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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 3681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3681 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott. Vito Riccardo CERVELLI Consigliere
All'esito dell'udienza del 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3569 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giulio Russo e domiciliata presso lo studio del difensore in Santa Maria a Vico (CE) via Appia n. 317 Appellante
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianluca Controparte_1
Bove e domiciliato presso lo studio del difensore in Roma via Crescenzio n. 76 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1980/2024 del Tribunale di Frosinone pubblicata in data 05/11/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 06/11/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , dirigente medico dipendente della dal Controparte_1 Parte_2
01/03/2020, premesso di aver chiesto in data 20/09/2021 all'Azienda di poter fruire dell'aspettativa prevista dall'art. 10, comma 8, CCNL integrativo Area Dirigenza Medico-Veterinaria del 2004 al fine di svolgere un incarico di dirigente medico neurochirurgo a tempo determinato presso un'Azienda Sanitaria pubblica tedesca, e Part dedotto che, pur in presenza di un diritto all'aspettativa, la aveva espresso diniego
1 alla richiesta in ragione di asserite ragioni organizzative e di carenza di organico, con la conseguenza che egli, perduta l'occasione di lavorare all'estero, aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 08/11/2021, ha agito in giudizio contro la
[...]
rassegnando le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare la giusta causa Parte_2 della risoluzione del rapporto di lavoro posta in essere dal Dott. nei confronti CP_1 dell con pec del 08.11.2021, e per l'effetto condannare la parte Parte_3 resistente al pagamento dell'indennità di mancato preavviso così come determinata dall'art. 104 del CCNL di categoria (doc. 17), pari a 8 mensilità lorde, per la somma complessiva pari ad euro 33.771,65, così come calcolate dal Consulente del lavoro Dott. nella propria relazione (doc. 16), o nella diversa somma che dovesse risultare Per_1 all'esito dell'istruttoria, oltre interessi, anche di mora dalla data della diffida del 12.12.2021 sino all'effettivo soddisfo. - Accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indennità di mancato preavviso per n. 3 mensilità indebitamente richiesta dall di al Dott. per la somma complessiva pari ad euro Parte_3 Parte_2 CP_1
12.664,38 e, quindi dichiarare la suddetta somma come non dovuta. - Accertare e dichiarare le differenze retributive dovute dall nei confronti del Parte_3
Dott. per gli emolumenti spettanti al Dirigente Medico, come riconosciuti dal CP_1 datore di lavoro con la busta paga del mese di novembre 2021 (euro 6.401,66), nonché per il trattamento di fine rapporto e altri emolumenti di cui alla busta paga del mese di dicembre 2021 (euro 3.517,88), così come calcolati nell'elaborato peritale del Consulente del Lavoro Dott. (doc. 16), e quindi condannare la parte resistente a pagare alla Per_1 parte ricorrente l'ulteriore somma pari ad euro 9.919,85, a titolo di differenze retributive, oppure alla maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria, oltre interessi, anche di mora, dalla data della diffida del 12.12.2021 sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA ove dovuta, CPA e ristoro del contributo unificato versato”.
1.1. Nella resistenza della , il Tribunale di Frosinone ha così statuito: Parte_2
“Accerta la giusta causa delle dimissioni rassegnate dal sig. nei Controparte_1 Par confronti della resistente in data 08.11.2021 e per l'effetto condanna la Azienda resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità di mancato preavviso ex art. 104 del CCNL Dirigenza Medico-Veterinaria, corrispondente a n. 8 mensilità lorde, pari alla somma complessiva di euro 33.771,65; accerta l'insussistenza del diritto della Par ll'indennità di mancato preavviso pari a n. 3 mensilità, per la somma complessiva di Par euro 12.664,38 e per l'effetto condanna la resistente alla restituzione, in favore del sig. degli importi indebitamente trattenuti sulla busta paga del mese di CP_1 novembre 2021 (euro 6.401,66), nonché per il trattamento di fine rapporto e altri emolumenti di cui alla busta paga del mese di dicembre 2021 (euro 3.517,88), pari alla complessiva somma di euro 9.919,54, oltre interessi come per legge;
Compensa le spese di lite”. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello la , lamentando una Parte_2 errata interpretazione dell'art. 10, commi 1 e 8, CCNL Integrativo Dirigenza Medica del 2004, dell'art. 24, comma 13, CCNL 2005, e dell'art. 23 bis d.lgs. n. 165/2001, una errata 2 valutazione dei principi espressi dalla Suprema Corte in caso analogo, l'omesso esame delle risultanze della prova testimoniale e l'errata valutazione dei pareri dell' . CP_2
2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello, complessivamente valutato, è infondato per le ragioni di seguito illustrate e deve essere respinto.
4. Con il primo motivo di impugnazione l' appellante lamenta una errata Pt_3 interpretazione, ad opera del primo giudice, dell'art. 10, commi 1 e 8, CCNL Integrativo del 10/02/2004 della Dirigenza Medica.
4.1. La richiamata norma statuisce al comma 1: “Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali
o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio”.
4.1.1. Il successivo comma 8, inoltre, stabilisce che: “L'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per: a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi degli artt. 15 e segg, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto, o in organismi della Unione Europea, con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato…; c) la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento Interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla G. U. de ottobre 2000, serie generale, n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l'aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo stesso titolo”.
4.2. Il giudice di prime cure ha ritenuto che, alla stregua di una lettura sistematica dei due riportati commi, può affermarsi la sussistenza di un diritto - e non di una mera facoltà - per il Dirigente Medico nella specifica ipotesi di aspettativa richiesta per accettare un incarico a tempo determinato presso una struttura pubblica nazionale o dell'Unione Europea, ed, in tale situazione, non è presente alcun potere valutativo della Part di appartenenza che deve concedere l'aspettativa: ciò in quanto la diversa dizione utilizzata al comma 1 (nel senso che i periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia “possono” essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio) rispetto al comma 8 (l'aspettativa “è” concessa) porta a ritenere che, a differenza della regola generale del comma 1, il comma 8 in via di eccezione non consente alcun potere
3 discrezionale in capo al datore di lavoro, che deve concedere l'aspettativa richiesta dal dipendente.
4.3. Sostiene, diversamente, l' appellante che tale interpretazione sarebbe Pt_3 errata, poiché l'inciso di cui al comma 8 dell'art. 10 CCNI “è altresì concesso” andrebbe inteso come un espresso richiamo e collegamento con la disciplina di cui al comma 1, in cui si prevede la discrezionalità dell'Amministrazione di appartenenza rispetto alla concessione dell'aspettativa richiesta: con la conseguenza che, anche nel caso in cui il Dirigente medico richieda l'aspettativa ai sensi del comma 8, il diritto alla stessa andrebbe contemperato con le esigenze della Amministrazione concedente.
