Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/04/2026, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02589/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02595/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2595 del 2025, proposto da
AL De NZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2417/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 8295/2023, pubblicata in data 02/04/2024;
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa NA BB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
Il ricorrente, con ricorso notificato il 24/05/2025 e depositato in giudizio il 25/05/2025, chiede l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2417/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata in data 02/04/2024, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 8295/2023, nella parte in cui dispone “ dichiara il diritto: di De NZ AL ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 2.000,00 a cura di parte convenuta; per l’effetto, condanna la parte convenuta all’emissione del relativo buono elettronico ;”. Chiede, altresì, di nominare, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. un Commissario ad Acta che, in sostituzione dell’Amministrazione coinvolta, provveda a dare esecuzione, a tutti gli effetti, alla sentenza di cui sopra nei confronti dell’inadempiente Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonché di condannare il resistente Ministero, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al pagamento di una somma di denaro nella misura da determinarsi in via equitativa per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente.
Il 06/06/2025, si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un mero atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 03/04/2026, il ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 14/04/2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
TO
1. - Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve, quindi, essere accolto.
1.1. - Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario.
Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte il 24/05/2025 e depositato in giudizio il 25/05/2025), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza dell’A.G.O., di cui si chiede l’ottemperanza, ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’attestazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale ordinario di Napoli, Area Civile/Lavoro, del 19/05/2025.
Inoltre, il suddetto provvedimento giudiziale è stato notificato, in copia “ conforme all’atto informatico presente nel suindicato fascicolo digitale dal quale è stata estratta; ” - “ da valere quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 115, comma 2, del c.p.a. e dell’art. 479 c.p.c. come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, art. 3 comma 34 lett. ‘e’, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 24/05/2024, n. 3366) - a mezzo p.e.c., in data 13/07/2024, presso la sede reale del Ministero resistente, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30, secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
1.2. - Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve essere accolto, non risultando l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2417/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata in data 02/04/2024, da parte del Ministero resistente (sul quale incombe, a norma dell'art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo/giudicato), ordinandosi, per l’effetto, al Ministero della Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’emissione in favore di parte ricorrente di un buono elettronico, di importo di € 2.000,00, come stabilito nella predetta sentenza dell’A.G.O.
1.3. - In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, assegnato all’Amministrazione resistente per ottemperare, si nomina sin d’ora, ex art. 114, comma 4, lett. d) c.p.a., quale Commissario ad acta , il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (M.I.M.), con facoltà di delega, il quale, nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, della perdurante inottemperanza, adotterà tutti gli atti necessari, a carico e spese della amministrazione inadempiente, per dare esecuzione in parte qua al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2417/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata in data 02/04/2024.
Il compenso per l’eventuale funzione commissariale viene posto a carico del Ministero della Istruzione e del Merito e liquidato come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.
1.4. - Va, altresì, accolta, nei termini e nei limiti di seguito specificati, la domanda di corresponsione della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., anche alla luce delle modifiche apportate al medesimo comma dall’art. 1, comma 781, lett. a), L. n. 208/2015, che, nel testo attuale, dispone “ nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali ”, in tal modo espressamente sancendo, da un lato, il principio, già acquisito in via giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l'istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento, e, dall’altro lato, che non può considerarsi manifestamente iniqua un’astreinte qualora sia stabilita in misura pari agli interessi legali.
1.4.1. - Il Collegio ritiene, quindi, in conformità all’orientamento consolidato di questa Sezione (ex multis, T.A.R. Campania, Sezione VII, 13/07/2023, n. 4244), che la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. debba essere quantificata, nella specie, in misura pari agli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato di che trattasi, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’effettivo adempimento al giudicato di che trattasi da parte dell’Amministrazione resistente, o, in mancanza dell’adempimento, il giorno di scadenza del termine concesso nella presente sentenza di ottemperanza (sessanta giorni) all’Amministrazione resistente per adempiere, dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta .
2. - Le spese del presente giudizio di ottemperanza, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Ministero resistente e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, Avv. Domenico Naso, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare esecuzione in parte qua al giudicato formatosi sulla sentenza dell’A.G.O. indicata in epigrafe, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Nomina quale Commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine innanzi indicato, il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (M.I.M.), con facoltà di delega, determinando in € 500,00 (cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, nei sensi e nei termini indicati in motivazione, e ponendolo a carico del Ministero resistente.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della penalità di mora, di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione.
Condanna il Ministero resistente, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 700,00 (Settecento/00), oltre gli accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. Domenico Naso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RA EN, Presidente
Viviana Lenzi, Consigliere
NA BB, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| NA BB | MA RA EN |
IL SEGRETARIO