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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 11/12/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di SI nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di primo grado iscritto al n. 3219/2025 V.G. avente ad oggetto affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio tra
), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa giusta procura in atti dall'Avv. Bernarda M. A. Valente ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale Curtatone n. 7,
SI;
PARTE RICORRENTE
e rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti dall'Avv. Federica Barone Bombagli ed
1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via dei Termini n. 6,
SI
PARTE RICORRENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: “QUANTO ALL'AFFIDO DEI MINORI
1) I figli e saranno collocati prevalentemente presso la Per_1 Per_2 madre, RA e, pur avendo la residenza Parte_1 anagrafica presso l'abitazione della stessa, sita in SI, Via Santa Caterina
n. 20, resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali dovranno adottare di comune accordo e consapevolmente tutte le decisioni necessarie per la loro corretta e sana crescita, con reciproco impegno a scambiarsi tempestivamente ogni notizia al riguardo. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di frequentazione e convivenza.
2) Le decisioni di maggior interesse per la prole relative alla istruzione, educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. I genitori si obbligano comunque a tenere viva fra di loro la comunicazione riguardante la quotidianità di e . Fra i due genitori si Per_1 CP_2 stabilisce che, oltre il rispetto preminente dei desideri dei figli, nonché delle necessità psicofisiche inerenti una corretta crescita degli stessi, verrà sempre e comunque rispettato il principio dell'alternanza. Gli stessi riconoscono come primario il diritto dei figli di avere il più ampio e sereno rapporto con entrambe le figure genitoriali e con le loro rispettive famiglie di origine.
QUANTO ALL' ABITAZIONE FAMILIARE
3) La casa familiare sita in SI, Via Montanini n. 28, di proprietà della
Sig.ra sarà assegnata al Sig. La Parte_2 Parte_3
2 RA unitamente ai figli minori e si è già Pt_1 Per_1 Per_2 trasferita in altro immobile sito in SI, Via Santa Caterina n. 20 formalizzando contestualmente il cambio di residenza anagrafica.
QUANTO AGLI OBBLIGHI ECONOMICI IN FAVORE dei FIGLI
4) In virtù di una momentanea indisponibilità economica del Signor CP_1 le parti concordano che lo stesso si impegni e si obblighi a corrispondere mensilmente alla RA le somme mensili come in appresso Pt_1 specificate a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente alla stessa intestato (IBAN:
[...]) oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, secondo quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di SI, ed euro 100,00 a titolo di contributo al canone di locazione dell'immobile ove la RA ed i figli si Pt_1 trasferiranno. In particolare: a) dal 15 Settembre e per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025, gennaio e febbraio 2026, la somma di euro
350,00 mensili di cui euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli , oltre al 50% delle spese straordinarie, ed euro 100,00 a titolo di contributo al canone di locazione dell'immobile condotto dalla RA
Resta inteso che per il mese di settembre 2025, il contributo al Pt_1 mantenimento ed al canone di locazione, verranno corrisposti dal Sig. nella misura del 50% atteso che il rilascio dell'abitazione familiare in CP_1 suo favore è avvenuto a metà del mese. b) per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno luglio ed agosto 2026, la somma di euro la 450,00 mensili di cui euro 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al
50% delle spese straordinarie, ed euro 100,00 a titolo di contributo al canone di locazione dell'immobile condotto dalla RA c) dal Pt_1 mese di settembre 2026 in poi, la somma di euro 500,00 mensili di cui euro
400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed euro 100,00 a titolo di contributo al canone di locazione dell'immobile condotto dalla RA 5) La RA Pt_1
3 ed il Signor si impegnano e si obbligano inoltre a versare a Pt_1 CP_1 favore del figlio adolescente la somma di euro 100,00 mensili a titolo Per_1 di paghetta. La suddetta somma sarà suddivisa equamente tra i due genitori
(euro 50,00 ciascuno). La suddetta somma potrà essere versata o direttamente al figlio o alternativamente su una carta prepagata.
