Articolo 33 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 32Articolo 34
Versione
20 settembre 1975
Art. 33.

L' articolo 151 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 151 - Separazione giudiziale. - La separazione puo' essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volonta' di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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