4.4. Trattasi di argomentazioni che, a giudizio della Corte, quantomeno fino alle modifiche apportate ad opera dell'art. 24, comma 13, del CCNL 03/11/2005 della Dirigenza Medica, non scalfiscono la correttezza del ragionamento e dell'interpretazione fornita dal primo giudice: l'utilizzo dell'avverbio “altresì” deve, difatti, ritenersi sintomatico della intenzione delle parti firmatarie del Contratto di distinguere le due ipotesi, nel senso che, allorquando sussistano - come evidenziato dal primo giudice - esigenze a giustificazione della richiesta di aspettativa più pregnanti rispetto alle esigenze personali o di famiglia, tra cui il conferimento di incarichi di dirigente di struttura complessa o di incarichi di lavoro a tempo determinato presso la medesima azienda o altre pubbliche amministrazioni o organismi dell'Unione Europea, la concessione dell'aspettativa non rientra tra le scelte discrezionali dell'Amministrazione, poiché si tratta di situazioni e ragioni che, in un bilanciamento di interessi, è ragionevole che debbano prevalere rispetto alle esigenze aziendali.
4.5. D'altro canto, come osservato condivisibilmente dal Tribunale, il comma 8, lett. c) dell'art. 10 cit. prevede la possibilità di cumulare l'aspettativa ivi prevista, per gravi e documentati motivi di famiglia individuati ai sensi dell'art. 4 L. n. 53 del 200, con l'aspettativa di cui al comma 1 richiesta allo stesso titolo: tale previsione ha un senso logico-giuridico nel senso che l'aspettativa di cui al comma 8 lettera c), di durata fino a due anni, costituisce un diritto del dipendente, svincolato dalla discrezionalità della azienda, mentre, una volta esaurita nel tempo tale aspettativa, per motivi familiari e per ulteriori 12 mesi il lavoratore può richiedere l'aspettativa dell'art. 10, comma 1, la cui concessione tuttavia in tal caso è facoltativa e subordinata alla valutazione aziendale circa la compatibilità con le esigenze di servizio.
4.6. Il primo motivo di gravame, pertanto, non appare fondato.
5. Con il secondo motivo di impugnazione, parte appellante evidenzia, come, tuttavia, l'art. 10, comma 8, lett. b) del CCNL integrativo del 2004 sia stato modificato ad opera dell'art. 24, comma 13, del CCNL 03/11/2005 della Dirigenza Medica nei seguenti termini: “b) “- tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L'aspettativa prevista dall'art. 23 bis del d.lgs. 165 del 2001 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l'incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell'Unione stessa o da 4 Organismi internazionali. L'incarico già conferito al dirigente dall'azienda o ente che concede l'aspettativa è sospeso per la durata dell'aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. Durante l'assenza, in rapporto alla durata dell'aspettativa, si applica l'art. 18, comma 1 o 5 del CCNL 8 giugno 2000”. Part
5.1. Sostiene la che il novellato comma 8 lett. b) - applicabile nel caso che occupa ratione temporis - richiama l'art. 23 d.lgs. n. 165/2001, che prevede espressamente che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (come nel caso che ci occupa), possono usufruire di periodi di aspettativa “per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale” e che tale aspettativa può essere negata da parte dell'amministrazione di appartenenza per
“proprie preminenti esigenze organizzative”.
5.2. Tali argomentazioni sono, a giudizio della Corte, condivisibili in quanto coerenti con una corretta interpretazione delle richiamate norme.
5.3. Non vi è dubbio, difatti, alla stregua della chiara formulazione letterale sia del richiamo contenuto nell'art. 10, comma 8 lett. b) come novellato dal CCNL del 2005, sia dell'art. 23 d.lgs. n. 165/2001 (“In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. 10.1.1957 n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia , e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale”), che viene espressamente richiamato nei casi in cui - come quello che occupa - l'incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea, deve ritenersi che, in presenza di
“preminenti esigenze organizzative” l'Amministrazione di appartenenza possa rifiutare ai dirigenti medici l'aspettativa per incarichi a tempo determinato presso organismi operanti anche in ambito internazionale. Parimenti non è revocabile in dubbio che la norma contrattuale vada applicata nel caso di specie nella versione novellata nel 2005, essendo stato instaurato il rapporto di lavoro tra le parti in epoca successiva a tale data. 6. Parimenti, è fondato il terzo motivo di appello, che censura la gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice, proprio con riguardo all'interpretazione del richiamo all'art. 23 bis cit., contenuto nell'art. 10, comma 8, lett. b) CCNL del 2004, modificato CCNL del 3/11/2005, ha affermato che la tesi secondo cui il diritto soggettivo alla aspettativa sarebbe riconosciuto al solo dirigente-medico chiamato ad assumere un incarico a tempo determinato in Italia sarebbe in contrasto con la libertà di circolazione e movimento dei cittadini europei, anche in ambito lavorativo, con conseguente necessità per il giudice di disapplicare la normativa nazionale, compreso il CCNL, in contrasto con le libertà fondamentali dell'UE.
5 Part
6.1. Sostiene la appellante che: i) il diritto soggettivo all'aspettativa in caso di assunzione del dirigente medico in altra struttura sanitaria di livello nazionale è stato introdotto dall'art. 15-septies d.lgs. n. 502/1992, secondo cui: “
1. I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo … 4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio…”; ii) tale disposizione esclude il diritto all'aspettativa per gli incarichi conferiti da struttura straniera nell'ambito del servizio sanitario;
ii) la Corte di cassazione si è pronunciata in merito alla richiamata norma ed ha escluso che il diniego della P.A. alla richiesta di periodi di aspettativa, richiesti da dirigenti medici che vogliano assumere incarichi a tempo determinato presso strutture della UE, contrasti con il principio di libertà di stabilimento dei trattati comunitari, in presenza di esigenze organizzative delle Amministrazioni di appartenenza.
6.2. Ritiene la Corte che il richiamo all'orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi in merito alla norma di cui all'art. 15 septies d.lgs. n. 502/1992 sia sufficiente al fine di superare la tesi del giudice di prime cure, secondo cui l'applicazione del combinato disposto dell'art. 10, comma 8 lett. b) CCNI come modificato nel 2005 e dell'art. 23 bis d.lgs. n. 165/2001 si porrebbe in contrasto con la libertà di circolazione e movimento dei cittadini europei.
