Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 270/2023.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio CA, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 270/2023 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. FILIPPO FRANCESCO Parte_1 C.F._1
ROMEO (C.F. pec: CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. , con l'avv. GIULIANA Controparte_1 C.F._3
PROFAZIO (C.F. CodiceFiscale_4 Email_2
-appellato-
OGGETTO: appello avverso ordinanza ex art. 14 D.lgs. 150/2011 emessa dal Tribunale di
Reggio CA (depositata il 15.04.2023 e comunicata il 17.04.2023) all'esito del proc. n.
581/2022 R.G..
* * *
Pagina 1 di 5
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, nell'ambito dei termini ex art. 352 c.p.c. concessi prima dell'udienza di rimessione della causa in decisione dell'11.02.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di impugnazione instaurante l'odierno procedimento di gravame (n. 270/2023
R.G.) la parte ha proposto appello nei confronti dell'ordinanza ex artt. Parte_1
702 bis c.p.c. e 14 D.lgs. 150/2011 (di cui ha altresì chiesto la sospensione) emessa dal
Tribunale di Reggio CA all'esito del proc. n. 581/2022 R.G., domandone la riforma e in particolare insistendo per l'accoglimento di tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado o comunque per il ridimensionamento del quantum ivi liquidato.
I.2.- Con comparsa del 13.09.2023 si è poi costituito in appello l'avv. CP_1
contestando le avverse prospettazioni e chiedendo di dichiararsi
[...]
l'inammissibilità o manifesta infondatezza dell'appello ex adverso proposto.
I.3.- All'esito, poi, della 1° udienza del giudizio di gravame, svoltasi in modalità c.d. cartolare
(10.12.2024), con provvedimento dell'11.12.2024, respinta l'inibitoria richiesta dalla parte appellante ed evidenziata in tale frangente la quaestio iuris dell'ammissibilità dell'impugnazione proposta (poiché avanzata nei confronti di ordinanza ex art. 14 d.lgs.
150/2011), sono stati assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. ed è stata fissata in data 11.02.2025
l'udienza di definitiva rimessione della causa in decisione.
I.4.- All'esito di quest'ultima, con provvedimento del 12.02.2025, il giudizio di gravame è stato assegnato a sentenza (senza nuovi termini difensivi, in quanto antecedenti, nell'attuale formulazione dell'art. 352 c.p.c., all'udienza di riserva in decisione).
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
Pagina 2 di 5 R.G. 270/2023.
III.- Il gravame proposto è da dichiararsi inammissibile, in quanto avanzato nei confronti di provvedimento inappellabile (i.e. l'ordinanza ex art. 14 d.lgs. 150/2011).
IV.- E infatti, fermo e pacifico che si tratta di questione di puro diritto, non soggetta all'art. 101 c.p.c., “che attiene ai presupposti dell'impugnazione” e dunque sempre “rilevabile
d'ufficio”, persino “in sede di legittimità” [cfr. Cass. civ., 21/11/2022, n. 34229, nonché Cass. civ., 25 settembre 2017, n. 22256 Cass. civ., 25 settembre 2017, n. 22256; Cass. civ., 31 ottobre 2005, n. 21110; Cass. civ., 21 novembre 2001, n. 14725], giova prioritariamente rammentare che occorre qui rigorosamente attenersi, in ossequio al principio c.d. dell'apparenza, alla qualificazione del provvedimento del Tribunale di prime cure.
IV.1.- E infatti, come noto e qui da ribadirsi, la Corte d'Appello è a tal riguardo “vincolata alla qualificazione data … dal primo Giudice”, atteso che “l'individuazione del mezzo
d'impugnazione esperibile deve avvenire in base alla qualificazione giuridica … compiuta dal giudice … (Cass. n. 15272 del 2014; Cass. n. 25553 del 2016; Cass. n. 23052 del 2017)”
e che occorre pertanto far “riferimento esclusivo alla qualificazione … effettuata dal giudice a quo”.
