Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile -riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1311/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'avv. ROSSI ALDO C.F._2
Appellanti nei confronti di
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti GILARDI FRANCESCA
e D'ALESSANDRO PIETRO;
, (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_3 C.F._3
CILONA ELISA
Appellati
Oggetto: assicurazione sulla vita
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 276/2020 del 22.8.2020, il Tribunale di Sciacca ha disatteso la domanda proposta da e avente ad oggetto Parte_1 Parte_2
l'accertamento del diritto vantato in qualità di beneficiarie della polizza vita nr.
93019290808 sottoscritta dalla madre, e la conseguente condanna della Parte_4
Avverso tale decisione le stesse hanno proposto gravame, con atto di citazione del
28.9.2020, contestando la statuizione per diverse ragioni, riproponendo essenzialmente le argomentazioni spese in prime cure.
Costituendosi, e (terzo chiamato in Controparte_1 Parte_3
causa nel giudizio di primo grado, fratello di e beneficiario della polizza Parte_4
in contestazione) hanno contestato il gravame, chiedendone il rigetto.
Disattesa l'istanza ex art. 351 c.p.c., senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza le parti hanno così concluso: appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, in riforma della sentenza n. 276/2020, emessa dal
Tribunale di Sciacca in data 22.08.2020 ed in pari data pubblicata, nel giudizio di primo grado rubricato al R.G. n. 921/2017, così provvedere: In via preliminare di rito - ritenere
e dichiarare che l'appello proposto dalle sigg.re non è affetto da alcun vizio di Pt_1
inammissibilità, per le motivazioni ut sopra dedotte e, per lo effetto, adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto;
Nel merito - accogliere le domande proposte dalle sig.re e , accertare l'avvenuta revoca tacita del Parte_1 Parte_2
beneficiario della polizza vita tramite il testamento pubblico della sig.ra Parte_3
in favore delle figlie e . Accertare Parte_4 Parte_1 Parte_2
l'esistenza del diritto delle attrici in appello di essere ritenute beneficiarie della polizza vita della sig.ra e condannare la ed il terzo Parte_4 Controparte_1
chiamato a pagare la somma di euro 208.149,26. Per l'effetto, disporre la riforma della sentenza di primo grado relativamente alla parte sopra indicata. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche dell'odierno grado di giudizio”; appellata “in via preliminare 1) dichiarare Controparte_1
l'appello inammissibile per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. per carenza di una ragionevole probabilità di essere accolto, ovvero in subordine nel merito 2)
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 respingere l'appello proposto dalle signore e siccome infondato Pt_2 Parte_1
in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza del
Tribunale di Sciacca n. 276/2020 ovvero, in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della impugnazione proposta, condannarsi il terzo chiamato sig. Pt_3
alla restituzione, in favore della Compagnia dell'importo di euro 208.408,45 o
[...]
della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, ricevuta a titolo di liquidazione della polizza per cui è causa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, per le ragioni meglio specificate infra in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”; appellato : “Preliminarmente: - Ritenere e dichiarare l'appello ex Parte_3
adverso proposto inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. Nel merito: - Rigettare
l'appello proposto perché infondato, in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente e con ogni statuizione la sentenza n. 276/2020 del Tribunale di Sciacca. In via meramente subordinata: - nella denegata ipotesi in cui non piaccia all'Ecc.ma Corte di accogliere la superiore domanda, si chiede di respingere comunque la richiesta di restituzione come formulata in subordine dall' in danno al Controparte_2
sig. . Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da rifondersi allo Parte_3
scrivente procuratore antistatario”.
Indi, giusta ordinanza del 24/1/2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, il gravame risulta infondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione ex art. 342 c.p.c., spiegata dall'appellato Pt_3
poiché l'appello consta di argomentazioni che, risultando sufficientemente
[...]
articolate, superano il vaglio di ammissibilità prescritto, contenendo sia la parte argomentativa con critica delle ragioni della decisione, che quella relativa alla riforma
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 richiesta.