6.3. Ha affermato, difatti, la Suprema Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 14457 del 23/05/2024) che la norma di cui all'art. 15-septies d.lgs. n. 502 del 1992, laddove non riconosce un diritto incondizionato all'aspettativa per assumere incarichi in altro Paese dell'U.E., non determina un'ingiustificata restrizione della libertà di stabilimento in contrasto con gli artt. 45-48 del TFUE, in quanto non opera con intenti discriminatori basati sulla cittadinanza, né mira ad attuare una differenziazione con riferimento agli incarichi all'estero, ma soddisfa l'esigenza propria della sanità pubblica di circolazione di professionalità all'interno del SSN, limitando, nel rispetto del principio di proporzionalità rispetto all'obiettivo perseguito, la possibilità di fruizione dell'aspettativa "senza assegni" a incarichi che realizzano una mobilità in seno al SSN, ed escludendola per quelli conferiti non solo da strutture di Paesi dell'U.E. ma anche da strutture private site nel territorio nazionale.
6.4. In sintesi, afferma la Corte di cassazione che:
- l'art. 15-septies d.lgs. n. 502/1992 riconosce (comma 4) al dirigente medico l'aspettativa senza assegni in caso di accettazione di incarico a tempo determinato - di durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque - nell'ambito del SSN, e, ponendosi in rapporto di specialità con l'art. 23-bis d.lgs. n. 165/2001, esclude il diritto all'aspettativa per gli incarichi conferiti da struttura straniera nell'ambito del servizio sanitario;
- per gli incarichi presso soggetti e organismi pubblici o privati operanti in sede internazionale, si applica l'art. 23-bis d.lgs. n. 165/2001, che prevede il collocamento in aspettativa senza assegni, ma fatto “salvo il motivato diniego dell'amministrazione di 6 appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative” (comma 1); inoltre, l'art. 10, comma 8, c.c.n.l. integrativo Area della dirigenza ruoli SPTA del SSN del 2004, rinvia all'art. 23-bis cit. in relazione agli incarichi conferiti da “organismi pubblici o privati dell'Unione Europea o da spedali pubblici dei Paesi dell'Unione stessa” e consente, dunque, il diniego dell'aspettativa qualora siano ravvisabili “preminenti esigenze organizzative” dell'Azienda di appartenenza;
- secondo una giurisprudenza costante, ogni provvedimento nazionale che possa ostacolare o scoraggiare l'esercizio, da parte dei cittadini dell'Unione europea, della libertà di stabilimento garantita dal Trattato costituisce una restrizione ai sensi dell'articolo 49 TFUE, pure se applicabile senza discriminazioni in base alla cittadinanza (v., in tal senso, sentenze del 14 ottobre 2004, Commissione/Paesi Bassi, C-299/02, Racc. pag. I-9761, punto 15, e del 21 aprile 2005, Commissione/Grecia, C- 140/03, Racc. pag. I-3177, punto 27); di conseguenza, una normativa nazionale come quella dell'art. 15-septies cit., potrebbe (in ipotesi) configurarsi quale restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 49 TFUE;
- tuttavia, sulla giustificazione della restrizione alla libertà di stabilimento, la Corte UE non ha mancato di evidenziare che le dette limitazioni, che siano applicabili senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, “possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, a condizione che siano atte a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso” (Corte giustizia UE, sez. IV, sentenza 5 dicembre 2013, n. 159; sentenze del 10 marzo 2009, C-169/07, Racc. pag. I-1721, punto 44, nonché del 19 maggio Per_2
2009, Apothekerkammer des Saarlandes e a., C-171/07 e C-172/07, Racc. pag. I-4171, punto 25), aggiungendo che “dall'articolo 52, paragrafo 1, TFUE risulta che limitazioni alla libertà di stabilimento possono essere bensì giustificate dall'obiettivo generale attinente alla tutela della sanità pubblica” (v., in tal senso, Corte Giustizia UE, sentenza del 1° giugno 2010, e C-570/07 e C-571/07, Racc. pag. I- Persona_3 Per_4
4629, punto 40 e 63-65 e giurisprudenza ivi citata;
vedi Corte Giustizia UE, sentenza 26 settembre 2013, in causa C-539/11, punti 33 e 34);
- nell'ambito di tali principi richiamati, va escluso che la libertà di stabilimento all'interno dell'Unione Europea osti a una normativa che non riconosce al dirigente medico il diritto incondizionato all'aspettativa per assumere un incarico in altro paese dell'Unione quando quel diritto è attribuito per incarichi all'interno del servizio sanitario nazionale (SSN): ciò in quanto la disciplina in esame si propone l'obiettivo di agevolare la circolazione di professionalità all' interno del SSN per condividere conoscenze specialistiche e migliorare la qualità e soprattutto l'omogeneità delle prestazioni e dei servizi resi a garanzia della salute dei cittadini;
- dunque, non si configura una ingiustificata restrizione della libertà di stabilimento, giacché la normativa speciale dell'art. 15-septies d.lgs. n. 502/92, laddove esclude la valorizzazione di incarichi esterni al SSN, non opera con intenti discriminatori basati sulla cittadinanza né mira ad attuare una differenziazione con riferimento agli incarichi all'estero ma soddisfa, piuttosto, l'esigenza propria della sanità pubblica, 7 limitando, con una disciplina calibrata rispetto all'obiettivo perseguito, la possibilità di fruizione dell'aspettativa "senza assegni" a incarichi che realizzano una mobilità in seno al SSN, escludendola non solo per quelli conferiti da strutture di Paesi dell'UE ma anche da parte di strutture private site nel territorio nazionale.
6.5. Tali argomentazioni, al pari di tutte le ulteriori considerazioni della Suprema Corte da intendersi qui integralmente riportate, sono ampiamente sufficienti ai fini del giudizio di fondatezza dei rilievi posti dal terzo motivo di appello.
7. Il quarto motivo di impugnazione censura la gravata sentenza per non aver tenuto conto - al fine di ritenere provate le esigenze preminenti e primarie di organizzazione
- delle dichiarazioni dei testimoni ascoltati nel giudizio di primo grado, ed in particolare del dott. , che avrebbero consentito di ritenere Controparte_3 dimostrato il legittimo rifiuto ex art. 23 bis d.lgs. n. 165/2001. 7.1. Orbene, appare evidente come il giudice di prime cure, avendo ritenuto sussistente un “diritto” dell'odierno appellato a fruire dell'aspettativa per cui aveva presentato domanda, non abbia proceduto alla disamina delle dichiarazioni testimoniali in atti al fine di verificare se sussistessero o meno le “preminenti esigenze organizzative” giustificatrici del sostanziale diniego opposto dalla . Parte_2
7.2. Atteso che, diversamente, per tutto quanto esposto con riguardo ai primi tre motivi di appello, deve ritenersi applicabile nel caso di specie l'art. 23 bis d.lgs. n. 165/2001, alla valutazione di merito deve procedersi in questa sede.
7.3. Ritiene la Corte che, complessivamente valutato il compendio probatorio in atti, non possa ritenersi “giustificato” il diniego all'aspettativa opposto al dott. CP_1 Part dalla di . Parte_2
7.4. Va, necessariamente, evidenziato in premessa che il provvedimento di diniego dell'istanza di aspettativa, datato 14/10/2021, motivava il mancato accoglimento dell'istanza con riguardo al parere rilasciato dal Direttore dell' parere da Pt_4 intendersi sfavorevole atteso che: i) esso presupponeva la “sostituzione contestuale dell'unità”; ii) non era possibile preventivare i tempi della sostituzione del dott.