Qualificazione, quest'ultima, poi senz'altro vincolante:
(A) “a prescindere dalla sua esattezza” - trattandosi di profilo, quest'ultimo, anch'esso
“sindacabile soltanto dal Giudice cui spetta”, in base alla qualificazione formale, “la cognizione dell'impugnazione” [essendo pertanto anche l'eventuale erroneità della qualificazione data dal 1° giudice delibabile sempre e solo dal “giudice dell'impugnazione”, potendo esclusivamente quest'ultima esaminare tale questione e stabilire l'eventuale inesattezza commessa, nonché assumere le conseguenti determinazioni];
(B) pur nello specifico ambito qui in esame (i.e. i provvedimenti ex art. 14 d.lgs. 150/2011), essendo invero pacifico che anche “in materia” di compensi “dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili”, “al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che definisce la controversia”, “deve aversi” esclusivo “riguardo alla forma adottata dal giudice” di prime cure [cfr., ex multis, Cass. civ., 4/09/2024, n. 23731; Cass. civ.,
27/09/2021, n. 26083; Cass. civ., Sez. un., 11/01/2011, n. 390].
IV.2.- Tanto precisato, è pacifico che nel caso di specie il Tribunale di prime cure abbia qualificato il provvedimento emesso ex art. 14 d.lgs. 150/2011 [trattandosi di ordinanza resa
Pagina 3 di 5 R.G. 270/2023.
“in composizione collegiale” (come appunto previsto proprio dall'art. 14, comma II, d.lgs.
150/2011 nella formulazione qui ratione temporis vigente) e nella quale si evidenzia a più riprese che si tratti di “un provvedimento di liquidazione degli onorari … per le prestazioni professionali giudiziali” resa ex art. “14 D.Lgs 150/2011” (cfr. spec.pagg.
1-2 del provvedimento impugnato)].
IV.3.- E tuttavia, è noto che un tale provvedimento, come chiaramente stabilito dall'ultimo comma del predetto articolo del d.lgs. 150/2011, “non è appellabile” (“l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”: cfr. art. 14, comma IV, d.lgs. 150/2011).
IV.4.- Essendo, pertanto, l'ordinanza ex art. 14 espressamente dichiarata “non … appellabile”
[bensì “impugnabile” solo “con ricorso per cassazione”, essendo l'appello qui pacificamente
“escluso dalla legge” ex artt. 339, comma I, c.p.c., e 14, comma IV, d.lgs. 150/2011: cfr.
Cass. n. 34229/2022, cit.], è dunque chiaro che l'appello qui proposto risulti chiaramente inammissibile, ciò evidentemente imponendo la declaratoria in rito di cui al dispositivo che segue e assorbendo ogni ulteriore questione o profilo controverso fra le parti.
V.- Quanto poi al regolamento delle spese del presente grado di giudizio, cui qui provvedersi
– in ossequio al principio per cui “ogni declaratoria di improcedibilità (o inammissibilità) dell'appello per il suo carattere definitivo e decisorio … deve contenere la pronunzia sulle spese, stante il suo carattere consequenziale e accessorio rispetto alla definizione del giudizio
(Cass. nn. 12636/04 e 2851/04)” (cfr. Cass. civ., 2/11/2016, n. 22151) -, considerando le modalità di definizione della vertenza (tali da precludere ogni delibazione della sua fondatezza), peraltro discendenti da un rilievo di carattere officioso (v. supra, sub I.3., nonché il menzionato arresto di Cass. n. 34229/2022, cit., ove, a fronte di “appello” avverso provvedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e che dunque “non avrebbe potuto essere proposto”, si “sono interamente compensate tra le parti” “le spese” sia “del … giudizio di legittimità”, sia “del grado di appello”), sussistono presupposti tali da giustificare l'applicazione dell'art. 92, comma II, c.p.c. e dunque per disporne l'integrale compensazione fra le parti.
V.1.- Trattandosi, poi, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012) e risultando il “regime del raddoppio del contributo unificato … previsto per” tutte “le ipotesi del rigetto integrale o della definizione in rito sfavorevole all'appellante” (cfr. Corte cost., 30/05/2016, n. 120), occorre dare atto, come in
Pagina 4 di 5 R.G. 270/2023.
dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315]. CP_2
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio CA, Sezione Civile, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n.
270/2023, avente ad oggetto appello avverso ordinanza ex art. 14 D.lgs. 150/2011 emessa dal
Tribunale di Reggio CA (depositata il 15.04.2023 e comunicata il 17.04.2023) all'esito del proc. n. 581/2022 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile, ex art. 14, comma IV, d.lgs. 150/2011, l'appello proposto;
2) DISPONE l'integrale compensazione delle spese del presente grado;
3) DÀ ATTO, con riguardo all'appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio CA, Camera di Consiglio da remoto del 14 febbraio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
Pagina 5 di 5