Quanto al merito, con un unico articolato motivo di gravame, le appellanti contestano la statuizione di prime cure per “incongruità della motivazione per insufficiente fondamento logico-giuridico della decisione. Erroneo inquadramento in diritto della fattispecie concreta. Violazione di legge relativa agli artt. 1920 e 1921 c.c. anche in relazione all'art. 1362 c.c.”. In particolare, a detta delle appellanti, il Tribunale, male interpretando la volontà della testatrice avrebbe erroneamente escluso che il suo atto di Parte_4
ultima volontà del 2.7.2012 (testamento pubblico) valesse come revoca tacita della designazione di quale beneficiario della polizza vita nr. 93019290808, in Parte_3
Par favore delle figlie e . Parte_1 Parte_2
Le appellanti argomentano che dal contenuto del testamento di emerge Parte_4
la volontà inequivocabile di revocare quale beneficiario della polizza in Parte_3
favore delle figlie, in ragione dell'evidente incompatibilità tra detta precedente designazione e la successiva nomina di e quali eredi universali di Parte_1 Pt_2
tutti i “beni mobili, immobili, denaro risparmi, titoli…”. A sostegno di tale tesi, le appellanti richiamano una precedente decisione del Tribunale di Palermo, in base alla quale “il riferimento ai beni mobili, al denaro e ai titoli di qualsiasi tipo non può non comprendere anche il capitale assicurato. In tal modo, con il testamento, il de cuius ha voluto revocare la designazione dei beneficiari originari e, allo stesso tempo, ai sensi del secondo comma dell'art.1920 c.c., ha voluto designare il nuovo beneficiario, individuandolo nella moglie” (Trib. Palermo Sez. II del 22.1.2003)
Rappresentano, inoltre, che la funzione di revocare la precedente designazione del beneficiario risultava evidente dalle disposizioni testamentarie, se interpretate nel rispetto dell'art. 1362 c.c., ai sensi del quale il Giudice di primo grado avrebbe dovuto tenere conto sia del tenore letterale, sia di quello logico da attribuire alle dichiarazioni della testatrice. Inoltre, considerato che le due figlie erano già qualificabili come “eredi universali” della madre a prescindere dal testamento, questo non poteva avere altra funzione se non quella di revocare la precedente designazione di beneficiario della
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 polizza vita. In ultimo, affermano le appellanti che il testamento, e dunque l'attestazione da parte di un notaio, rappresentava l'unico mezzo a disposizione di ai Parte_4
fini della revoca, in quanto ormai impossibilitata a sottoscrivere qualunque documento, stante l'età avanzata e le condizioni complessive.
Ebbene, la censura non merita accoglimento.
In punto di diritto, giova ricordare che l'art. 1920 c.c. prevede, in materia di assicurazione sulla vita in favore di un terzo, che la designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento, ed è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Con le stesse forme può essere fatta la revoca del beneficio, ai sensi dell'art. 1921 c.c.
Il 1920 c.c. dispone, inoltre, che equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Infine, al comma 3 è previsto che “per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione”.
Questi essendo i riferimenti normativi, non può valere quale revoca implicita del beneficio della polizza vita (dal fratello in favore delle figlie), la disposizione Parte_3
testamentaria con cui disponeva, testualmente: “Revoco ed annullo ogni Parte_4
mio precedente testamento. Nomino eredi universali di tutti i miei beni mobili, immobili, denaro, risparmi, titoli e quant'altro residui alla mia morte, tutto incluso e nulla escluso, le mie care figlie (…) e ” (cfr. testamento pubblico Parte_1 Persona_1
del 2.7.2012, in atti).
E' pur vero che, come correttamente affermato anche dal Tribunale, la designazione o la modifica dei beneficiari può avvenire per testamento, ma tale facoltà deve essere esercitata e risultare in modo inequivoco. Il contratto di assicurazione sulla vita è, infatti, un negozio inter vivos con effetti post mortem, dove la morte segna il momento dal quale si consolida, ovvero diviene efficace, il diritto già acquistato iure proprio dal beneficiario in forza della designazione operata dall'assicurato; diritto che trova la sua fonte nel
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante
(Cass. civ. n. 25635/2018). Considerando che si tratta di un “diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione”, la nomina del beneficiario o la revoca della nomina a favore di un altro beneficiario non possono essere desunte da una volontà implicita ma devono risultare in termini espliciti e nelle forme scritte e comunicate all'assicuratore previste per la designazione del terzo ex artt. 1920 e 1921 c.c.