QUANTO ALLE SPESE STRAORDINARIE
6) Le spese straordinarie saranno da dividersi al 50% fra i genitori;
a mero titolo esemplificativo sono da intendersi spese straordinarie quelle che trascendono le loro prevedibili e normali esigenze di vita quotidiana, indicate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo come segue: spese mediche che NON richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche presso strutture pubbliche, le spese mediche coperte dal
S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
visite specialistiche prescritte dal medico curante;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN, spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto di uso non estetico, ove prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico di base/pediatra/specialista anche se non coperti dal SSN;
esami, le cure e le visite specialistiche non coperti dal S.S.N, solo in caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta. spese mediche che richiedono il preventivo accordo: terapie sanitarie non urgenti presso strutture private od intra moenia;
cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal SSN
o previsti dal SSN, ma effettuati privatamente, farmaci omeopatici. spese scolastiche che NON richiedono il preventivo accordo, tasse ed assicurazioni scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti statali;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata, comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola;
4 gite scolastiche di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento;
abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico;
mensa scolastica, il cui costo è da ricomprendersi tra le spese straordinarie solo laddove l'importo della stessa per ciascun figlio superi mensilmente il 25% dell'importo di quanto corrisposto a titolo di contributo al mantenimento;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico. spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitari, rette ed assicurazioni per la eventuale frequentazione di istituti privati, nonché le spese universitarie presso università statali in caso di fuori corso, corsi di specializzazione/master e corsi pre e post universitari in Italia e all'estero, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e/o lezioni private, alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato o statale;
spese extrascolastiche che NON richiedono il preventivo accordo, un corso per attività extrascolastica (sportiva, o di istruzione anche musicale, attività teatrali, corsi pittura ecc..) all'anno e relativi accessori;
tempo prolungato, prescuola e doposcuola, centro ricreativo estivo, campi solari estivi e/o comunque fruiti nel corso di vacanze e/o sospensioni del sistema scolastico, spese per il conseguimento della patente di guida automobilistica, spese di manutenzione, revisione, tagliandi, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in (rigoroso preventivo) accordo fra i genitori per essere utilizzati dalla prole;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, corsi di lingue, corsi di musica e strumenti musicali e spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro), che si vadano ad aggiungere per ogni figlio, ad un primo corso che non richiede accordo preventivo, per il secondo corso analogo obbligatorio preventivo accordo anche per le spese propedeutiche o necessitate quali pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei), viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
dotazione informatica (pc/tablet), spese
5 per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli, eventuali acquisti di auto o altri mezzi di trasporto per i figli;
7) In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, (a mezzo di raccomandata a mani o a mezzo e- mail, o altra idonea dimostrativa della ricezione, ad esempio messaggi WA) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (entro e non oltre 7 giorni) ed in difetto, il silenzio, sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese straordinarie, dovrà presentare (a mezzo di raccomandata a mani, o altro mezzo comprovante l'avvenuta ricezione, ivi compresa la trasmissione mediante messaggistica WA o altra idonea dimostrativa della ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto, entro giorni 15 (quindici) dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro al massimo giorni 15 (quindici) dalla richiesta.
Tutte le spese dovranno essere documentate ed i singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state effettuate, per cui le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio. I conteggi riepilogativi di dare – avere verranno effettuati con cadenza preferibilmente mensile, salvo il termine di prescrizione, come per legge. Per ogni singolo capitolo di spesa superiore ad
Euro 100,00 al fine di non onerare uno dei genitori ad anticipare integralmente tale importo, viene stabilito che, almeno tre giorni prima del pagamento, i genitori dovranno mettere a disposizione, per la propria spettanza, la somma necessaria, versandola in via anticipata rispetto all'effettivo esborso della spesa prevista e documentata in favore dell'altro genitore che effettuerà il pagamento. Le spese straordinarie scolastiche, sanitarie, per attività sportive, istruzione, viaggi saranno a carico di un mezzo ciascuno fra i coniugi ma le stesse dovranno essere preventivamente
6 concordate dai coniugi. Per tutte quelle spese non indicate a titolo esemplificativo nel presente ricorso, varranno i protocolli ad esse relativi, in vigore presso il Tribunale di SI. 8) Le detrazioni IRPEF delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori nella misura del 50% ciascuno e pertanto le spese per i figli dovranno essere rigorosamente intestate agli stessi. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati tempestivamente a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spese 9) Gli assegni UNICI per i due figli, se e fin quando percepibili secondo legge, verranno riscossi unicamente dalla signora ed il Signor si Pt_1 CP_1 impegna a sottoscrivere la relativa necessaria dichiarazione per la di essi richiesta, con tempestività senza indugio in modo da non intralciarne la riscossione.
