolo professionista è calcolato sulla quota del volume CP_1
d'affari dell'associazione o società corrispondente pari alla percentuale sugli utili spettanti al professionista stesso.
2.3 Le persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3, di cui fanno parte i geometri che svolgono attività tecnico-ingegneristiche sono tenute ad applicare la maggiorazione di cui al comma 1 sull'attività professionale svolta e a versare il relativo ammontare alla CP_1
2.4 Gli iscritti alla sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al CP_1
comma 1, un importo minimo corrispondente a quello risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a dieci volte il contributo minimo di cui all'articolo 1, comma 2, dovuto per l'anno stesso. Per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, in conformità con quanto disposto con l'art. 1, comma 1 bis, nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell'anno la contribuzione è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione. Qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione è ininterrottamente dovuta.
2.5 Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, la maggiorazione percentuale
è stabilita nella misura del 4 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2015 tale misura è elevata al 5 per cento, salvo per i geometri iscritti alla che prestano CP_1
attività professionale in favore delle Amministrazioni Pubbliche, per i quali la misura del già menzionato contributo resta fissata al 4%.
2.6 La maggiorazione percentuale ed il volume di affari di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio dell'attività professionale. Il contributo integrativo, che non è soggetto ad IRPEF e che non concorre alla formazione del reddito professionale, è disciplinato, ai fini dell'applicazione dell'IVA, dall'articolo 16 del decreto-legge 23 febbraio 1995,
Quanto agli interessi ed alle sanzioni per il ritardato / omesso pagamento, la norma di riferimento è l'art. 43, commi 6 ed 8, del Regolamento sulla
Contribuzione secondo cui “Nel caso di omesso o incompleto versamento dei contributi, si applica una sanzione pari al 25 per cento dei contributi evasi
(comma 6). Nelle ipotesi di omesso, ritardato o incompleto versamento, oltre alle conseguenze sanzionatorie previste al presente Capo II, l'interessato è tenuto al versamento dei contributi dovuti ed al pagamento degli interessi di mora, nella misura prevista per le imposte dirette, calcolati sui contributi non versati, dal giorno seguente la scadenza del termine di pagamento e fino al saldo. Nel caso in cui la si avvalga di terzi per la riscossione, gli uffici provvederanno al CP_1
calcolo degli interessi fino al momento della trasmissione degli atti al soggetto incaricato della riscossione (comma 8).
L'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 stabilisce inoltre che: “sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo”.
Il tasso di interessi al 4% annuo si applica a partire dall'01 ottobre 2009 per effetto dell'art.
2 del D.M. 21 maggio 2009, che così recita: “A decorrere dal 1 ottobre 2009, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, previsti dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima data”.
Ebbene dalla richiamata normativa si evince che il contributo soggettivo è determinato per una parte in una misura minima obbligatoria, indipendente dal reddito, fissata annualmente dalla (c.d. contributo soggettivo minimo), CP_1
ed una parte calcolata in percentuale (fissata da ) del reddito professionale CP_1
ai fini Irpef -dichiarato dal professionista o successivamente accertato dalla CP_1
(c.d. contributo soggettivo versato in autoliquidazione).
Parimenti, il contributo integrativo è anch'esso dovuto dall'iscritto in una misura minima obbligatoria (c.d. contributo integrativo minimo) fissata dalla ed CP_1
in una misura percentuale calcolata sul volume d'affari dichiarato dall'iscritto con la presentazione del relativo modello annuale.
Ne consegue che, ai fini del calcolo dei contributi dovuti, il parametro di riferimento è rappresentato innanzitutto dal reddito professionale e dal volume d'affari dichiarati dall'iscritto e/o successivamente accertati dalla fatta CP_1
eccezione per i soli contributi, soggettivo ed integrativo, minimi dovuti che prescindono dal reddito e hanno un valore già predeterminato dalla alla CP_1 loro scadenza di pagamento (così come in misura fissa e indipendente dal reddito
è fissato il contributo maternità).
Tanto chiarito si evidenzia che nella specie la in replica alla CP_1
eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal ricorrente, ha dedotto - richiamando la Giurisprudenza di legittimità a supporto dell'affermazione- la non decorrenza nella specie del termine quinquennale di prescrizione stante la omessa comunicazione da parte del dei redditi e del volume d'affari così come Pt_1
prescritto dalla normativa interna dell'Ente previdenziale.
La deduzione della si fonda, sul piano normativo, sugli artt. 19 della legge CP_1
773/1982 e 33 del Regolamento Contributivo della i quali prevedono che CP_1
la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte CP_1
dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'art. 17”, ossia dalla dichiarazione dei redditi rilevanti ai fini IRPEF percepiti e del volume di affari rilevante ai fini IVA realizzato.
Ed invero l'art 19, comma 2 della legge citata prevede espressamente che per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, CP_1
della dichiarazione di cui all'art. 17”.
L'art. 17, comma 1 della stessa legge stabilisce che "gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della CP_1
dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell' per l'anno precedente nonché il volume CP_3
complessivo di affari di cui all'art. 11 dichiarato ai fini dell'I.V.A. per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia".
Ai sensi del successivo comma 6 del cit. art. 17, “Trascorso il termine fissato dal comma precedente (novanta giorni decorrenti dal termine fissato per la presentazione di cui al comma 1), la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge”.
Trattasi di disposizioni recepite dalla nei propri Regolamenti. CP_1
In particolare, l'art. 33, comma 2, del Regolamento sulla Contribuzione stabilisce che la prescrizione non decorre sino alla trasmissione della dichiarazione obbligatoria, o in ogni caso, sino al momento in cui l'Ente non abbia la possibilità di accertare la corrispondenza del reddito dichiarato nel c.d. Modello 17 dagli iscritti, con i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate circa le dichiarazioni I.R.P.E.F. ed IVA rese per gli stessi anni ("Le prescrizioni di cui sopra decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 6 o dal momento in cui la cassa ha ottenuto dai competenti uffici, come previsto dall'articolo sei, comma cinque, i dati definitivi da comunicare all'interessato.
