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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8413/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8413/2024 tra
) PSC Parte_1 Per_1
OPPONENTE/I
e
Controparte_1
OPPOSTO/I
Oggi 1 aprile 2025 innanzi al dott. Annelisa Spagnolo, sono collegati da remoto:
Per l'avv. FRIGERIO Parte_2
FILIPPO
Per 'avv. CALCAGNILE GRETA Controparte_1
Sono altresì collegati le dott.sse , il dott. Controparte_2 Controparte_3 Per_2
.
[...]
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti.
I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto danno atto preliminarmente che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti pagina 1 di 4 soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I difensori danno concordemente atto che è intervenuta una transazione tra le parti e chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere, spese di lite compensate.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Annelisa Spagnolo
pagina 2 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8413/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti e Parte_2
delle avv.te FRIGERIO FILIPPO, MONTINARI MICAEL, LUCENTI MARTINA, TORMEN
LUCA; elettivamente domiciliato in PIAZZA BORROMEO, 12 20123 MILANO, presso il difensore avv. FRIGERIO FILIPPO
OPPONENTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti e avv.te Controparte_1 P.IVA_1
CALCAGNILE GRETA e dell'avv. MANICO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA
CAMPANIA, 3 73043 COPERTINO presso il difensore avv. CALCAGNILE GRETA
OPPOSTO/I
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4719/2023 emesso in data 14/11/2023.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierno verbale di discussione della causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09/11/2023 chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Bologna di ingiungere a il pagamento della complessiva somma di € Parte_2
pagina 3 di 4 1.147.500,00, oltre gli interessi dalla domanda al saldo, a titolo di corrispettivo per le forniture quali meglio descritte nello stesso ricorso.
Con decreto n. 4719/2023 emesso in data 14/11/2023 , l'adita Autorità Giudiziaria adottava l'invocato provvedimento monitorio.
Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato, proponeva formale opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, evocando contestualmente in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale ,
l'ingiungente la quale si costituiva in giudizio, contestando ogni fondatezza della spiegata opposizione.
Con provvedimento in data 09.01.2025 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Le parti all'odierna udienza hanno dato concordemente atto che sono addivenute ad un accordo transattivo ed hanno chiesto darsi atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Va pertanto conformemente a quanto chiesto dalle parti dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto
- revoca il decreto ingiuntivo n. 4719/2023 emesso in data 14/11/2023;
- compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
BOLOGNA, 1 aprile 2025
Il Giudice dott. Annelisa Spagnolo
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8413/2024 tra
) PSC Parte_1 Per_1
OPPONENTE/I
e
Controparte_1
OPPOSTO/I
Oggi 1 aprile 2025 innanzi al dott. Annelisa Spagnolo, sono collegati da remoto:
Per l'avv. FRIGERIO Parte_2
FILIPPO
Per 'avv. CALCAGNILE GRETA Controparte_1
Sono altresì collegati le dott.sse , il dott. Controparte_2 Controparte_3 Per_2
.
[...]
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti.
I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto danno atto preliminarmente che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti pagina 1 di 4 soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I difensori danno concordemente atto che è intervenuta una transazione tra le parti e chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere, spese di lite compensate.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Annelisa Spagnolo
pagina 2 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8413/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti e Parte_2
delle avv.te FRIGERIO FILIPPO, MONTINARI MICAEL, LUCENTI MARTINA, TORMEN
LUCA; elettivamente domiciliato in PIAZZA BORROMEO, 12 20123 MILANO, presso il difensore avv. FRIGERIO FILIPPO
OPPONENTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti e avv.te Controparte_1 P.IVA_1
CALCAGNILE GRETA e dell'avv. MANICO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA
CAMPANIA, 3 73043 COPERTINO presso il difensore avv. CALCAGNILE GRETA
OPPOSTO/I
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4719/2023 emesso in data 14/11/2023.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierno verbale di discussione della causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09/11/2023 chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Bologna di ingiungere a il pagamento della complessiva somma di € Parte_2
pagina 3 di 4 1.147.500,00, oltre gli interessi dalla domanda al saldo, a titolo di corrispettivo per le forniture quali meglio descritte nello stesso ricorso.
Con decreto n. 4719/2023 emesso in data 14/11/2023 , l'adita Autorità Giudiziaria adottava l'invocato provvedimento monitorio.
Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato, proponeva formale opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, evocando contestualmente in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale ,
l'ingiungente la quale si costituiva in giudizio, contestando ogni fondatezza della spiegata opposizione.
Con provvedimento in data 09.01.2025 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Le parti all'odierna udienza hanno dato concordemente atto che sono addivenute ad un accordo transattivo ed hanno chiesto darsi atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Va pertanto conformemente a quanto chiesto dalle parti dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto
- revoca il decreto ingiuntivo n. 4719/2023 emesso in data 14/11/2023;
- compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
BOLOGNA, 1 aprile 2025
Il Giudice dott. Annelisa Spagnolo
pagina 4 di 4