CP_1
7.5. Successivamente, con missiva datata 16/11/2021 pervenuta in data 02/12/2021, Part la di comunicava che “la vacanza lavorativa non può essere sostituita da Parte_2 medesima professionalità ricoperta dal richiedente sussistendo l'infungibilità di altra figura esistente in azienda” e disconosceva la “giusta causa” delle dimissioni.
7.6. Come affermato con il ricorso di primo grado - senza contestazione sul punto della Part
- il reparto di neurochirurgia dell' di presenta un Controparte_4 Parte_2 numero di posti letto per pazienti degenti pari a 8, ed all'epoca della richiesta di Part aspettativa (ottobre 2021) per affermazione della stessa (cfr. memoria di costituzione nel giudizio di primo grado pagina 7) il numero dei neurochirurghi in servizio era pari a 7, circostanza che avrebbe comportato “grossi sforzi per la copertura del servizio di guardia”, cui va ad aggiungersi il primario, per un numero complessivo pari ad 8.
8 7.7. La relazione redatta in data 23/04/2022 dal dott. , Direttore Controparte_3 dell' evidenziava come il personale medico in servizio attivo al mese di ottobre Pt_4
2021 era di “7 persone”, evidentemente ad esclusione del primario, oltre ad un collega in aspettativa per 3 anni non sostituito ed una collega in maternità; aggiungeva, inoltre, che la mancata sostituzione del dott. avrebbe comportato la necessità di CP_1 scegliere tra la chiusura delle attività ordinarie e la chiusura dell'attività di guardia.
7.8. Tanto appare, tuttavia, in aperto contrasto con quanto affermato dal medesimo dott. con la nota Prot. n. 46247 del 26/05/2020, con cui egli comunicava, tra CP_3 gli altri, al Direttore Sanitario ed al Direttore Generale della che: i) Parte_2 dal 01/06/2020 la avrebbe potuto contare su 7 dirigenti Parte_5 medici;
ii) tale nuova situazione aveva determinato la possibilità di fornire una copertura h24, sia con riguardo alla reperibilità che alla guardia attiva;
iii) a partire dal 01/06/2020 avrebbero avuto inizio i turni di guardia h24 di . Parte_5
7.9. Appare, dunque, evidente come, alla stregua di quanto comunicato dal Direttore della UOC di Neurochirurgia, la possibilità di “contare” su di un numero di sette dirigenti medici, oltre al Direttore, consentiva certamente di far fronte a tutte le esigenze del reparto, nonché alla guardia attiva h24, come affermato nella nota del 2020. 7.10. Quanto sinora esposto comporta, in primo luogo, una valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni del testimone , laddove egli ha Controparte_3 affermato che in reparto “c'erano solo 6 medici complessivi in servizio”: difatti, senza considerare il dott. i medici presenti in reparto, compreso il primario, erano CP_1 invero sette, e consentivano la copertura di tutti i servizi.
7.11. E ciò quantomeno nel brevissimo lasso temporale necessario per la sostituzione Part del dott. cui pacificamente la ha provveduto in tempi molto ristretti: CP_1 difatti, è lo stesso dott. che afferma che “A dicembre 2021 sono stati presi a CP_3 partita iva due medici neurochirurghi per le mancanze di fabbisogno strutturale, anche Part per l'assenza del ”, il che dimostra che esisteva la possibilità per la in CP_1 tempi compatibili con il periodo intercorrente tra la presentazione dell'istanza di aspettativa (20/09/2021) e la decorrenza dell'incarico a tempo determinato (01/11/2021), di provvedere alla sostituzione del dott. CP_1
7.12. Affermava, difatti, il procuratore del dott. nella missiva del 23/10/2021 CP_1 che, in primo luogo, il personale medico sarebbe stato più che sufficiente per coprire le necessità degli otto posti letto presenti in reparto;
inoltre, che “nelle ipotesi di aspettativa richieste ai sensi dell'art. 10 del CCNL integrativo – come nel caso del Dott.
– l'Amministrazione ha la possibilità di procedere alla sostituzione del dirigente CP_1 medico in aspettativa nelle forme della chiamata diretta, così come previsto dall'art. 15 septies del D.Lgs. n. 502 del 1992” (doc. n. 8 allegato al ricorso).
7.13. Si consideri, ancora, che la - circostanza pacifica in quanto non Parte_2 contestata - ha proceduto a n. 4 assunzioni di dirigenti medici, con un contratto a tempo indeterminato e tre contratti a tempo determinato, con ciò palesemente dimostrando la possibilità di provvedere ad una pronta ed efficace sostituzione del dirigente medico 9 in aspettativa, e tutto ciò nell'arco di un mese. D'altro canto, come attestato dalla messaggistica whatsapp prodotta in atti e non contestata (doc. 23), il dott. CP_3 nell'inoltrare l'elenco dei turni per il mese di novembre, scriveva ai propri colleghi
“Questa dovrebbe essere l'ultima modifica in relazione al licenziamento di (ndr CP_1
Dott. , che dovrebbe essere prontamente sostituito da un altro collega a tempo CP_1 indeterminato e fra due giorni avremo l'elenco delle partite iva da chiamare in aiuto subito”.
7.14. In definitiva, anche a voler ritenere che 6 dirigenti medici (escluso il primario) fossero un numero insufficiente per far fronte ai turni ordinari ed ai turni di guardia, in ragione della asserita impossibilità per il Direttore di essere adibito a turni di Part guardia, ciò che è dirimente è che la avrebbe ben potuto (come in seguito effettivamente ha fatto), una volta posta a conoscenza della presentazione dell'istanza, provvedere alla sostituzione del dott. in tempo utile e prima dell'inizio CP_1 dell'incarico a tempo determinato. Con conseguente insussistenza delle “preminenti esigenze organizzative”, ostative ai sensi dell'art. 23 bis d.lgs. n. 165/2001, atteso che una pronta sostituzione del dirigente medico aspirante all'aspettativa avrebbe neutralizzato qualsivoglia disfunzione che quell'aspettativa avrebbe potenzialmente determinato.
8. Tali essendo le ragioni della decisione, il quinto ed il sesto motivo di gravame, attinenti ancora all'interpretazione dell'art. 10, comma 8, CCNL del 2004, restano assorbiti.