Nell'ipotesi di cui all'art. 6 comma 8, le prescrizioni di cui sopra decorrono dei termini previsti dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione del modello unico per i relativi pagamenti").
L'Art. 6 (rubricato “Comunicazioni obbligatorie alla ) prevede al comma CP_1
1 che “Nei termini e con le modalità di cui ai successivi articoli 9 e 14, alla CP_1
vanno comunicati l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 1, dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 2, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inoltrata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere gli elementi previsti ai successivi articoli 12 e 13”.
A norma dell'art. 9 del Regolamento sulla Contribuzione: "Il termine per l'invio o la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 6 è fissato per il 15 settembre di ogni anno".
In ragione di quanto precede, per i contributi dovuti per l'anno 2002, la relativa dichiarazione reddituale mediante i cd. Modelli 17 (ovvero Modello Unico) andava presentata entro il 15/09/2003 e così via per gli anni successivi, essendo l'anno della dichiarazione sempre successivo a quello d'imposta. Da quel momento, qualora la dichiarazione fosse stata presentata, avrebbe cominciato a decorrere il termine di prescrizione quinquennale.
In linea con quanto dedotto dalla la giurisprudenza di legittimità è CP_1
conforme nell'interpretare l'art. 19, comma 2 l. 773/1982 nel senso che il termine estintivo non inizia a decorrere finché il professionista non abbia provveduto all'invio della dovuta dichiarazione (Cass.
4.3.2014 n. 4981; Cass. 16.3.2011 n.
6259; Cass. 18.12.2008 n. 29664).
La Corte di Cassazione ha in particolare puntualizzato che nella specie non si verte in ipotesi di sospensione della prescrizione, quanto piuttosto di inizio della decorrenza della stessa (così la citata Cass.
4.3.2014 n. 4981 ;Cass; .
6.6.2023 n.
15787).
In quest'ultima decisione è stato altresì puntualizzato che «Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la ha ottenuto dai competenti CP_1
uffici i dati definitivi da comunicare all'interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata
"rimessione in termini" ai fini della prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF» (v. anche Cass.
29664/2008 cit.).
Tanto impone all'interprete, dunque, di recepire una lettura l'art. 33.2. del
Regolamento in conformità con i principi sopra esposti, così pervenendo all'affermazione che il termine estintivo dei contributi non decorre nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione reddituale.
Medesimo principio è stato affermato anche con riferimento ad altri enti previdenziali privati o pubblici, il cui regolamento preveda la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione alla cassa della dichiarazione annuale dei redditi
(Cass. sez. lav. n. 22437 del 03/11/2015 in relazione all'INPGI; Cass. n. 9113 del
17 luglio 2007; Cass. 2 ottobre 2008, n. 24414 e del 16 marzo 2011, n. 6259, relative alla Nazionale Previdenza Assistenza Forense e nella permanenza CP_1 del potere di quest'ultima di acquisire informazioni presso l'Amministrazione finanziaria). In tali decisioni è stata esclusa la decorrenza della prescrizione da dichiarazioni infedeli osservando, tra l'altro, che la non può considerarsi CP_1
dotata di propri mezzi idonei a superare l'occultamento causato da dichiarazioni infedeli, dato che non le sono attribuiti autonomi poteri ispettivi, ma solo la possibilità di richiedere informazioni dalla Amministrazione finanziaria, senza vincoli precisi quanto a modalità e tempi di evasione della richiesta. Con riferimento all' è stata altresì ribadita la irrilevanza che, a termini di CP_4
Regolamento, l' possa, ai fini della riscossione, avvalersi in ogni tempo CP_4
della conoscenza degli imponibili comunque legittimamente acquisita (art. 6, comma 5, del Dec. Interministeriale del 21 maggio 2007), trattandosi, anche in questo caso, di previsione priva di vincoli precisi quanto a modalità e tempi di evasione della richiesta, “richiedendo, invece, l'art. 2935 cod. civ. un termine di decorrenza iniziale certo e non dipendente temporalmente da determinazioni di soggetti terzi” (cfr Cass. 22437/2015 cit.).
Nel sistema descritto, pertanto, si inserisce l'esigenza, posta dall'art. 2935 c.c., di un termine di decorrenza iniziale certo e non dipendente dai non definiti tempi di accertamento d'ufficio.
Pertanto, nella ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, va escluso che il termine di prescrizione possa iniziare a decorrere (cfr Cass. 35873/2021).
I principi giurisprudenziali finora richiamati, pienamente condivisi dal giudicante e già fatti propri in precedenti pronunce in materia, non possono tuttavia trovare applicazione nella fattispecie di causa in cui – come risulta inequivocabilmente dalla documentazione in atti – è stato richiesto al solo il pagamento del Pt_1
contributo soggettivo ed integrativo nella misura minima (v. tabella allegata alla attestazione di credito, estratto contributivo e diffida ad adempiere ricevuta dal il 8.11.2022 -all. procedimento monitorio). Pt_1 Più specificamente, come già condivisibilmente affermato da questo Ufficio in fattispecie analoga, i richiamati principi in ordine alla mancata decorrenza del termine di prescrizione non possono trovare applicazione per gli importi dovuti a titolo di contribuzione minima dal momento che quest'ultima (determinata in misura fissa dalla è dovuta -come sopra chiarito- per il solo fatto CP_1
dell'iscrizione all'ente e a prescindere, pertanto, dalla percezione di reddito e quindi dal volume di affari conseguito nell'ambito della professione che l'iscritto ha l'obbligo di comunicare.
Pertanto nel caso in esame la dedotta omessa comunicazione dei redditi (e del volume di affari) da parte del non ha costituito impedimento per la Pt_1 CP_1
a far valere il proprio diritto creditorio, posto che essa ha azionato il suo diritto in sede monitoria fondandolo esclusivamente sul calcolo dei contributi minimi, come emerge -si ribadisce- dall'Estratto conto contributivo e dall'attestazione del credito.