Tali principi, da tempo espressi dall'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, risultano ormai pacifici, nonché confermati dalla recente pronuncia a SS. UU. della Suprema Corte
(sent. n. 11421 del 30.4.2021), dai cui si evince, inter alia, che la designazione dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dell'articolo 1920 c.c., comma 2, comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione, e una successiva disposizione in senso diverso necessita di una inequivoca volontà del contraente.
Ne discende che, in difetto di alcun riferimento, preciso e specifico, alla designazione formulata nel contratto, la disposizione testamentaria non può di per sé integrare univoca manifestazione della volontà di revoca (Cass., sez. VI, ord., 15.10.2018, n. 25635 e Cass., sez. II, sent., 21.12.2016, n. 26606).
Dal testamento del 2.7.2012 di non è possibile desumere una inequivoca Parte_4
volontà di revoca del precedente beneficiario, atteso che non contiene alcun cenno alla polizza vita stipulata in favore di . Parte_3
Quindi, i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 s. c.c., correttamente applicati anche dal giudice di prime cure e che escludono il criterio del favor testamenti, consentono di ritenere che con la stesura del testamento del 2012, si sia limitata a Parte_4
revocare il precedente testamento e a nominare formalmente eredi le sue figlie, senza che ciò debba intendersi come atto di disposizione di tutte le proprie sostanze, compreso il capitale investito nella polizza assicurativa, essendo somma estranea al patrimonio del de cuius che cade in successione.
Ciò posto, per completezza si precisa che anche i restanti assunti formulati dalle
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 appellanti risultano non condisivibili, in particolare:
- il contenuto della scheda testamentaria (nella quale la disponente non provvede a revocare quella designazione e neppure attribuisce la somma assicurata, come le permette l'articolo 1920 c.c., comma 2) non risulta incompatibile con la precedente designazione, come ribadito dalle Sezioni Unite (Cass., s.u., sent. 30.4.2021, n.
11421), né può assumere rilevanza il richiamo al precedente di merito e isolato del
Tribunale di Palermo del 2003;
- l'impossibilità di sottoscrivere di alcun documento e la necessità di Parte_4
ricorrere alla redazione di un testamento in forma pubblica è irrilevante, non potendo tale modalità sopperire l'assenza, all'interno del testamento, di alcun cenno alla polizza vita dalla stesa stipulata, non risultandole preclusa la possibilità di far mettere per iscritto anche la volontà esplicita di variazione della polizza con designazione di nuovo beneficiario;
- allo stesso modo, per le ragioni già esposte, ai fini della revoca della polizza, alcun rilievo può assumere il fatto che le due figlie, già qualificabili come “eredi universali” della madre a prescindere dal testamento, sono state nominate tali con il testamento del 2012, non evincendosi in alcun modo la volontà di nominarle anche nuove beneficiarie della polizza al posto di . Parte_3
Conclusivamente, il gravame deve essere disatteso, con conferma della impugnata statuizione.
Quanto alle spese processuali del presente giudizio (non vi è specifico motivo di appello che attiene a tale voce relativamente a quelle del primo grado), l'esito della lite impone di porle a carico delle appellanti soccombenti, con la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto con atto di citazione del 28.9.2020 da e Di Parte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 avverso la sentenza n. 276/2020 resa dal Tribunale di Sciacca il 22.8.2020. Parte_2
Condanna e , in solido, alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2
processuali sostenute da liquidate in € 3.660,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
condanna
[...]
e , in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_1 Parte_2
, liquidate in € 3.660,00, per compensi oltre rimborso forfettario, C.P.A. Parte_3
e I.V.A. come per legge(da distrarre in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.).
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriori importi a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 29 maggio 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8