9. Quanto sinora illustrato conduce al rigetto dell'appello.
10. La complessità della vicenda e la parziale fondatezza delle argomentazioni del proposto gravame inducono a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite per il grado di appello. 6. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa integralmente fra le parti le spese del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 06/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
10
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott. Vito Riccardo CERVELLI Consigliere
All'esito dell'udienza del 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3569 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giulio Russo e domiciliata presso lo studio del difensore in Santa Maria a Vico (CE) via Appia n. 317 Appellante
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianluca Controparte_1
Bove e domiciliato presso lo studio del difensore in Roma via Crescenzio n. 76 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1980/2024 del Tribunale di Frosinone pubblicata in data 05/11/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 06/11/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , dirigente medico dipendente della dal Controparte_1 Parte_2
01/03/2020, premesso di aver chiesto in data 20/09/2021 all'Azienda di poter fruire dell'aspettativa prevista dall'art. 10, comma 8, CCNL integrativo Area Dirigenza Medico-Veterinaria del 2004 al fine di svolgere un incarico di dirigente medico neurochirurgo a tempo determinato presso un'Azienda Sanitaria pubblica tedesca, e Part dedotto che, pur in presenza di un diritto all'aspettativa, la aveva espresso diniego
1 alla richiesta in ragione di asserite ragioni organizzative e di carenza di organico, con la conseguenza che egli, perduta l'occasione di lavorare all'estero, aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 08/11/2021, ha agito in giudizio contro la
[...]
rassegnando le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare la giusta causa Parte_2 della risoluzione del rapporto di lavoro posta in essere dal Dott. nei confronti CP_1 dell con pec del 08.11.2021, e per l'effetto condannare la parte Parte_3 resistente al pagamento dell'indennità di mancato preavviso così come determinata dall'art. 104 del CCNL di categoria (doc. 17), pari a 8 mensilità lorde, per la somma complessiva pari ad euro 33.771,65, così come calcolate dal Consulente del lavoro Dott. nella propria relazione (doc. 16), o nella diversa somma che dovesse risultare Per_1 all'esito dell'istruttoria, oltre interessi, anche di mora dalla data della diffida del 12.12.2021 sino all'effettivo soddisfo. - Accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indennità di mancato preavviso per n. 3 mensilità indebitamente richiesta dall di al Dott. per la somma complessiva pari ad euro Parte_3 Parte_2 CP_1
12.664,38 e, quindi dichiarare la suddetta somma come non dovuta. - Accertare e dichiarare le differenze retributive dovute dall nei confronti del Parte_3
Dott. per gli emolumenti spettanti al Dirigente Medico, come riconosciuti dal CP_1 datore di lavoro con la busta paga del mese di novembre 2021 (euro 6.401,66), nonché per il trattamento di fine rapporto e altri emolumenti di cui alla busta paga del mese di dicembre 2021 (euro 3.517,88), così come calcolati nell'elaborato peritale del Consulente del Lavoro Dott. (doc. 16), e quindi condannare la parte resistente a pagare alla Per_1 parte ricorrente l'ulteriore somma pari ad euro 9.919,85, a titolo di differenze retributive, oppure alla maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria, oltre interessi, anche di mora, dalla data della diffida del 12.12.2021 sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA ove dovuta, CPA e ristoro del contributo unificato versato”.
1.1. Nella resistenza della , il Tribunale di Frosinone ha così statuito: Parte_2
“Accerta la giusta causa delle dimissioni rassegnate dal sig. nei Controparte_1 Par confronti della resistente in data 08.11.2021 e per l'effetto condanna la Azienda resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità di mancato preavviso ex art. 104 del CCNL Dirigenza Medico-Veterinaria, corrispondente a n. 8 mensilità lorde, pari alla somma complessiva di euro 33.771,65; accerta l'insussistenza del diritto della Par ll'indennità di mancato preavviso pari a n. 3 mensilità, per la somma complessiva di Par euro 12.664,38 e per l'effetto condanna la resistente alla restituzione, in favore del sig. degli importi indebitamente trattenuti sulla busta paga del mese di CP_1 novembre 2021 (euro 6.401,66), nonché per il trattamento di fine rapporto e altri emolumenti di cui alla busta paga del mese di dicembre 2021 (euro 3.517,88), pari alla complessiva somma di euro 9.919,54, oltre interessi come per legge;
Compensa le spese di lite”. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello la , lamentando una Parte_2 errata interpretazione dell'art. 10, commi 1 e 8, CCNL Integrativo Dirigenza Medica del 2004, dell'art. 24, comma 13, CCNL 2005, e dell'art. 23 bis d.lgs. n. 165/2001, una errata 2 valutazione dei principi espressi dalla Suprema Corte in caso analogo, l'omesso esame delle risultanze della prova testimoniale e l'errata valutazione dei pareri dell' . CP_2
2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello, complessivamente valutato, è infondato per le ragioni di seguito illustrate e deve essere respinto.
4. Con il primo motivo di impugnazione l' appellante lamenta una errata Pt_3 interpretazione, ad opera del primo giudice, dell'art. 10, commi 1 e 8, CCNL Integrativo del 10/02/2004 della Dirigenza Medica.
4.1. La richiamata norma statuisce al comma 1: “Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali
o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio”.
4.1.1. Il successivo comma 8, inoltre, stabilisce che: “L'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per: a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi degli artt. 15 e segg, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto, o in organismi della Unione Europea, con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato…; c) la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento Interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla G. U. de ottobre 2000, serie generale, n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l'aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo stesso titolo”.
4.2. Il giudice di prime cure ha ritenuto che, alla stregua di una lettura sistematica dei due riportati commi, può affermarsi la sussistenza di un diritto - e non di una mera facoltà - per il Dirigente Medico nella specifica ipotesi di aspettativa richiesta per accettare un incarico a tempo determinato presso una struttura pubblica nazionale o dell'Unione Europea, ed, in tale situazione, non è presente alcun potere valutativo della Part di appartenenza che deve concedere l'aspettativa: ciò in quanto la diversa dizione utilizzata al comma 1 (nel senso che i periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia “possono” essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio) rispetto al comma 8 (l'aspettativa “è” concessa) porta a ritenere che, a differenza della regola generale del comma 1, il comma 8 in via di eccezione non consente alcun potere
3 discrezionale in capo al datore di lavoro, che deve concedere l'aspettativa richiesta dal dipendente.
4.3. Sostiene, diversamente, l' appellante che tale interpretazione sarebbe Pt_3 errata, poiché l'inciso di cui al comma 8 dell'art. 10 CCNI “è altresì concesso” andrebbe inteso come un espresso richiamo e collegamento con la disciplina di cui al comma 1, in cui si prevede la discrezionalità dell'Amministrazione di appartenenza rispetto alla concessione dell'aspettativa richiesta: con la conseguenza che, anche nel caso in cui il Dirigente medico richieda l'aspettativa ai sensi del comma 8, il diritto alla stessa andrebbe contemperato con le esigenze della Amministrazione concedente.