In altri termini, la tesi propugnata dalla non può essere accolta per la CP_1
ragione che nella specie i contributi sono stati quantificati negli importi minimi, prescindendo quindi dalla conoscenza e dalla trasmissione dei redditi dell'associato; in una situazione siffatta, in applicazione dei principi espressi dalla
Corte regolatrice, non vi è ragione per non applicare la norma generale dell'art. 2935 c.c., con la conseguenza che la contribuzione minima, potendo essere pretesa in concomitanza con le annualità in cui vi è già stata iscrizione dell'assicurato alla è sottoposta alla stessa regola quanto alla decorrenza CP_1
della corrispondente prescrizione.
La Corte di Cassazione, in fattispecie di contribuzione minima alla
[...]
e in un caso, analogo a quello di specie, di omessa comunicazione Pt_2
reddituale, ha affermato“ [..] si tratta, come è pacifico, di contribuzione minima, dovuta a prescindere dal reddito. Va in proposito ritenuta corretta la valutazione della Corte territoriale, secondo cui, rispetto a tale contribuzione e proprio per l'autonomia di essa rispetto ai redditi, non vale il disposto dell'art. 19 L. 576/1980, secondo cui «per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23», ovverosia, in sostanza, dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi. Proprio perché la contribuzione minima non dipende dai redditi, non ha senso, rispetto ad essa, non applicare la norma generale di cui all'art. 2935 c.c., in quanto il diritto della può essere esercitato a CP_1
prescindere dalla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dovendosi riferire la norma speciale alle contribuzioni percentuali…”) -Cass. 27218/2018-.
Sebbene la pronuncia sopra citata si riferisca alla contribuzione minima dovuta alla il principio con essa espresso non può non involgere anche Parte_3
la atteso il ricorrere della eadem ratio. CP_1
Applicando tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che nella specie, contrariamente a quanto dedotto dalla il termine di prescrizione CP_1
della contribuzione minima (integrativa e soggettiva) richiesta al ricorrente con decreto ingiuntivo è iniziata a decorrere allo scadere dei termini per il relativo pagamento.
Per quanto riguarda le sanzioni, è stato condivisibilmente precisato che, sia le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/95 che quelle di cui alle norme speciali dei singoli ordinamenti previdenziali degli enti privatizzati concernenti la prescrizione non riguardano le sanzioni per il tardivo o per l'omesso invio delle comunicazioni reddituali. Il sistema della riscossione dei contributi degli enti previdenziali privatizzati è fondato, infatti, sull'autodichiarazione dei redditi e dei volumi d'affari da parte del professionista entro un termine che generalmente è fissato in riferimento alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione fiscale. La tardiva/omessa comunicazione dei dati reddituali all'ente di previdenza comporta l'applicazione di una sanzione (qualificata dalla giurisprudenza di legittimità come sanzione amministrativa).
Poiché la sanzione per tardiva/omessa comunicazione dei dati reddituali non assume valenza accessoria rispetto ai contributi, la giurisprudenza ha unanimemente ritenuto che si applichi il regime di cui all'art. 28 della L. n.
689/81. In tale prospettiva, il termine di prescrizione risulta parimenti quinquennale (cioè lo stesso previsto dall'art. 3 commi 9 e 10 della L. n. 335/95) ma decorre dalla commessa infrazione (mancata trasmissione della dichiarazione reddituale nel termine previsto dal regolamento della cassa: nel caso di specie il 15.09) (Cass. n.
20343/2006; n. 17258/2018).
In virtù delle suesposte considerazioni, considerato che il primo atto interruttivo
-precedente alla notifica del decreto ingiuntivo- documentato dalla è la CP_1
diffida di pagamento ricevuta dal l'8.11.2022, va parzialmente accolta la Pt_1
eccezione di prescrizione con riferimento ai crediti relativi agli anni dal 2002 al
2016.
L'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto va dunque decurtato delle somme prescritte per gli anni dal 2002 al 2016 con conseguente rideterminazione
(mediante agevole scomputo delle relative somme per come emergenti dall'estratto conto e dalla attestazione di credito) del credito della per un CP_1
importo pari ad € 38.812,06 oltre accessori nella misura e decorrenza di legge.
Al parziale accoglimento della opposizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo con conseguente condanna del al pagamento in favore della Pt_1
Cassa opposta della somma pari ad € 38.812,06 oltre accessori nella misura e decorrenza di legge.
Le spese di lite, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, della complessità delle questioni trattate e della -nota all'Ufficio- difformità delle pronunce di merito in ordine al termine di decorrenza della prescrizione, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 644/2023, condanna , per i titoli di Parte_1
cui in motivazione, al pagamento, in favore della
[...] della somma di € 38.812,06, Controparte_1
oltre accessori nella misura e decorrenza di legge;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno, 31.10.2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6662/23 del R.G. Lavoro e Previdenza, avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Iuliano; Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
[...]
e difesa dall'avv. Massimo Garzilli;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.11.2023, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 644/2023, emesso il
2.10.2023 dal giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, con cui gli veniva ingiunto il pagamento in favore della Controparte_1
dell'importo di € 120.872,90, oltre interessi e spese
[...] della procedura, per omesso versamento dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità e sanzioni per gli anni di riferimento dal 2002 al 2021.
A fondamento della opposizione l'istante deduceva la insussistenza dei presupposti per la imposizione contributiva nei confronti della in CP_1
mancanza dell'espletamento, sia in via continuativa che in via saltuaria, dell'attività professionale di geometra a decorrere dal 1996/1997 e in armonia con quanto previsto dall'art. 22 L. 773/1982 nei confronti del quale si poneva, illegittimamente, in contrasto l'art. 5 dello Statuto della CP_1
Eccepiva comunque la prescrizione quinquennale del credito contributivo ai sensi dell'art. 3 comma 9 L. 335/1995. Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, in via gradata l'accertamento della prescrizione del credito e in via ulteriormente gradata la riduzione della somma dovuta nella misura accertata in giudizio. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la deducendo la CP_1
sussistenza dell'obbligo contributivo del tenuto conto della sua Pt_1
iscrizione all'albo dei geometri della Provincia di Salerno;
deduceva altresì
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 19 L. 773/1982 e dell' art. 33 co.2 del Regolamento secondo cui la prescrizione dei contributi inizia a decorrere dalla trasmissione alla Cassa della dichiarazione del debitore relativa al proprio reddito professionale ai fini Irpef, dichiarazione la cui mancata comunicazione, come nel caso del comporta il mancato decorso del Pt_1
termine quinquennale della prescrizione. Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I. n. 644/2023, e, nel caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione, per la condanna del ricorrente al pagamento della somma complessiva di € 120.872,90 o a quella maggior e/o minore da accertarsi in corso di causa. Con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 31.10.2025. La opposizione è parzialmente fondata per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, avuto riguardo al primo motivo di opposizione del ricorrente con cui quest'ultimo ha negato i presupposti della obbligazione contributiva nei confronti della Cassa Previdenziale dei Geometri, pare opportuno riportare il quadro normativo di riferimento.