QUANTO ALLE FREQUENTAZIONI ED AL DIRITTO DI VISITA
10) Il Signor , a tutela dei figli ed onde consentire ai Controparte_1 medesimi la continuità affettiva di entrambi i genitori, potrà vedere e tenere con sé i figli e secondo le seguenti modalità: a) Week- Per_1 CP_2 end alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedi mattina, quando il padre li riaccompagnerà a scuola;
b) Un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì dalla uscita da scuola sino al giovedì mattina, quando il padre li riaccompagnerà a scuola, nella settimana nella quale i figli trascorreranno il week end con quest'ultimo. c) Il mercoledì dalla uscita da scuola sino al venerdì mattina nella settimana in cui trascorreranno il week end con la madre. Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente i dettagli di eventuali spostamenti fuori sede in compagnia di uno solo o di entrambi i figli, nei giorni di rispettiva spettanza. 11) Le parti si danno comunque reciprocamente atto che tali previsioni hanno natura meramente indicativa, riservandosi di apportarvi, sempre e solo di comune accordo, tutte
7 le variazioni ritenute utili nell'esclusivo interesse materiale e morale dei figli, tenendo principalmente di conto l'interesse di questi ultimi ad una equilibrata convivenza con entrambi i genitori. 12) Quanto ai compleanni dei figli, a prescindere dal loro collocamento, sarà consentito all'altro genitore un breve diritto di visita per consentire la consegna personale dei regali. 13) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. I Sigg.ri e Pt_1 si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, CP_1 evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. I genitori si impegnano a mantenere una comunicazione accessibile ed accogliente, sia negli incontri, sia nelle chiamate telefoniche e comunicazioni e-mail e Whatsapp, con l'obiettivo di ridurre al minimo eventuali conflitti tra gli stessi. 14) Ogni esigenza o necessità afferente la modifica della organizzazione nei weekends di spettanza di ciascun genitore potrà e dovrà essere preventivamente e tempestivamente comunicata all'altro genitore e con esso concordata. 15) I figli trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, le vacanze di Natale, da intendersi indicativamente così suddivise, il periodo che va dall'inizio delle vacanze al 30 dicembre con un genitore e con l'altro genitore il periodo successivo che va dal 31 dicembre al rientro a scuola dopo l'epifania. Per ogni altra festività (pasquale, feste laiche, compleanni, onomastici dei figli e dei genitori, etc.) i genitori permarranno con i figli in modalità alternata, il principio dell'alternanza andrà in ogni caso sempre rispettato;
per quanto possibile, in occasione dei compleanni dei minori, i genitori si impegnano a vivere quei giorni in piena serenità, trascorrendoli, preferibilmente insieme.
16) Quanto alle ferie estive, i minori trascorreranno con ciascun genitore almeno 15 giorni di ferie, anche non continuativi, di cui almeno una settimana senza interruzioni. I genitori dovranno, con la massima tempestività, comunicarsi il periodo in cui intendono trascorrere le ferie
8 estive con i figli, in via indicativa entro e non oltre il 30 di aprile di ogni anno.
In caso di omissione di un genitore, avrà ovviamente priorità nella scelta del periodo, il genitore che avrà tempestivamente assolto all'obbligo di comunicazione verso l'altro nel termine fissato del 30 di aprile di ogni anno.