4.4. Trattasi di argomentazioni che, a giudizio della Corte, quantomeno fino alle modifiche apportate ad opera dell'art. 24, comma 13, del CCNL 03/11/2005 della Dirigenza Medica, non scalfiscono la correttezza del ragionamento e dell'interpretazione fornita dal primo giudice: l'utilizzo dell'avverbio “altresì” deve, difatti, ritenersi sintomatico della intenzione delle parti firmatarie del Contratto di distinguere le due ipotesi, nel senso che, allorquando sussistano - come evidenziato dal primo giudice - esigenze a giustificazione della richiesta di aspettativa più pregnanti rispetto alle esigenze personali o di famiglia, tra cui il conferimento di incarichi di dirigente di struttura complessa o di incarichi di lavoro a tempo determinato presso la medesima azienda o altre pubbliche amministrazioni o organismi dell'Unione Europea, la concessione dell'aspettativa non rientra tra le scelte discrezionali dell'Amministrazione, poiché si tratta di situazioni e ragioni che, in un bilanciamento di interessi, è ragionevole che debbano prevalere rispetto alle esigenze aziendali.
4.5. D'altro canto, come osservato condivisibilmente dal Tribunale, il comma 8, lett. c) dell'art. 10 cit. prevede la possibilità di cumulare l'aspettativa ivi prevista, per gravi e documentati motivi di famiglia individuati ai sensi dell'art. 4 L. n. 53 del 200, con l'aspettativa di cui al comma 1 richiesta allo stesso titolo: tale previsione ha un senso logico-giuridico nel senso che l'aspettativa di cui al comma 8 lettera c), di durata fino a due anni, costituisce un diritto del dipendente, svincolato dalla discrezionalità della azienda, mentre, una volta esaurita nel tempo tale aspettativa, per motivi familiari e per ulteriori 12 mesi il lavoratore può richiedere l'aspettativa dell'art. 10, comma 1, la cui concessione tuttavia in tal caso è facoltativa e subordinata alla valutazione aziendale circa la compatibilità con le esigenze di servizio.
4.6. Il primo motivo di gravame, pertanto, non appare fondato.
5. Con il secondo motivo di impugnazione, parte appellante evidenzia, come, tuttavia, l'art. 10, comma 8, lett. b) del CCNL integrativo del 2004 sia stato modificato ad opera dell'art. 24, comma 13, del CCNL 03/11/2005 della Dirigenza Medica nei seguenti termini: “b) “- tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L'aspettativa prevista dall'art. 23 bis del d.lgs. 165 del 2001 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l'incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell'Unione stessa o da 4 Organismi internazionali. L'incarico già conferito al dirigente dall'azienda o ente che concede l'aspettativa è sospeso per la durata dell'aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. Durante l'assenza, in rapporto alla durata dell'aspettativa, si applica l'art. 18, comma 1 o 5 del CCNL 8 giugno 2000”. Part
5.1. Sostiene la che il novellato comma 8 lett. b) - applicabile nel caso che occupa ratione temporis - richiama l'art. 23 d.lgs. n. 165/2001, che prevede espressamente che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (come nel caso che ci occupa), possono usufruire di periodi di aspettativa “per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale” e che tale aspettativa può essere negata da parte dell'amministrazione di appartenenza per
“proprie preminenti esigenze organizzative”.
5.2. Tali argomentazioni sono, a giudizio della Corte, condivisibili in quanto coerenti con una corretta interpretazione delle richiamate norme.
5.3. Non vi è dubbio, difatti, alla stregua della chiara formulazione letterale sia del richiamo contenuto nell'art. 10, comma 8 lett. b) come novellato dal CCNL del 2005, sia dell'art. 23 d.lgs. n. 165/2001 (“In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. 10.1.1957 n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia , e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale”), che viene espressamente richiamato nei casi in cui - come quello che occupa - l'incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea, deve ritenersi che, in presenza di
“preminenti esigenze organizzative” l'Amministrazione di appartenenza possa rifiutare ai dirigenti medici l'aspettativa per incarichi a tempo determinato presso organismi operanti anche in ambito internazionale. Parimenti non è revocabile in dubbio che la norma contrattuale vada applicata nel caso di specie nella versione novellata nel 2005, essendo stato instaurato il rapporto di lavoro tra le parti in epoca successiva a tale data. 6. Parimenti, è fondato il terzo motivo di appello, che censura la gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice, proprio con riguardo all'interpretazione del richiamo all'art. 23 bis cit., contenuto nell'art. 10, comma 8, lett. b) CCNL del 2004, modificato CCNL del 3/11/2005, ha affermato che la tesi secondo cui il diritto soggettivo alla aspettativa sarebbe riconosciuto al solo dirigente-medico chiamato ad assumere un incarico a tempo determinato in Italia sarebbe in contrasto con la libertà di circolazione e movimento dei cittadini europei, anche in ambito lavorativo, con conseguente necessità per il giudice di disapplicare la normativa nazionale, compreso il CCNL, in contrasto con le libertà fondamentali dell'UE.
5 Part
6.1. Sostiene la appellante che: i) il diritto soggettivo all'aspettativa in caso di assunzione del dirigente medico in altra struttura sanitaria di livello nazionale è stato introdotto dall'art. 15-septies d.lgs. n. 502/1992, secondo cui: “
1. I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo … 4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio…”; ii) tale disposizione esclude il diritto all'aspettativa per gli incarichi conferiti da struttura straniera nell'ambito del servizio sanitario;
ii) la Corte di cassazione si è pronunciata in merito alla richiamata norma ed ha escluso che il diniego della P.A. alla richiesta di periodi di aspettativa, richiesti da dirigenti medici che vogliano assumere incarichi a tempo determinato presso strutture della UE, contrasti con il principio di libertà di stabilimento dei trattati comunitari, in presenza di esigenze organizzative delle Amministrazioni di appartenenza.
6.2. Ritiene la Corte che il richiamo all'orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi in merito alla norma di cui all'art. 15 septies d.lgs. n. 502/1992 sia sufficiente al fine di superare la tesi del giudice di prime cure, secondo cui l'applicazione del combinato disposto dell'art. 10, comma 8 lett. b) CCNI come modificato nel 2005 e dell'art. 23 bis d.lgs. n. 165/2001 si porrebbe in contrasto con la libertà di circolazione e movimento dei cittadini europei.