L'art. 22 della L. 20/10/1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri), come sostituito dall'art. 1, L. 4 agosto 1990, n. 236, stabilisce che “L'iscrizione alla è obbligatoria per gli CP_1
iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
… L'accertamento della sussistenza dei requisiti dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati il quale può periodicamente adeguarli”.
A seguito della trasformazione della in ente con personalità giuridica di CP_1
diritto privato, le disposizioni in materia di iscrizione e contribuzione sono state trasfuse nello statuto e nei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 1, comma 4 del d.lgs. 509/1994 e approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2 dello stesso d.lgs., cioè con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con gli altri Ministeri di cui all'art. 3, comma 1. Infatti, gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in enti privatizzati – fra cui la – godono anche di CP_1
autonomia normativa, il che significa, come ripetutamente evidenziato dalla S.C., che la disciplina materiale delle singole forme di previdenza, fermo il quadro legale, è espressione della fonte regolamentare.
Lo Statuto della in vigore fino al 31 dicembre 2002 prevedeva che CP_1
“l'iscrizione alla è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei CP_1
geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità”.
Sul quadro così delineato ha inciso la modifica dell'art. 5 dello Statuto e del regolamento di attuazione delle norme statutarie della attuata con CP_1 delibera consiliare n. 2/2003, approvata con decreto interministeriale del 27 febbraio 2003.
In particolare, il nuovo testo dell'art. 5 ha previsto che “sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri e geometri laureati iscritti all'AL professionale dei CP_1
Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'AL salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30/6/1994 n. 509”.
Con tale modifica si è inteso assicurare l'effettività del principio solidaristico anche nel caso in cui attività in tutto e per tutto assimilabile a quella libero- professionale sia esercitata con modalità diverse dall'apertura della partita IVA, con conseguente aggiramento degli obblighi contributivi.
La modifica normativa non ha evidentemente eliminato il presupposto dell'esercizio dell'attività professionale quale requisito indispensabile per la iscrizione alla ma ne ha ridefinito la portata includendovi anche i soggetti CP_1
che la svolgano in maniera saltuaria ed occasionale o non prevalente rispetto a un'altra attività.
In ordine alle modalità con cui può essere fornita la prova del mancato esercizio della professione, la delibera n. 2/2003 prevedeva la sottoscrizione da parte dell'interessato di un apposito modello di autocertificazione predisposto dalla attestante il mancato esercizio di attività professionale, senza vincolo di CP_1
subordinazione, e di qualsiasi attività le cui prestazioni rientrino nelle competenze tecniche di geometra, nonché la mancata titolarità di partita IVA. Si prescriveva, inoltre, l'invio annuale di una dichiarazione fiscale autocertificata attestante la mancata denuncia di redditi aventi natura professionale. Successivamente, con
D.M. 14.7.2009 è stata approvata la delibera n. 123 del 20.05.2009, che ha semplificato le modalità per fornire la prova negativa dell'esercizio della libera professione e ha fatto una ricognizione delle ipotesi in cui non è possibile la cancellazione dalla Cassa in costanza d'iscrizione all'albo professionale, e non è pertanto possibile presentare l'autocertificazione.
E' stata ad esempio esclusa la possibilità di effettuare l'autocertificazione ai fini della prova contraria del mancato esercizio della professione per i geometri che utilizzano il timbro occasionalmente anche a titolo gratuito (punto 3), per il geometra socio od amministratore di società di capitali e persone che firma e/o appone il timbro (punto 9).
Il sistema così delineato garantisce quindi al singolo iscritto all'albo la possibilità, nel caso in cui effettivamente non svolga alcuna prestazione riconducibile alla professione di geometra, di superare la presunzione tramite autocertificazioni.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ampliato, ai fini della sottoposizione a contribuzione del reddito da attività professionale, il concetto di “esercizio della professione” affermando che esso deve essere interpretato non in senso statico e rigoroso, ma nel concetto in questione deve ritenersi compreso, oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi) anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino tuttavia un nesso con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto anche la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione (tra le altre Cass. 20670/2014, Cass. 5827/2013).
Resta fermo che non assume rilevanza la mancata produzione di redditi posto che secondo la disciplina della resistente, in tale ipotesi sono dovuti “in CP_1
ogni caso i contributi minimi” (art 1.2. Regolamento Contributi).
Alla luce di tale quadro normativo può essere vagliato il primo motivo di opposizione del ricorrente che, affermato di non aver svolto la libera professione di geometra a partire dal 1996/1997, deduce la illegittimità dei criteri impositivi applicati dalla per il presunto contrasto delle norme interne CP_1
dell'Ente (in particolare del cit. art. 5 dello Statuto) con l'art. 22 L. 773/1982, nella parte in cui -a dire del ricorrente- tale disposizione subordinerebbe (a tutt'oggi) l'obbligazione contributiva de qua nei confronti della previdenza di categoria all'accertamento dell'esercizio continuativo della professione di geometra.
