Art. 3. Disciplina dell'attivita' cinotecnica 1. Coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, attivita' volte all'allevamento e all'addestramento delle razze canine sono tenuti a rispettare le disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche', per le attivita' che attengono alla selezione delle razze canine, le disposizioni adottate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).
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11 settembre 1993
11 settembre 1993
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