6.3. Ha affermato, difatti, la Suprema Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 14457 del 23/05/2024) che la norma di cui all'art. 15-septies d.lgs. n. 502 del 1992, laddove non riconosce un diritto incondizionato all'aspettativa per assumere incarichi in altro Paese dell'U.E., non determina un'ingiustificata restrizione della libertà di stabilimento in contrasto con gli artt. 45-48 del TFUE, in quanto non opera con intenti discriminatori basati sulla cittadinanza, né mira ad attuare una differenziazione con riferimento agli incarichi all'estero, ma soddisfa l'esigenza propria della sanità pubblica di circolazione di professionalità all'interno del SSN, limitando, nel rispetto del principio di proporzionalità rispetto all'obiettivo perseguito, la possibilità di fruizione dell'aspettativa "senza assegni" a incarichi che realizzano una mobilità in seno al SSN, ed escludendola per quelli conferiti non solo da strutture di Paesi dell'U.E. ma anche da strutture private site nel territorio nazionale.
6.4. In sintesi, afferma la Corte di cassazione che:
- l'art. 15-septies d.lgs. n. 502/1992 riconosce (comma 4) al dirigente medico l'aspettativa senza assegni in caso di accettazione di incarico a tempo determinato - di durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque - nell'ambito del SSN, e, ponendosi in rapporto di specialità con l'art. 23-bis d.lgs. n. 165/2001, esclude il diritto all'aspettativa per gli incarichi conferiti da struttura straniera nell'ambito del servizio sanitario;
- per gli incarichi presso soggetti e organismi pubblici o privati operanti in sede internazionale, si applica l'art. 23-bis d.lgs. n. 165/2001, che prevede il collocamento in aspettativa senza assegni, ma fatto “salvo il motivato diniego dell'amministrazione di 6 appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative” (comma 1); inoltre, l'art. 10, comma 8, c.c.n.l. integrativo Area della dirigenza ruoli SPTA del SSN del 2004, rinvia all'art. 23-bis cit. in relazione agli incarichi conferiti da “organismi pubblici o privati dell'Unione Europea o da spedali pubblici dei Paesi dell'Unione stessa” e consente, dunque, il diniego dell'aspettativa qualora siano ravvisabili “preminenti esigenze organizzative” dell'Azienda di appartenenza;
- secondo una giurisprudenza costante, ogni provvedimento nazionale che possa ostacolare o scoraggiare l'esercizio, da parte dei cittadini dell'Unione europea, della libertà di stabilimento garantita dal Trattato costituisce una restrizione ai sensi dell'articolo 49 TFUE, pure se applicabile senza discriminazioni in base alla cittadinanza (v., in tal senso, sentenze del 14 ottobre 2004, Commissione/Paesi Bassi, C-299/02, Racc. pag. I-9761, punto 15, e del 21 aprile 2005, Commissione/Grecia, C- 140/03, Racc. pag. I-3177, punto 27); di conseguenza, una normativa nazionale come quella dell'art. 15-septies cit., potrebbe (in ipotesi) configurarsi quale restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 49 TFUE;
- tuttavia, sulla giustificazione della restrizione alla libertà di stabilimento, la Corte UE non ha mancato di evidenziare che le dette limitazioni, che siano applicabili senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, “possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, a condizione che siano atte a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso” (Corte giustizia UE, sez. IV, sentenza 5 dicembre 2013, n. 159; sentenze del 10 marzo 2009, C-169/07, Racc. pag. I-1721, punto 44, nonché del 19 maggio Per_2
2009, Apothekerkammer des Saarlandes e a., C-171/07 e C-172/07, Racc. pag. I-4171, punto 25), aggiungendo che “dall'articolo 52, paragrafo 1, TFUE risulta che limitazioni alla libertà di stabilimento possono essere bensì giustificate dall'obiettivo generale attinente alla tutela della sanità pubblica” (v., in tal senso, Corte Giustizia UE, sentenza del 1° giugno 2010, e C-570/07 e C-571/07, Racc. pag. I- Persona_3 Per_4
4629, punto 40 e 63-65 e giurisprudenza ivi citata;
vedi Corte Giustizia UE, sentenza 26 settembre 2013, in causa C-539/11, punti 33 e 34);
- nell'ambito di tali principi richiamati, va escluso che la libertà di stabilimento all'interno dell'Unione Europea osti a una normativa che non riconosce al dirigente medico il diritto incondizionato all'aspettativa per assumere un incarico in altro paese dell'Unione quando quel diritto è attribuito per incarichi all'interno del servizio sanitario nazionale (SSN): ciò in quanto la disciplina in esame si propone l'obiettivo di agevolare la circolazione di professionalità all' interno del SSN per condividere conoscenze specialistiche e migliorare la qualità e soprattutto l'omogeneità delle prestazioni e dei servizi resi a garanzia della salute dei cittadini;
- dunque, non si configura una ingiustificata restrizione della libertà di stabilimento, giacché la normativa speciale dell'art. 15-septies d.lgs. n. 502/92, laddove esclude la valorizzazione di incarichi esterni al SSN, non opera con intenti discriminatori basati sulla cittadinanza né mira ad attuare una differenziazione con riferimento agli incarichi all'estero ma soddisfa, piuttosto, l'esigenza propria della sanità pubblica, 7 limitando, con una disciplina calibrata rispetto all'obiettivo perseguito, la possibilità di fruizione dell'aspettativa "senza assegni" a incarichi che realizzano una mobilità in seno al SSN, escludendola non solo per quelli conferiti da strutture di Paesi dell'UE ma anche da parte di strutture private site nel territorio nazionale.
6.5. Tali argomentazioni, al pari di tutte le ulteriori considerazioni della Suprema Corte da intendersi qui integralmente riportate, sono ampiamente sufficienti ai fini del giudizio di fondatezza dei rilievi posti dal terzo motivo di appello.
7. Il quarto motivo di impugnazione censura la gravata sentenza per non aver tenuto conto - al fine di ritenere provate le esigenze preminenti e primarie di organizzazione
- delle dichiarazioni dei testimoni ascoltati nel giudizio di primo grado, ed in particolare del dott. , che avrebbero consentito di ritenere Controparte_3 dimostrato il legittimo rifiuto ex art. 23 bis d.lgs. n. 165/2001. 7.1. Orbene, appare evidente come il giudice di prime cure, avendo ritenuto sussistente un “diritto” dell'odierno appellato a fruire dell'aspettativa per cui aveva presentato domanda, non abbia proceduto alla disamina delle dichiarazioni testimoniali in atti al fine di verificare se sussistessero o meno le “preminenti esigenze organizzative” giustificatrici del sostanziale diniego opposto dalla . Parte_2
7.2. Atteso che, diversamente, per tutto quanto esposto con riguardo ai primi tre motivi di appello, deve ritenersi applicabile nel caso di specie l'art. 23 bis d.lgs. n. 165/2001, alla valutazione di merito deve procedersi in questa sede.
7.3. Ritiene la Corte che, complessivamente valutato il compendio probatorio in atti, non possa ritenersi “giustificato” il diniego all'aspettativa opposto al dott. CP_1 Part dalla di . Parte_2
7.4. Va, necessariamente, evidenziato in premessa che il provvedimento di diniego dell'istanza di aspettativa, datato 14/10/2021, motivava il mancato accoglimento dell'istanza con riguardo al parere rilasciato dal Direttore dell' parere da Pt_4 intendersi sfavorevole atteso che: i) esso presupponeva la “sostituzione contestuale dell'unità”; ii) non era possibile preventivare i tempi della sostituzione del dott.