Ebbene deve sotto tale profilo rilevarsi che la valutazione in termini di illegittimità della predetta previsione regolamentare (nella parte in cui prevede l'iscrizione alla anche di coloro che esercitano la libera professione senza CP_1
continuità ed esclusività sulla base della sola iscrizione all'albo) è stata in passato affermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5375 del 2019, ma tale orientamento risulta consapevolmente superato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione. Invero, le più recenti pronunce della Corte di
Cassazione hanno affermato, in tema di casse previdenziali privatizzate che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Controparte_1
e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta l'iscrizione all'albo professionale - CP_1
essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n. 335 del
1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento dei CP_1
contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della CP_1
sua privatizzazione (Cass. n. 4568 /2021 seguita da Cass. nn. 7820/2022;
4861/2022; 1410/2022; 35481/2021; 28118/2021; 24135/2021; 23628/2021;
23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021),
Trattasi di un orientamento oramai pacifico e consolidato che consente di far discendere l'obbligo di pagamento della contribuzione minima alla dalla CP_1
mera iscrizione all'albo dei geometri e a prescindere dalla produzione di reddito. Sempre recentemente la Corte di Cassazione ha affermato (con la pronuncia citata dalla nella memoria difensiva) che “dal momento in cui il CP_1
geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla e l'ipotetica natura occasionale CP_1
dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima. Invero, premesso che dopo la c.d. legge Dini di riforma complessiva del sistema pensionistico (cfr. art. 2, c. 25, I. 335/1995) si è affermato il principio generale -opposto rispetto a quello precedentemente fissato dall'art. 22, I. 773/1982- secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa, va evidenziato che la mera iscrizione ad altra gestione non è di per sé ostativa all'insorgere degli CP_2
obblighi (specie se limitati ad importi contributivi minimi di carattere solidaristico) nei confronti della previdenza di categoria”.
Con la medesima pronuncia la Corte ha altresì affermato che “Dall'obbligo di iscrizione alla -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si CP_1
è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla CP_1
potendo in tal modo la svolgere i controlli opportuni in ordine alle CP_1 CP_1
attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della prevedevano l'obbligo di presentare CP_1
l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccril, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga nelle sue mansioni attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra” (Cass. 28188/2022).
I condivisibili principi di diritto finora richiamati conducono al rigetto del primo motivo di opposizione proposto dal ricorrente. È pacifico invero che quest'ultimo è iscritto all'AL dei Geometri sin dal 4.7.1983 e tale iscrizione risulta allo stato ancora in essere nonostante il abbia genericamente Pt_1
dedotto in ricorso, senza offrire una idonea prova a supporto, di aver richiesto - nel lontano anno 2006- la cancellazione dal predetto AL (la prova testimoniale all'uopo articolata non è stata ammessa in quanto avente oggetto circostanze del tutto generiche in ordine a contenuti e tempi).
A ciò aggiungasi che la documentazione prodotta in atti (certificazione rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Altavilla, attestato dell'Agenzia Provinciale di Salerno Ufficio Provinciale-Territorio, Modelli Unici relativi agli anni 2002/2008), per la sua limitatezza temporale e territoriale, non è idonea a provare il mancato svolgimento da parte del sia pur anche solo Pt_1
in via occasionale, di attività professionale di geometra o comunque di attività connessa a tale abilitazione professionale nell'arco temporale oggetto di causa
(anni 2002-2021). Anzi, è lo stesso ricorrente ad aver dedotto e provato di essere stato titolare dal 1996 al 2007 di impresa individuale esercente attività di
“costruzioni edili e stradali” che deve presumersi coinvolgere, per il suo svolgimento, cognizioni tipiche della professione di geometra.
Ciò posto, e passando all'ulteriore motivo di opposizione basato sulla eccepita prescrizione quinquennale della pretesa contributiva, deve anzitutto chiarirsi che con il decreto ingiuntivo oggetto di causa la , sulla base dell'attestazione CP_1
del credito resa ai sensi dell'articolo 635 c.p.c. e dell'estratto contributivo riferito al ha chiesto il pagamento della somma di euro 112.872,90, quale Pt_1
complessivo ammontare dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità, scaduti e non corrisposti, maggiorati degli interessi e delle sanzioni per gli anni dal 2002 al 2021 (più specificamente: euro 46.641,09 per omesso versamento del contributo soggettivo complessivamente dovuto per gli anni 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020 e 2021 ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 10 legge n.
773/1982 e dell'art. 1 Regolamento sulla Contribuzione;
euro 20.190,00 per omesso versamento del contributo integrativo complessivamente dovuto per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ai sensi del combinato disposto di cui all'art.11 legge n.773/1982 e dell'art. 2 Regolamento sulla Contribuzione;
euro
181,00 per omesso versamento del contributo di maternità ex D.Lgs. 151/2001 complessivamente dovuto per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 e determinato sulla base delle delibere approvate dai Ministeri vigilanti;
euro
28.925,20 a titolo di interessi dovuti nella misura delle imposte dirette sui contributi non versati ai sensi dell'art. 43, comma 8, del regolamento sulla
Contribuzione; euro 133,82 a titolo di maggiorazione nella misura dello 0,40% in caso di pagamento effettuato oltre le scadenze ordinarie ai sensi del d.p.r. n.
435/2001 art. 17, commi 1 e 2; euro 15.002,35 a titolo di sanzione ai sensi dell'art. 43, comma 6, del Regolamento sulla Contribuzione;
g. euro 9.799,50 a titolo di sanzione per violazione degli obblighi dichiarativi dovuta ai sensi dell'art. 43 del
Regolamento sulla contribuzione).
Ciò posto, al fine di vagliare la eccezione posta dalla parte ricorrente, pare anzitutto opportuno riportare la normativa della che prevede CP_1
l'ammontare della contribuzione soggettiva ed integrativa nonchè la modalità di calcolo utilizzata per la definizione del relativo importo e delle sanzioni dovute dai Geometri inadempienti. Si riportano, in particolare, gli artt. 1 e 2 del Regolamento sulla Contribuzione
che disciplinano, rispettivamente, il contributo soggettivo ed il CP_1
contributo integrativo, i quali prevedono quanto segue:
<< Art. 1 Contributo soggettivo:
1.1 Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla è pari CP_1
alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:
a) reddito sino ad euro 130.000,00: 10 per cento dal 1°.