ULTERIORI CONDIZIONI
17)II Sigg.ri e prestano fin da ora l'uno nei confronti Pt_1 CP_1 dell'altro il consenso all'espatrio e si obbligano, se necessario, a reiterare detto consenso in ogni sede. Per i figli e i genitori Per_1 CP_2 esprimeranno di volta in volta il consenso all'espatrio. In caso di dissenso, entrambi i genitori saranno liberi di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. 18) I
Sigg.ri e fermi gli accordi di cui ai punti precedenti, CP_1 Pt_1 rinunciano reciprocamente a qualsivoglia ulteriore pretesa di natura economica;
si danno atto reciprocamente, con la sottoscrizione del presente ricorso, di aver concordemente risolto ogni questione non avendo mai avuto né risparmi né beni in comune e di non avere nient'altro da chiedere e/o pretendere l'una nei confronti dell'altro, ad eccezione degli accordi di cui ai punti precedenti. 19) I Sigg.ri e dichiarano che ogni CP_1 Pt_1 disposizione di carattere patrimoniale contenuta nel presente ricorso ovvero nel conseguente verbale di regolamentazione del regime di affidamento dei figli minori, viene concordata ed eseguita nell'ambito della sistemazione patrimoniale tra i conviventi medesimi, conseguente alla separazione stessa,
e pertanto dovrà essere considerata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n° 74, così come riformato ed interpretato con sentenza della Corte Costituzionale n° 154 del 29 aprile – 10 maggio 1999. 20) Le presenti condizioni hanno immediata efficacia tra i ricorrenti e sono immediatamente operative dalla loro sottoscrizione. 21) Le spese del procedimento sono interamente compensate fra le parti e gli avvocati che sottoscrivono la presente per rinuncia alla solidarietà professionale. 22) I Sigg.ri e dichiarano sin d'ora di CP_1 Pt_1 avvalersi della facoltà di depositare note scritte in sostituzione dell'udienza di
9 comparizione davanti al giudice relatore, di non volersi riconciliare e di voler regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale e determinare gli oneri di mantenimento a favore dei figli alle suddette condizioni di cui congiuntamente chiedono l'accoglimento. 23) Le parti espressamente dichiarano di rinunciare ai termini per l'appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis e ss. c.p.c. e 337 bis c.c. Parte_1
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di
[...] Controparte_1 regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli e Per_1
, nati dalla loro unione more uxorio, alle condizioni allegate al CP_2 ricorso.
Nell'atto introduttivo le parti hanno dedotto che: - hanno intrapreso una relazione, iniziando a convivere dal 2009, dalla quale sono nati due figli, il 12.08.2010 e il 29.5.2020; - nell'ultimo anno è Per_1 CP_2 venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e a dicembre hanno deciso di interrompere la convivenza;
- la madre assieme ai figli ha lasciato la casa familiare e si è trasferita presso un'altra abitazione sita in
SI.
Sulla base di quanto esposto, le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso alle condizioni di cui al ricorso.
Per l'udienza del 27.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note autorizzate con le quali hanno rinunciato espressamente a comparire ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso il Tribunale, ritenuta la propria competenza in ragione di quanto previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c., letta la domanda, esaminata la documentazione allegata e preso atto delle deduzioni dei ricorrenti, ritiene sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda in quanto le condizioni concordate non sono contrarie né a norme imperative, né al
10 superiore interesse dei figli minori, risultando altresì idonee a garantire alla prole un rapporto sereno ed equilibrato con entrambi i genitori.
Si precisa che, data la natura del ricorso e delle condizioni pattuite, si ritiene superfluo l'ascolto della prole.
Nulla sulle spese, stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di SI, visti gli artt. 473 bis e ss. c.p.c. e 337 bis c.c., definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa.
-accoglie il ricorso alle condizioni concordate di cui al ricorso;
-nulla sulle spese.
Così deciso oggi in SI, 28/11/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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