CP_1
7.5. Successivamente, con missiva datata 16/11/2021 pervenuta in data 02/12/2021, Part la di comunicava che “la vacanza lavorativa non può essere sostituita da Parte_2 medesima professionalità ricoperta dal richiedente sussistendo l'infungibilità di altra figura esistente in azienda” e disconosceva la “giusta causa” delle dimissioni.
7.6. Come affermato con il ricorso di primo grado - senza contestazione sul punto della Part
- il reparto di neurochirurgia dell' di presenta un Controparte_4 Parte_2 numero di posti letto per pazienti degenti pari a 8, ed all'epoca della richiesta di Part aspettativa (ottobre 2021) per affermazione della stessa (cfr. memoria di costituzione nel giudizio di primo grado pagina 7) il numero dei neurochirurghi in servizio era pari a 7, circostanza che avrebbe comportato “grossi sforzi per la copertura del servizio di guardia”, cui va ad aggiungersi il primario, per un numero complessivo pari ad 8.
8 7.7. La relazione redatta in data 23/04/2022 dal dott. , Direttore Controparte_3 dell' evidenziava come il personale medico in servizio attivo al mese di ottobre Pt_4
2021 era di “7 persone”, evidentemente ad esclusione del primario, oltre ad un collega in aspettativa per 3 anni non sostituito ed una collega in maternità; aggiungeva, inoltre, che la mancata sostituzione del dott. avrebbe comportato la necessità di CP_1 scegliere tra la chiusura delle attività ordinarie e la chiusura dell'attività di guardia.
7.8. Tanto appare, tuttavia, in aperto contrasto con quanto affermato dal medesimo dott. con la nota Prot. n. 46247 del 26/05/2020, con cui egli comunicava, tra CP_3 gli altri, al Direttore Sanitario ed al Direttore Generale della che: i) Parte_2 dal 01/06/2020 la avrebbe potuto contare su 7 dirigenti Parte_5 medici;
ii) tale nuova situazione aveva determinato la possibilità di fornire una copertura h24, sia con riguardo alla reperibilità che alla guardia attiva;
iii) a partire dal 01/06/2020 avrebbero avuto inizio i turni di guardia h24 di . Parte_5
7.9. Appare, dunque, evidente come, alla stregua di quanto comunicato dal Direttore della UOC di Neurochirurgia, la possibilità di “contare” su di un numero di sette dirigenti medici, oltre al Direttore, consentiva certamente di far fronte a tutte le esigenze del reparto, nonché alla guardia attiva h24, come affermato nella nota del 2020. 7.10. Quanto sinora esposto comporta, in primo luogo, una valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni del testimone , laddove egli ha Controparte_3 affermato che in reparto “c'erano solo 6 medici complessivi in servizio”: difatti, senza considerare il dott. i medici presenti in reparto, compreso il primario, erano CP_1 invero sette, e consentivano la copertura di tutti i servizi.
7.11. E ciò quantomeno nel brevissimo lasso temporale necessario per la sostituzione Part del dott. cui pacificamente la ha provveduto in tempi molto ristretti: CP_1 difatti, è lo stesso dott. che afferma che “A dicembre 2021 sono stati presi a CP_3 partita iva due medici neurochirurghi per le mancanze di fabbisogno strutturale, anche Part per l'assenza del ”, il che dimostra che esisteva la possibilità per la in CP_1 tempi compatibili con il periodo intercorrente tra la presentazione dell'istanza di aspettativa (20/09/2021) e la decorrenza dell'incarico a tempo determinato (01/11/2021), di provvedere alla sostituzione del dott. CP_1
7.12. Affermava, difatti, il procuratore del dott. nella missiva del 23/10/2021 CP_1 che, in primo luogo, il personale medico sarebbe stato più che sufficiente per coprire le necessità degli otto posti letto presenti in reparto;
inoltre, che “nelle ipotesi di aspettativa richieste ai sensi dell'art. 10 del CCNL integrativo – come nel caso del Dott.
– l'Amministrazione ha la possibilità di procedere alla sostituzione del dirigente CP_1 medico in aspettativa nelle forme della chiamata diretta, così come previsto dall'art. 15 septies del D.Lgs. n. 502 del 1992” (doc. n. 8 allegato al ricorso).
7.13. Si consideri, ancora, che la - circostanza pacifica in quanto non Parte_2 contestata - ha proceduto a n. 4 assunzioni di dirigenti medici, con un contratto a tempo indeterminato e tre contratti a tempo determinato, con ciò palesemente dimostrando la possibilità di provvedere ad una pronta ed efficace sostituzione del dirigente medico 9 in aspettativa, e tutto ciò nell'arco di un mese. D'altro canto, come attestato dalla messaggistica whatsapp prodotta in atti e non contestata (doc. 23), il dott. CP_3 nell'inoltrare l'elenco dei turni per il mese di novembre, scriveva ai propri colleghi
“Questa dovrebbe essere l'ultima modifica in relazione al licenziamento di (ndr CP_1
Dott. , che dovrebbe essere prontamente sostituito da un altro collega a tempo CP_1 indeterminato e fra due giorni avremo l'elenco delle partite iva da chiamare in aiuto subito”.
7.14. In definitiva, anche a voler ritenere che 6 dirigenti medici (escluso il primario) fossero un numero insufficiente per far fronte ai turni ordinari ed ai turni di guardia, in ragione della asserita impossibilità per il Direttore di essere adibito a turni di Part guardia, ciò che è dirimente è che la avrebbe ben potuto (come in seguito effettivamente ha fatto), una volta posta a conoscenza della presentazione dell'istanza, provvedere alla sostituzione del dott. in tempo utile e prima dell'inizio CP_1 dell'incarico a tempo determinato. Con conseguente insussistenza delle “preminenti esigenze organizzative”, ostative ai sensi dell'art. 23 bis d.lgs. n. 165/2001, atteso che una pronta sostituzione del dirigente medico aspirante all'aspettativa avrebbe neutralizzato qualsivoglia disfunzione che quell'aspettativa avrebbe potenzialmente determinato.
8. Tali essendo le ragioni della decisione, il quinto ed il sesto motivo di gravame, attinenti ancora all'interpretazione dell'art. 10, comma 8, CCNL del 2004, restano assorbiti.
9. Quanto sinora illustrato conduce al rigetto dell'appello.
10. La complessità della vicenda e la parziale fondatezza delle argomentazioni del proposto gravame inducono a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite per il grado di appello. 6. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa integralmente fra le parti le spese del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 06/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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