1.2007 al 31.12.2007; 10,5 per cento dal 1°.
1.2008 al 31.12.2009; 11 per cento dal 1°.1. 2010 al 31.12.2011;
11,5 per cento dal 1°.
1.2012 al 31.12.2013; 12 per cento a decorrere dal 1°.1.2014;
13 per cento dal 1°.
1.2015 al 31.12.2015, 14 per cento dal 1°.
1.2016 al 31.12.2016,
15 per cento a decorrere dal 1°.1.2017;
b) reddito eccedente euro 130.000,00 3,5 per cento …
1.2 È in ogni caso dovuto un contributo minimo, fissato in euro 1.750,00 per gli anni 2007 e 2008, in euro 2.000,00 per gli anni 2009 e 2010, in euro 2.250,00 per gli anni 2011 e 2012 ed in euro 2.500,00 a decorrere dal 1° gennaio 2013. Per
l'anno 2015 il contributo minimo è fissato in euro 2.750,00, per l'anno 2016 in euro 3.000,00 ed a decorrere dall'anno 2017 in euro 3.250,00 …>>.
<< Art. 2 Contributo integrativo:
2.1 Gli iscritti all'AL dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, ripetibile sul committente, e versare alla l'ammontare CP_1
indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte di quest'ultimo.
2.2 Le associazioni o società di professionisti e similari devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'AL dei geometri. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla dal singolo professionista è calcolato sulla quota del volume CP_1
d'affari dell'associazione o società corrispondente pari alla percentuale sugli utili spettanti al professionista stesso.
2.3 Le persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3, di cui fanno parte i geometri che svolgono attività tecnico-ingegneristiche sono tenute ad applicare la maggiorazione di cui al comma 1 sull'attività professionale svolta e a versare il relativo ammontare alla CP_1
2.4 Gli iscritti alla sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al CP_1
comma 1, un importo minimo corrispondente a quello risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a dieci volte il contributo minimo di cui all'articolo 1, comma 2, dovuto per l'anno stesso. Per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, in conformità con quanto disposto con l'art. 1, comma 1 bis, nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell'anno la contribuzione è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione. Qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione è ininterrottamente dovuta.
2.5 Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, la maggiorazione percentuale
è stabilita nella misura del 4 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2015 tale misura è elevata al 5 per cento, salvo per i geometri iscritti alla che prestano CP_1
attività professionale in favore delle Amministrazioni Pubbliche, per i quali la misura del già menzionato contributo resta fissata al 4%.
2.6 La maggiorazione percentuale ed il volume di affari di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio dell'attività professionale. Il contributo integrativo, che non è soggetto ad IRPEF e che non concorre alla formazione del reddito professionale, è disciplinato, ai fini dell'applicazione dell'IVA, dall'articolo 16 del decreto-legge 23 febbraio 1995,
Quanto agli interessi ed alle sanzioni per il ritardato / omesso pagamento, la norma di riferimento è l'art. 43, commi 6 ed 8, del Regolamento sulla
Contribuzione secondo cui “Nel caso di omesso o incompleto versamento dei contributi, si applica una sanzione pari al 25 per cento dei contributi evasi
(comma 6). Nelle ipotesi di omesso, ritardato o incompleto versamento, oltre alle conseguenze sanzionatorie previste al presente Capo II, l'interessato è tenuto al versamento dei contributi dovuti ed al pagamento degli interessi di mora, nella misura prevista per le imposte dirette, calcolati sui contributi non versati, dal giorno seguente la scadenza del termine di pagamento e fino al saldo. Nel caso in cui la si avvalga di terzi per la riscossione, gli uffici provvederanno al CP_1
calcolo degli interessi fino al momento della trasmissione degli atti al soggetto incaricato della riscossione (comma 8).
L'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 stabilisce inoltre che: “sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo”.
Il tasso di interessi al 4% annuo si applica a partire dall'01 ottobre 2009 per effetto dell'art.
2 del D.M. 21 maggio 2009, che così recita: “A decorrere dal 1 ottobre 2009, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, previsti dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima data”.
Ebbene dalla richiamata normativa si evince che il contributo soggettivo è determinato per una parte in una misura minima obbligatoria, indipendente dal reddito, fissata annualmente dalla (c.d. contributo soggettivo minimo), CP_1
ed una parte calcolata in percentuale (fissata da ) del reddito professionale CP_1
ai fini Irpef -dichiarato dal professionista o successivamente accertato dalla CP_1
(c.d. contributo soggettivo versato in autoliquidazione).
Parimenti, il contributo integrativo è anch'esso dovuto dall'iscritto in una misura minima obbligatoria (c.d. contributo integrativo minimo) fissata dalla ed CP_1
in una misura percentuale calcolata sul volume d'affari dichiarato dall'iscritto con la presentazione del relativo modello annuale.
Ne consegue che, ai fini del calcolo dei contributi dovuti, il parametro di riferimento è rappresentato innanzitutto dal reddito professionale e dal volume d'affari dichiarati dall'iscritto e/o successivamente accertati dalla fatta CP_1
eccezione per i soli contributi, soggettivo ed integrativo, minimi dovuti che prescindono dal reddito e hanno un valore già predeterminato dalla alla CP_1 loro scadenza di pagamento (così come in misura fissa e indipendente dal reddito
è fissato il contributo maternità).
Tanto chiarito si evidenzia che nella specie la in replica alla CP_1
eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal ricorrente, ha dedotto - richiamando la Giurisprudenza di legittimità a supporto dell'affermazione- la non decorrenza nella specie del termine quinquennale di prescrizione stante la omessa comunicazione da parte del dei redditi e del volume d'affari così come Pt_1
prescritto dalla normativa interna dell'Ente previdenziale.
La deduzione della si fonda, sul piano normativo, sugli artt. 19 della legge CP_1
773/1982 e 33 del Regolamento Contributivo della i quali prevedono che CP_1
la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte CP_1
dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'art. 17”, ossia dalla dichiarazione dei redditi rilevanti ai fini IRPEF percepiti e del volume di affari rilevante ai fini IVA realizzato.
Ed invero l'art 19, comma 2 della legge citata prevede espressamente che per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, CP_1
della dichiarazione di cui all'art. 17”.
L'art. 17, comma 1 della stessa legge stabilisce che "gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della CP_1
dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell' per l'anno precedente nonché il volume CP_3
complessivo di affari di cui all'art. 11 dichiarato ai fini dell'I.V.A. per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia".
Ai sensi del successivo comma 6 del cit. art. 17, “Trascorso il termine fissato dal comma precedente (novanta giorni decorrenti dal termine fissato per la presentazione di cui al comma 1), la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge”.
Trattasi di disposizioni recepite dalla nei propri Regolamenti. CP_1
In particolare, l'art. 33, comma 2, del Regolamento sulla Contribuzione stabilisce che la prescrizione non decorre sino alla trasmissione della dichiarazione obbligatoria, o in ogni caso, sino al momento in cui l'Ente non abbia la possibilità di accertare la corrispondenza del reddito dichiarato nel c.d. Modello 17 dagli iscritti, con i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate circa le dichiarazioni I.R.P.E.F. ed IVA rese per gli stessi anni ("Le prescrizioni di cui sopra decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 6 o dal momento in cui la cassa ha ottenuto dai competenti uffici, come previsto dall'articolo sei, comma cinque, i dati definitivi da comunicare all'interessato.
Nell'ipotesi di cui all'art. 6 comma 8, le prescrizioni di cui sopra decorrono dei termini previsti dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione del modello unico per i relativi pagamenti").
L'Art. 6 (rubricato “Comunicazioni obbligatorie alla ) prevede al comma CP_1
1 che “Nei termini e con le modalità di cui ai successivi articoli 9 e 14, alla CP_1
vanno comunicati l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 1, dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 2, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inoltrata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere gli elementi previsti ai successivi articoli 12 e 13”.
A norma dell'art. 9 del Regolamento sulla Contribuzione: "Il termine per l'invio o la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 6 è fissato per il 15 settembre di ogni anno".
In ragione di quanto precede, per i contributi dovuti per l'anno 2002, la relativa dichiarazione reddituale mediante i cd. Modelli 17 (ovvero Modello Unico) andava presentata entro il 15/09/2003 e così via per gli anni successivi, essendo l'anno della dichiarazione sempre successivo a quello d'imposta. Da quel momento, qualora la dichiarazione fosse stata presentata, avrebbe cominciato a decorrere il termine di prescrizione quinquennale.
In linea con quanto dedotto dalla la giurisprudenza di legittimità è CP_1
conforme nell'interpretare l'art. 19, comma 2 l. 773/1982 nel senso che il termine estintivo non inizia a decorrere finché il professionista non abbia provveduto all'invio della dovuta dichiarazione (Cass.
4.3.2014 n. 4981; Cass. 16.3.2011 n.
6259; Cass. 18.12.2008 n. 29664).
La Corte di Cassazione ha in particolare puntualizzato che nella specie non si verte in ipotesi di sospensione della prescrizione, quanto piuttosto di inizio della decorrenza della stessa (così la citata Cass.
4.3.2014 n. 4981 ;Cass; .
6.6.2023 n.
15787).
In quest'ultima decisione è stato altresì puntualizzato che «Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la ha ottenuto dai competenti CP_1
uffici i dati definitivi da comunicare all'interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata
"rimessione in termini" ai fini della prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF» (v. anche Cass.
29664/2008 cit.).
Tanto impone all'interprete, dunque, di recepire una lettura l'art. 33.2. del
Regolamento in conformità con i principi sopra esposti, così pervenendo all'affermazione che il termine estintivo dei contributi non decorre nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione reddituale.
Medesimo principio è stato affermato anche con riferimento ad altri enti previdenziali privati o pubblici, il cui regolamento preveda la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione alla cassa della dichiarazione annuale dei redditi
(Cass. sez. lav. n. 22437 del 03/11/2015 in relazione all'INPGI; Cass. n. 9113 del
17 luglio 2007; Cass. 2 ottobre 2008, n. 24414 e del 16 marzo 2011, n. 6259, relative alla Nazionale Previdenza Assistenza Forense e nella permanenza CP_1 del potere di quest'ultima di acquisire informazioni presso l'Amministrazione finanziaria). In tali decisioni è stata esclusa la decorrenza della prescrizione da dichiarazioni infedeli osservando, tra l'altro, che la non può considerarsi CP_1
dotata di propri mezzi idonei a superare l'occultamento causato da dichiarazioni infedeli, dato che non le sono attribuiti autonomi poteri ispettivi, ma solo la possibilità di richiedere informazioni dalla Amministrazione finanziaria, senza vincoli precisi quanto a modalità e tempi di evasione della richiesta. Con riferimento all' è stata altresì ribadita la irrilevanza che, a termini di CP_4
Regolamento, l' possa, ai fini della riscossione, avvalersi in ogni tempo CP_4
della conoscenza degli imponibili comunque legittimamente acquisita (art. 6, comma 5, del Dec. Interministeriale del 21 maggio 2007), trattandosi, anche in questo caso, di previsione priva di vincoli precisi quanto a modalità e tempi di evasione della richiesta, “richiedendo, invece, l'art. 2935 cod. civ. un termine di decorrenza iniziale certo e non dipendente temporalmente da determinazioni di soggetti terzi” (cfr Cass. 22437/2015 cit.).
Nel sistema descritto, pertanto, si inserisce l'esigenza, posta dall'art. 2935 c.c., di un termine di decorrenza iniziale certo e non dipendente dai non definiti tempi di accertamento d'ufficio.
Pertanto, nella ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, va escluso che il termine di prescrizione possa iniziare a decorrere (cfr Cass. 35873/2021).
I principi giurisprudenziali finora richiamati, pienamente condivisi dal giudicante e già fatti propri in precedenti pronunce in materia, non possono tuttavia trovare applicazione nella fattispecie di causa in cui – come risulta inequivocabilmente dalla documentazione in atti – è stato richiesto al solo il pagamento del Pt_1
contributo soggettivo ed integrativo nella misura minima (v. tabella allegata alla attestazione di credito, estratto contributivo e diffida ad adempiere ricevuta dal il 8.11.2022 -all. procedimento monitorio). Pt_1 Più specificamente, come già condivisibilmente affermato da questo Ufficio in fattispecie analoga, i richiamati principi in ordine alla mancata decorrenza del termine di prescrizione non possono trovare applicazione per gli importi dovuti a titolo di contribuzione minima dal momento che quest'ultima (determinata in misura fissa dalla è dovuta -come sopra chiarito- per il solo fatto CP_1
dell'iscrizione all'ente e a prescindere, pertanto, dalla percezione di reddito e quindi dal volume di affari conseguito nell'ambito della professione che l'iscritto ha l'obbligo di comunicare.
Pertanto nel caso in esame la dedotta omessa comunicazione dei redditi (e del volume di affari) da parte del non ha costituito impedimento per la Pt_1 CP_1
a far valere il proprio diritto creditorio, posto che essa ha azionato il suo diritto in sede monitoria fondandolo esclusivamente sul calcolo dei contributi minimi, come emerge -si ribadisce- dall'Estratto conto contributivo e dall'attestazione del credito.
In altri termini, la tesi propugnata dalla non può essere accolta per la CP_1
ragione che nella specie i contributi sono stati quantificati negli importi minimi, prescindendo quindi dalla conoscenza e dalla trasmissione dei redditi dell'associato; in una situazione siffatta, in applicazione dei principi espressi dalla
Corte regolatrice, non vi è ragione per non applicare la norma generale dell'art. 2935 c.c., con la conseguenza che la contribuzione minima, potendo essere pretesa in concomitanza con le annualità in cui vi è già stata iscrizione dell'assicurato alla è sottoposta alla stessa regola quanto alla decorrenza CP_1
della corrispondente prescrizione.
La Corte di Cassazione, in fattispecie di contribuzione minima alla
[...]
e in un caso, analogo a quello di specie, di omessa comunicazione Pt_2
reddituale, ha affermato“ [..] si tratta, come è pacifico, di contribuzione minima, dovuta a prescindere dal reddito. Va in proposito ritenuta corretta la valutazione della Corte territoriale, secondo cui, rispetto a tale contribuzione e proprio per l'autonomia di essa rispetto ai redditi, non vale il disposto dell'art. 19 L. 576/1980, secondo cui «per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23», ovverosia, in sostanza, dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi. Proprio perché la contribuzione minima non dipende dai redditi, non ha senso, rispetto ad essa, non applicare la norma generale di cui all'art. 2935 c.c., in quanto il diritto della può essere esercitato a CP_1
prescindere dalla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dovendosi riferire la norma speciale alle contribuzioni percentuali…”) -Cass. 27218/2018-.
Sebbene la pronuncia sopra citata si riferisca alla contribuzione minima dovuta alla il principio con essa espresso non può non involgere anche Parte_3
la atteso il ricorrere della eadem ratio. CP_1
Applicando tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che nella specie, contrariamente a quanto dedotto dalla il termine di prescrizione CP_1
della contribuzione minima (integrativa e soggettiva) richiesta al ricorrente con decreto ingiuntivo è iniziata a decorrere allo scadere dei termini per il relativo pagamento.
Per quanto riguarda le sanzioni, è stato condivisibilmente precisato che, sia le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/95 che quelle di cui alle norme speciali dei singoli ordinamenti previdenziali degli enti privatizzati concernenti la prescrizione non riguardano le sanzioni per il tardivo o per l'omesso invio delle comunicazioni reddituali. Il sistema della riscossione dei contributi degli enti previdenziali privatizzati è fondato, infatti, sull'autodichiarazione dei redditi e dei volumi d'affari da parte del professionista entro un termine che generalmente è fissato in riferimento alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione fiscale. La tardiva/omessa comunicazione dei dati reddituali all'ente di previdenza comporta l'applicazione di una sanzione (qualificata dalla giurisprudenza di legittimità come sanzione amministrativa).
Poiché la sanzione per tardiva/omessa comunicazione dei dati reddituali non assume valenza accessoria rispetto ai contributi, la giurisprudenza ha unanimemente ritenuto che si applichi il regime di cui all'art. 28 della L. n.
689/81. In tale prospettiva, il termine di prescrizione risulta parimenti quinquennale (cioè lo stesso previsto dall'art. 3 commi 9 e 10 della L. n. 335/95) ma decorre dalla commessa infrazione (mancata trasmissione della dichiarazione reddituale nel termine previsto dal regolamento della cassa: nel caso di specie il 15.09) (Cass. n.
20343/2006; n. 17258/2018).
In virtù delle suesposte considerazioni, considerato che il primo atto interruttivo
-precedente alla notifica del decreto ingiuntivo- documentato dalla è la CP_1
diffida di pagamento ricevuta dal l'8.11.2022, va parzialmente accolta la Pt_1
eccezione di prescrizione con riferimento ai crediti relativi agli anni dal 2002 al
2016.
L'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto va dunque decurtato delle somme prescritte per gli anni dal 2002 al 2016 con conseguente rideterminazione
(mediante agevole scomputo delle relative somme per come emergenti dall'estratto conto e dalla attestazione di credito) del credito della per un CP_1
importo pari ad € 38.812,06 oltre accessori nella misura e decorrenza di legge.
Al parziale accoglimento della opposizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo con conseguente condanna del al pagamento in favore della Pt_1
Cassa opposta della somma pari ad € 38.812,06 oltre accessori nella misura e decorrenza di legge.
Le spese di lite, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, della complessità delle questioni trattate e della -nota all'Ufficio- difformità delle pronunce di merito in ordine al termine di decorrenza della prescrizione, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 644/2023, condanna , per i titoli di Parte_1
cui in motivazione, al pagamento, in favore della
[...] della somma di € 38.812,06, Controparte_1
oltre accessori nella misura e decorrenza di legge;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno, 31.10.2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Francesca D'Antonio